DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2004, n. 1734
Individuazione delle zone montane dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, L.R. 2/04
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di Enti locali";
visti in particolare:
- il comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04, che recita: "Ai fini della
presente legge, per zone montane si intendono i territori
appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati
secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con
apposito atto della Giunta regionale";
- l'art. 5 della L.R. 11/01, che detta norme in materia di
determinazione degli ambiti territoriali delle comunita' montane;
- l'art. 7 della L.R. 11/01, che detta norme in materia di
istituzione di nuove Comunita' Montane e modifica delle delimitazioni
territoriali delle comunita' montane;
ritenuta l'urgenza di provvedere ai fini della delimitazione dei
territori individuati come zone montane ai sensi del citato comma 5
dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2;
considerato che, in conseguenza della perdurante giacenza presso i
due rami del Parlamento di appositi, e pero' difformi, progetti di
legge tesi a innovare la normativa quadro in materia di sviluppo
delle zone montane e nelle more della loro approvazione, non si e'
reso ancora disponibile un nuovo quadro di riferimento certo, sulla
base del quale poter operare ai fini dell'individuazione di criteri
condivisi per l'individuazione e definizione delle zone montane ai
sensi del citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04;
dato atto che la mancata approvazione e vigenza dell'atteso nuovo
quadro normativo nazionale rende nei fatti difficilmente operabile la
rideterminazione, sulla base di opportuni criteri, delle zone montane
ai sensi del piu' volte citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04;
dato atto altresi':
- che il previgente art. 6 della L.R. 22/97 ("Ordinamento delle
Comunita' Montane e disposizioni a favore della montagna"), gia'
abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, aveva a suo
tempo individuato i seguenti comuni quali costituenti, per l'intera
parte dei rispettivi territori, i diversi ambiti delle Comunita'
Montane dell'Emilia-Romagna:
- in provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte
Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone,
Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Vernasca;
- in provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore,
Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro,
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli
Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano
Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;
- in provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti,
Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano,
Vetto, Viano, Villa Minozzo;
- in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama
Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese,
Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla
Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca;
- in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Camugnano,
Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio,
Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio
Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano,
Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio,
Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso
Marconi, Savigno, Vergato;
- in provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo
Terme;
- in provincia di Forli'-Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella
di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana,
Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano,
Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio;
Verghereto;
- in provincia di Rimini: Torriana, Verucchio;
- che i sopraelencati comuni, comunque appartenenti all'area
appenninica del territorio regionale, erano stati a suo tempo
selezionati avendo riguardo al possesso di caratteri di montanita',
valutati con riferimento a criteri socio-economici inerenti la
variazione e l'invecchiamento della popolazione residente nonche' la
stima del valore del reddito medio pro capite;
richiamata, nel merito, la propria deliberazione del 12 giugno 2001,
n. 1113, recante "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R.
26 aprile 2001, n. 11)";
richiamato in particolare il punto 6.1 del "Programma di riordino
territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" approvato con la
richiamata propria deliberazione 1113/01, che recita: "L'art. 5,
comma tre, ultimo periodo della L.R. 11/01, va interpretato nel senso
che resta salva la disciplina di riparto dei "fondi per la montagna"
previsto dalla L.R. 22/07, solo con riferimento ai Comuni gia'
appartenenti alle Comunita' Montane ai sensi della medesima L.R.
22/97. Pertanto le nuove inclusioni di Comuni in Comunita' Montane
sono irrilevanti ai fini del riparto del suddetto fondo.";
dato atto che, in applicazione dei richiamati artt. 5 e art. 7 della
L.R. 11/01, alcuni ambiti di Comunita' montane sono stati in seguito
ampliati, attraverso l'inclusione di territori di comuni non
ricompresi nel sopra riportato elenco di cui al previgente art. 6
della L.R. 22/97;
richiamati in proposito:
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n.
209, recante "Costituzione della Comunita' Montana Valle del Tidone",
in applicazione del quale sono stati inseriti nell'ambito
territoriale della neocostituita Comunita' Montana Valle del Tidone,
oltre al comune di Pecorara, gia' appartenente all'ambito
territoriale della Comunita' Montana dell'Appennino Piacentino, i
comuni di Caminata, Nibbiano e Pianello Val Tidone;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n.
211, recante "Ridelimitazione della Comunita' Montana Valle del
Samoggia (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del
quale sono stati inseriti ex novo nell'ambito territoriale della
Comunita' Montana Valle del Samoggia i comuni di Bazzano e
Crespellano;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2001,
n. 290, recante "Ridelimitazione della Comunita' Montana 'Valle del
Marecchia' (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del
quale sono stati inseriti ex novo nell'ambito territoriale della
comunita' montana Valle del Marecchia i comuni di Poggio Berni e di
Santarcangelo di Romagna;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2002, n.
77, recante "Ridelimitazione della comunita' montana Valli del Nure e
dell'Arda (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del
quale e' stato inserito ex novo nell'ambito territoriale della
Comunita' Montana Valli del Nure e dell'Arda il comune di Lugagnano
Val d'Arda;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2002, n.
78, recante "Ridelimitazione della comunita' montana Valli del Taro e
del Ceno (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del
quale e' stato inserito ex novo nell'ambito territoriale della
Comunita' Montana Valli del Taro e del Ceno il comune di Medesano;
osservato che la disposizione di cui al richiamato punto 6.1 del
citato "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile
2001, n. 11)", approvato con propria deliberazione 1113/01, rende
ininfluente ai fini del riparto dei "fondi per la montagna"
l'avvenuta inclusione in ambiti di Comunita' montane dei sopra
elencati comuni di: Caminata, Nibbiano e Pianello Val Tidone in
provincia di Piacenza, di Medesano in provincia di Parma, di Bazzano
e Crespellano in provincia di Bologna e infine di Poggio Berni e
Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini;
dato atto che la stessa citata disposizione di cui al punto 6.1 del
"Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n.
11)" e' da intendere a tutti gli effetti come concreto riconoscimento
del mancato possesso di caratteri di montanita' da parte dei nuovi
comuni inseriti in ambiti di Comunita' montane a seguito di
provvedimenti di riordino territoriale, essendo in effetti le
motivazioni della scelta dei nuovi inserimenti esclusivamente legate
agli obiettivi caratteri di integrazione territoriale e funzionale
dei piu' ampi ambiti rideterminati a seguito dei programmi di
riordino e non piuttosto al possesso di caratteri di montanita';
ritenuto che le valutazioni a suo tempo effettuate ai fini della
verifica del possesso di caratteri di montanita' da parte dei comuni
inseriti, ai sensi del previgente art. 6 della L.R. 22/97, negli
ambiti delle allora individuate Comunita' montane, peraltro
implicitamente riconfermate in sede di approvazione, con la piu'
volte richiamata propria deliberazione 1113/01, del "Programma di
riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)",
mantengano tuttora una sostanziale validita';
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ai fini
dell'individuazione provvisoria delle zone montane, attraverso la
conferma degli ambiti a suo tempo definiti dal richiamato previgente
art. 6 della L.R. 22/97, in attesa di pervenire ad una revisione
della stessa individuazione sulla scorta di una puntuale e condivisa
definizione di criteri geomorfologici e socio-economici, ai sensi del
citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2;
dato atto che la provvisoria conferma degli ambiti a suo tempo
definiti risponde peraltro a opportuni obiettivi di equilibrio
economico e sociale, in considerazione della conseguente effettiva
possibilita' di garantire continuita' all'attivita' di programmazione
e intervento e quindi all'azione amministrativa delle singole
Comunita' Montane;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24
marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal
Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,
Politiche abitative, Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire, in via provvisoria, quali zone montane, nelle more di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della
L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna", gli interi
territori appartenenti ai seguenti comuni, raggruppati per ambito
provinciale di appartenenza:
- in provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte
Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone,
Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Vernasca;
- in provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore,
Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro,
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli
Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano
Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;
- in provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti,
Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano,
Vetto, Viano, Villa Minozzo;
- in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama
Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese,
Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla
Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca;
- in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Camugnano,
Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio,
Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio
Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano,
Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio,
Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso
Marconi, Savigno, Vergato;
- in provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo
Terme;
- in provincia di Forli'-Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella
di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana,
Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano,
Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio;
Verghereto;
- in provincia di Rimini: Torriana, Verucchio;
2) di rimandare ad un proprio successivo atto la rideterminazione
delle zone montane ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04,
sulla base di opportuni criteri morfologici e socio-economici da
individuare a seguito della vigenza della nuova normativa quadro
nazionale in materia di sviluppo delle zone montane;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.