LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 12
Lottizzazione abusiva
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti
che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel Nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della
relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei
terreni secondo le previsioni del Piano strutturale comunale (PSC) e
del Piano operativo comunale (POC) vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte del POC, di
strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo e' stato depositato presso il Comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato allo
Sportello unico per l'edilizia del Comune ove e' sito l'immobile.
7. Nel caso in cui lo Sportello unico per l'edilizia accerti
l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in
assenza di previsione urbanistica, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell'articolo
8, comma 1, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di
disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve
essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del Comune e lo Sportello unico per
l'edilizia deve provvedere alla demolizione delle opere e al
ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5,
comma 2.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento dello Sportello unico per l'edilizia.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed
ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del Catasto dopo il
17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie,
alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi
di diritti reali di garanzia e di servitu'.