LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 13
Interventi di nuova costruzione
eseguiti in assenza del titolo abilitativo,
in totale difformita' o con variazioni essenziali
1. Gli interventi di nuova costruzione eseguiti in totale difformita'
dal titolo abilitativo sono quelli che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto
del titolo stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Lo Sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale
difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 31 del
2002, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita
di diritto ai sensi del comma 3, nonche' le eventuali servitu' di
passaggio.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonche' quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non
puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza dello Sportello unico
per l'edilizia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con interessi
urbanistici o ambientali.
6. L'acquisizione prevista dal comma 3 non opera per parti di
organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e
funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia
corresponsabile del compimento dell'abuso.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 2
1) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 23 - Variazioni essenziali
1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o
alla denuncia di inizio attivita':
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione
del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell'art. 28;
b) gli scollamenti di entita' superiore al 10 per cento rispetto alla
superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro,
all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati
e dai confini di proprieta' anche a diversi livelli di altezza,
nonche' rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di
pertinenza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e
comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino
soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, cosi' come
definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie
comunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;
e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia
antisismica;
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove
effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonche'
effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per
ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche,
storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli
strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.
2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano
applicazione ai fini:
a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore
titolo abilitativo, di cui all'art. 18;
b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti
previsti all'art. 19;
c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.
3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in
tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento
delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli indici e
parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di
coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del
2000. In fase di prima applicazione i Comuni applicano le definizioni
contenute nella delibera di Giunta regionale 28 febbraio 1995, n.
593, recante "Approvazione dello schema e regolamento edilizio tipo
(art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni e
integrazioni)".".