LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e' predisposta
ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del
decreto legislativo n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve descrivere
le attivita' di autocontrollo nonche' di controllo programmato che
richiede l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui
all'Allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto legislativo n. 372 del
1999, nonche' di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, della
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono
essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e' presentata
dal gestore allo Sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) o, in
assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto
industriale o commerciale, il gestore puo' richiedere che non sia
resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi
produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica
illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle
caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il
personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle
informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione
integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o
commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano
la segretezza delle predette informazioni.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art.4, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e'
il seguente:
"Art. 4 - Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti
1. Ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al
successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo
comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa
concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque
descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prive e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi
delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire
le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le altre misure previste per ottemperare ai princi'pi di cui
all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma
precedente.
(omissis).
4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste
sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita'
industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per
i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonche' altre
informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino
uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo,
possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.
Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la
data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto
tale documentazione.
(omissis)".
2) Il testo dell'Allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento e' il seguente:
"Allegato I - Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 1
(omissis)
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n.
91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1,
R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva
n. 75/439/CEE Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate
al giorno.
(omissis)
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.
(omissis)".
3) Il testo dell'art.4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico
e all'accesso alla giustizia e' il seguente:
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:
(omissis)
2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e' aggiunto il seguente
trattino:
- delle eventuali principali alternative prese in esame dal
richiedente in forma sommaria.".
4) Il testo dell'art.17, comma 3, del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 concernente Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti e' il seguente:
"Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua
delega, il gestore della discarica, presenta all'autorita' competente
un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al
presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo
14.
omissis".
Comma 2
5) Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 23 - Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria
dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive".
6) Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 24 - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche
con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero
procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte
le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello
sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo tra gli Enti locali coinvolti puo' prevedere che la
gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto".
7) Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 25 - Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha
per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 20, comma 8 della Legge 15 mazo 1997, n. 59, si ispira
ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per
l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della conformita'
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformita' alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di
falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della Legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n.
127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' delle
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unita'
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita'
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.".