REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 6 settembre 2004, n. 12057

R.R. 17/03. Anagrafe delle Aziende agricole - Decreto MIPAF 25/5/2004 - Circolare AGEA 21/04 "Vitivinicolo - Dichiarazioni 2003/2004 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni           
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;                                       
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503            
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta                        
dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle Aziende                  
agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del DLgs 30 aprile            
1998, n. 173";                                                                  
- il Regolamento regionale del 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina             
dell'Anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il               
quale si e' data attuazione alla normativa sopra citata;                        
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle                  
imprese dell'8 ottobre 2003, n. 12818, "Regolamento regionale 17/03 -           
Anagrafe delle Aziende agricole. Determinazione dei contenuti                   
informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";                           
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle                  
imprese del 28 novembre 2003, n. 16309, "Regolamento regionale 17/03            
- Anagrafe delle Aziende agricole. Disposizioni in merito ad                    
attivazione dell'Anagrafe delle Aziende agricole                                
dell'Emilia-Romagna";                                                           
- il Regolamento CE del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999,                
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;                    
- il Regolamento CE della Commissione n. 1623/00 del 25 luglio 2000 e           
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del                     
Regolamento CE n. 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di                   
mercato;                                                                        
- il Regolamento CE della Commissione n. 1282/01 del 28 giugno 2001             
che applica il Regolamento CE n. 1493/99 per quanto riguarda le                 
informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del                 
mercato del settore vitivinicolo;                                               
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 25              
maggio 2004, recante "Disposizioni relative alle dichiarazioni di               
giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli";                                     
- la circolare AGEA n. 21 del 23 luglio 2004 "Vitivinicolo -                    
Dichiarazioni 2003/2004 - Istruzioni applicative generali per la                
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di                          
giacenza";considerato che la predetta circolare AGEA n. 21 del 23               
luglio 2004 stabilisce che, per la presentazione delle dichiarazioni            
di giacenza, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA devono            
avvalersi dello stesso, mentre i soggetti non aderenti ad un CAA, che           
hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di             
Assistenza agricola (CAA), dovranno preventivamente conferire                   
mandato;                                                                        
atteso che:                                                                     
- AGEA procede alla raccolta delle denunce di giacenza previa                   
costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale;                           
- per i produttori non aderenti ad un CAA che hanno intenzione                  
anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di Assistenza                   
agricola (CAA) dovra' obbligatoriamente essere costituito il                    
fascicolo aziendale;                                                            
- il fascicolo aziendale del produttore costituito secondo le                   
modalita' stabilite con circolare AGEA n. 21 del 23 luglio 2004 punto           
4.3.1 e 4.3.2. e' conforme a quanto stabilito con il R.R. 17/03 e con           
la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese            
dell'8 ottobre 2003, n. 12818;                                                  
ritenuto pertanto necessario, al fine di agevolare il regolare                  
svolgimento della presentazione delle dichiarazioni di giacenza                 
2003/2004, visto l'approssimarsi del termine di scadenza per la                 
presentazione delle dichiarazioni medesime, definire le condizioni              
operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento              
del fascicolo aziendale del produttore, inteso quale imprenditore               
agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile - i cui dati non                
siano contenuti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle                
Aziende agricole e per il quale non sia stato costituito il fascicolo           
aziendale - secondo le specifiche sotto riportate:                              
- per tali produttori, che abbiano proceduto alla trasformazione di             
uve fresche prodotte su terreni per i quali e' stato dichiarato il              
possesso, la costituzione, conservazione ed aggiornamento del                   
fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico            
ai sensi del R.R. 17/03, art. 6;                                                
- i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti                     
nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e             
validati ai sensi del R.R. 17/03, art. 4, comma 5;vista la L.R. 26              
novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di             
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare             
l'art. 37;                                                                      
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati             
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito             
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del            
17 dicembre 2001;                                                               
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati               
conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della             
Direzione, nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del           
5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;              
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della deliberazione 447/03;                                               
determina:                                                                      
1) di definire le condizioni operative inerenti la costituzione,                
conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale del                      
produttore, inteso quale imprenditore agricolo di cui all'art. 2135             
del Codice civile - i cui dati non siano contenuti nell'archivio                
informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e per il quale              
non sia stato costituito il fascicolo aziendale - secondo le                    
specifiche sotto riportate:                                                     
- per tali produttori, che abbiano proceduto alla trasformazione di             
uve fresche prodotte su terreni per i quali e' stato dichiarato il              
possesso, la costituzione, conservazione ed aggiornamento del                   
fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico            
ai sensi del R.R. 17/03, art. 6;                                                
- i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti                     
nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e             
validati ai sensi del R.R. 17/03, art. 4, comma 5;                              
2) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Teresita Pergolotti                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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