LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 28
Contributo di costruzione
e opere di urbanizzazione
1. Il rilascio del titolo in sanatoria e' subordinato al pagamento
del contributo di costruzione, di cui all'articolo 27 della legge
regionale n. 31 del 2002, da calcolarsi:
a) nelle ipotesi di interventi di nuova costruzione e di interventi
di ristrutturazione edilizia, in misura doppia rispetto a quella
prevista dalla normativa regionale e comunale ovvero in misura pari
alla stessa in caso di esonero dal contributo di costruzione;
b) nelle ipotesi di opere di restauro scientifico e di interventi di
restauro e risanamento conservativo, in misura pari a quella prevista
dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, con aumento del carico urbanistico ovvero
senza aumento di carico urbanistico;
c) nelle ipotesi di mutamento di destinazione d'uso senza opere, con
aumento del carico urbanistico, e di aumento delle superfici utili
senza opere, in misura doppia rispetto a quella definita
dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 31 del 2002.
2. Il calcolo del contributo dovuto e' effettuato dal professionista
abilitato, con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge, scomputando l'eventuale anticipazione degli oneri di
concessione, versati ai sensi dell'articolo 32, commi 32 e 34, del
decreto-legge n. 269 del 2003.
3. La quota aggiuntiva del contributo di costruzione e' destinata
prioritariamente a finanziare gli interventi e le attivita' di cui
all'articolo 21, comma 1.
4. Nei casi di interventi di nuova costruzione, nonche' nei casi di
aumento del carico urbanistico a seguito di interventi di
ristrutturazione edilizia, restauro scientifico, restauro e
risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso senza opere
e aumento di superfici utili senza opere, il rilascio del titolo in
sanatoria, secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, 37 e
38, e' subordinato, in assenza dei parcheggi pertinenziali e delle
opere di urbanizzazione richieste dalla legge e dal piano urbanistico
nella zona omogenea o nell'ambito interessato dall'intervento, al
pagamento della somma corrispondente alla monetizzazione delle aree
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi
pertinenziali.
5. L'Amministrazione comunale puo' stabilire che gli interessati
debbano provvedere direttamente alla realizzazione di spazi per
parcheggi nella misura prevista dall'articolo 41-sexies della Legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e delle opere di
urbanizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed in luogo
della monetizzazione delle aree dovuti ai sensi dei commi 1 e 4, nei
seguenti casi:
a) qualora le opere siano state realizzate in lotti edificabili che
non risultino pienamente urbanizzati, secondo le previsioni dello
strumento urbanistico vigente al 31 marzo 2003;
b) qualora la zona omogenea o l'ambito territoriale interessato
dall'intervento presenti una significativa carenza pregressa di opere
di urbanizzazione, rispetto alla quota di standard urbanistici
previsti dalla legge regionale o dal piano urbanistico.
6. Nei casi disciplinati dal comma 5, l'Amministrazione comunale
comunica agli interessati, entro tre mesi dalla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, che il rilascio del titolo in
sanatoria, secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, 37 e
38, e' subordinato all'impegno del richiedente di provvedere entro il
31 dicembre 2006 alla realizzazione di spazi per parcheggi nella
misura prevista dall'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942
e delle opere di urbanizzazione. A tale scopo i richiedenti sono
altresi' invitati a sottoscrivere e trasmettere al Comune un apposito
atto unilaterale d'obbligo, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento, a pena di decadenza della domanda.
7. Per gli immobili abusivi destinati ad usi commerciali, il rilascio
del titolo in sanatoria e' subordinato al versamento del contributo
di costruzione e all'osservanza della disciplina delle opere di
urbanizzazione stabilita dalla normativa regionale in materia di
urbanistica commerciale, di cui alla legge regionale 5 luglio 1999,
n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alle deliberazioni del
Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e n. 1410 del 29
febbraio 2000.
NOTE ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota
4 all'articolo 14.
2) Il testo dell'art. 26, comma 4, della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il
seguente:
"Art. 26 - Mutamento di destinazione d'uso
(omissis)
4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico
urbanistico, come definito all'art. 28, comma 1, il mutamento d'uso
e' subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali
richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di
urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti,
nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.
(omissis)".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 32, commi 32 e 34, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24
novembre 2003, n. 326 concernente Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e'
citato alla nota 1 all'articolo 25.
Commi 5 e 6
4) Il testo dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150
concernente Legge urbanistica e' il seguente:
"Art. 41-sexies
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10
metri cubi di costruzione.".
Comma 7
5) La legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concerne Norme per la
disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31
marzo 1998, n. 114.