LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa
documentazione e' depositata presso la Provincia ed i Comuni
interessati per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a
far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'annuncio
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore,
l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione
dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica al
gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale
pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un
quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo annuncio
dell'avvenuto deposito.