DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1228
Finanziamenti per la realizzazione di azioni e interventi volti alla armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro in attuazione della delibera del Consiglio regionale 514/03. Prima sperimentazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in
particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione da parte dello
Stato delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per
la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" la quale prevede:
- all'art. 8, comma 1, lettera c) la competenza degli Enti locali a
"conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro" e, al comma
3, che la Regione incentivi programmi ed iniziative per la
realizzazione degli obiettivi indicati al comma 1;
- all'art. 9, comma 2, lettera b), che la Regione promuova iniziative
sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni
imprenditoriali e organizzazioni sindacali che prevedano forme di
articolazione delle attivita' lavorative volte a conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della Legge 8 marzo 2000,
n. 53;
- all'art. 47, comma 2) che il Fondo sociale regionale per le spese
correnti operative sia destinato ai Comuni singoli ed alle forme
associative di cui all'art. 16 della legge stessa, a sostegno delle
attivita' a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie,
previste, tra l'altro dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta');
dato atto che con la deliberazione n. 514 del 4 novembre 2003, avente
per oggetto "Programma annuale degli interventi e dei criteri di
ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R.
12 marzo 2003. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03" il Consiglio
regionale ha indicato tra gli obiettivi da perseguire, alla lettera
A): il "Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla
promozione sociale e alle iniziative formative", la realizzazione di
iniziative per l'armonizzazione dei tempi delle citta' e ha stabilito
che la Giunta regionale provvedera' successivamente
all'individuazione delle iniziative con la conseguente assegnazione
delle risorse ai destinatari individuati e, qualora ricorrano le
condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione dei relativi
impegni di spesa, nonche' alla definizione delle modalita' di
erogazione dei finanziamenti;
considerato che sul territorio regionale sono state avviate
iniziative rientranti nell'obiettivo sopra richiamato e ritenuto
opportuno avviare in forma sperimentale il sostegno all'attuazione di
tali iniziative da parte dei Comuni singoli o associati e di quelle
che verranno avviate entro il 31/12/2005, nonche' al monitoraggio
delle stesse;
stabilito:
- di destinare a tale finalita' complessivi Euro 300.000,00 compresi
nello stanziamento di Euro 777.800,00 previsto alla lettera A) della
delibera di Consiglio regionale sopra richiamata;
- di procedere, in via sperimentale, all'individuazione delle
modalita' di accesso ai finanziamenti da erogare per l'attuazione di
iniziative per l'armonizzazione dei tempi delle citta' indicate
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
richiamate:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. 6/7/1977, n. 31 e
27/3/1972, n. 4";
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - Primo provvedimento generale di
variazione";
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.
447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' Politiche sociali dott. Franco Rossi ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, concernente le modalita' sperimentali di
accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni, singoli o associati ai
sensi dell'art. 16 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, per la
realizzazione di azioni e interventi volti alla armonizzazione dei
tempi di vita e di lavoro, nonche' al coordinamento dei tempi di
funzionamento delle citta', anche in attuazione di Piani comunali di
regolazione degli orari (PRO) previsti dalla L.R. 16 maggio 1994, n.
21, e per la stipula di accordi fra organizzazioni imprenditoriali e
organizzazioni sindacali che prevedano contratti part-time,
telelavoro e forme di articolazione delle attivita' lavorative volte
a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro al fine di rispondere a
nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalita' organizzative
e gestionali, rientranti nelle finalita' indicate alla lettera A) del
Programma approvato con la deliberazione del Consiglio regionale
514/03;
b) di destinare a tale scopo risorse per complessivi Euro 300.000,00
compresi all'interno dello stanziamento di Euro 777.800,00 previsto
alla lettera A) della delibera di Consiglio regionale sopra
richiamata;
c) di dare atto che con successiva propria deliberazione provvedera'
previa istruttoria condotta secondo le modalita' indicate
nell'allegato alla presente deliberazione:
- all'individuazione delle azioni e degli interventi ammessi a
finanziamento;
- alla quantificazione, all'assegnazione ed alla concessione dei
finanziamenti, fino alla concorrenza massima del 50% (55% in caso di
Comuni associati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 2/03) della spesa
ammissibile, con variazioni connesse ad arrotondamenti, e al
contestuale impegno di spesa qualora ricorrano le condizioni previste
dalla L.R. 40/01;
d) di stabilire che il contributo regionale non potra' comunque
eccedere, per ciascuna azione o intervento finanziato, l'importo di
Euro 40.000,00 (Euro 45.000,00 in caso di Comuni associati ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 2/03) fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione;
e) di stabilire altresi' che saranno accettate le domande di
finanziamento fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre
il 31/12/2005;
f) di dare atto altresi' che alla liquidazione dei finanziamenti
concessi a favore dei beneficiari, provvedera' ai sensi della L.R.
40/01, nonche' della propria deliberazione 447/03, il Dirigente
competente per materia, secondo le modalita' indicate al punto 8)
dell'allegato alla presente deliberazione;
g) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Finanziamenti per la realizzazione di azioni e interventi volti alla
armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro in attuazione della
delibera del Consiglio regionale 514/03. Prima sperimentazione
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento sono i
Comuni singoli o associati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 marzo
2003, n. 2.
2. Obiettivi
Gli obiettivi sono:
A) sostegno ad azioni e interventi di armonizzazione dei tempi da
parte dei Comuni singoli o associati ai sensi dell'art. 16 della L.R.
n. 2 del 2003, anche in attuazione dei Piani territoriali degli orari
aventi le finalita' indicate al comma 1 dell'art. 24 della Legge n.
53 del 2000 o di Piani comunali di regolazione degli orari (PRO) di
cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 21. In particolare le azioni e gli
interventi sono volti a: a) agevolare l'accessibilita' ai servizi
pubblici e privati, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, e
ai luoghi della vita sociale, con particolare riguardo ai diritti dei
bambini e degli adolescenti e alla promozione delle citta' amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza; b) armonizzare gli orari dei
servizi pubblici e privati con quelli di vita e di lavoro delle
persone, tenendo conto degli effetti sul traffico e
sull'inquinamento;
B) sostegno al monitoraggio delle attivita' e degli interventi
stessi;
C) sostegno alla conclusione di accordi con Organizzazioni
imprenditoriali, economiche, sindacali che prevedano contratti
part-time, telelavoro e forme di articolazione delle attivita'
lavorative volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;
D) adozione di strumenti amministrativi idonei a promuovere la
gestione coordinata delle azioni (ad esempio Uffici tempi);
E) sostegno ad azioni ed interventi innovativi, non rientranti nelle
tipologie indicate sopra, volte alla armonizzazione dei tempi delle
citta'.
3. Destinatari delle risorse
I beneficiari sono i Comuni, singoli o associati ai sensi dell'art.
16 della L.R. n. 2 del 2003, che abbiano avviato azioni e interventi
per il raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 2.
A parita' delle altre condizioni, verra' data priorita' alle
iniziative attuate dai Comuni associati ai sensi dell'art. 16 della
L.R. n. 2 del 2003.
4. Oggetto dei finanziamenti
Costituiscono oggetto di finanziamento:
a) le azioni e gli interventi delle Amministrazioni comunali volte
alla armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (Obiettivi A ed
E);
b) gli strumenti di rilevazione dell'efficacia e del gradimento delle
azioni e degli interventi attuati per la armonizzazione dei tempi di
vita e di lavoro; (Obiettivo B);
c) gli accordi siglati con Organizzazioni imprenditoriali,
economiche, sindacali che prevedano contratti part-time, telelavoro e
forme di articolazione delle attivita' lavorative volte a conciliare
i tempi di vita e di lavoro; (Obiettivo C);
d) la costituzione di Uffici tempi o l'individuazione di un Dirigente
responsabile cui e' assegnata la competenza in materia di tempi e di
orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, o l'adozione di
altri strumenti amministrativi idonei al raggiungimento dello scopo
della gestione coordinata delle azioni (Obiettivo D).
5. Criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a
finanziamento
Sono ammessi al finanziamento:
- relativamente al paragrafo 4a), le azioni e gli interventi in atto
al momento della domanda (a titolo di esempio: l'istituzione di
servizi di sportello in uffici pubblici in orari extra lavorativi e
l'adozione di un piano di servizi pubblici e privati aperti al
pubblico in orari che facilitino l'accesso da parte dei lavoratori;
il piano deve essere avviato al momento della richiesta di
finanziamento; la messa a punto di strumenti informatici atti a
consentire lo svolgimento di operazioni di sportello anche in orario
pomeridiano o serale);
- relativamente agli strumenti di rilevazione indicati al paragrafo
4b), occorre che gli stessi siano stati predisposti entro la data di
richiesta di finanziamento;
- relativamente al paragrafo 4c) saranno finanziati gli accordi
siglati alla data della richiesta di finanziamento;
- gli uffici tempi, i dirigenti e gli altri strumenti indicati al
paragrafo 4d) dovranno essere costituiti o incaricati al momento
della richiesta di finanziamento.
6. Divieto di doppio finanziamento
In nessun caso potra' essere finanziata con il presente atto
un'azione o un intervento gia' ammesso a finanziamento regionale.
7. Criteri di valutazione delle domande
Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- per le azioni volte alla armonizzazione dei tempi di vita e di
lavoro indicate al punto 4a), il finanziamento sara' proporzionale al
tempo di apertura del servizio e verra' valutato in misura maggiore
il servizio aperto oltre le ore 17 dei giorni feriali e nei giorni
non lavorativi;
- per gli strumenti indicati al punto 4b) verra' valutata la presenza
di indicatori ed il coinvolgimento degli utenti;
- per gli accordi di cui al punto 4c) verra' valutato in misura
maggiore l'accordo che preveda la maggiore articolazione oraria e che
coinvolga il maggior numero di organizzazioni o di aziende;
- verra' riconosciuta una maggiorazione del finanziamento nel caso di
attuazione di piu' di un'azione o di un intervento previsti al punto
4.
8. Istruttoria
L'istruttoria delle domande di finanziamento e' svolta da un nucleo
di valutazione composto:
- dal Responsabile del Servizio competente in materia di politiche
familiari, che lo presiede;
- dal Responsabile del Servizio competente in materia di pari
opportunita' o un suo delegato;
- dal Responsabile del Servizio competente in materia di Enti locali
o un suo delegato;
- dal Responsabile del Servizio competente in materia qualita',
semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa o un suo
delegato.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Il nucleo potra' essere integrato di volta in volta dai Responsabili
di Servizio degli Assessorati regionali competenti nelle materie
interessate dalle domande di finanziamento, o da loro delegati, senza
diritto di voto, su richiesta del nucleo stesso o del Presidente.
Il nucleo si riunira' di norma trimestralmente per l'esame delle
domande.