LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 13
Poteri sostitutivi
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione
integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si
applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita').
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art.30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della
legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema
regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla
Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 e' abrogato.".