LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 18
Sanzioni applicabili
per la mancata denuncia di inizio attivita'
1. La mancanza del titolo abilitativo per gli interventi che secondo
la legge statale sono soggetti a denuncia di inizio dell'attivita',
non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di
cui agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente
legge.
2. La denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata
quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento,
a titolo di sanzione, della somma di 2.000 Euro, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il
seguente:
"Art. 44 - Sanzioni penali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in Legge
21 giugno 1985, n. 298).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 20.658 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in
quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 Euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 Euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del
permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio e' avvenuta
la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza o in totale difformita' dalla stessa.".