LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano
applicazione secondo le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 372 del 1999, fino al termine di cui all'articolo 10,
comma 6.
2. Fino all'attivazione dello Sportello unico, le domande per la
autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore
direttamente alla Provincia, ai sensi dell'articolo 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli
avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle
autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo
10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la
pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al
Bollettino Ufficiale).
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente
legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee,
sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo
della legge come modificato ai sensi del presente comma e' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 ottobre 2004 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'art.14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 14 - Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla
vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico,
acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in
Allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il
gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 9 settembre
1987, n. 28 concernente Norme per la pubblicazione delle leggi e
degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e
riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale e' il
seguente:
"Art. 3 - Richiesta di pubblicazione e relative spese
(omissis)
2. Il costo della pubblicazione e' a carico della Regione quando la
pubblicazione e' prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero
quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del
Consiglio, dai competenti Assessori, o quando attiene a funzioni
regionali delegate.
(omissis)".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 997 del 24 maggio 2004; oggetto consiliare n. 5716 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2004;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 304, in data 24 giugno 2004;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Infrastrutture" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni II "Attivita' produttive" e IV "Sanita' e Politiche
sociali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 22
luglio 2004, con relazione scritta del consigliere Gian Carlo
Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004,
atto n. 145/2004.