LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 30
Parere della Commissione
per la qualita' architettonica e il paesaggio
1. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria e' acquisito il
parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per la
qualita' architettonica e il paesaggio, qualora l'opera sia stata
realizzata:
a) su immobili di interesse storico architettonico, vincolati in base
alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) all'interno della zona omogenea A ovvero, nei comuni provvisti dei
piani elaborati ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, del centro
storico o degli insediamenti storici;
c) in aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale, stabilito
dalla legge statale o regionale o dalle prescrizioni di piano
regolatore, qualora il Comune stesso sia l'Amministrazione preposta
alla tutela del vincolo.
2. L'Amministrazione comunale puo' individuare, entro il termine
perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le ulteriori tipologie di interventi sulle quali acquisire il
parere della Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio.
3. Il parere della Commissione e' formulato nei termini stabiliti dal
programma speciale previsto dall'articolo 27, comma 7, ovvero entro
novanta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento.
Trascorso tale termine, lo Sportello unico per l'edilizia puo'
provvedere sulle domande di sanatoria prescindendo dal parere della
Commissione.
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concerne Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio.