LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 24
Selezione provinciale delle imprese
abilitate agli interventi di demolizione
1. Al fine di agevolare l'esecuzione da parte dei Comuni dei
provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello
stato dei luoghi, adottati ai sensi della presente legge, le Province
selezionano, anche per distinti ambiti territoriali, le imprese alle
quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei
relativi lavori.
2. Le Province provvedono periodicamente alla selezione delle imprese
di cui al comma 1 attraverso lo svolgimento delle procedure di scelta
previste dalla normativa vigente, ponendo a base di gara un
capitolato speciale articolato per le diverse tipologie di opere di
demolizione e di ripristino, corredati dalla indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili
richiesti. La gara si svolge con il criterio del prezzo piu' basso,
inferiore a quello posto a base d'asta, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi, ovvero con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. Ad esito della selezione, le Province stipulano convenzioni quadro
con le quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare
l'affidamento diretto da parte dei Comuni di lavori di demolizione e
di ripristino dello stato dei luoghi, sino alla concorrenza di un
quantitativo massimo complessivo di lavori, alle condizioni ed ai
prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni specie di lavoro,
stabiliti dalla medesima convenzione.