LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 23
Demolizione di opere abusive
1. La demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei
luoghi, disposti dallo Sportello unico per l'edilizia in tutti i casi
disciplinati dalla presente legge, sono attuati dal Comune entro il
termine di centottanta giorni dalla data di assunzione del
provvedimento, sulla base di una valutazione tecnico-economica dei
lavori approvata dalla Giunta comunale.
2. I Comuni possono richiedere anticipazioni dei costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello
stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione costituito ai sensi
dell'articolo 25.
3. Le opere di demolizione sono attuate con metodologie selettive
finalizzate al recupero e al riuso. I materiali, derivanti dalle
demolizioni non direttamente riutilizzabili sono conferiti ad
impianti autorizzati per il recupero e il riciclaggio di materiali
edili, ad eccezione di quelli che, per loro natura, devono essere
conferiti direttamente ad impianti di smaltimento.