LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Art. 4
Sospensione dei lavori
ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori
1. Qualora sia accertata dai competenti uffici comunali, d'ufficio,
nel corso dei controlli previsti dagli articoli 11 e 17 della legge
regionale n. 31 del 2002, su denuncia dei cittadini o su
comunicazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia, nei
successivi quindici giorni, ordina l'immediata sospensione dei lavori
che ha effetto fino all'esecuzione dei provvedimenti definitivi.
L'accertamento in corso d'opera delle variazioni minori, di cui
all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 2002, non da' luogo
alla sospensione dei lavori.
2. L'atto di sospensione dei lavori e' comunicato al titolare del
titolo abilitativo, al committente, al costruttore e al direttore dei
lavori, nonche' al proprietario qualora sia soggetto diverso dai
precedenti. Detta comunicazione costituisce avviso di avvio del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al
Capo II, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi).
3. Entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione, lo
Sportello unico per l'edilizia adotta e notifica ai soggetti di cui
al comma 2 i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo II della
presente legge.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota
1 all'articolo 2.
2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota
2 all'articolo 2.
Comma 2
3) Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:
"Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con
le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.".