REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 13                                                               
Interventi di nuova costruzione                                                 
eseguiti in assenza del titolo abilitativo,                                     
in totale difformita' o con variazioni essenziali                               
1. Gli interventi di nuova costruzione eseguiti in totale difformita'           
dal titolo abilitativo sono quelli che comportano la realizzazione di           
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche                 
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto             
del titolo stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i                
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo                  
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente               
utilizzabile.                                                                   
2. Lo Sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di                 
interventi in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale               
difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,                     
determinate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 31 del           
2002, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la                  
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita             
di diritto ai sensi del comma 3, nonche' le eventuali servitu' di               
passaggio.                                                                      
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al             
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni                 
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonche' quella                     
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla                  
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di              
diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non            
puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva                     
superficie utile abusivamente costruita.                                        
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,              
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,                 
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la                       
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita                 
gratuitamente.                                                                  
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza dello Sportello unico            
per l'edilizia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con               
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti              
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con interessi             
urbanistici o ambientali.                                                       
6. L'acquisizione prevista dal comma 3 non opera per parti di                   
organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e                
funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia              
corresponsabile del compimento dell'abuso.                                      
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                
"Art. 23 - Variazioni essenziali                                                
1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o               
alla denuncia di inizio attivita':                                              
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione            
del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell'art. 28;                 
b) gli scollamenti di entita' superiore al 10 per cento rispetto alla           
superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro,                     
all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati           
e dai confini di proprieta' anche a diversi livelli di altezza,                 
nonche' rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di                
pertinenza;                                                                     
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e           
comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino           
soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, cosi' come                 
definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie                   
comunali;                                                                       
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;                      
e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia                    
antisismica;                                                                    
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove                 
effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonche'             
effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per                
ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche,                              
storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli            
strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.                        
2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano            
applicazione ai fini:                                                           
a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore           
titolo abilitativo, di cui all'art. 18;                                         
b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti            
previsti all'art. 19;                                                           
c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.             
3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in              
tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento              
delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli indici e                
parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di             
coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del               
2000. In fase di prima applicazione i Comuni applicano le definizioni           
contenute nella delibera di Giunta regionale 28 febbraio 1995, n.               
593, recante "Approvazione dello schema e regolamento edilizio tipo             
(art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni e                
integrazioni)".".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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