REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

                 TITOLO II                                                      
        AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE                                     
          Art. 6                                                                
Autorizzazione integrata ambientale                                             
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel              
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto                   
legislativo n. 372 del 1999, delle linee guida e dell'atto di                   
indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 3 del medesimo                 
decreto legislativo n. 372 del 1999, nonche' delle direttive                    
regionali di cui all'articolo 4.                                                
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato               
alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al             
Titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina               
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura           
di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata                     
ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge             
regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito,                 
pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15           
della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni              
effetto le procedure di pubblicita' e partecipazione previste dagli             
articoli 8 e 9.                                                                 
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 5 - Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale                   
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del                
presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per                  
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di                    
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo               
complesso.                                                                      
2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite           
di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare                 
quelle elencate nell'Allegato III, che possono essere emesse                    
dall'impianto interessato in quantita' significativa, in                        
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di                 
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro             
(acqua, aria e suolo), nonche' i valori limite di emissione e                   
immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di                
inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle               
autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di           
quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se                
necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori            
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque             
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti              
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico.           
Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o            
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli                 
impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato I, i valori limite di                
emissione tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali                  
categorie di impianti nonche' dei costi e dei benefici.                         
3. Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i                    
parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si                 
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di                  
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto                
delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua            
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In               
tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni            
per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso             
le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione                    
dell'ambiente nel suo insieme.                                                  
4. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto                
delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di              
cui al comma 3 dello stesso articolo.                                           
5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni                 
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la                      
metodologia e la frequenza di misurazione, nonche' la relativa                  
procedura di valutazione, in conformita' a quanto disposto dalla                
vigente normativa in materia ambientale, nonche' l'obbligo di                   
comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne            
la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale                     
integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1, le             
misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e                
benefi'ci.                                                                      
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative            
alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in                      
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le             
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto                    
definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo                  
articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la           
funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione              
integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n.           
96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione           
dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorita'                     
competente ai sensi della normativa di recepimento di detta                     
direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.             
7. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre                   
condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate                   
opportune dall'autorita' competente.".                                          
2)   Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.             
372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla               
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 6 - Migliori tecniche disponibili e norme di qualita'                     
ambientale                                                                      
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che              
tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario              
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure              
piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche                     
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle               
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere           
nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari piu'            
rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per           
rispettare le norme di qualita' ambientale.".                                   
3) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 3 - Princi'pi generali dell'autorizzazione integrata                      
ambientale                                                                      
1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per                    
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto               
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti                    
princi'pi generali:                                                             
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione                       
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche               
disponibili;                                                                    
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;             
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del DLgs               
22/97, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i           
rifiuti sono recuperati o, cio' sia tecnicamente ed economicamente              
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto                  
sull'ambiente, a norma del medesimo DLgs 22/97;                                 
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;                           
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli                   
incidenti e limitarne le conseguenze;                                           
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento             
della cessazione definitiva delle attivita' ed il sito stesso                   
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche           
e ripristino ambientale.                                                        
2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del                  
commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza             
unificata istituita ai sensi del DLgs 281/97, sono emanate le linee             
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche            
disponibili, per le attivita' elencate nell'Allegato I. Con la stessa           
procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla              
base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 11, comma 4.             
Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio           
e dell'artigianato e della sanita', e' istituita, senza oneri a                 
carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto                 
tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione                   
composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a              
titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed                 
ambientali.                                                                     
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi                  
dell'articolo 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere                
determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che                 
tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola             
autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una           
elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.".               
Comma 2                                                                         
4) Il Titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9                     
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto              
ambientale concerne:                                                            
"TITOLO III - PROCEDURA DI VIA"                                                 
5) Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 18 maggio               
1999, n. 9 concernente Disciplina della procedura di valutazione                
dell'impatto ambientale e' il seguente:                                         
"Art. 17 - Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)                
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti           
relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 comprende e                
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque              
denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico -                    
territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del                 
Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.             
(omissis)".                                                                     
6) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9             
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto              
ambientale e' il seguente:                                                      
"Art. 14 - Deposito e pubblicizzazione                                          
1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso             
la Regione, le Province ed i Comuni interessati.                                
2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione nonche' su un quotidiano              
diffuso nel territorio interessato, e' pubblicato l'annuncio                    
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente;              
l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del                    
progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.                   
3. L'autorita' competente trasmette, inoltre, il progetto ed il SIA,            
corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle             
amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi                   
dell'art. 18 e agli Enti di gestione di aree naturali protette                  
qualora il progetto interessi il loro territorio.".                             
7) Il testo dell'art. 15 legge regionale 18 maggio 1999, n. 9                   
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto              
ambientale e' il seguente:                                                      
"Art. 15 - Partecipazione                                                       
1. Chiunque puo', entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione             
nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art.              
14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in                
forma scritta, osservazioni all'autorita' competente. Tale termine e'           
ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di               
verifica (screening) di cui al Titolo Il.                                       
2. L'autorita' competente comunica le osservazioni presentate al                
proponente, il quale ha facolta' di presentare le proprie                       
controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione           
della conferenza di servizi di cui all'art. 18.                                 
3. L'autorita' competente puo' promuovere, nei casi di particolare              
rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le                    
associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa                 
informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di                 
conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto               
ambientale (VIA). Alla istruttoria e' data adeguata pubblicita' e               
deve essere invitato il proponente.                                             
4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorita'                  
competente puo' promuovere, anche su richiesta del proponente, un               
contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato                     
osservazioni.                                                                   
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle                     
osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi,            
ne fa richiesta all'autorita' competente. La richiesta interrompe il            
termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito,            
di cui al comma 1 dell'art. 14, del progetto modificato.                        
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione                  
disciplinate dall'art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure            
di pubblicita' e partecipazione previste dalle norme vigenti per i              
provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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