REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          Art. 7                                                                
Rilevamenti periodici                                                           
delle trasformazioni del territorio                                             
1. La Regione promuove e coordina il controllo periodico delle                  
trasformazioni del territorio, mediante rilevamenti                             
aerofotogrammetrici o satellitari, rilevazioni topografiche e ogni              
altra indagine sul campo, ai fini sia dell'esercizio delle funzioni             
di vigilanza dell'attivita' urbanistica ed edilizia, sia                        
dell'aggiornamento delle carte tecniche regionali e comunali e delle            
scritture catastali.                                                            
2. La Giunta regionale predispone, d'intesa con la Conferenza                   
Regione-Autonomie locali, appositi programmi di rilevamento,                    
stabilendo le modalita' di partecipazione delle Province e dei Comuni           
alla realizzazione degli stessi e le relative quote di concorso                 
finanziario. I programmi possono prevedere la collaborazione                    
dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali.                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina