DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2004, n. 1764
Approvazione schemi di Comodato d'uso gratuito e temporaneo di beni mobili della Regione Emilia-Romagna ai soggetti convenzionati del sistema di protezione civile. Modifica deliberazione 1584/03. Integrazione alle deliberazioni 797/03, 1377/03, 1454/03 e 2512/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile";
- il DLgs 30 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n 59" e, in
particolare, il Capo VIII del Titolo III (artt. 107-109);
- la L.R. 19 aprile 1995, n.45, recante "Disciplina delle attivita' e
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile";
dato atto che:
- in attuazione delle summenzionate disposizioni legislative la
Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno convenzionarsi con
diverse strutture operative del sistema regionale di protezione
civile al fine di meglio perseguire gli obiettivi di funzionalita'
operativa e di economicita' gestionale del sistema regionale
medesimo, definendo schemi omogenei di convenzione-quadro di durata,
generalmente, quinquennale;
- sono state approvate le seguenti proprie deliberazioni, con le
quali sono stati approvati gli schemi di convenzione-quadro con i
soggetti e le strutture rispettivamente richiamate:
- deliberazione di Giunta regionale 797/03, convenzione con il
Ministero delle Politiche agricole e Forestali per l'impiego del
Corpo Forestale dello Stato;
- deliberazione di Giunta regionale 1377/03, convenzione con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale
delle Capitanerie di Porto - Direzione Marittima di Ravenna;
- deliberazione di Giunta regionale 1454/03, convenzione con
l'Agenzia regionale per la navigazione interna (ARNI);
- deliberazione di Giunta regionale 1584/03, convenzione con i
coordinamenti provinciali e le organizzazioni regionali del
volontariato di protezione civile;
- deliberazione di Giunta regionale 2512/03, convenzione con l'Unione
regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna (URBER);
da considerarsi parti integranti della presente delibera;
- in attuazione delle predette deliberazioni, nelle date indicate,
sono state sottoscritte le rispettive convenzioni-quadro;
- le convenzioni stipulate con il Corpo Forestale dello Stato (DGR
797/03), con le Capitanerie di Porto (DGR 1377/03), con l'ARNI (DGR
1454/03) e con l'URBER (DGR 2512/03) hanno previsto che la Regione
possa concedere in comodato d'uso gratuito temporaneo mezzi ed
attrezzature per l'espletamento di attivita' di protezione civile,
indicando alcuni criteri generali per l'elaborazione dei relativi
contratti di comodato;
- in allegato alla convenzione con i coordinamenti provinciali e le
organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile (DGR
1584/03) e' stato approvato uno schema di contratto di comodato;
considerato che alla luce delle specifiche esigenze del servizio e
tenuto conto della particolarita' dei materiali e delle attrezzature
interessate, nonche' dell'esigenza di uniformare, per quanto
possibile, gli schemi di contratti di comodato si e' ritenuto di
verificare e, conseguentemente, di modificare parzialmente lo schema
allegato alle convenzioni sottoscritte con i coordinamenti
provinciali e le organizzazioni regionali del volontariato di
protezione civile (DGR 1584/03), nonche' di estendere l'applicazione
di tale nuovo schema tipo anche alle altre strutture convenzionate e
sopra richiamate;
ritenuto, pertanto, opportuno:
- procedere all'approvazione di un contratto-quadro di comodato, di
durata analoga alla convenzione cui si riferisce, da integrarsi con
specifici contratti di comodato - verbali di consegna relativi ad
ogni singolo bene concesso, da sottoscriversi mano a mano che i
predetti beni vengono consegnati al soggetto interessato;
- procedere alla sostituzione dei vecchi schemi, ove gia'
sottoscritti, alla loro normale scadenza, utilizzando da subito i
nuovi schemi-tipo per tutte le attrezzature ed i mezzi per i quali si
procede ad una nuova assegnazione o ad una riassegnazione del bene in
questione;
considerato, pertanto, opportuno approvare i nuovi schemi-tipo
precisando, che essi, con riferimento alle convenzioni sottoscritte
con i coordinamenti provinciali e le organizzazioni regionali del
volontariato di protezione civile in attuazione della propria
deliberazione 1584/03, sostituiscono gli schemi precedentemente
allegati;
dato atto che i nuovi schemi verranno trasmessi ai soggetti
convenzionati per formale accettazione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, a
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 recante
"Delega di funzioni in materia di protezione civile", prorogata con
determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004 recante "Proroga delega al
Responsabile Servizio Protezione civile e per determinazione 8519/03"
ai sensi dell'art. 37 - quarto comma - della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare lo schema di contratto di comodato-quadro di
comodato, unitamente all'allegato specifico schema di verbale di
consegna - contratto di comodato, da utilizzarsi con tutti i soggetti
convenzionati in attuazione delle proprie deliberazioni 797/03,
1377/03, 1454/03, 1584/03 e 2512/03, di cui all'Allegato "A", che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
unitamente a tutta la modulistica ad esso collegata, stabilendo
altresi' che esso sostituisce gli schemi-tipo allegati alle
convenzioni sottoscritte con i coordinamenti provinciali e le
organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile in
attuazione della propria deliberazione 1584/03;
c) di incaricare il Servizio Protezione civile di trasmettere i nuovi
schemi-tipo a tutti i soggetti convenzionati per formale
accettazione;
d) di stabilire che i comodati eventualmente gia' sottoscritti dopo
la sottoscrizione delle convenzioni di cui trattasi e fino alla data
di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione secondo i precedenti schemi-tipo restano
vigenti fino alla naturale scadenza;
e) di individuare il Servizio Protezione civile ed il Servizio
Patrimonio e Provveditorato quali referenti per le attivita'
regionali connesse con lo schema di comodato d'uso di cui
all'Allegato "A", con le specifiche attribuzioni nel medesimo schema
esplicitate;
f) di dare atto che il Dirigente competente del Servizio regionale di
Protezione civile, ai sensi della normativa vigente, provvedera' alla
sottoscrizione dei suddetti comodati d'uso;
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di beni mobili -
Mezzi e attrezzature - ai sensi della convenzione-quadro tra la
Regione Emilia-Romagna e ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . "
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , addi' . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . . .
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare)
fra
la Regione Emilia-Romagna che in seguito per brevita' verra'
denominata "Regione" o "Comodante" C.F. n. 80062590379 rappresentata
dal Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani n. 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .denominato ". . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " che, in seguito, sara'
chiamato ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. " o "Comodatario", partita IVA/codice fiscale n. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede legale in . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
rappresentata dal legale rapresentante dello stesso
Premesso che:
- con delibera della Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . .
. . . . . . e' stata approvata la convenzione-quadro tra la Regione
Emilia-Romagna e l'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e che, all'art. . . ., comma . . . . . , lettera . . . . .), prevede
la possibilita' che la Regione conceda in comodato d'uso gratuito
strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le
capacita' operative per le attivita' di protezione civile sul
territorio regionale;
- l'art. . . . , comma . . . . . . della predetta convenzione-quadro
prevede che gli atti di comodato d'uso siano redatti secondo uno
schema-tipo allegato alla convenzione medesima;
- che per la attuazione della convenzione quadro la Regione
Emilia-Romagna ha previsto la concessione in comodato d'uso gratuito
temporaneo all'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di
alcuni beni, prevedendo altresi' i fondi necessari;
tutto cio' premesso, si conviene quanto segue.
Articolo 1
Oggetto e finalita'
La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire alla realizzazione
di quanto indicato in premessa e previsto dalla convenzione quadro
sottoscritta con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . stipula con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . il presente "Contratto Quadro di Comodato". Il presente
"Contratto Quadro di Comodato" e' vincolante fra le parti,
relativamente alla regolamentazione di tutti i rapporti obbligatori
fra le medesime intercorrenti, in riferimento a tutti i beni che,
sulla base del medesimo, saranno ceduti dalla Regione Emilia-Romagna
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in comodato
gratuito.
Con il presente "Contratto Quadro di Comodato" la Regione
Emilia-Romagna cede a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . in comodato gratuito temporaneo i beni che
saranno specificamente indicati nei singoli contratti di comodato e
verbali di consegna, da redigersi in conformita' allo schema allegato
al presente (Allegato 1), e sottoscritti dalle parti. Tali contratti
di comodato e verbali di consegna saranno considerati parte
integrante del presente Contratto Quadro di Comodato. I singoli
contratti di comodato e verbali di consegna, identificheranno
puntualmente i singoli beni, formalizzeranno la tradizione al
Comodatario dell'oggetto del contratto di comodato, in conformita'
alla disciplina giuridica dei contratti reali.
L'etichetta recante il numero di inventario regionale deve rimanere
sempre apposta sui suelencati beni e tale numero deve essere
menzionato in ogni comunicazione alla Regione relativa al mezzo in
questione.
Articolo 2
Proprieta' dei beni
Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprieta' dei beni
indicati come specificato all'art. 1 del presente contratto di
comodato, rimane in capo alla Regione.
Articolo 3
Diligenza nell'uso dei beni
Le parti, nei singoli contratti di comodato e verbali di consegna per
i beni oggetto del presente contratto-quadro di comodato, che
verranno ivi puntualmente indicati, dichiareranno obbligatoriamente
quanto segue: a) il giorno di presa in consegna, b) condizioni di
funzionamento (stato d'uso), c) valore stimato (alla data).
Il Comodatario, all'atto della presa in consegna dei beni e
contestuale sottoscrizione del verbale di consegna convalidera' la
accettazione dei medesimi nello stato in cui si trovano - ivi
dichiarato - e di ritenerli di sua piena soddisfazione nonche'
conformi alle dichiarazioni rese.
Il Comodatario assume l'impegno di mantenere i beni nelle medesime
condizioni relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente
per le finalita' di protezione civile, osservando la massima
diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.
Il Comodatario dichiara che con la sottoscrizione del contratto di
comodato e verbale di consegna ricevera' i beni ivi indicati immuni
da vizi conosciuti o apparenti, e si impegna alla loro restituzione
nello stato d'uso in cui li avra' ricevuti (come dettagliatamente
specificato nei singoli contratti di comodato e verbali di consegna
in base a quanto specificato all'art. 1), fatto salvo il solo normale
deterioramento d'uso, in ogni tempo il comodante lo richieda.
Il Comodatario si impegna inoltre a trasmettere periodicamente alla
Regione informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonche' a
comunicare tempestivamente al Centro Operativo regionale (COR) la
temporanea indisponibilita' operativa, temporanea o definitiva, dei
beni medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause.
Articolo 4
Gestione del bene
Il Comodatario ha l'obbligo di:
a) garantire (h. 24), su richiesta della Regione, interventi di
prevenzione, soccorso e per lo svolgimento di esercitazioni, un
numero sufficientemente congruo di soggetti immediatamente attivabili
(solo per i volontari: "e dotati della patente o professionalita'
necessaria per la movimentazione dei mezzi e l'installazione delle
attrezzature concesse in comodato");
b) apporre sui beni il marchio identificativo della Protezione civile
della Regione e l'apposita etichetta inventariale;
c) provvedere alla manutenzione programmata e buona conservazione dei
mezzi e attrezzature assegnate;
d) concordare preventivamente con il Servizio regionale di Protezione
civile, eventuali manutenzioni straordinarie e migliorie ritenute
necessarie;
e) in caso di inutilizzabilita' definitiva del bene, se richiesto per
iscritto dal competente Servizio Patrimonio e Provveditorato della
Regione, provvedere a proprie spese, fatto salvo un eventuale
concorso finanziario regionale definito ai sensi del successivo art.
5, alla rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate
da detto Servizio;
f) trasmettere elenco informatizzato aggiornato delle attrezzature e
mezzi in dotazione e ricevuti in comodato entro il 31 dicembre di
ogni anno comunicando in tempo reale i relativi aggiornamenti, con
l'indicazione del loro luogo di ricovero. Il Comodatario ha anche
l'obbligo di comunicare al comodante l'esatto luogo iniziale di
ricovero dei beni;
g) comunicare al Servizio Protezione civile della Regione, con copia
al Servizio Patrimonio e Provveditorato, eventuali casi di furto o
perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il
relativo numero di inventario.
La Regione si riserva la facolta' di effettuare in qualsiasi momento
il controllo sullo stato dell'attrezzatura tramite funzionari
incaricati dal Servizio regionale di Protezione civile.
Qualora la Regione riscontri grave carenza di manutenzione e di
diligenza nella conservazione puo' ordinare l'immediato rientro del
bene. Inoltre puo' richiedere, in caso di necessita', in qualsiasi
momento a suo insindacabile giudizio, la restituzione del bene
concesso in comodato. Il comodatario comunque si impegna a consentire
di rendere disponibile il bene, in qualsiasi circostanza il comodante
lo ritenesse opportuno, senza l'obbligo da parte del comodante di
esplicitarne le ragioni, con un preavviso di almeno un mese,(purche'
non abbisognevole di manutenzione straordinaria o per altro evento
eccezionale da comunicare al comodante).
Per la gestione operativa dei beni il comodatario potra' avvalersi di
un soggetto esterno mediante apposito accordo scritto da concordarsi
preventivamente con il comodante. Tale affidamento non deve
prefigurare in alcun modo una subconcessione, ovvero non puo'
limitare in alcun modo i diritti del comodante, ne' sollevare il
comodatario dai suoi obblighi e dalle sue responsabilita' verso il
comodante stesso.
Articolo 5
Spese
Le parti convengono che il Comodatario deve provvedere direttamente
al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione,
della tassa di circolazione ed ogni altro onere, fiscale e legale
derivante dall'uso e dal possesso del bene oggetto del presente
contratto di comodato e in particolare degli obblighi assicurativi
previsti per legge alle scadenze previste. Le spese derivanti da
inadempimenti del Comodatario sono a carico esclusivo del Comodatario
stesso.
Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie,
gli adattamenti agli usi specifici, gli adeguamenti introdotti da
nuove normative dovranno essere concordati con il comodante entro e
non oltre . . . . . . . . . . . . . . . . mesi dalla data di
esecuzione.
In qualsiasi momento puo' disporsi il controllo sullo stato dei beni
da parte di soggetti autorizzati dal comodante. Qualora si riscontri
carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione, il
comodante puo' motivatamente richiedere l'immediata esecuzione degli
interventi manutentivi necessari a completo carico del comodatario.
In particolare il comodante qualora riscontri carenza di
manutenzione, lo segnalera' per iscritto; l'eventuale ingiustificato
protrarsi della inadempienza manutentiva da parte del comodatario
potra' essere addotta a motivo di risoluzione anticipata del
contratto da parte del comodante.
In particolare il comodatario non potra' richiedere, al momento della
risoluzione del presente contratto, alcun tipo di risarcimento per le
eventuali addizioni che avesse apportato oltre a quelle concordate.
Eventuali rimborsi delle spese sostenute dal Comodatario potranno
essere finanziati, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio,
con le modalita' definite dall'art. . . . . ,comma . . . . . ,
lettera . . . .) della convenzione-quadro.
Articolo 6
Esonero dalla responsabilita'
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del
Comodatario tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi
beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto
del presente contratto di comodato. Il Comodatario solleva la Regione
da ogni responsabilita' e da qualsiasi molestia o chiamata in
giudizio conseguente.
Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano
riscontrati vizi, difetti e difformita' in genere, il Comodatario si
obbliga a darne immediata comunicazione scritta al Servizio
Protezione civile e comunque non oltre due giorni dalla loro
scoperta.
Articolo 7
Divieto di cessione dei beni
E' fatto assoluto divieto al Comodatario di cedere a qualsiasi titolo
a terzi l'uso dei beni concessi in comodato e di apportarvi modifiche
strutturali senza espressa autorizzazione scritta della Regione. Per
i casi specifici si rimanda a quanto previsto ai punti precedenti.
Articolo 8
Durata e risoluzione
del contratto di comodato
Il presente contratto quadro di comodato ha efficacia dalla data di
sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della
convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la convenzione-quadro
venga rinnovata. Medesima disciplina e' applicabile ai singoli
contratti di comodato e verbali di consegna costituenti parti
integranti del presente.
Ciascuna delle parti avra' diritto di risolvere il presente contratto
quadro di comodato in qualsiasi momento, a suo insindacabile
giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera
raccomandata a.r. Medesima disciplina e' applicabile ai singoli
contratti di comodato e verbali di consegna costituenti parti
integranti del presente. In particolare, la risoluzione del presente
contratto quadro di comodato comportera' automatica risoluzione di
tutti i singoli contratti di comodato e verbali di consegna
costituenti parti integranti del presente. La risoluzione di un
singolo contratto di comodato e verbale di consegna costituenti parte
integrante del presente, avra' unicamente effetti limitati al
medesimo.
Si richiamano inoltre le pattuizioni relative alla immediata
restituzione del bene in circostanza di carenza di manutenzione o
diligenza nella conservazione.
Alla scadenza o alla risoluzione del contratto di comodato il
Comodatario si impegna a restituire alla Regione i beni oggetto del
contratto di comodato nelle normali condizioni di deterioramento
derivanti dal solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati, e
senza colpa del Comodatario.
Articolo 9
Accordi per la gestione dei beni
oggetto del presente comodato
Le parti si impegnano a definire un'apposita disciplina per:
a) l'utilizzazione e la gestione dei mezzi e delle attrezzature
oggetto del presente contratto di comodato, come indicato all'art.
1;
b) l'impiego delle risorse umane e materiali del Comodatario in
connessione con i beni di cui alla lettera a).
Articolo 10
Rimando a norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le
parti richiamano le disposizioni del Codice civile, in particolare
gli artt. 1803 e seguenti, in quanto non incompatibili con le
clausole qui sottoscritte.
Articolo 11
Risoluzione controversie
Per ogni controversia dipendente dall'interpretazione o
dall'esecuzione del presente contratto sara' esclusivamente
competente il Foro di Bologna.
Alternativamente alle vie giudiziali ordinarie, le parti, previa
accettazione scritta da parte di entrambe, da comunicarsi
reciprocamente tramite raccomandata a.r., potranno risolvere le
controversie derivanti dal presente contratto tramite arbitrato
rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C. Il collegio
sara' composto da tre arbitri che saranno nominati uno ciascuno dalle
parti ed il terzo , che fungera' da Presidente del collegio
arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di
mancata nomina del proprio arbitro, da parte dei contraenti verra'
sorteggiato da una lista formata in accordo dalle due parti. Gli
arbitri decideranno a maggioranza semplice.Ogni modifica al presente
contratto quadro di comodato ed ai contratti di comodato e verbali di
consegna costituenti parti integranti del presente dovranno essere
apportate per iscritto.
Per qualsiasi comunicazione e notifica il comodatario elegge
domicilio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Il presente contratto viene firmato in assenza di testimoni in quanto
le parti concordemente convengono di rinunciarvi e verra' registrato
esclusivamente in caso d'uso.
Il presente contratto di comodato viene redatto in duplice originale
(solo per le organizzazioni di volontariato : "confermato dalle parti
che le attivita' per le quali i beni oggetto del presente contratto
di comodato saranno comunque esclusivamente impiegati nello
svolgimento delle attivita' della Organizzazione di Volontariato
medesima (Comodatario), e' esente dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge
266/91"). Per tutti gli altri soggetti le eventuali spese di
registrazione sono a carico del richiedente.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DEL
DEL COMODATARIO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice civile,
le parti approvano specificamente le clausole contrattuali nn. 1, 4,
5, 6, 7, 11.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DEL
DEL COMODATARIO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
ALLEGATO 1
Contratto di comodato e verbale di consegna ed accettazione di beni
ceduti in comodato d'uso
Comodante: Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379
rappresentata dal Responsabile del Servizio regionale di Protezione
civile, domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani n. 6
Comodatario: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . denominata ". . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." P. IVA/C.F.
n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con
sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . , rappresentata dal legale rappresentante
del Comodatario stesso
Premesso che:
- il comodante ed il comodatario - come sopra specificati - con
scrittura privata in data . . . . . . . . . . . . hanno sottoscritto
il "Contratto Quadro di Comodato", conservato agli atti del Servizio
Protezione civile della Regione Emilia-Romagna con protocollo . . . .
. . . . . . . . . , del quale il presente e' parte integrante e
sostanziale come nel medesimo specificato.
Tutto cio' premesso, si conviene quanto segue.
Articolo 1
Oggetto
La Regione Emilia-Romagna, cede al Comodatario, che accetta, in
comodato gratuito temporaneo i beni di seguito indicati:
1) bene 1: n. inventario Regione Emilia Romagna - Descrizione bene -
Condizioni di funzionamento - Valore stimato (allegato dati di
inventario Regione Emilia-Romagna del singolo bene),
2) bene 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo 2
Obblighi contrattuali e norme applicabili
Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente
tutte le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel
Contratto Quadro di Comodato indicato in premessa, del quale il
presente e' parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
Consegna dei beni e
dichiarazione di conformita'
Le parti dichiarano che in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ., presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
alla presenza delle parti interessate ha avuto luogo la consegna, da
parte del comodante al comodatario, dei beni puntualmente indicati
all'art. 1 del presente. Il comodatario dichiara, ai sensi ed effetti
di quando previsto dal Contratto Quadro di Comodato, che i beni
oggetti del presente contratto, indicati all'art. 1, sono dal
medesimo accettati, di sua piena soddisfazione, immuni da vizi
conosciuti o apparenti e conformi alle dichiarazioni rese.
Bologna, li' . . . . . . . . . . . . . .
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DEL
DEL COMODATARIO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE