REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO IV                                                        
        DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                               
          Art. 21                                                               
Disposizioni transitorie e finali                                               
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano           
applicazione secondo le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto            
legislativo n. 372 del 1999, fino al termine di cui all'articolo 10,            
comma 6.                                                                        
2. Fino all'attivazione dello Sportello unico, le domande per la                
autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore                 
direttamente alla Provincia, ai sensi dell'articolo 7.                          
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli                
avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle                
autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo            
10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 3,               
comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la            
pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino            
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al               
Bollettino Ufficiale).                                                          
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente            
legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee,           
sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo             
della legge come modificato ai sensi del presente comma e' pubblicato           
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 11 ottobre 2004  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 14 - Disposizioni transitorie                                             
1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla                  
vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico,               
acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in           
Allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il              
gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione             
integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.".                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 9 settembre              
1987, n. 28 concernente Norme per la pubblicazione delle leggi e                
degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e              
riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Richiesta di pubblicazione e relative spese                           
(omissis)                                                                       
2. Il costo della pubblicazione e' a carico della Regione quando la             
pubblicazione e' prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero            
quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del            
Consiglio, dai competenti Assessori, o quando attiene a funzioni                
regionali delegate.                                                             
(omissis)".                                                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione           
n. 997 del 24 maggio 2004; oggetto consiliare n. 5716 (VII                      
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2004;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 304, in data 24 giugno 2004;                                         
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Infrastrutture" in sede referente e in sede consultiva alle            
Commissioni II "Attivita' produttive" e IV "Sanita' e Politiche                 
sociali".                                                                       
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 22               
luglio 2004, con relazione scritta del consigliere Gian Carlo                   
Muzzarelli;                                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004,            
atto n. 145/2004.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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