REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2004, n. 242

Influenza aviaria misure di contenimento della influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Premesso che:                                                                   
- con ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 sono state adottate misure             
di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa                       
patogenicita' sul territorio regionale;                                         
- la situazione epidemiologica nazionale si puo' considerare piu'               
favorevole in quanto da diversi mesi in Italia non si sono piu'                 
verificati nuovi focolai di influenza aviaria;                                  
considerata la necessita' di integrare le misure attualmente in                 
vigore in regione nei confronti dell'influenza aviaria, ed in                   
particolare per quanto riguarda gli allevamenti amatoriali di pollame           
ornamentale e uccelli da canto e da voliera che partecipano a fiere,            
mercati e concentramenti;                                                       
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;                                           
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni           
ed integrazioni;                                                                
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta            
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                         
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali                  
abbattuti ai sensi della  Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                       
- il DPR 15 novembre 1996 n. 656 - Regolamento per l'attuazione della           
direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro           
l'influenza aviaria;                                                            
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi -           
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione           
della Giunta regionale 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Punto 1 - Misure sanitarie per il territorio regionale                          
Il comma 11 del punto 1 dell'ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 e'              
sostituito dal seguente comma:                                                  
"11. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali, amatoriali            
ed industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti               
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad                  
influenza aviaria, nonche' qualsiasi caso di mortalita' superiore               
alla norma non riferibile a cause accertate.".                                  
Il punto 1 dell'ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 e' integrato dai             
seguenti commi:                                                                 
"16. Gli allevamenti amatoriali devono essere registrati presso la              
AUSL territoriale, che li identifica con codice aziendale. Gli                  
animali sono identificati individualmente mediante anello inamovibile           
che riporta il numero attribuito al singolo soggetto e l'anno di                
nascita. In allevamento deve essere detenuto apposito registro di               
carico e scarico, in cui sono registrate le introduzioni di animali e           
le uscite, differenziando tra vendite/cessioni e morti. Gli animali             
morti devono essere sottoposti, anche a campione, ad esame                      
necroscopico effettuato dalla locale sezione dell'IZS. I referti                
delle necroscopie e degli eventuali esami diagnostici devono essere             
conservati insieme al registro di allevamento, a disposizione per               
eventuali controlli da parte della AUSL locale.                                 
17. Nel caso l'allevatore di cui al comma precedente intenda                    
partecipare a mostre, fiere e mercati riservati ad allevatori                   
hobbisti, amatoriali e rurali, gli animali devono essere accompagnati           
da regolare modello 4, compilato dall'allevatore e dal referto di un            
controllo sierologico o virologico effettuato da non piu' di 120                
giorni su un campione di 10 animali scelto tra tutti i volatili,                
anche di specie diverse, presenti in allevamento. Il prelievo per il            
controllo sierologico o virologico effettuato presso l'IZS locale,              
puo' essere eseguito da veterinario libero professionista o della               
AUSL. Nel caso di vendita di animali, sia in occasione di                       
manifestazioni fieristiche, esposizioni o mercati che a domicilio,              
sul registro di allevamento deve essere indicato il nome e                      
l'indirizzo dell'acquirente, al fine di garantire la                            
rintracciabilita' puntuale delle uscite in caso di problemi                     
sanitari.                                                                       
18. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si intendono                  
applicabili anche nel caso di mercati organizzati per gli allevatori            
hobbisti, rurali e amatoriali in cui sia prevista la contemporanea              
partecipazione di rivenditori professionali: l'Ente organizzatore               
deve in tal caso garantire la separazione degli ambienti destinati              
agli allevatori hobbisti, rurali e amatoriali dai rivenditori                   
professionali.                                                                  
19. Per consentire la partecipazione dei volatili a fiere,                      
esposizioni e mercati gli allevatori hobbisti e amatoriali possono,             
in alternativa, seguire le disposizioni previste al precedente comma            
16 o le misure disposte dal comma n. 15 dell'ordinanza n. 87 del 16             
aprile 2004.".                                                                  
Punto 2 - Sanzioni                                                              
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono              
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs                   
196/99.                                                                         
Punto 3 - Competenze                                                            
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori            
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi               
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,               
nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente                      
ordinanza.                                                                      
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'                    
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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