LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali
modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione
di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro).
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
Comma 2
2) La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro.