LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 29
Asseverazione del professionista
1. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria gli interessati
trasmettono allo Sportello unico per l'edilizia la dichiarazione di
un professionista abilitato competente che asseveri, ai sensi
dell'articolo 481 del codice penale:
a) l'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilita' delle
diverse tipologie di abuso, a norma del presente Titolo;
b) la conformita' degli interventi, anche ai fini di quanto disposto
dall'articolo 27, comma 6, lettera f), alle disposizioni legislative
e alla rispettiva normativa tecnica, vigenti alla data del 31 marzo
2003, in materia: 1) igienico sanitaria, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 34, comma 2, lettere b), c) e d); 2) di sicurezza
statica; 3) di prevenzione degli incendi e degli infortuni;
c) nei comuni classificati sismici, la possibilita' di effettuare
interventi per l'adeguamento o miglioramento antisismico, secondo
quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
2. Qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di
controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione
del professionista abilitato di cui al comma 1 contenga dichiarazioni
non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, trova
applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3.
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'art.481 del codice penale e' citato alla nota 1
all'articolo 17.