REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2004, n. 1764

Approvazione schemi di Comodato d'uso gratuito e temporaneo di beni mobili della Regione Emilia-Romagna ai soggetti convenzionati del sistema di protezione civile. Modifica deliberazione 1584/03. Integrazione alle deliberazioni 797/03, 1377/03, 1454/03 e 2512/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
Servizio nazionale della protezione civile";                                    
- il DLgs 30 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n 59" e, in                 
particolare, il Capo VIII del Titolo III (artt. 107-109);                       
- la L.R. 19 aprile 1995, n.45, recante "Disciplina delle attivita' e           
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile";                                                             
dato atto che:                                                                  
- in attuazione delle summenzionate disposizioni legislative la                 
Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno convenzionarsi con                 
diverse strutture operative del sistema regionale di protezione                 
civile al fine di meglio perseguire gli obiettivi di funzionalita'              
operativa e di economicita' gestionale del sistema regionale                    
medesimo, definendo schemi omogenei di convenzione-quadro di durata,            
generalmente, quinquennale;                                                     
- sono state approvate le seguenti proprie deliberazioni, con le                
quali sono stati approvati gli schemi di convenzione-quadro con i               
soggetti e le strutture rispettivamente richiamate:                             
- deliberazione di Giunta regionale 797/03, convenzione con il                  
Ministero delle Politiche agricole e Forestali per l'impiego del                
Corpo Forestale dello Stato;                                                    
- deliberazione di Giunta regionale 1377/03, convenzione con il                 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale               
delle Capitanerie di Porto - Direzione Marittima di Ravenna;                    
- deliberazione di Giunta regionale 1454/03, convenzione con                    
l'Agenzia regionale per la navigazione interna (ARNI);                          
- deliberazione di Giunta regionale 1584/03, convenzione con i                  
coordinamenti provinciali e le organizzazioni regionali del                     
volontariato di protezione civile;                                              
- deliberazione di Giunta regionale 2512/03, convenzione con l'Unione           
regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna (URBER);                          
da considerarsi parti integranti della presente delibera;                       
- in attuazione delle predette deliberazioni, nelle date indicate,              
sono state sottoscritte le rispettive convenzioni-quadro;                       
- le convenzioni stipulate con il Corpo Forestale dello Stato (DGR              
797/03), con le Capitanerie di Porto (DGR 1377/03), con l'ARNI (DGR             
1454/03) e con l'URBER (DGR 2512/03) hanno previsto che la Regione              
possa concedere in comodato d'uso gratuito temporaneo mezzi ed                  
attrezzature per l'espletamento di attivita' di protezione civile,              
indicando alcuni criteri generali per l'elaborazione dei relativi               
contratti di comodato;                                                          
- in allegato alla convenzione con i coordinamenti provinciali e le             
organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile (DGR             
1584/03) e' stato approvato uno schema di contratto di comodato;                
considerato che alla luce delle specifiche esigenze del servizio e              
tenuto conto della particolarita' dei materiali e delle attrezzature            
interessate, nonche' dell'esigenza di uniformare, per quanto                    
possibile, gli schemi di contratti di comodato si e' ritenuto di                
verificare e, conseguentemente, di modificare parzialmente lo schema            
allegato alle convenzioni sottoscritte con i coordinamenti                      
provinciali e le organizzazioni regionali del volontariato di                   
protezione civile (DGR 1584/03), nonche' di estendere l'applicazione            
di tale nuovo schema tipo anche alle altre strutture convenzionate e            
sopra richiamate;                                                               
ritenuto, pertanto, opportuno:                                                  
- procedere all'approvazione di un contratto-quadro di comodato, di             
durata analoga alla convenzione cui si riferisce, da integrarsi con             
specifici contratti di comodato - verbali di consegna relativi ad               
ogni singolo bene concesso, da sottoscriversi mano a mano che i                 
predetti beni vengono consegnati al soggetto interessato;                       
- procedere alla sostituzione dei vecchi schemi, ove gia'                       
sottoscritti, alla loro normale scadenza, utilizzando da subito i               
nuovi schemi-tipo per tutte le attrezzature ed i mezzi per i quali si           
procede ad una nuova assegnazione o ad una riassegnazione del bene in           
questione;                                                                      
considerato, pertanto, opportuno approvare i nuovi schemi-tipo                  
precisando, che essi, con riferimento alle convenzioni sottoscritte             
con i coordinamenti provinciali e le organizzazioni regionali del               
volontariato di protezione civile in attuazione della propria                   
deliberazione 1584/03, sostituiscono gli schemi precedentemente                 
allegati;                                                                       
dato atto che i nuovi schemi verranno trasmessi ai soggetti                     
convenzionati per formale accettazione;                                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, a             
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e              
della costa con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 recante               
"Delega di funzioni in materia di protezione civile", prorogata con             
determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004 recante "Proroga delega al             
Responsabile Servizio Protezione civile e per determinazione 8519/03"           
ai sensi dell'art. 37 - quarto comma - della L.R. 43/01 e della                 
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
b) di approvare lo schema di contratto di comodato-quadro di                    
comodato, unitamente all'allegato specifico schema di verbale di                
consegna - contratto di comodato, da utilizzarsi con tutti i soggetti           
convenzionati in attuazione delle proprie deliberazioni 797/03,                 
1377/03, 1454/03, 1584/03 e 2512/03, di cui all'Allegato "A", che               
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,                   
unitamente a tutta la modulistica ad esso collegata, stabilendo                 
altresi' che esso sostituisce gli schemi-tipo allegati alle                     
convenzioni sottoscritte con i coordinamenti provinciali e le                   
organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile in               
attuazione della propria deliberazione 1584/03;                                 
c) di incaricare il Servizio Protezione civile di trasmettere i nuovi           
schemi-tipo a tutti i soggetti convenzionati per formale                        
accettazione;                                                                   
d) di stabilire che i comodati eventualmente gia' sottoscritti dopo             
la sottoscrizione delle convenzioni di cui trattasi e fino alla data            
di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione secondo i precedenti schemi-tipo restano                
vigenti fino alla naturale scadenza;                                            
e) di individuare il Servizio Protezione civile ed il Servizio                  
Patrimonio e Provveditorato quali referenti per le attivita'                    
regionali connesse con lo schema di comodato d'uso di cui                       
all'Allegato "A", con le specifiche attribuzioni nel medesimo schema            
esplicitate;                                                                    
f) di dare atto che il Dirigente competente del Servizio regionale di           
Protezione civile, ai sensi della normativa vigente, provvedera' alla           
sottoscrizione dei suddetti comodati d'uso;                                     
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di beni mobili -              
Mezzi e attrezzature - ai sensi della convenzione-quadro tra la                 
Regione Emilia-Romagna e ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . "                                                                 
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , addi' . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . . .             
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
(specificare)                                                                   
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna che in seguito per brevita' verra'                    
denominata "Regione" o "Comodante" C.F. n. 80062590379 rappresentata            
dal Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile,                   
domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani n. 6                         
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . .denominato ". . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " che, in seguito, sara'                  
chiamato ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. " o "Comodatario", partita IVA/codice fiscale n. . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede legale in . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,                  
rappresentata dal legale rapresentante dello stesso                             
Premesso che:                                                                   
- con delibera della Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . .            
. . . . . . e' stata approvata la convenzione-quadro tra la Regione             
Emilia-Romagna e l'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
e che, all'art. . . ., comma . . . . . , lettera . . . . .), prevede            
la possibilita' che la Regione conceda in comodato d'uso gratuito               
strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le                  
capacita' operative per le attivita' di protezione civile sul                   
territorio regionale;                                                           
- l'art. . . . , comma . . . . . . della predetta convenzione-quadro            
prevede che gli atti di comodato d'uso siano redatti secondo uno                
schema-tipo allegato alla convenzione medesima;                                 
- che per la attuazione della convenzione quadro la Regione                     
Emilia-Romagna ha previsto la concessione in comodato d'uso gratuito            
temporaneo all'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di           
alcuni beni, prevedendo altresi' i fondi necessari;                             
tutto cio' premesso, si conviene quanto segue.                                  
Articolo 1                                                                      
Oggetto e finalita'                                                             
La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire alla realizzazione            
di quanto indicato in premessa e previsto dalla convenzione quadro              
sottoscritta con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . stipula con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . il presente "Contratto Quadro di Comodato". Il presente             
"Contratto Quadro di Comodato" e' vincolante fra le parti,                      
relativamente alla regolamentazione di tutti i rapporti obbligatori             
fra le medesime intercorrenti, in riferimento a tutti i beni che,               
sulla base del medesimo, saranno ceduti dalla Regione Emilia-Romagna            
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in comodato                     
gratuito.                                                                       
Con il presente "Contratto Quadro di Comodato" la Regione                       
Emilia-Romagna cede a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . in comodato gratuito temporaneo i beni che              
saranno specificamente indicati nei singoli contratti di comodato e             
verbali di consegna, da redigersi in conformita' allo schema allegato           
al presente (Allegato 1), e sottoscritti dalle parti. Tali contratti            
di comodato e verbali di consegna saranno considerati parte                     
integrante del presente Contratto Quadro di Comodato. I singoli                 
contratti di comodato e verbali di consegna, identificheranno                   
puntualmente i singoli beni, formalizzeranno la tradizione al                   
Comodatario dell'oggetto del contratto di comodato, in conformita'              
alla disciplina giuridica dei contratti reali.                                  
L'etichetta recante il numero di inventario regionale deve rimanere             
sempre apposta sui suelencati beni e tale numero deve essere                    
menzionato in ogni comunicazione alla Regione relativa al mezzo in              
questione.                                                                      
Articolo 2                                                                      
Proprieta' dei beni                                                             
Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprieta' dei beni                  
indicati come specificato all'art. 1 del presente contratto di                  
comodato, rimane in capo alla Regione.                                          
Articolo 3                                                                      
Diligenza nell'uso dei beni                                                     
Le parti, nei singoli contratti di comodato e verbali di consegna per           
i beni oggetto del presente contratto-quadro di comodato, che                   
verranno ivi puntualmente indicati, dichiareranno obbligatoriamente             
quanto segue: a) il giorno di presa in consegna, b) condizioni di               
funzionamento (stato d'uso), c) valore stimato (alla data).                     
Il Comodatario, all'atto della presa in consegna dei beni e                     
contestuale sottoscrizione del verbale di consegna convalidera' la              
accettazione dei medesimi nello stato in cui si trovano - ivi                   
dichiarato - e di ritenerli di sua piena soddisfazione nonche'                  
conformi alle dichiarazioni rese.                                               
Il Comodatario assume l'impegno di mantenere i beni nelle medesime              
condizioni relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente           
per le finalita' di protezione civile, osservando la massima                    
diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.                    
Il Comodatario dichiara che con la sottoscrizione del contratto di              
comodato e verbale di consegna ricevera' i beni ivi indicati immuni             
da vizi conosciuti o apparenti, e si impegna alla loro restituzione             
nello stato d'uso in cui li avra' ricevuti (come dettagliatamente               
specificato nei singoli contratti di comodato e verbali di consegna             
in base a quanto specificato all'art. 1), fatto salvo il solo normale           
deterioramento d'uso, in ogni tempo il comodante lo richieda.                   
Il Comodatario si impegna inoltre a trasmettere periodicamente alla             
Regione informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonche' a           
comunicare tempestivamente al Centro Operativo regionale (COR) la               
temporanea indisponibilita' operativa, temporanea o definitiva, dei             
beni medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause.                 
Articolo 4                                                                      
Gestione del bene                                                               
Il Comodatario ha l'obbligo di:                                                 
a) garantire (h. 24), su richiesta della Regione, interventi di                 
prevenzione, soccorso e per lo svolgimento di esercitazioni, un                 
numero sufficientemente congruo di soggetti immediatamente attivabili           
(solo per i volontari: "e dotati della patente o professionalita'               
necessaria per la movimentazione dei mezzi e l'installazione delle              
attrezzature concesse in comodato");                                            
b) apporre sui beni il marchio identificativo della Protezione civile           
della Regione e l'apposita etichetta inventariale;                              
c) provvedere alla manutenzione programmata e buona conservazione dei           
mezzi e attrezzature assegnate;                                                 
d) concordare preventivamente con il Servizio regionale di Protezione           
civile, eventuali manutenzioni straordinarie e migliorie ritenute               
necessarie;                                                                     
e) in caso di inutilizzabilita' definitiva del bene, se richiesto per           
iscritto dal competente Servizio Patrimonio e Provveditorato della              
Regione, provvedere a proprie spese, fatto salvo un eventuale                   
concorso finanziario regionale definito ai sensi del successivo art.            
5, alla rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate             
da detto Servizio;                                                              
f) trasmettere elenco informatizzato aggiornato delle attrezzature e            
mezzi in dotazione e ricevuti in comodato entro il 31 dicembre di               
ogni anno comunicando in tempo reale i relativi aggiornamenti, con              
l'indicazione del loro luogo di ricovero. Il Comodatario ha anche               
l'obbligo di comunicare al comodante l'esatto luogo iniziale di                 
ricovero dei beni;                                                              
g) comunicare al Servizio Protezione civile della Regione, con copia            
al Servizio Patrimonio e Provveditorato, eventuali casi di furto o              
perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il                  
relativo numero di inventario.                                                  
La Regione si riserva la facolta' di effettuare in qualsiasi momento            
il controllo sullo stato dell'attrezzatura tramite funzionari                   
incaricati dal Servizio regionale di Protezione civile.                         
Qualora la Regione riscontri grave carenza di manutenzione e di                 
diligenza nella conservazione puo' ordinare l'immediato rientro del             
bene. Inoltre puo' richiedere, in caso di necessita', in qualsiasi              
momento a suo insindacabile giudizio, la restituzione del bene                  
concesso in comodato. Il comodatario comunque si impegna a consentire           
di rendere disponibile il bene, in qualsiasi circostanza il comodante           
lo ritenesse opportuno, senza l'obbligo da parte del comodante di               
esplicitarne le ragioni, con un preavviso di almeno un mese,(purche'            
non abbisognevole di manutenzione straordinaria o per altro evento              
eccezionale da comunicare al comodante).                                        
Per la gestione operativa dei beni il comodatario potra' avvalersi di           
un soggetto esterno mediante apposito accordo scritto da concordarsi            
preventivamente con il comodante. Tale affidamento non deve                     
prefigurare in alcun modo una subconcessione, ovvero non puo'                   
limitare in alcun modo i diritti del comodante, ne' sollevare il                
comodatario dai suoi obblighi e dalle sue responsabilita' verso il              
comodante stesso.                                                               
Articolo 5                                                                      
Spese                                                                           
Le parti convengono che il Comodatario deve provvedere direttamente             
al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione,             
della tassa di circolazione ed ogni altro onere, fiscale e legale               
derivante dall'uso e dal possesso del bene oggetto del presente                 
contratto di comodato e  in particolare degli obblighi assicurativi             
previsti per legge alle scadenze previste. Le spese derivanti da                
inadempimenti del Comodatario sono a carico esclusivo del Comodatario           
stesso.                                                                         
Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie,           
gli adattamenti agli usi specifici, gli adeguamenti introdotti da               
nuove normative dovranno essere concordati con il comodante entro e             
non oltre . . . . . . . . . . . . . . . . mesi dalla data di                    
esecuzione.                                                                     
In qualsiasi momento puo' disporsi il controllo sullo stato dei beni            
da parte di soggetti autorizzati dal comodante. Qualora si riscontri            
carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione, il                  
comodante puo' motivatamente richiedere l'immediata esecuzione degli            
interventi manutentivi necessari a completo carico del comodatario.             
In particolare il comodante qualora riscontri carenza di                        
manutenzione, lo segnalera' per iscritto; l'eventuale ingiustificato            
protrarsi della inadempienza manutentiva da parte del comodatario               
potra' essere addotta a motivo di risoluzione anticipata del                    
contratto da parte del comodante.                                               
In particolare il comodatario non potra' richiedere, al momento della           
risoluzione del presente contratto, alcun tipo di risarcimento per le           
eventuali addizioni che avesse apportato oltre a quelle concordate.             
Eventuali rimborsi delle spese sostenute dal Comodatario potranno               
essere finanziati, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio,             
con le modalita' definite dall'art. . . . . ,comma . . . . . ,                  
lettera . . . .) della convenzione-quadro.                                      
Articolo 6                                                                      
Esonero dalla responsabilita'                                                   
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del                     
Comodatario  tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi            
beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto            
del presente contratto di comodato. Il Comodatario solleva la Regione           
da ogni responsabilita' e da qualsiasi molestia o chiamata in                   
giudizio conseguente.                                                           
Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano                
riscontrati vizi, difetti e difformita' in genere, il Comodatario si            
obbliga a darne immediata comunicazione scritta al Servizio                     
Protezione civile e comunque non oltre due giorni dalla loro                    
scoperta.                                                                       
Articolo 7                                                                      
Divieto di cessione dei beni                                                    
E' fatto assoluto divieto al Comodatario di cedere a qualsiasi titolo           
a terzi l'uso dei beni concessi in comodato e di apportarvi modifiche           
strutturali senza espressa autorizzazione scritta della Regione. Per            
i casi specifici si rimanda a quanto previsto ai punti precedenti.              
Articolo 8                                                                      
Durata e risoluzione                                                            
del contratto di comodato                                                       
Il presente contratto quadro di comodato ha efficacia dalla data di             
sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della                    
convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la convenzione-quadro              
venga rinnovata. Medesima disciplina e' applicabile ai singoli                  
contratti di comodato e verbali di consegna costituenti parti                   
integranti del presente.                                                        
Ciascuna delle parti avra' diritto di risolvere il presente contratto           
quadro di comodato in qualsiasi momento, a suo insindacabile                    
giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera            
raccomandata a.r. Medesima disciplina e' applicabile ai singoli                 
contratti di comodato e verbali di consegna costituenti parti                   
integranti del presente. In particolare, la risoluzione del presente            
contratto quadro di comodato comportera' automatica risoluzione di              
tutti i singoli contratti di comodato e verbali di consegna                     
costituenti parti integranti del presente. La risoluzione di un                 
singolo contratto di comodato e verbale di consegna costituenti parte           
integrante del presente, avra' unicamente effetti limitati al                   
medesimo.                                                                       
Si richiamano inoltre le pattuizioni relative alla immediata                    
restituzione del bene in circostanza di carenza di manutenzione o               
diligenza nella conservazione.                                                  
Alla scadenza o alla risoluzione del contratto di comodato il                   
Comodatario si impegna a restituire alla Regione i beni oggetto del             
contratto di comodato nelle normali condizioni di deterioramento                
derivanti dal solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati, e            
senza colpa del Comodatario.                                                    
Articolo 9                                                                      
Accordi per la gestione dei beni                                                
oggetto del presente comodato                                                   
Le parti si impegnano a definire un'apposita disciplina per:                    
a) l'utilizzazione e la gestione dei mezzi e delle attrezzature                 
oggetto del presente contratto di comodato, come indicato all'art.              
1;                                                                              
b) l'impiego delle risorse umane e materiali del Comodatario in                 
connessione con i beni di cui alla lettera a).                                  
Articolo 10                                                                     
Rimando a norme                                                                 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le                
parti richiamano le disposizioni del Codice civile, in particolare              
gli artt. 1803 e seguenti, in quanto non incompatibili con le                   
clausole qui sottoscritte.                                                      
Articolo 11                                                                     
Risoluzione controversie                                                        
Per ogni controversia dipendente dall'interpretazione o                         
dall'esecuzione del presente contratto sara' esclusivamente                     
competente il Foro di Bologna.                                                  
Alternativamente alle vie giudiziali ordinarie, le parti, previa                
accettazione scritta da parte di entrambe, da comunicarsi                       
reciprocamente tramite raccomandata a.r., potranno risolvere le                 
controversie derivanti dal presente contratto tramite arbitrato                 
rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C. Il collegio                
sara' composto da tre arbitri che saranno nominati uno ciascuno dalle           
parti ed il terzo , che fungera' da Presidente del collegio                     
arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di           
mancata nomina del proprio arbitro, da parte dei contraenti verra'              
sorteggiato da una lista formata in accordo dalle due parti. Gli                
arbitri decideranno a maggioranza semplice.Ogni modifica al presente            
contratto quadro di comodato ed ai contratti di comodato e verbali di           
consegna costituenti parti integranti del presente dovranno essere              
apportate per iscritto.                                                         
Per qualsiasi comunicazione e notifica il comodatario elegge                    
domicilio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . .                                                     
Il presente contratto viene firmato in assenza di testimoni in quanto           
le parti concordemente convengono di rinunciarvi e verra' registrato            
esclusivamente in caso d'uso.                                                   
Il presente contratto di comodato viene redatto in duplice originale            
(solo per le organizzazioni di volontariato : "confermato dalle parti           
che le attivita' per le quali i beni oggetto del presente contratto             
di comodato saranno comunque esclusivamente impiegati nello                     
svolgimento delle attivita' della Organizzazione di Volontariato                
medesima (Comodatario), e' esente dall'imposta di bollo e                       
dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge              
266/91"). Per tutti gli altri soggetti le eventuali spese di                    
registrazione sono a carico del richiedente.                                    
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IL RESPONSABILE DEL                                   
DEL COMODATARIO  SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                     
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice civile,            
le parti approvano specificamente le clausole contrattuali nn. 1, 4,            
5, 6, 7, 11.                                                                    
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IL RESPONSABILE DEL                                   
DEL COMODATARIO  SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                     
ALLEGATO 1                                                                      
Contratto di comodato e verbale di consegna ed accettazione di beni             
ceduti in comodato d'uso                                                        
Comodante: Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379                   
rappresentata dal Responsabile del Servizio regionale di Protezione             
civile, domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani n. 6                 
Comodatario: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . denominata ". . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." P. IVA/C.F.            
n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con            
sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . , rappresentata dal legale rappresentante           
del Comodatario stesso                                                          
Premesso che:                                                                   
- il comodante ed il comodatario - come sopra specificati - con                 
scrittura privata in data . . . . . . . . . . . . hanno sottoscritto            
il "Contratto Quadro di Comodato", conservato agli atti del Servizio            
Protezione civile della Regione Emilia-Romagna con protocollo . . . .           
. . . . . . . . . , del quale il presente e' parte integrante e                 
sostanziale come nel medesimo specificato.                                      
Tutto cio' premesso, si conviene quanto segue.                                  
Articolo 1                                                                      
Oggetto                                                                         
La Regione Emilia-Romagna, cede al Comodatario, che accetta, in                 
comodato gratuito temporaneo i beni di seguito indicati:                        
1) bene 1: n. inventario Regione Emilia Romagna - Descrizione bene -            
Condizioni di funzionamento - Valore stimato (allegato dati di                  
inventario Regione Emilia-Romagna del singolo bene),                            
2) bene 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           
Articolo 2                                                                      
Obblighi contrattuali e norme applicabili                                       
Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente            
tutte le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel            
Contratto Quadro di Comodato indicato in premessa, del quale il                 
presente e' parte integrante e sostanziale.                                     
Articolo 3                                                                      
Consegna dei beni e                                                             
dichiarazione di conformita'                                                    
Le parti dichiarano che in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . ., presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,             
alla presenza delle parti interessate ha avuto luogo la consegna, da            
parte del comodante al comodatario, dei beni puntualmente indicati              
all'art. 1 del presente. Il comodatario dichiara, ai sensi ed effetti           
di quando previsto dal Contratto Quadro di Comodato, che i beni                 
oggetti del presente contratto, indicati all'art. 1, sono dal                   
medesimo accettati, di sua piena soddisfazione, immuni da vizi                  
conosciuti o apparenti e conformi alle dichiarazioni rese.                      
Bologna, li' . . . . . . . . . . . . . .                                        
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IL RESPONSABILE DEL                                   
DEL COMODATARIO  SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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