DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2004, n. 1735
Classificazione zone di produzione molluschi bivalvi vivi art. 4, DLgs 530/92 e modifica p. 5 deliberazione 27/5/2002, n. 821
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che l'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 ha stabilito
che le Regioni provvedano alla classificazione delle zone di
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, nei territori
di rispettiva competenza;
considerato:
- che con proprie deliberazioni n. 821 del 27/5/2002, n. 827 del
14/5/2003, n. 2010 del 20/10/2003, n. 910 del 10/5/2004, n. 1357 del
12/7/2004 ha classificato le zone marine e le acque interne ove
avviene la produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai
sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto sopra richiamato;
- che le deliberazioni sopra richiamate sono state adottate dando
applicazione ai criteri previsti dai Capitoli da I a X dell'allegato
del succitato DLgs 530/92 cosi' come stabilito dall'art. 10, comma 3
del DL 20/9/1995, n. 390, cosi' come convertito con modificazioni,
nella Legge 20/11/1995, n. 490 in quanto il regolamento di esecuzione
previsto dall'art. 15 del DLgs 530/92 non e' stato ancora emanato;
viste:
- la circolare n. 703/31.64/1647 del 20/3/1996 del Ministero della
Salute inerente alla classificazione delle zone di produzione dei
molluschi bivalvi vivi ai sensi del DLgs 30/12/1992, n. 530;
- la circolare n. 22 del 3/12/2002 dell'Assessorato alla Sanita'
della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Sistema di
sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi
vivi";
- la nota n. 071857 del 3/8/2004 acquisita agli atti del competente
Servizio prot. 29018 del 4/8/2004 corredata dai certificati di
analisi con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Rimini ha proposto di riclassificare la zona di
produzione compresa tra la linea di riva ed una linea parallela posta
ad 1/2 miglio della stessa antistante la Provincia di Rimini e
suddivisa nelle aree gia' denominate 24/B, 25/B, 26/B, 27/B, 28/B,
29/B, e 30/B, attualmente classificate di tipo B) ed individuate al
punto 2.10 della deliberazione n. 821 sopracitata, in quanto le
analisi hanno evidenziato valori compatibili con le zone di
produzione tipo A);
preso atto della nota n. 65113/F/7.3) del 3/8/2004 acquisita agli
atti del competente Servizio prot. 29986 del 12/8/2004 corredata dai
certificati di analisi con la quale il Servizio Veterinario
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha segnalato che
nell'area marina data in concessione alla Coop Rosa dei Venti di Goro
per l'allevamento dei mitili, e' ora subentrata la Coop RO.MA.MAR di
Goro che oltre ad allevare mitili, e' dedita all'allevamento di
ostriche;
ritenuto che in via cautelativa e' tuttavia necessario mantenere una
classificazione di tipo B) nella zona di produzione compresa tra la
linea di riva ed una linea parallela distante 1/4 di miglio della
stessa antistante la provincia di Rimini suddivisa in aree delimitate
dalle coordinate geografiche elencate nell'Allegato n. 1;
atteso che e' necessario riservarsi di provvedere, con atti
successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o alla
revisione della classificazione di cui trattasi, qualora vengano
acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di
indagine, nuovi elementi conoscitivi;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
delibera 447/03 del parere favorevole espresso dal Direttore generale
alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in ordine alla
regolarita' amministrativa del presente provvedimento;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992,
n. 530, le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi:
a) zone di produzione di tipo B) in cui e' consentita la raccolta e
l'utilizzo per il consumo umano dei molluschi bivalvi vivi soltanto
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa
stabulazione sono: fascia costiera compresa tra le linea di riva ed
una linea parallela distante 1/4 m.m.. della stessa antistante la
provincia di Rimini suddivisa in aree delimitate da coordinate
geografiche elencate nell'Allegato n. 2; molluschi presenti in banchi
naturali: Chamalea g.;
b) le zone di produzione di tipo A), in cui e' consentita la raccolta
e l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi
sono: la zona marina compresa tra 1/4 m.m. e 2 m.m. dalla costa
antistante la Provincia di Rimini e suddivisa in aree delimitate da
coordinate geografiche elencate nell'Allegato n. 3; molluschi
presenti in banchi naturali: Chamalea g.;
2) il punto 1.1 della deliberazione n. 821 del 27/5/1992, alla
indicazione "Coop Rosa dei Venti" e' sostituito con "Coop RO.MA.MAR
Goro" e alla voce molluschi allevati e' integrato con l'indicazione
"Ostrea e Crassostrea spp.";
3) di stabilire che restano salve le disposizioni contenute nelle
proprie deliberazioni n. 821 del 27/5/2002, n. 827 del 14/5/2003, n.
2010 del 20/10/2003, n. 910 del 10/5/2004 e n. 1357 del 12/7/2004;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)