REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiesta di registrazione DOP Pecorino Romagnolo

Il Direttore generale Agricoltura comunica che l'Associazione AERPROC           
Sc a rl Associazione Romagnola Produttori Ovini Caprini Sc a rl , con           
sede a Faenza, Via Silvestro n. 178, ha presentato alla Regione                 
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 2081/92, la             
richiesta di registrazione del marchio DOP Pecorino Romagnolo.                  
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.           
1273 del 15 luglio 1997 si procede alla pubblicazione della scheda              
tecnica riassuntiva relativa al disciplinare di produzione del                  
prodotto.                                                                       
La documentazione resta a disposizione presso il Servizio regionale             
Valorizzazione delle produzioni per un periodo di trenta giorni                 
successivi alla data di pubblicazione, valido per la presentazione di           
eventuali motivate opposizioni.                                                 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Qualificazione delle                    
produzioni Gloria Savigni tel. 051/284466 - e-mail:                             
gsavigni@Regione.Emilia-Romagna.it.                                             
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
Scheda sintetica delle caratteristiche del prodotto                             
Richiesta di registrazione DOP (X)                                              
Servizio competente dello Stato membro                                          
Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali                            
Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma                                  
Tel.: (39)06/4819968                                                            
Fax: (39)06/42013126                                                            
E-mail: qualita@politicheagricole.it                                            
Associazione richiedente                                                        
Nome: AERPROC Sc a rl Associazione Romagnola Produttori Ovini Caprini           
Sc a rl                                                                         
Indirizzo: Via Silvestro n. 178 - 48018 Faenza                                  
Composizione: produttori/trasformatori (X)                                      
Tipo di prodotto                                                                
Classe: Formaggi                                                                
4.1) Nome: Pecorino romagnolo.                                                  
4.2) Descrizione: la denominazione di origine protetta Pecorino                 
Romagnolo e' riservata ad un formaggio a pasta tenera o semi-dura,              
prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, presenta forma              
cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso e di peso              
tra gli 800 e 1800 g. con un diametro di 12-18 cm. e altezza dello              
scalzo da 6 a 9 cm.; la crosta di colore giallo paglierino si                   
presenta di colore giallo paglierino, sottile e compatta di pochi mm.           
La pasta al taglio si presenta di colore bianco o leggermente                   
paglierino, morbida e sufficientemente compatta, con eventuale minuta           
occhiatura non regolarmente distribuita, il tipo a pasta semidura               
presenta una struttura piu' compatta e tenace al taglio ed una pasta            
di colore leggermente paglierino o paglierino; il sapore e' fragrante           
dolce o leggermente piccante.                                                   
4.3) Zona geografica: la zona di provenienza del latte e quella di              
produzione/trasformazione comprende l'intero territorio delle                   
province di Forli'-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna e Ferrara.                  
4.4) Prova dell'origine: gia' nel XVI secolo veniva prodotta una                
prima menzione storica da parte di un erudito romagnolo: Tommaso                
Garzoni da Bagnacavallo (RA) che in una pubblicazione, portata alla             
stampa a Venezia, "Piazza universale di tutte le professioni del                
mondo" descrive l'attivita' della pastorizia e produzione di                    
formaggio nelle aree interessate dall'attuale disciplinare.                     
4.5) Metodo di ottenimento: l'alimentazione degli ovini che producono           
la materia prima e' costituita da foraggi verdi o affienati derivati            
esclusivamente da pascoli della medesima zona geografica di                     
produzione, eventualmente integrata con mangimi semplici e composti.            
Il latte, eventualmente pastorizzato e inoculato con colture di                 
fermenti lattici selezionati, deve essere coagulato con aggiunta di             
caglio di vitello liquido o in polvere, ad una temperatura compresa             
tra 32 e 38 gradi C, al fine di ottenere la coagulazione del latte              
entro 25-35 minuti. La rottura della cagliata deve procedere fino               
all'ottenimento di grumi delle dimensioni di un chicco di mais. E'              
possibile effettuare un trattamento termico della cagliata sino alla            
temperatura di 42 gradi C (tipo a pasta semi-dura). Dopo la rottura e           
l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in appositi stampi per             
lo sgrondo del siero. La sineresi viene ottenuta tramite pressatura             
manuale e puo' essere accompagnata da stufatura a vapore per un                 
periodo variabile dai 30 ai 180 minuti, con una permanenza maggiore             
riservata al formaggio a pasta semi-dura.                                       
La salatura puo' essere effettuata in salamoia, per un periodo                  
variabile tra le 10 e le 24 ore. La maturazione avviene in locali               
idonei ad una temperatura che varia tra gli 8 e i 12 gradi C ed una             
umidita' relativa dell'80-90% per un periodo non inferiore ai 3 g.,             
per il tipo a pasta tenera e 12 g., per il tipo a pasta semi-dura.              
4.8) Organismo di controllo: il controllo per l'applicazione delle              
disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una           
struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10           
del Reg. CEE 2081/92.                                                           
4.9) Etichettatura: la denominazione "Pecorino Romagnolo DOP" deve              
recare apposti all'atto della sua immissione al consumo, il                     
contrassegno di cui all'Allegato A del disciplinare, completo                   
dell'identificazione dello stabilimento di produzione.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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