LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 27
Modalita' procedurali
per il rilascio del titolo in sanatoria
1. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi sono
presentate al Comune fino al 10 dicembre 2004.
2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore
della Legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica), restano salve e sono esaminate dai Comuni
nell'osservanza della presente legge. E' fatta salva la facolta' per
gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e alla
integrazione delle stesse, entro la data del 10 dicembre 2004.
3. Alla domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi sono
allegati:
a) gli elaborati grafici attinenti alle opere per le quali si
richiede il titolo in sanatoria, con allegata documentazione
fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere medesime e
lo stato dei relativi lavori;
b) l'asseverazione del professionista di cui all'articolo 29;
c) le attestazioni del versamento, oltre che della oblazione definita
dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003: 1) dei diritti di
segreteria per il rilascio dei titoli in sanatoria, di cui al comma 8
del presente articolo; 2) del contributo di costruzione e delle
eventuali monetizzazioni, di cui all'articolo 28; 3) della quota
integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31.
4. La mancata presentazione entro il 10 dicembre 2004 della
documentazione di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e della
asseverazione del professionista, prevista dall'articolo 29, comma 1,
lettera a), unitamente alla domanda relativa alla definizione
dell'illecito, comporta la irricevibilita' della domanda stessa.
L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, puo' fare
riserva di presentare l'asseverazione del professionista abilitato,
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c), entro il 10 giugno
2005, a pena di decadenza.
5. Il contributo di costruzione e le eventuali monetizzazioni, di cui
all'articolo 28, possono essere rateizzate, a richiesta
dell'interessato, secondo le modalita' stabilite dal Comune.
6. Il procedimento per il rilascio del titolo in sanatoria e'
definito dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
a) i titoli in sanatoria sono rilasciati dallo Sportello unico per
l'edilizia entro il 31 dicembre 2006, previa verifica: 1) della
completezza della documentazione presentata; 2) della completezza di
quanto asseverato dal professionista abilitato, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, rispetto sia alle condizioni previste per
la sanabilita' delle diverse tipologie di opere sia ai requisiti
igienico sanitari, di sicurezza statica e di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, fatti salvi gli effetti degli eventuali
esiti negativi dei controlli attuati dallo Sportello unico per
l'edilizia; 3) della correttezza del calcolo e dell'avvenuto
versamento del contributo di costruzione, dei diritti e oneri di
segreteria, della quota aggiuntiva dell'oblazione e dell'eventuale
monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione; 4) dell'osservanza degli adempimenti in materia
fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003;
b) in caso di mancata definizione del procedimento entro il termine
di cui alla lettera a), l'interessato puo' richiedere allo Sportello
unico per l'edilizia di pronunciarsi entro quindici giorni dalla
ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente anche tale termine,
l'interessato puo' fare richiesta di intervento sostitutivo alla
Giunta provinciale, la quale, nei successivi quindici giorni, nomina
un commissario ad acta, che provvede nel termine di sessanta giorni;
c) lo Sportello unico svolge controlli di merito sui contenuti
dell'asseverazione del professionista abilitato. Il controllo e'
effettuato su un campione di almeno il 20 per cento dei titoli in
sanatoria rilasciati nonche' in modo sistematico sugli interventi di
ristrutturazione che abbiano interessato elementi strutturali
dell'edificio e, per i Comuni classificati sismici, sugli interventi
di soprelevazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d);
d) nel corso dell'istruttoria della domanda, per una sola volta, lo
Sportello unico per l'edilizia richiede agli interessati, anche
convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari e
l'integrazione della documentazione presentata, provvedendo altresi'
a rimuovere le irregolarita' e i vizi formali riscontrati;
e) lo Sportello unico per l'edilizia provvede direttamente ad
acquisire dall'Amministrazione competente ogni atto di assenso,
comunque denominato, richiesto per il rilascio del titolo in
sanatoria;
f) il titolo in sanatoria ha il valore e gli effetti del certificato
di conformita' edilizia e agibilita', secondo quanto dichiarato dal
professionista abilitato ai sensi dell'articolo 29, comma 1.
7. Per assicurare un tempestivo esame delle domande di sanatoria,
l'Amministrazione comunale puo' predisporre un programma speciale di
attivita'. Nel programma sono stabiliti le modalita' di esame delle
domande di sanatoria presentate e i termini massimi per la
formulazione dei pareri della Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio. Il programma puo' prevedere la
corresponsione di incentivi straordinari ai collaboratori
dell'Amministrazione comunale nell'ambito di progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro. L'Amministrazione comunale puo'
richiedere il contributo conoscitivo e valutativo dell'Istituto per i
Beni artistici, culturali e naturali.
8. Al fine di assicurare il finanziamento del programma speciale di
cui al comma 7, all'istruttoria della domanda si applicano i diritti
di segreteria previsti per il rilascio dei titoli abilitativi
edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le
medesime tipologie di opere edilizie, aumentati del 20 per cento.
L'Amministrazione comunale puo' stabilire, entro il termine
perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la non applicazione della presente maggiorazione, definendo le
modalita' di rimborso delle somme versate.
NOTE ALL'ART. 27
Comma 2
1) La legge 30 luglio 2004, n.191 di conversione del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 concerne Interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica.
Commi 3 e 6
2) Il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
concernente Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici e' citato alla nota 1
all'articolo 25.