COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
Richiesta di registrazione DOP Pecorino Romagnolo
Il Direttore generale Agricoltura comunica che l'Associazione AERPROC
Sc a rl Associazione Romagnola Produttori Ovini Caprini Sc a rl , con
sede a Faenza, Via Silvestro n. 178, ha presentato alla Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 2081/92, la
richiesta di registrazione del marchio DOP Pecorino Romagnolo.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997 si procede alla pubblicazione della scheda
tecnica riassuntiva relativa al disciplinare di produzione del
prodotto.
La documentazione resta a disposizione presso il Servizio regionale
Valorizzazione delle produzioni per un periodo di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione, valido per la presentazione di
eventuali motivate opposizioni.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Qualificazione delle
produzioni Gloria Savigni tel. 051/284466 - e-mail:
gsavigni@Regione.Emilia-Romagna.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
Scheda sintetica delle caratteristiche del prodotto
Richiesta di registrazione DOP (X)
Servizio competente dello Stato membro
Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma
Tel.: (39)06/4819968
Fax: (39)06/42013126
E-mail: qualita@politicheagricole.it
Associazione richiedente
Nome: AERPROC Sc a rl Associazione Romagnola Produttori Ovini Caprini
Sc a rl
Indirizzo: Via Silvestro n. 178 - 48018 Faenza
Composizione: produttori/trasformatori (X)
Tipo di prodotto
Classe: Formaggi
4.1) Nome: Pecorino romagnolo.
4.2) Descrizione: la denominazione di origine protetta Pecorino
Romagnolo e' riservata ad un formaggio a pasta tenera o semi-dura,
prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, presenta forma
cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso e di peso
tra gli 800 e 1800 g. con un diametro di 12-18 cm. e altezza dello
scalzo da 6 a 9 cm.; la crosta di colore giallo paglierino si
presenta di colore giallo paglierino, sottile e compatta di pochi mm.
La pasta al taglio si presenta di colore bianco o leggermente
paglierino, morbida e sufficientemente compatta, con eventuale minuta
occhiatura non regolarmente distribuita, il tipo a pasta semidura
presenta una struttura piu' compatta e tenace al taglio ed una pasta
di colore leggermente paglierino o paglierino; il sapore e' fragrante
dolce o leggermente piccante.
4.3) Zona geografica: la zona di provenienza del latte e quella di
produzione/trasformazione comprende l'intero territorio delle
province di Forli'-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna e Ferrara.
4.4) Prova dell'origine: gia' nel XVI secolo veniva prodotta una
prima menzione storica da parte di un erudito romagnolo: Tommaso
Garzoni da Bagnacavallo (RA) che in una pubblicazione, portata alla
stampa a Venezia, "Piazza universale di tutte le professioni del
mondo" descrive l'attivita' della pastorizia e produzione di
formaggio nelle aree interessate dall'attuale disciplinare.
4.5) Metodo di ottenimento: l'alimentazione degli ovini che producono
la materia prima e' costituita da foraggi verdi o affienati derivati
esclusivamente da pascoli della medesima zona geografica di
produzione, eventualmente integrata con mangimi semplici e composti.
Il latte, eventualmente pastorizzato e inoculato con colture di
fermenti lattici selezionati, deve essere coagulato con aggiunta di
caglio di vitello liquido o in polvere, ad una temperatura compresa
tra 32 e 38 gradi C, al fine di ottenere la coagulazione del latte
entro 25-35 minuti. La rottura della cagliata deve procedere fino
all'ottenimento di grumi delle dimensioni di un chicco di mais. E'
possibile effettuare un trattamento termico della cagliata sino alla
temperatura di 42 gradi C (tipo a pasta semi-dura). Dopo la rottura e
l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in appositi stampi per
lo sgrondo del siero. La sineresi viene ottenuta tramite pressatura
manuale e puo' essere accompagnata da stufatura a vapore per un
periodo variabile dai 30 ai 180 minuti, con una permanenza maggiore
riservata al formaggio a pasta semi-dura.
La salatura puo' essere effettuata in salamoia, per un periodo
variabile tra le 10 e le 24 ore. La maturazione avviene in locali
idonei ad una temperatura che varia tra gli 8 e i 12 gradi C ed una
umidita' relativa dell'80-90% per un periodo non inferiore ai 3 g.,
per il tipo a pasta tenera e 12 g., per il tipo a pasta semi-dura.
4.8) Organismo di controllo: il controllo per l'applicazione delle
disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una
struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10
del Reg. CEE 2081/92.
4.9) Etichettatura: la denominazione "Pecorino Romagnolo DOP" deve
recare apposti all'atto della sua immissione al consumo, il
contrassegno di cui all'Allegato A del disciplinare, completo
dell'identificazione dello stabilimento di produzione.