REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          Art. 4                                                                
Sospensione dei lavori                                                          
ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori                                    
1. Qualora sia accertata dai competenti uffici comunali, d'ufficio,             
nel corso dei controlli previsti dagli articoli 11 e 17 della legge             
regionale n. 31 del 2002, su denuncia dei cittadini o su                        
comunicazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,                  
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui                     
all'articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia, nei                 
successivi quindici giorni, ordina l'immediata sospensione dei lavori           
che ha effetto fino all'esecuzione dei provvedimenti definitivi.                
L'accertamento in corso d'opera delle variazioni minori, di cui                 
all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 2002, non da' luogo             
alla sospensione dei lavori.                                                    
2. L'atto di sospensione dei lavori e' comunicato al titolare del               
titolo abilitativo, al committente, al costruttore e al direttore dei           
lavori, nonche' al proprietario qualora sia soggetto diverso dai                
precedenti. Detta comunicazione costituisce avviso di avvio del                 
procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al            
Capo II, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241             
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto             
di accesso ai documenti amministrativi).                                        
3. Entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione, lo                   
Sportello unico per l'edilizia adotta e notifica ai soggetti di cui             
al comma 2 i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo II della              
presente legge.                                                                 
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota            
1 all'articolo 2.                                                               
2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota            
2 all'articolo 2.                                                               
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente           
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:                             
"Art. 7                                                                         
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari           
esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento                
stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai             
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato           
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono                    
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento            
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a           
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi               
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con            
le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.                      
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'                      
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione               
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti                   
cautelari.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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