COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la realizzazione di piazzale attrezzato ad uso deposito autobus in localita' Villamarina di Cesenatico
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al
- progetto: realizzazione di piazzale attrezzato ad uso deposito
autobus in localita' Villamarina di Cesenatico;
- presentato da: Comune di Cesenatico e dall'ATR - Consorzio Azienda
Trasporti.
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.7 dell'Allegato
B.3 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesenatico e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
73554/353 del 28/9/2004, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art.
10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo
degli impatti attesi il progetto relativo al progetto per la
realizzazione di piazzale attrezzato ad uso deposito autobus in
localita' Villamarina di Cesenatico, presentato dal Comune di
Cesenatico e dall'ATR - Consorzio Azienda Trasporti Cesenatico (FC),
con le seguenti prescrizioni:
1. tutti gli elaborati, sia grafici che descrittivi, del progetto di
realizzazione di piazzale attrezzato ad uso deposito autobus in
localita' Villamarina di Cesenatico dovranno essere modificati ed
adeguati conformemente alle nuove valutazioni tecniche e modifiche
progettuali individuate dal proponente a seguito delle richieste di
integrazioni avanzate dall'Autorita' competente - Ufficio VIA -
Servizio Pianificazione territoriale dell'Amministrazione provinciale
di Forli'-Cesena;
2. preliminarmente alla realizzazione dello scarico delle acque
bianche dovra' essere acquisito dal proponente, o dal soggetto
attuatore l'intervento in oggetto, un nulla osta da parte
dell'esercente la rete di scolo consorziale in merito alle modalita'
di scarico delle acque meteoriche previste dal progetto con specifico
riferimento all'adeguatezza delle portate defluenti alla strozzatura
in relazione alle prestazioni complessive del bacino;
3. al fine di schermare visivamente la linea ferroviaria dal
parcheggio in progetto dovra' essere realizzata una siepe posizionata
lungo tutto il lato ferrovia facendo riferimento, per quello che
attiene alle distanze, a quanto indicato dall'art. 52 del DPR n. 753
dell'11/7/1980;
4. durante la fase di cantiere per la realizzazione della strada di
accesso all'area del parcheggio autobus deve essere utilizzato un
mezzo operatore alla volta;
5. in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di eventuali impianti
fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere
si prescrive quanto segue: (a) per eventuali impianti di betonaggio e
altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; (b) si
dovra' prevedere la copertura o la periodica umidificazione di
eventuali depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime
ed inerti ponendo particolare attenzione a non localizzarli in
prossimita' delle aree residenziali o caratterizzate dalla presenza
di ricettori poste a margine dell'area di cantiere; (c) le vie di
transito non asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente
umidificate; (d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno
essere ricoperti con teloni o umidificati opportunamente;
6. devono essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore
ambientale in esterno in periodo diurno e in periodo notturno, post
operam in fase di esercizio, in prossimita' di tutti i ricettori
presi in esame nello studio esistenti nell'area (ricettori 1 e 2),
secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente (DM 16 marzo
1998). I dati monitorati, per quanto riguarda il solo ricettore 1,
dovranno consentire di individuare il livello di rumore prodotto dal
traffico totale transitante sulla sola infrastruttura stradale
costituita da via Litorale Marina;
7. il monitoraggio di cui al punto precedente dovra' essere eseguito,
con oneri a carico del proponente, entro e non oltre 90 giorni dalla
data di messa in esercizio dell'opera in oggetto. Tutti i risultati e
le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere
successivamente trasmessi all'Ufficio VIA della Provincia di
Forli'-Cesena;
8. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti dovuto
all'opera oggetto di valutazione, dovranno essere progettati e
realizzati entro 6 mesi dalla data di trasmissione dei risultati del
monitoraggio all'Ufficio VIA della Provincia di Forli'-Cesena,
interventi di mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire
il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
9. le comunicazioni della data di messa in esercizio dell'opera in
oggetto dovranno essere trasmesse a cura del proponente
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
10. durante le attivita' di cantiere dovranno comunque essere messi
in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni
sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti
in conformita' alle Direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee (come ad esempio barriere mobili o
rilevati temporanei o altro), al fine di garantire il rispetto dei
valori limite vigenti in prossimita' di tutti i ricettori presenti
durante le fasi di cantiere previste e nei i periodi di loro
attivita';
11. in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere
rispettato quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
12. al momento della realizzazione degli eventuali impianti di
lavaggio mezzi, depurazione acque e pompa di rifornimento carburante,
dovranno essere utilizzate tutte le misure progettuali, gestionali ed
eventualmente di mitigazione al fine di garantire, durante la loro
attivita', il rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori
presenti;
b) di dare atto che, per le motivazioni compiutamente esplicitate
nelle premesse narrative del presente atto, l'intervento in progetto
non e' conforme a quanto previsto dal primo stralcio attuativo del
P.P. n. 16 e che pertanto il Comune di Cesenatico dovra' provvedere,
preliminarmente alla realizzazione del progetto in esame, a variare
la propria strumentazione urbanistica (sia generale che attuativa);
c) di quantificare in Euro 93,4 pari allo 0,02% del valore
dell'opera, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie
che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono a carico dei soggetti proponenti;
d) di trasmettere copia della presente delibera all'Amministrazione
comunale di Cesenatico e ad ATR - Consorzio Azienda Trasporti di
Forli'-Cesena;
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
g) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione.