LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata dalla
Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda
presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle
osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le
condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti
previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999.
2 La Provincia, anche su richiesta del Comune, puo' richiedere, per
una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari,
assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i
termini del procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente
competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso tale
termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, e'
reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed
indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo
territoriale nonche' in relazione all'esercizio delle lavorazioni
insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie).
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il
monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i
pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale e' trasmesso
dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per
la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facolta' di
presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo
giorno precedente al termine per la conclusione della procedura.
Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli
impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30
ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella
autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione
o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse prescrizioni
sono vincolanti per le Amministrazioni competenti al rilascio di
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la
gestione dell'impianto.
8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia
la realizzazione sia l'esercizio dell'im- pianto.
9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata
ambientale al gestore, alle Amministrazioni interessate ed all'ARPA
per il tramite dello Sportello unico, o, in assenza di esso,
direttamente e la richiesta di pubblicazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione
integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento
devono essere messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.
10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale costituisca
autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del
1997.
11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi
del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'Adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata entro
centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal
gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art.5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' citato alla
nota 1 all'articolo 6.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 216 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
concernente Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie e' il
seguente:
"Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre
esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose
alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due
classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle
campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che
esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanita', e'
approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le
corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti
disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite
per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente
sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima
classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale
che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o
speciali causale, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del
vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel
sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per
iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o
subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa da lire
40.000 a lire 400.000.".
3) Il testo dell'art. 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
concernente Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie e' il
seguente:
"Art. 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi
o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di
pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le
norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e
si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio nei
modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e
provinciale.".
Comma 10
4) Il testo dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e' il seguente:
"Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti
(omissis)
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
(omissis)".
Comma 11
5) Il regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 concerne
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).