LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12
Rispetto delle condizioni
della autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia
con le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 372
del 1999.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo la
Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo
3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici
programmati sia per l'attivita' ispettiva di competenza. Si avvale
inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito
del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale
n. 44 del 1995.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 9 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione
all'autorita' competente.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore
trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati, i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale. L'autorita' competente provvede a mettere tali
dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai
sensi dell'articolo 4, comma 6. L'Autorita' competente accerta, anche
tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, la regolarita' delle misure e dei dispositivi di
prevenzione dell'inquinamento nonche' il rispetto dei valori limite
di emissione.
3. Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente
e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati
dall'autorita' competente, effettuano, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche
sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di
verificare che:
a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) il gestore abbia informato regolarmente l'autorita' competente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e
tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in
modo significativo sull'ambiente.
4. In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorita'
ispettiva tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di
qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e
raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei
loro compiti, ai fini del presente decreto.
5. Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorita'
competente, indicando le situazioni di non rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b).
6. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso
dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 4, comma 6, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 39.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata
per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo
per la salute ovvero per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla
chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute
ovvero per l'ambiente.".
Comma 2
2) Il testo dell'art.3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie locali, per
l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione
collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione attivita' di
consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di
apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. Abrogato.
4. Per la definizione delle attivita' tecniche a supporto delle
funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli
Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali, nonche' per la individuazione dei livelli
qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni
erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito
accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati.
A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province,
delle Aziende Unita' sanitarie locali e dell'ARPA e i tre Sindaci
componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 per la
valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo.
Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della
Consulta provinciale per la sanita' di cui all'art. 14 della L.R. 12
maggio 1994, n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie
locali possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni
aggiuntive ed altre attivita', fra quelle individuate dall'art. 5,
inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per
ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali, nelle materie di rispettiva competenza, propongono,
secondo le modalita' definite al successivo art. 17, alle
Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si
rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.".
3) Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 19
aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, ed in particolare provvede
a:
(omissis)
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo
dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie
locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi
i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi
formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle
informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale
ambientale.
(omissis)".