LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 5
Principi generali
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di tutela della salute e di qualita' ambientale, tiene
conto dei principi generali definiti dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 372 del 1999.
2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della
presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla
osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria,
nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed
elencati nell'Allegato II del decreto legislativo n. 372 del 1999,
fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
3. In particolare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le
seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione all'emissione in atmosfera - decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive
CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183), articoli
6, 12, 15 e 17 e legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale), articolo 122;
b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo
e nel sottosuolo - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole), articoli 45 e 46 e legge regionale n.
3 del 1999, articolo 111;
c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - decreto
legislativo n. 152 del 1999, articoli 45 e 46, e legge regionale n. 3
del 1999, articolo 111;
d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti - decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio), articoli 27 e 29, e legge regionale n. 3 del
1999, articoli 131 e 132;
e) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
recupero di rifiuti - decreto legislativo n. 22 del 1997, articoli 28
e 29, e legge regionale n. 3 del 1999, articoli 131 e 132;
f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti
da insediamenti zootecnici - legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
(Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da
insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di
allevamento), articoli 3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il
seguente:
"Art. 3 - Princi'pi generali dell'autorizzazione integrata
ambientale
1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti
princi'pi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in
caso contrario i rifiuti sono recuperati o, cio' sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone
l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo DLgs 5 febbraio 1997,
n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento
della cessazione definitiva delle attivita' ed il sito stesso
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche
e ripristino ambientale.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'Allegato II del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Allegato II
Elenco delle direttive di cui all'art. 14
1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
2. Direttiva n. 82/176/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
3. Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio.
4. Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da
settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
5. Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.
6. Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva n.
76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive numeri
88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva
numero 86/280/ CEE.
7. Direttiva n. 89/369/CEE concernente la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani.
8. Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei
rifiuti urbani.
9. Direttiva n. 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi.
10. Direttiva n. 92/112/CEE che fissa le modalita' di armonizzazione
dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione,
dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido
di carbonio.
11. Direttiva n. 88/609/CEE concernente la limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi
impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva n.
94/66/CE.
12. Direttiva n. 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della
Comunita'.
13. Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla
direttiva n. 91/156/CEE.
14. Direttiva n. 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli
usati.
15. Direttiva n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.".
3) La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 concerne
Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
4) Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 concerne Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Comma 3
5) Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203 concernente Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 e' il seguente:
"Art. 6
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio
delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti
locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la
costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di
autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente,
corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo
produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la
quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la
messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al
Ministro dell'ambiente, nonche' allegata alla domanda di concessione
edilizia rivolta al sindaco.".
6) Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203 concernente Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 e' il seguente:
"Art. 12
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di
autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione
del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche'
un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei
parametri indicati nell'art. 13, comma.".
7) Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203 concernente Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 e' il seguente:
"Art. 15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni
qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra localita'".
8) Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203 concernente Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente:
"Art. 17
1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle
raffinerie di olii minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del
commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per
la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono
rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e
della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione
del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova
installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni
del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano
medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 e' comunicato alla regione e al
sindaco del comune interessato.
4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e
dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita'.
5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i
provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.".
9) Il testo dell'art. 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 122 - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento
atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'
di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere
motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il
territorio di piu' comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i comuni interessati,
qualora riguardi il territorio di piu' province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche
direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, secondo le
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.
203 del 1988, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW
termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e
33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle
attivita' di recupero dei rifiuti.".
10) Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 concernente Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
e' il seguente:
"Art. 45 - Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui
origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un
consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque
reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione
e' rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilita' dei singoli consorziali e del gestore del relativo
impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo
periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche
e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle
acque reflue urbane, e' definito dalle Regioni nell'ambito della
disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in
reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
5. Le Regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione
e' presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in
pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta
giorni dalla recezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal DLgs 372/99, l'autorizzazione e' valida
per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della
scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e'
stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo deve essere
concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di
scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra'
cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3
puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito
della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla
per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo,
l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della
capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e
limiti al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo
ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a
garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, siano effettuati in conformita' alle
disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i
controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande
d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del
richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la
somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito,
quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa,
completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle
spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita'
sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta
una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in
cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative
diverse, deve essere data comunicazione all'Autorita' competente, la
quale, verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo
recettore, puo' adottare i provvedimenti che si rendessero
eventualmente necessari.".
11) Il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 concernente Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
e' il seguente:
"Art. 46 - Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della
quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore
e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla
descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le
operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di
misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla
indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei
sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di
depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella
medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresi'
indicare:
a) la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale
che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la
presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita' di produzione
deve essere indicata con riferimento alla massima capacita' oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e
per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo.".
12) Il testo dell'art. 111 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 111 - Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue
industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non
recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonche'
l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi
di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province e' delegato altresi':
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio
termico;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita'
geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le
Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla
base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
13) Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio e' il seguente:
"Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento
o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare
apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di
sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale
statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai
predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma
1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il
richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione
di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre
1993,n. 496, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8
agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la
regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto.".
14) Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio e' il seguente:
"Art. 29 - Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla meta' per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di
ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5
tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di un anno,
salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato puo' presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che
si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca
scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore
dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e
pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della
sanita' e della ricerca scientifica.".
15) Il testo dell'art. 131 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 131 - Competenze delle Province
1. In attuazione dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 alle
Province competono le funzioni amministrative relative
all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche'
all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti,
previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le
modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del DLgs n.
22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per
assicurare l'omogeneita' ed il coordinamento dei procedimenti
amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni
specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo
di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della Giunta
regionale e viene versato al momento della presentazione della
domanda.".
16) Il testo dell'art. 132 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 132 - Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni
relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del DLgs 22/97 e'
convocata dal responsabile del procedimento che individua i
rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della
conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che
rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province
adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione
per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di
urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia puo' avvalersi
del Comune territorialmente competente.".
17) Il testo dell'art.28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio e' il seguente:
"Art. 28 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princi'pi di
cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al
progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per
gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa
diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto
di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla Legge 28
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e
di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16, nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva
dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio
nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di
cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di
gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare
l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.".
18) Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997
concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio e' citato alla nota 14 del presente articolo.
19) Il testo dell'art. 131 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' citato alla
nota 15 del presente articolo.
20) Il testo dell'art. 132 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' citato alla
nota 16 del presente articolo.
21) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 3 - Autorizzazione allo spandimento
1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dalla
presente legge e' attribuita alla Provincia nel cui ambito
territoriale viene effettuato lo spandimento.
2. Tutti gli allevamenti zootecnici che effettuano lo spandimento dei
liquami sul suolo sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo
spandimento.
3. La domanda di autorizzazione deve contenere:
a) l'indicazione della tipologia, delle caratteristiche, della
potenzialita' dell'allevamento e dei quantitativi di liquami o di
altri effluenti di allevamento prodotti;
b) l'elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento dei
liquami, con l'indicazione degli estremi catastali e del titolo in
base al quale se ne possiede la disponibilita';
c) una relazione tecnica che illustri il tipo di attivita', ciclo
produttivo, consistenza del bestiame mediamente allevato, tipo di
alimentazione e i consumi idrici dell'allevamento, nonche' la
tipologia di trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento
e le modalita' di utilizzazione degli stessi sui terreni
effettivamente disponibili;
d) individuazione su porzione della Carta tecnica regionale dei
terreni su cui effettuare lo spandimento.
4. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della
potenzialita' e dei quantitativi di liquami di cui alla lettera a)
del comma 3.
5. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, puo' essere corredata
dal piano di utilizzazione agronomica dei liquami, secondo quanto
previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale
regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio
di comparto.".
22) Il testo dell'art.4 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 4 - Rilascio dell'autorizzazione
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione con provvedimento espresso,
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, verificando
la conformita' dell'attivita' di spandimento rispetto ai carichi
massimi ammissibili di liquame, stabiliti dalle norme regionali, in
relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dei terreni a
disposizione del richiedente.
2. L'autorizzazione contiene tutte le prescrizioni necessarie a
garantire un utilizzo agronomico dei liquami. In particolare la
Provincia, sulla base degli elaborati tecnici presentati, prescrive
espressamente tutte quelle modalita' di spandimento e il rispetto
delle condizioni che il titolare dell'allevamento e' obbligato ad
osservare.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento dell'istruttoria
dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. La Provincia
provvede alla loro determinazione ai sensi dell'art. 15, ultimo comma
della Legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Provincia e' tenuta a inviare alla Regione entro il 31 gennaio
di ogni anno i dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni
rilasciate, ai fini dell'esercizio delle previste attivita' di
programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di
competenza regionale.".
23) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 5 - Procedimento semplificato
1. E' stabilito un procedimento semplificato per il rilascio
dell'autorizzazione allo spandimento per i seguenti allevamenti:
a) allevamenti suinicoli che danno luogo a una produzione annua di
liquame non superiore a cinquecento metri cubi;
b) allevamenti di bovini da latte esistenti ai sensi della Legge 10
maggio 1976, n. 319;
c) allevamenti di altre specie animali che danno luogo ad una
produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi e
ad una produzione di acque di lavaggio di strutture o attrezzature
zootecniche ancorche' occasionale, saltuaria o periodica non
superiore a mille metri cubi annui.
2. I titolari degli allevamenti di cui al comma 1 sono tenuti
unicamente alla presentazione della domanda, corredata dalle
indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3.
3. Il rilascio dell'autorizzazione e' comunque subordinato al
rispetto dei carichi ammissibili previsti, dal Piano territoriale
regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio
di comparto, per la zona nella quale avviene lo spandimento.
4. Abrogato".
24) Il testo dell'art. 5 bis della legge regionale 24 aprile 1995, n.
50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 5 bis - Denuncia di inizio dell'attivita' di spandimento
1. Qualora il Piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda
contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti
di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, l'attivita' di spandimento puo' essere
intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui
all'art. 5, comma 2.
2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1-bis, che
effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei
liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di
attivita' corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3,
lettere a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1-bis,
lett. b), e' inoltre richiesta l'individuazione delle aree di
pascolo.
3. Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990 e successive
modifiche e integrazioni, l'attivita' di spandimento puo' essere
intrapresa dopo la presentazione, alla Provincia, della denuncia di
cui al comma 2.
4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non
sussistano o vengano meno, l'attivita' di spandimento e' assoggettata
ad autorizzazione ed e' disciplinata dalle norme della presente legge
relative agli allevamenti zootecnici.".
25) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 12 - Disciplina e autorizzazioni
1. Il trasporto e lo stoccaggio dei liquami provenienti dagli
allevamenti zootecnici e delle altre acque reflue sono disciplinati e
autorizzati ai sensi della normativa prevista dal DPR 10 settembre
1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni.".
26) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 13 - Stoccaggio dei liquami zootecnici
1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami
zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo
stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo
per la salute e l'incolumita' pubblica e non provocare inquinamento
delle acque.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai
quali devono conformarsi i suddetti contenitori.
3. Tali contenitori dovranno avere capacita' utile complessiva,
valutata in base alla potenzialita' massima dell'allevamento, non
inferiore al volume del liquame prodotto in:
a) novanta giorni per gli allevamenti di cui all'art. 5;
b) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte;
c) centottanta giorni per tutti gli altri allevamenti.
4. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza
non inferiore a ottanta metri dagli edifici di civile abitazione, non
inferiore a venti metri dai confini di proprieta' e non inferiore a
trecento metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa,
salvo deroghe dell'autorita' di controllo con speciale riferimento
agli insediamenti esistenti.".
27) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 14 - Stoccaggio e maturazione dei letami
1. Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea
impermeabilizzata dimensionata per consentire l'accumulo del letame
prodotto in novanta giorni, valutato in base alla potenzialita'
massima dell'allevamento.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai
quali dovranno conformarsi i contenitori per lo stoccaggio e la
maturazione dei letami.".
28) Il testo dell'art. 14 bis della legge regionale 24 aprile 1995,
n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento e' il seguente:
"Art. 14 bis - Custodia dei liquami e dei letami
I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1,
comma 1-bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello
spandimento, secondo le modalita' previste dalle disposizioni locali
vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per
la salute e l'incolumita' pubblica e da non provocare inquinamento
delle acque superficiali e sotterranee.".