REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 18                                                               
Sanzioni applicabili                                                            
per la mancata denuncia di inizio attivita'                                     
1. La mancanza del titolo abilitativo per gli interventi che secondo            
la legge statale sono soggetti a denuncia di inizio dell'attivita',             
non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste                      
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380             
del 2001. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in               
relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di           
cui agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente                 
legge.                                                                          
2. La denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata                 
quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento,           
a titolo di sanzione, della somma di 2.000 Euro, fermo restando                 
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.                                       
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 44 - Sanzioni penali                                                      
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto legge 23              
aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in Legge            
21 giugno 1985, n. 298).                                                        
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le                   
sanzioni amministrative, si applica:                                            
a) l'ammenda fino a 20.658 euro per l'inosservanza delle norme,                 
prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in             
quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti            
urbanistici e dal permesso di costruire;                                        
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 Euro nei           
casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del               
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di                  
sospensione;                                                                    
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 Euro nel           
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come                 
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica            
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo            
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in                    
variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del                   
permesso.                                                                       
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'              
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,                   
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per               
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e                    
gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio e' avvenuta           
la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata             
trascrizione nei registri immobiliari.                                          
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli            
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di           
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in                
assenza o in totale difformita' dalla stessa.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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