REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
               CAPO I                                                           
         Disposizioni generali                                                  
          Art. 29                                                               
Asseverazione del professionista                                                
1. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria gli interessati                 
trasmettono allo Sportello unico per l'edilizia la dichiarazione di             
un professionista abilitato competente che asseveri, ai sensi                   
dell'articolo 481 del codice penale:                                            
a) l'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilita' delle             
diverse tipologie di abuso, a norma del presente Titolo;                        
b) la conformita' degli interventi, anche ai fini di quanto disposto            
dall'articolo 27, comma 6, lettera f), alle disposizioni legislative            
e alla rispettiva normativa tecnica, vigenti alla data del 31 marzo             
2003, in materia: 1) igienico sanitaria, fatto salvo quanto previsto            
dall'articolo 34, comma 2, lettere b), c) e d); 2) di sicurezza                 
statica; 3) di prevenzione degli incendi e degli infortuni;                     
c) nei comuni classificati sismici, la possibilita' di effettuare               
interventi per l'adeguamento o miglioramento antisismico, secondo               
quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.                                
2. Qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di               
controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione             
del professionista abilitato di cui al comma 1 contenga dichiarazioni           
non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, trova            
applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3.                          
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.481 del codice penale e' citato alla nota 1                
all'articolo 17.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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