LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco
scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento
delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione
Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 372 del 1999 con le modalita' ivi previste.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
1) Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il
seguente:
"Art. 11 - Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente
ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa
all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori
limite di emissione applicati agli impianti di cui all'Allegato I e
alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano,
sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del
Ministro dell'ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione
Europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(omissis)".