DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' 6 agosto 2004, n. 32
Accreditamento in via provvisoria ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, DLgs 229/99 cosi' come introdotto dall'art. 8, DLgs 229/99 del Poliambulatorio privato "Centro Iperbarico Srl"
L'ASSESSORE
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai
sensi del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti;
considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso
di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per
l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della
qualita' dei suoi risultati;
richiamata la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale
la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per
l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie
dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di
strutture;
vista la nota del 15 aprile 2004, conservata agli atti del Servizio
Presidi ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del
Poliambulatorio privato "Centro Iperbarico Srl" ha presentato domanda
di accreditamento per detto Poliambulatorio ubicato in Ravenna, Via
A. Torre n. 3;preso atto che il Poliambulatorio privato "Centro
Iperbarico Srl" e' stato autorizzato al funzionamento con
provvedimento del Sindaco del Comune di Ravenna, prot. n. 8125 del
19/2/2002 in quanto in possesso dei requisiti di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 125/99, attuativa della L.R. 34/98,
per attivita' specialistiche ambulatoriali;
preso atto che l'erogazione di prestazioni di ossigenoterapia
iperbarica in regime ambulatoriale da parte del Poliambulatorio
privato "Centro Iperbarico Srl" e' coerente con il fabbisogno
dell'Azienda Unita' sanitaria locale territorialmente competente e
delle Aziende sanitarie delle province limitrofe;
ritenuto pertanto di concedere l'accreditamento provvisorio al
Poliambulatorio privato "Centro Iperbarico Srl", in attesa
dell'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione dei
volumi di attivita' svolta, della qualita' dei suoi risultati e degli
adeguamenti strutturali, tecnologici e organizzativi per il rilascio
dell'accreditamento istituzionale, ai sensi del DLgs 502/92 e
successive modificazioni, e della delibera di Giunta regionale n. 327
del 23 febbraio 2004, per la funzione di anestesia limitatamente alla
prestazione di ossigenazione iperbarica (codice 93.95 del
nomenclatore tariffario);
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla
Agenzia Sanitaria regionale di cui alla relazione conservata agli
atti del Servizio Presidi ospedalieri;
tenuto presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del DLgs
502/92 sopra citato la qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
nazionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del medesimo decreto;
vista la nota prot. n. 27309 del 21 luglio 2004 con la quale il
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi ha
delegato alla propria sostituzione, per il periodo compreso fra il 28
luglio 2004 e il 19 agosto 2004, il dott. Lorenzo Broccoli
Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo e Sviluppo delle
Risorse umane;dato atto del parere di regolarita' amministrativa
espresso del dott. Lorenzo Broccoli ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
decreta:
il Poliambulatorio privato "Centro Iperbarico Srl" di Ravenna, per le
motivazioni di cui in premessa, e' accreditato in via provvisoria ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, comma 7 del DLgs 502/92 e
successive modificazioni per la funzione di anestesia limitatamente
alla prestazione di ossigenoterapia iperbarica;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma
2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per
le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo
decreto legislativo;ad un anno dalla data del presente atto si
procedera' all'espletamento delle procedure di verifica e di
valutazione dei volumi di attivita' svolta, della qualita' dei suoi
risultati e degli adeguamenti strutturali, tecnologici e
organizzativi per il rilascio dell'accreditamento istituzionale
avendo particolare riguardo agli aspetti relativi alla definizione
dello standard di prodotto, alla adozione di una reportistica di
valutazione dell'efficacia delle prestazioni specifica per patologia,
al piano di inserimento, addestramento, formazione del personale e
verifica dell'apprendimento e alle modalita' per il controllo degli
indumenti indossati dai pazienti che accedono alla camera
iperbarica.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Giovanni Bissoni