LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 15
Interventi eseguiti in parziale difformita'
dal titolo abilitativo
1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia
eseguiti in parziale difformita' dal titolo abilitativo sono rimossi
o demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il
congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo
Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del Comune e a spese del
responsabile dell'abuso.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per
l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a
seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1.000
Euro, qualora accerti, con apposita relazione tecnica,
l'impossibilita' della rimozione o demolizione delle opere abusive in
relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe
arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune
puo' prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento
piu' consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine
per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si
pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la
richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Nei casi di cui al comma 2, e' corrisposto il contributo di
costruzione di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del
2002, qualora dovuto.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 3
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota
4 all'articolo 14.