DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 17 settembre 2004, n. 12707
DPR 24 maggio 1988, n. 203, articoli 6, 15, 7 e 8, DM 16 gennaio 2004, n. 44 - Integrazione ai criteri di autorizzabilita' approvati con delibera di Giunta n. 4606 del 4 giugno 1999, recante "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera". Annullamento della delibera di Giunta 12397/04
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento
prodotto da impianti industriali, all'art. 7 attribuisce alla Regione
la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva per le
emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti
fissi impiegati per usi industriali o di pubblica utilita' che
possono provocare inquinamento atmosferico;
- ai sensi degli articoli 6 e 15 del citato DPR 203/88 sono
sottoposte a preventiva autorizzazione: la costruzione di un nuovo
impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti
variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti ed
il trasferimento di un impianto ad altra localita';
- la Regione con L.R. n. 3 del 21 aprile 1999, ai sensi dell'art.
122, comma 4, ha delegato alle Province l'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e di servizio di cui
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, da
esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive emanate ai sensi
dell'art. 121, comma 1, lettera c) della citata legge regionale;
- ai sensi del punto 6) del DPCM 21 luglio 1989, la Regione, finche'
lo Stato non ha emanato i decreti di cui all'art. 3, comma 2 del
citato DPR 203/88, nel rilascio delle autorizzazioni tiene conto sia
dei criteri individuati dal CRIA per il contenimento delle emissioni
inquinanti, sia delle autorizzazioni rilasciate in precedenza nei
confronti di impianti similari;
- con determinazione n. 4606 del 4 giugno 1999 il Direttore generale
all'Ambiente aveva provveduto ad indicare alle Province i valori
limite di emissione di impianti sulla base della migliore tecnologia
disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e
dei relativi valori di emissione;
considerato che:
- in data 12 marzo 2004 e' entrato in vigore il decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, 16 gennaio 2004, n. 44
"Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alle emissioni di
composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
2004, n. 47;
- all'art. 9, comma 2 del citato decreto 44/04, e' prescritto che
entro 6 mesi dall'entrata in vigore, le Autorita' competenti
provvedano a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli
impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami,
escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
considerato inoltre che:
secondo quanto previsto dal Capo II del DPR 25 luglio 1991, le
attivita' indicate nell'Allegato I del citato DPR, fra le quali erano
ricomprese anche l'attivita' di pulizia a secco di tessuti e pellami,
escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, erano
classificate come attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo, il cui esercizio non richiedeva autorizzazione;
- per effetto della nuova normativa relativa alla limitazione delle
emissioni in atmosfera di composti organici volatili di talune
attivita' industriali introdotta dal citato decreto 16 gennaio 2004,
n. 44, le attivita' di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse
le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, possono essere
ritenute assimilabili ad attivita' a ridotto inquinamento atmosferico
anche ai sensi del Capo III, art. 5 del citato DPR 25 luglio 1991 e,
pertanto possono essere autorizzate in via generale dalle competenti
Autorita';
dato atto che:
- al fine di ottenere un comportamento omogeneo delle Province sia
nell'attivita' di rilascio delle autorizzazioni in atmosfera, sia
anche nella attivita' di predisposizione ed elaborazione dei Piani e
Programmi per il miglioramento o il mantenimento della qualita'
dell'aria di cui al DLgs 4 agosto 1999, n. 351, e' stata adottata la
propria determinazione n. 12397 del 10 settembre 2004 ad integrazione
della precedente n. 4606 del 4 giugno 1999, con indicazioni relative
a modalita' di presentazione delle domande ed alle prescrizioni da
rispettare per attivare una procedura semplificata di
autorizzazione;
- le Associazioni di Categoria, interpellate dal Servizio competente
per materia, hanno formulato osservazioni con nota conservata agli
atti n. 72539/AMB del 13/9/2004, circa l'opportunita' di introdurre
elementi di semplificazione nelle procedure di autorizzazione
previste nella citata determinazione 12397/04;
ritenuto pertanto opportuno di accogliere l'istanza delle
Associazioni di Categoria, riformulando l'integrazione ai criteri di
autorizzabilita' approvati con delibera di Giunta n. 4606 del 4
giugno 1999, recante "Indicazioni alle Province per il rilascio delle
autorizzazioni in atmosfera", e annullando contestualmente la
determinazione n. 12397 del 10 settembre 2004;
visti:
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
- il DPR 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 27 luglio 1991;
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 351;
- il decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio 16 gennaio
2004, n. 44;
- il decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio 2 aprile 2002
n. 60;
- il Decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio 1 ottobre
2002 n. 261;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- la deliberazione di Giunta regionale 804/01;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente n. 4606 del 4
giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle
autorizzazioni in atmosfera";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate le proprie determinazioni:
- n. 14199 del 21/12/2001, n. 17321 del 23/12/2003 e n. 4358
dell'1/4/2004, relative al conferimento di incarichi di
responsabilita' dirigenziali della Direzione Ambiente e Difesa del
suolo e della costa;
- n. 17331 del 23 dicembre 2003 recante "Indirizzi e criteri per
l'attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.447 in data
24/3/2003, nella Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa";
dato atto inoltre del parere di regolarita' amministrativa espresso
sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, quarto comma della
L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03 dal Responsabile del
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, dott.
Sergio Garagnani;
determina:
1) di annullare la determinazione del Direttore generale Ambiente n.
12397 del 10 settembre 2004, per le motivazioni espresse in premessa
e qui integralmente richiamate;
2) di integrare i Criteri di Autorizzabilita' approvati con la
determinazione del Direttore generale Ambiente 4606 del 4 giugno 1999
con il nuovo punto V.01 - Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco
di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a
ciclo chiuso riportato nell'Allegato 1) al presente atto e parte
integrante dello stesso;
3) di inviare alle Province, anche al fine di uniformare su tutto il
territorio regionale le modalita' e le procedure di autorizzazione,
un modello di domanda e di comunicazione dei consumi di materie
prime, dei quantitativi di prodotto pulito ed asciugato, riportati
negli Allegati 2) e 3) al presente atto e parte integrante dello
stesso; dall'esame del Rapporto annuale di attivita', nonche' della
Comunicazione annuale di attivita', potra' essere possibile la
verifica del rispetto del valore limite di emissione totale indicato
al punto 11) dell'Allegato II al citato decreto 16 gennaio 2004, n.
44;
4) di inviare alle Province, anche al fine di uniformare su tutto il
territorio regionale le modalita' e le procedure di rilascio
dell'autorizzazione, un modello di determinazione per il rilascio
dell'autorizzazione di carattere generale riportato nell'Allegato 4)
al presente atto, e parte integrante dello stesso;
5) di trasmettere, corredato dagli allegati, su supporto informatico
il presente atto alle Province quale strumento da utilizzare per la
predisposizione degli opportuni adempimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in atmosfera;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
ALLEGATO 1)
Criteri di autorizzabilita': settore impianti a ciclo chiuso per la
pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e
pulitintolavanderie a ciclo chiuso
A - Definizioni
B - Descrizione generale del processo
C - Migliori tecniche per l'abbattimento ed il recupero dei solventi
D - Valutazione dei limiti di emissione in atmosfera
E - Prescrizioni aggiunive
4.14.1 - Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e
pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso
Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e
pulitintolavanderie a ciclo chiuso
Codice RER V.01.00
Codice NOSE-P 107.02.02
Codice SNAP 6.02.02
A - Definizioni
Solvente organico: qualsiasi COV (composto organico volatile) usato
da solo o in combinazione con altri agenti come agente di pulizia
per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente;
Solvente organico alogenato: un solvente organico che contiene almeno
un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
Sistema di lavaggio a secco: e' costituito dalle seguenti
apparecchiature o apparati associati col processo di lavaggio a
secco: macchina di lavaggio a secco, filtro o sistema di
purificazione, sistema di conservazione, trattamento o conferimento
delle morchie, sistema di pompaggio del solvente, serbatoio di
raccolta solvente, pompe, tubazioni, valvole o flange per il
convogliamento dei vapori di solvente e sistemi di abbattimento
(primario e secondario);
Sistema equivalente a ciclo chiuso di recupero solvente: ogni
apparecchiatura o combinazione di apparecchiature che raggiungono in
pratica una resa di recupero del solvente uguale o superiore a quella
fornita un impianto refrigerato di condensazione;
Impianto a ciclo chiuso: impianto di lavaggio a secco nel quale le
fasi di lavaggio estrazione ed essiccamento sono tutte realizzate
nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo dei vapori di
solvente attraverso un sistema primario di abbattimento senza
emissioni in atmosfera durante il ciclo di asciugatura. Una macchina
a ciclo chiuso, dopo che il ciclo di asciugatura e' completato e
mentre il portello di caricamento e' aperto, e' predisposta per lo
scarico nell'ambiente dell'aria di ventilazione dopo
l'attraversamento di un sistema secondario di depurazione delle
emissioni fuggitive;
Ciclo di asciugatura: processo utilizzato per rimuovere il solvente
rimasto nei materiali dopo le fasi di lavaggio e di estrazione. Per
le macchine (gli impianti) a ciclo chiuso la fase del ciclo
riscaldata e' seguita da una fase di raffreddamento e puo' essere
estesa ad una fase di sottoraffreddamento tramite l'attivazione del
sistema primario di abbattimento. Il ciclo di asciugatura inizia
quando sono attivati i lamierini di riscaldamento ed ha termine
quando nella macchina si arresta la rotazione del tamburo;
Sistema primario di abbattimento: un impianto refrigerante di
condensazione dei vapori di solvente o un impianto a ciclo chiuso di
recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di
captazione;
Sistema secondario di abbattimento: un'apparecchiatura o un apparato
che riduce la concentrazione di solvente nell'aria di ricircolo alla
fine del ciclo di asciugatura, ad un livello inferiore a quello che
e' possibile realizzare con il solo utilizzo di un impianto
refrigerato di condensazione o un altro impianto a ciclo chiuso di
recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di
captazione;
Sistema di controllo delle emissioni fuggitive: un impianto o una
apparecchiatura a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di
garantire la stessa efficienza di captazione;
Composto Organico Volatile (COV): qualsiasi composto organico che
abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0.01kPa o superiore,
oppure che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni
particolari d'uso;
Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto;
Impianto refrigerato di condensazione: sistema di recupero, a ciclo
chiuso, nel quale i vapori di solvente sono introdotti e trattenuti
tramite raffreddamento ad una temperatura inferiore al punto di
ebollizione;
Pulizia a secco: processo utilizzato per rimuovere da tessuti e
pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate;
Modifica sostanziale: si intende per modifica sostanziale
l'occorrenza di almeno uno dei seguenti eventi:
1) ogni aumento del 10% nell'emissione di COV, anche se dilazionato;
2) ogni cambiamento nella tipologia dei solventi utilizzati;
3) ogni innovazione/sostituzione negli impianti il cui costo sia
superiore al 50% del costo dell'impianto sostituito o modificato.
B - Descrizione generale del processo
Il ciclo produttivo e' generalmente costituito dalle seguenti fasi:
V. 01.01 - Caricamento tamburo
V. 01.02 - Lavaggio
V. 01.03 - Estrazione solvente
V. 01.04 - Asciugatura
V. 01.05 - Aerazione/deodorizzazione
V. 01.06 - Sottoraffreddamento
V. 01.07 - Svuotamento tamburo
Negli impianti a ciclo chiuso le fasi di lavaggio, estrazione,
essiccazione, aerazione, deodorizzazione, sottoraffreddamento sono
tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il
ricircolo continuo dei vapori di solvente attraverso diversi sistemi
di abbattimento e recupero dei solventi senza emissioni in
atmosfera.
C - Migliori tecniche per l'abbattimento ed il recupero dei solventi
Le migliori tecniche utilizzate in una apparecchiatura a ciclo chiuso
per l'abbattimento ed il recupero dei solventi sono costituite da:
C1 - Sistema primario di abbattimento dei solventi;
C2 - Sistema secondario di abbattimento dei solventi;
C3 - Sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive.
Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi e'
generalmente costituito da un impianto refrigerante per la
condensazione dei solventi in funzione durante tutta la fase di
asciugatura. Durante questa fase, la corrente gassosa contenente
solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il
condensatore. Il condensatore recupera sia il solvente che il vapor
d'acqua presenti nella corrente gassosa. Questa miscela viene poi
separata per mezzo di un decantatore ed il solvente viene pompato nel
serbatoio di raccolta.
Durante la fase di sottoraffreddamento del ciclo di asciugatura la
corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore e'
in grado di raffreddare ulteriormente la corrente gassosa estratta e
di recuperare ulteriore solvente. Alla fine della fase di
sottoraffreddamento la temperatura della corrente gassosa in uscita
dal raffreddatore e' all'incirca 280 K e la concentrazione del
solvente all'interno del cestello e' di circa 1400 mg.m-3.
Il sistema secondario di abbattimento, e' in genere costituito da un
impianto di adsorbimento a carboni attivi (o zeoliti), che lavora in
serie con il refrigeratore/ condensatore per captare le emissioni
fuggitive di solvente e ridurre la concentrazione del solvente nel
tamburo a valori anche inferiori a 50 mg.m-3 .
Il sistema secondario di abbattimento viene attivato alla fine del
ciclo di sottoraffreddamento prima dell'apertura del portello di
caricamento.
Il solvente contenuto nella corrente gassosa dopo la fase di
asciugatura viene catturato dal letto adsorbente e poi desorbito con
aria calda e recuperato nell'impianto di condensazione.Il sistema di
abbattimento delle emissioni fuggitive viene attivato all'apertura
del portello di carico e convoglia i vapori contenenti il solvente
residuo all'impianto di adsorbimento.
D - Limiti di emissione
D.1 - Per le macchine a circuito chiuso di pulizia a secco di tessuti
e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo
chiuso, il valore limite di emissione totale, espresso in massa di
solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, non
deve essere superiore a: COV (espressi come carbonio organico totale)
20 gkg-1
D.2 - Per le attivita' di cui al presente punto non si applica il
limite di emissione di cui all'art. 3, comma 11 del DM 16 gennaio
2004, n. 44;
D.3 - Per le attivita' di cui al presente punto non si effettuano i
controlli previsti dall'art. 4, comma 2 del DM 16 gennaio 2004, n.
44;
D.4 - Per le attivita' di cui al presente punto, il controllo del
rispetto dei limiti di emissione totale di cui al precedente punto
D.1, vengono fatti sulla base della compilazione del Rapporto annuale
di attivita' (Allegato 2), contenente i quantitativi di tessuti o
pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato, firmato dal
gestore dell'impianto o dell'attivita', e tenuto a disposizione delle
Autorita' competenti;
D.5 Il gestore delle attivita' di cui al presente punto, ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del DM 16 gennaio 2004, n. 44, trasmette entro
il 31 dicembre di ogni anno successivo alla data di autorizzazione,
una Comunicazione annuale di attivita' conforme al modello di cui
all'Allegato 3.
E - Prescrizioni aggiuntive
E.1 - La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve
avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado
di dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti.
E.2 - Il gestore dell'impianto o dell'attivita' e' tenuto ad
effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza
e le modalita' indicate nel libretto di manutenzione programmata,
fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di
evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro.
(segue allegato fotografato)