LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Art. 8
Responsabilita' del titolare del titolo abilitativo,
del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del
progettista e del funzionario
della azienda erogatrice di servizi pubblici
1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nella presente legge, della conformita' delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente
al direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalita' esecutive
stabilite dal titolo abilitativo. Essi sono, altresi', tenuti
solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso o che l'abuso sia stato realizzato dopo la
consegna dell'immobile.
2. Le condizioni di esonero da responsabilita' del direttore dei
lavori e le attivita' del medesimo soggetto che comportano
l'irrogazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dall'articolo
29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001.
3. Nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non
veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del
titolo stesso, l'Amministrazione comunale ne da' notizia
all'Autorita' giudiziaria nonche' al competente Ordine professionale,
ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
4. Il funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione del contratto di somministrazione di servizi pubblici e'
soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La sanzione
e' comminata dal Comune, contestualmente all'applicazione delle
sanzioni amministrative per le opere abusivamente realizzate.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A) e' il seguente:
"Art. 29 - Responsabilita' del titolare del permesso di costruire,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche'
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attivita'
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto legge 23 aprile 1985,
n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in Legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
(omissis)
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del
permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
(omissis)".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il
seguente:
"Art. 48 - Aziende erogatrici di servizi pubblici
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o,
per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero
copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova
del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2.582 a 7.746 Euro. Per le opere che gia' usufruiscono
di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al
precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera
gia' usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera
e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza della stessa.
3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da Euro
10.000 ad Euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da Euro 2.582 ad
Euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti.".