LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 21
Sanzioni pecuniarie
1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge sono riscossi dal Comune e destinati:
a) all'anticipazione delle spese per la demolizione delle opere
abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;
b) al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione
urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo edilizio;
c) ad incentivare lo svolgimento dell'attivita' di controllo,
attraverso progetti finalizzati che coinvolgano il personale
dipendente;
d) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati
alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti preposti
alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, stabilisce i criteri per la determinazione del
valore venale degli immobili e delle opere in relazione ai valori
medi riscontrati nel mercato immobiliare, tenendo conto
dell'eventuale aumento del valore complessivo dell'immobile. Le
Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo
medio provvedono all'aggiornamento annuale del valore venale degli
immobili per l'ambito di competenza. Fino all'approvazione della
deliberazione della Giunta regionale, le sanzioni sono calcolate
secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, come specificato e integrato
dall'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge regionale 19
dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di
espropri).
NOTE ALL'ART. 21
Comma 2
1) Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
concerne Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A).
2) Il testo dell'art. 25, comma 2, lettera e) della legge regionale
19 dicembre 2002, n. 37 concernente Disposizioni regionali in materia
di espropri e' il seguente:
"Art. 25 - Competenze
(omissis)
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:
(omissis)
e) esercita i compiti gia' attribuiti dalla legislazione statale alle
Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in
caso di abusi edilizi.
(omissis)".