ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2004, n. 242
Influenza aviaria misure di contenimento della influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- con ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 sono state adottate misure
di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa
patogenicita' sul territorio regionale;
- la situazione epidemiologica nazionale si puo' considerare piu'
favorevole in quanto da diversi mesi in Italia non si sono piu'
verificati nuovi focolai di influenza aviaria;
considerata la necessita' di integrare le misure attualmente in
vigore in regione nei confronti dell'influenza aviaria, ed in
particolare per quanto riguarda gli allevamenti amatoriali di pollame
ornamentale e uccelli da canto e da voliera che partecipano a fiere,
mercati e concentramenti;
visti:
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il DPR 15 novembre 1996 n. 656 - Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi -
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
Punto 1 - Misure sanitarie per il territorio regionale
Il comma 11 del punto 1 dell'ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 e'
sostituito dal seguente comma:
"11. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali, amatoriali
ed industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad
influenza aviaria, nonche' qualsiasi caso di mortalita' superiore
alla norma non riferibile a cause accertate.".
Il punto 1 dell'ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 e' integrato dai
seguenti commi:
"16. Gli allevamenti amatoriali devono essere registrati presso la
AUSL territoriale, che li identifica con codice aziendale. Gli
animali sono identificati individualmente mediante anello inamovibile
che riporta il numero attribuito al singolo soggetto e l'anno di
nascita. In allevamento deve essere detenuto apposito registro di
carico e scarico, in cui sono registrate le introduzioni di animali e
le uscite, differenziando tra vendite/cessioni e morti. Gli animali
morti devono essere sottoposti, anche a campione, ad esame
necroscopico effettuato dalla locale sezione dell'IZS. I referti
delle necroscopie e degli eventuali esami diagnostici devono essere
conservati insieme al registro di allevamento, a disposizione per
eventuali controlli da parte della AUSL locale.
17. Nel caso l'allevatore di cui al comma precedente intenda
partecipare a mostre, fiere e mercati riservati ad allevatori
hobbisti, amatoriali e rurali, gli animali devono essere accompagnati
da regolare modello 4, compilato dall'allevatore e dal referto di un
controllo sierologico o virologico effettuato da non piu' di 120
giorni su un campione di 10 animali scelto tra tutti i volatili,
anche di specie diverse, presenti in allevamento. Il prelievo per il
controllo sierologico o virologico effettuato presso l'IZS locale,
puo' essere eseguito da veterinario libero professionista o della
AUSL. Nel caso di vendita di animali, sia in occasione di
manifestazioni fieristiche, esposizioni o mercati che a domicilio,
sul registro di allevamento deve essere indicato il nome e
l'indirizzo dell'acquirente, al fine di garantire la
rintracciabilita' puntuale delle uscite in caso di problemi
sanitari.
18. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si intendono
applicabili anche nel caso di mercati organizzati per gli allevatori
hobbisti, rurali e amatoriali in cui sia prevista la contemporanea
partecipazione di rivenditori professionali: l'Ente organizzatore
deve in tal caso garantire la separazione degli ambienti destinati
agli allevatori hobbisti, rurali e amatoriali dai rivenditori
professionali.
19. Per consentire la partecipazione dei volatili a fiere,
esposizioni e mercati gli allevatori hobbisti e amatoriali possono,
in alternativa, seguire le disposizioni previste al precedente comma
16 o le misure disposte dal comma n. 15 dell'ordinanza n. 87 del 16
aprile 2004.".
Punto 2 - Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs
196/99.
Punto 3 - Competenze
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani