REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 24                                                               
Selezione provinciale delle imprese                                             
abilitate agli interventi di demolizione                                        
1. Al fine di agevolare l'esecuzione da parte dei Comuni dei                    
provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello             
stato dei luoghi, adottati ai sensi della presente legge, le Province           
selezionano, anche per distinti ambiti territoriali, le imprese alle            
quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei               
relativi lavori.                                                                
2. Le Province provvedono periodicamente alla selezione delle imprese           
di cui al comma 1 attraverso lo svolgimento delle procedure di scelta           
previste dalla normativa vigente, ponendo a base di gara un                     
capitolato speciale articolato per le diverse tipologie di opere di             
demolizione e di ripristino, corredati dalla indicazione delle                  
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili             
richiesti. La gara si svolge con il criterio del prezzo piu' basso,             
inferiore a quello posto a base d'asta, determinato mediante ribasso            
sull'elenco prezzi, ovvero con il criterio dell'offerta                         
economicamente piu' vantaggiosa.                                                
3. Ad esito della selezione, le Province stipulano convenzioni quadro           
con le quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare                     
l'affidamento diretto da parte dei Comuni di lavori di demolizione e            
di ripristino dello stato dei luoghi, sino alla concorrenza di un               
quantitativo massimo complessivo di lavori, alle condizioni ed ai               
prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni specie di lavoro,            
stabiliti dalla medesima convenzione.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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