LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 20
Ritardato od omesso versamento
del contributo di costruzione
1. Il mancato versamento del contributo di costruzione nei termini
stabiliti dalla normativa regionale e comunale comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento, qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si
cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il
Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei
modi previsti dall'articolo 22.