LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 11
Rinnovo e riesame
della autorizzazione integrata ambientale
e modifica degli impianti
1. L'autorizzazione integrata ambientale e' rinnovata ogni cinque
anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione
statale vigente, con le modalita' di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 372 del 1999.
2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e' effettuato
nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 372 del 1999.
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del
1999.
NOTE ALL'ART. 11
Commi 1 e 2
1) Il testo dell'art. 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il
seguente:
"Art. 7 - Rinnovo e riesame
(omissis)
2. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale,
comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subi'to modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede
l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo
esigono.
3. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi
fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, se un piano di
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti
requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell'inquinamento.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 8 - Modifica degli impianti da parte dei gestori
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche
progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1,
numero 10. L'Autorita' competente, in caso di esclusione dalla
procedura di valutazione d'impatto ambientale, ove lo ritenga
necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le
relative condizioni.
2. Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il
disposto dell'articolo 7, comma 3.".