REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          Art. 6                                                                
Compiti della Regione                                                           
1. La Giunta regionale svolge la funzione di coordinamento                      
dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo sull'attivita'              
urbanistico-edilizia.                                                           
2. La Giunta regionale in particolare:                                          
a) predispone, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,             
un sistema informativo articolato a livello regionale, provinciale e            
comunale, per la conoscenza e valutazione dell'abusivismo edilizio e            
per la verifica del regolare svolgimento e conclusione dei                      
procedimenti diretti all'applicazione delle sanzioni previste dal               
Capo II della presente legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri           
sostitutivi provinciali. Il sistema informativo assicura modalita' di           
consultazione delle informazioni e dei dati disponibili da parte                
delle Amministrazioni, delle associazioni costituite per la tutela di           
interessi diffusi e dei soggetti interessati;                                   
b) specifica i metodi di rilevazione, elaborazione e aggiornamento              
dei dati conoscitivi e delle informazioni indicate dalla lettera a) e           
stabilisce le modalita' di coordinamento e collaborazione tra gli               
enti;                                                                           
c) gestisce il fondo di rotazione per le spese di demolizione di cui            
all'articolo 25;                                                                
d) promuove e coordina i programmi per il rilevamento periodico delle           
trasformazioni del territorio, previsti dall'articolo 7;                        
e) promuove la conclusione di un accordo con il Corpo forestale dello           
Stato e con le associazioni delle Autonomie locali, per lo sviluppo             
di modalita' di collaborazione e di integrazione nell'esercizio dei             
compiti di controllo e tutela del territorio e di vigilanza                     
sull'attivita' urbanistico edilizia.                                            
3. Il Consiglio regionale puo' adottare atti di indirizzo e                     
coordinamento tecnico per assicurare l'omogeneo esercizio, da parte             
dei Comuni e delle Province, delle funzioni di vigilanza e controllo            
sull'attivita' edilizia, in applicazione della disciplina prevista              
dalla presente legge.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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