LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo n. 372 del 1999, delle linee guida e dell'atto di
indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo n. 372 del 1999, nonche' delle direttive
regionali di cui all'articolo 4.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato
alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al
Titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura
di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge
regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito,
pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15
della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni
effetto le procedure di pubblicita' e partecipazione previste dagli
articoli 8 e 9.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 5 - Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del
presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite
di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare
quelle elencate nell'Allegato III, che possono essere emesse
dall'impianto interessato in quantita' significativa, in
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro
(acqua, aria e suolo), nonche' i valori limite di emissione e
immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di
inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se
necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico.
Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli
impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato I, i valori limite di
emissione tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali
categorie di impianti nonche' dei costi e dei benefici.
3. Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i
parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto
delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In
tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni
per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso
le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo insieme.
4. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di
cui al comma 3 dello stesso articolo.
5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la
metodologia e la frequenza di misurazione, nonche' la relativa
procedura di valutazione, in conformita' a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia ambientale, nonche' l'obbligo di
comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne
la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale
integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1, le
misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e
benefi'ci.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative
alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto
definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo
articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la
funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n.
96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorita'
competente ai sensi della normativa di recepimento di detta
direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre
condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall'autorita' competente.".
2) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 6 - Migliori tecniche disponibili e norme di qualita'
ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che
tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure
piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere
nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari piu'
rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
rispettare le norme di qualita' ambientale.".
3) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 3 - Princi'pi generali dell'autorizzazione integrata
ambientale
1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti
princi'pi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del DLgs
22/97, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i
rifiuti sono recuperati o, cio' sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto
sull'ambiente, a norma del medesimo DLgs 22/97;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento
della cessazione definitiva delle attivita' ed il sito stesso
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche
e ripristino ambientale.
2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza
unificata istituita ai sensi del DLgs 281/97, sono emanate le linee
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attivita' elencate nell'Allegato I. Con la stessa
procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla
base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 11, comma 4.
Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', e' istituita, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto
tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione
composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a
titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed
ambientali.
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi
dell'articolo 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere
determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che
tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola
autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una
elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.".
Comma 2
4) Il Titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale concerne:
"TITOLO III - PROCEDURA DI VIA"
5) Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 concernente Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale e' il seguente:
"Art. 17 - Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti
relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 comprende e
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico -
territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del
Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
(omissis)".
6) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale e' il seguente:
"Art. 14 - Deposito e pubblicizzazione
1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso
la Regione, le Province ed i Comuni interessati.
2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione nonche' su un quotidiano
diffuso nel territorio interessato, e' pubblicato l'annuncio
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente;
l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del
progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. L'autorita' competente trasmette, inoltre, il progetto ed il SIA,
corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle
amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi
dell'art. 18 e agli Enti di gestione di aree naturali protette
qualora il progetto interessi il loro territorio.".
7) Il testo dell'art. 15 legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale e' il seguente:
"Art. 15 - Partecipazione
1. Chiunque puo', entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art.
14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in
forma scritta, osservazioni all'autorita' competente. Tale termine e'
ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di
verifica (screening) di cui al Titolo Il.
2. L'autorita' competente comunica le osservazioni presentate al
proponente, il quale ha facolta' di presentare le proprie
controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione
della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorita' competente puo' promuovere, nei casi di particolare
rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le
associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa
informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di
conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto
ambientale (VIA). Alla istruttoria e' data adeguata pubblicita' e
deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorita'
competente puo' promuovere, anche su richiesta del proponente, un
contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato
osservazioni.
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle
osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi,
ne fa richiesta all'autorita' competente. La richiesta interrompe il
termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito,
di cui al comma 1 dell'art. 14, del progetto modificato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione
disciplinate dall'art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure
di pubblicita' e partecipazione previste dalle norme vigenti per i
provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.".