DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1686
Programma per l'anno 2004 degli interventi di forestazione e manutenzione delle opere di iniziativa pubblica, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 e della L.R. 24 gennaio 1975, n. 6
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30, nonche' le successive modifiche e
integrazioni;
- la L.R. 24 gennaio 1975, n. 6;
richiamato l'art. 16 della citata L.R. 30/81, che stabilisce le
deleghe in materia forestale agli Enti territoriali (Comunita'
Montane e Province, per i territori di rispettiva competenza);
premesso:
- che la L.R. 30/81 individua organicamente, in una prospettiva
pluriennale, gli obiettivi che la Regione si prefigge di attuare nel
settore forestale, sia direttamente attraverso l'iniziativa pubblica
che attraverso la promozione della iniziativa privata, per assicurare
la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale regionale, senza
trascurare gli aspetti sociali ed economici correlati;
- che tale indirizzo tiene conto anche degli obiettivi di tutela
ambientale e paesaggistica stabiliti dal Piano territoriale
paesistico regionale (PTPR);
- che il patrimonio forestale regionale rappresenta una risorsa
naturale di notevole importanza in quanto e' costituito
prevalentemente da aree di elevato valore ambientale, paesaggistico e
turistico-ricreativo, in particolare quelle ricomprese nelle aree
protette regionali e nazionali e nelle aree pSIC e ZPS;
- che l'art. 2 della L.R. 30/81 prevede che la Regione approvi i
Programmi annuali di intervento presentati dagli Enti delegati, nel
rispetto ed in attuazione degli atti di programmazione generale e di
settore nazionali (Piano forestale nazionale) e regionali;
considerato:
- che la Regione predispone i Programmi annuali di intervento in
attuazione delle linee di politica forestale regionale, utilizzando
risorse proprie, statali e comunitarie;
- che l'iniziativa pubblica riveste, attualmente, importanza
fondamentale nel settore forestale per le difficolta' che la
proprieta' privata incontra in un comparto che richiede investimenti
consistenti, non remunerativi a breve termine, a fronte di ritorni
economici apprezzabili in tempi pluridecennali;
- che l'azione pubblica costituisce, pertanto, anche momento di
incentivo e di volano nei confronti dei proprietari di boschi
privati;
riconosciuti i positivi effetti generali sulla qualita' del
territorio e dell'ambiente, sullo stato del patrimonio forestale e
sul tessuto sociale ed economico delle politiche e delle azioni di
interventi fino ad oggi attuati, quali:
- il miglioramento delle caratteristiche strutturali ed ecologiche
dei soprassuoli boschivi, con conseguente miglioramento dell'assetto
idrogeologico del territorio, nonche' della qualita' ambientale e
paesaggistica con benefici diretti ed indiretti sugli altri settori
economico-sociali, in particolare nelle aree protette regionali e
nazionali della nostra regione dove si trovano i principali complessi
forestali;
- il consolidamento e la qualificazione delle possibilita'
occupazionali per gli operatori forestali;
rilevato che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, nonche'
della valutazione dei risultati ottenuti, e' opportuno indirizzare
gli interventi al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- miglioramento della qualita' ecologica e della capacita' di
salvaguardia idrogeologica delle aree forestali, attraverso il
miglioramento strutturale dei boschi, la realizzazione di opere di
consolidamento dei versanti e di interventi di sistemazione
idraulico-forestale, soprattutto utilizzando tecniche di ingegneria
naturalistica, nonche' di opere e di interventi per la difesa dei
boschi dagli incendi boschivi, compresa la realizzazione e la
manutenzione della necessaria viabilita' forestale;
- aumento della biodiversita' attraverso la realizzazione di aree
boscate e la ricostituzione di ambienti naturali in pianura ed in
collina, con particolare riguardo alle aree pSIC e ZPS con
l'obiettivo, tra gli altri, di favorire le connessioni ecologiche tra
le aree boscate esistenti;
- mantenimento dell'efficacia dei lavori eseguiti in passato
attraverso il completamento degli interventi di forestazione e la
realizzazione di opere di manutenzione, compresa la viabilita'
forestale e le opere di difesa del suolo;
ricordato che l'obiettivo da perseguire attraverso la realizzazione
delle opere di manutenzione e' quello di raggiungere e mantenere nel
tempo la piena efficacia degli interventi eseguiti, cosi' come
previsto dalle leggi di settore;
riconosciuto, altresi', il buon risultato raggiunto dai precedenti
programmi volti in generale alla forestazione naturalistica e, in
particolare, alla costituzione di nuove aree boscate in pianura;
considerato che per quanto concerne gli interventi da realizzare nei
territori di pianura, gli stessi dovranno caratterizzarsi per
finalita' eminentemente naturalistiche e di miglioramento
ambientale;
rilevata la necessita' di prevedere:
- che gli Enti assegnatari possano stipulare convenzioni con
proprietari frontisti, o comunque gli aventi diritto di transito, ai
quali affidare, per l'annualita' di riferimento e limitatamente alle
opere accessorie alla viabilita' forestale, la pulizia dei fossi di
scolo, dei tombini, dei tagliacque, nonche' la manutenzione della
vegetazione sulle scarpate viarie, dietro compenso forfettario
stabilito per unita' di misura (Km. o hm.) e per caratteristica della
viabilita' di cui trattasi;
- che agli acquisti dei materiali occorrenti per le attivita' di
manutenzione sopracitate provveda direttamente l'Ente assegnatario;
- che nella richiesta di liquidazione alla Regione, oltre agli oneri
relativi agli interventi sopra elencati, possano essere previste le
spese annue delle convenzioni e gli importi relativi alle spese per
acquisti di materiali necessari per la realizzazione dei lavori di
manutenzione ordinaria alla viabilita' minore avente funzione di
servizio forestale;
ritenuto, inoltre, necessario stabilire che gli Enti delegati
rispettino alcuni parametri normativi, al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di programma sopra indicati e, in
particolare, che:
a) adeguino i propri Programmi operativi alle indicazioni contenute
nel presente Programma;
b) operino: - su terreni di proprieta' privata ricadenti nei
territori classificati montani e/o sottoposti a vincolo
idrogeologico, ai sensi delle leggi vigenti, previo riconoscimento,
da parte degli Enti stessi, della particolare rilevanza sociale degli
interventi previsti; - su terreni di proprieta' pubblica;
c) predispongano, in attuazione dei propri programmi, progetti
esecutivi redatti in conformita' con quanto stabilito dalla Legge 2
giugno 1995, n. 216 e dalla circolare regionale n. 4765 del 9 giugno
1995, integrata e modificata dalla circolare regionale n. 19557 del
21 settembre 1995, in merito alle competenze professionali, aventi
come unita' territoriale di riferimento il bacino idrografico e
costituiti da: - relazione tecnica con indicazione delle finalita'
del progetto, la descrizione dell'area oggetto di intervento, con
particolare riferimento alla sua attuale copertura vegetale ed alle
prevedibili modifiche in seguito alla realizzazione dello stesso,
nonche' la descrizione delle modalita' tecniche di intervento scelte.
Qualora si tratti di intervento di manutenzione e', altresi', da
indicare quando, come e da chi sono stati eseguiti gli interventi
originari, quelli eventualmente successivi ed in quale contesto si va
ad attuare la manutenzione (Catasto degli interventi forestali di
Ente delegato); - cartografia, su CTR a scala 1:10.000 o 1:5.000, con
delimitazione areale, non simbolica, degli interventi; - elenco dei
terreni interessati, con riporto degli estremi catastali; - computo
metrico-estimativo dei lavori previsti con specifico riferimento, per
quanto riguarda i costi unitari, a quanto indicato nel prezzario
regionale per opere forestali di iniziativa pubblica approvato e
vigente, ovvero, in caso di applicazione di prezzi difformi, a
specifica relazione contenente le motivazioni tecnico-economiche; -
eventuali fotografie o descrizioni di maggiore dettaglio di ambienti
e di particolari situazioni oggetto di intervento; - atti di cessione
volontaria e gratuita dei terreni, per l'occupazione temporanea degli
stessi, sottoscritti dai proprietari;
d) attuino una gestione tecnica ed amministrativa degli interventi
tale da garantire la piu' precisa descrizione tipologica,
quantitativa e territoriale degli stessi e la registrazione di tali
dati nel Catasto degli interventi forestali di Ente delegato;
e) effettuino l'approvvigionamento delle piantine forestali da
impiegare negli interventi previsti presso i vivai forestali
regionali o, per giustificate motivazioni, presso vivai specializzati
che assicurino la fornitura di specie autoctone di provenienza
locale;
f) si adoperino, sia nella fase di progettazione, sia in quella di
aggiudicazione che in quella di esecuzione dei lavori, per adottare
particolari cautele al fine di minimizzare l'impatto ambientale
connesso all'apertura dei cantieri ed all'esecuzione delle opere
stesse, prevedendo, altresi', le opportune misure di ripristino;
g) si adoperino per effettuare la "riconsegna dei terreni" ai
rispettivi proprietari, attraverso la compilazione della necessaria
documentazione (atto di riconsegna e redazione del piano di coltura e
conservazione), qualora i terreni siano giudicati nelle condizioni di
ritornare sotto la gestione ordinaria del proprietario (art. 50,
ultimo comma, RDL 3267/23);
h) qualora gli interventi ricadano all'interno di aree protette
(parco regionale o nazionale e/o riserva naturale) in merito al
progetto esecutivo deve essere acquisito il preventivo parere di
conformita' o nulla-osta rilasciato dall'Ente di gestione dell'area
protetta, ai sensi della vigente legislazione in materia;
i) qualora gli interventi ricadano all'interno di pSIC (Siti di
importanza comunitaria) e delle ZPS (Zone di protezione speciale) si
richiamano gli Enti all'osservanza del DPR 357/97, modificato dal DPR
120/03 e dalla L.R. 7/04;
preso atto che gli Enti delegati hanno approvato, con relativi
provvedimenti, i propri Programmi annuali di intervento per
l'esercizio finanziario 2004, relativamente ai territori di
rispettiva competenza, cosi' come previsto all'art. 2, secondo comma
della L.R. 30/81, documentazione trattenuta agli atti del competente
Servizio regionale;
rilevato che nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'anno finanziario 2004, approvato con L.R. 22/12/2003, n. 29,
cosi' come assestato con L.R. 28/7/2004, n. 18, risulta iscritta, tra
l'altro, la somma di Euro 1.000.000,00 cosi' ripartita nei
sottoelencati capitoli:
- Capitolo 14070 (UPB 1.3.1.3.6200): Euro 500.000,00
- Capitolo 14435 (UPB 1.3.1.3.6200): Euro 500.000,00;
dato atto che per quanto riguarda il riparto delle sopracitate
risorse disponibili, pari ad Euro 1.000.000,00, le stesse vengono
suddivise nel modo seguente:
1) Euro 515.000,00 sulla base di un riparto minimo per ciascun Ente,
variabile dai 15,000,00 Euro ai 20.000,00 Euro, in funzione dei
passati riparti finanziari:
Finanziamenti per interventi di forestazione di iniziativa pubblica
Capitoli 14070/14435 Budget ripartito
Ente delegato Interventi selvicolturali e manutenzioni
Territori montani Euro
Comunita' Montana Valle del Tidone 15.000,00
Comunita' Montana Appennino Piacentino 20.000,00
Comunita' Montana Valli Nure e Arda 20.000,00
Comunita' Montana Valli Taro e Ceno 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Parma Est 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Reggiano 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Modena Ovest 20.000,00
Comunita' Montana del Frignano 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Modena Est 15.000,00
Comunita' Montana Valle del Samoggia 15.000,00
Comunita' Montana Alta e Media Valle del Reno 20.000,00
Comunita' Montana 5 Valli Bolognesi 20.000,00
Comunita' Montana Valle del Santerno 15.000,00
Comunita' Montana Appennino Faentino 20.000,00
Comunita' Montana "Acquacheta"
Valli Montone e Tramazzo 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Forlivese 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Cesenate 20.000,00
Comunita' Montana Valle del Marecchia 15.000,00
Territori collinari (art. 15, Legge 984/77) e di pianura
Provincia di Piacenza 20.000,00
Provincia di Parma 20.000,00
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00
Provincia di Modena 20.000,00
Provincia di Bologna 20.000,00
Provincia di Forli'-Cesena 20.000,00
Provincia di Rimini 20.000,00
Provincia di Ferrara 20.000,00
Provincia di Ravenna 20.000,00
Totale complessivo 515.000,00
considerato che, a seguito del sopracitato riparto, le quote di
finanziamento assegnate a ciascun Ente delegato differiscono dagli
importi dei Programmi presentati dagli Enti stessi e che, pertanto,
gli Enti interessati sono tenuti alla ridefinizione dei propri
Programmi sulla base degli importi definitivi a loro assegnati e ad
inviarli alla Regione, entro il 15/10/2004; con tali fondi gli Enti
potranno realizzare lavori di manutenzione di interventi realizzati
negli anni precedenti, quali: cure colturali di rimboschimenti,
lavori di manutenzione della viabilita' forestale, lavori di
manutenzione di opere di difesa del suolo, ecc.; l'onere finanziario
complessivo per la voce 1) di Euro 515.000,00 risulta ripartito
quanto ad Euro 265.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 14070 e
quanto ad Euro 250.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 14435;
2) Euro 485.000,00 sulla base dell'approvazione da parte della
Regione di progetti che ciascun Ente delegato potra' presentare
secondo i criteri di seguito elencati: - ciascun Ente delegato potra'
presentare al massimo 2 progetti, di importo massimo di 50.000,00
Euro ciascuno; - la Regione, a seguito dell'istruttoria dei progetti
finalizzata alla selezione dei medesimi, potra' approvare al massimo
un progetto per ogni Ente delegato; - gli Enti delegati che con il
presente atto ricevono 15.000,00 Euro di finanziamento non possono
presentare ulteriori progetti; - gli Enti delegati dovranno inviare i
suddetti progetti entro il 15/10/2004 alla Regione;le tipologie
ammesse a finanziamento sono le seguenti: - Interventi
selvicolturali: - interventi di miglioramento della qualita'
ecologica e della diversita' specifica degli impianti adulti di
origine artificiale, mediante tagli a buche ed eventuale messa a
dimora di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora
autoctona, avendo cura di preservare l'eventuale rinnovazione di tale
flora gia' esistente; - interventi colturali nelle fustaie di
impianto artificiale, quali: - diradamenti; - spalcature; sono
ammesse solo contestualmente ai diradamenti da eseguire sul terzo
inferiore della chioma e limitatamente ai soprassuoli caratterizzati
da evidenti finalita' produttive; - interventi di ripristino di
soprassuoli danneggiati da fenomeni atmosferici avversi o da incendi
boschivi; - interventi di miglioramento dei boschi di origine
naturale, con priorita' ai terreni di proprieta' pubblica e
collettiva, nonche' all'interno di consorzi forestali costituiti ai
sensi della L.R. 30/81, mediante: - interventi colturali nei
rimboschimenti di recente impianto, mediante: - eliminazione delle
piante infestanti e ripuliture; - cure colturali; - esecuzione di
risarcimenti, con utilizzo di specie appartenenti alla vegetazione
autoctona di origine locale e conservazione delle specie autoctone
spontanee, anche arbustive, eventualmente presenti; - Interventi di
recupero ambientale: - costituzione ex novo di aree boscate in
pianura ed in collina; - messa a dimora di piante o di talee
appartenenti a specie con portamento arboreo o arbustivo autoctone di
accertata origine locale; - ricostituzione di elementi perimetrali
arboreo-arbustivi a struttura di siepe; - rinaturalizzazione di corsi
d'acqua, di aree golenali e di aree degradate, con particolare
riferimento alle aree di pianura, mediante: - messa a dimora di
piante o di talee appartenenti a specie con portamento arboreo o
arbustivo autoctone di accertata origine locale; - eliminazione delle
piante infestanti; - esecuzione di eventuali risarcimenti, con
utilizzo di specie appartenenti alla vegetazione autoctona di
accertata origine locale e conservazione delle specie autoctone
spontanee, anche arbustive, eventualmente presenti; - ricostituzione
di elementi perimetrali arboreo-arbustivi a struttura di siepe;
tali interventi sono finalizzati alla ricostituzione di superfici
boscate in aree prive di vegetazione arborea, con preferenza per
quelle che rappresentano fasi di completamento o di relazionamento
("corridoi ecologici") di aree forestali preesistenti, o che
costituiscono fattore di protezione per acquiferi o altri elementi di
fragilita' territoriale, o per le quali e' documentata una presenza
storica del bosco, mediante opportuni interventi di rimboschimento
volti ad assicurare la maggior diversita' nella composizione
specifica e strutturale con impiego esclusivo di specie arboree ed
arbustive appartenenti alla flora autoctona di accertata origine
locale con riguardo anche alle presenze ed alle esigenze pabulari e
di rifugio della fauna selvatica. Sono, altresi', ammessi a
finanziamento interventi connessi a quelli descritti in precedenza,
quali: realizzazione o ripristino di elementi di tutela dei perimetri
e della viabilita' (recinzioni, sbarre, segnaletica, tabelle
monitorie e chiudende). Qualora gli interventi ricadano in aree SIC o
ZPS i progetti dovranno contenere anche lo studio di incidenza,
previsto dal DPR 357/97, modificato dal DPR 120/03, e dalla L.R.
7/04;
ai fini della selezione dei progetti, la Regione adottera' i seguenti
criteri:
- aree preferenziali: aree soggette a Piani di assestamento vigenti,
aree protette (parchi e riserve statali o regionali), siti rete
natura 2000 (SIC e ZPS), aree pubbliche;
- grado di significativita' dell'intervento (es: livello di
accorpamento delle superfici interessate, caratteristiche del
popolamento forestale, ecc.);
- livello di urgenza dell'intervento;
- qualita' progettuale;
- priorita' eventualmente espressa dall'Ente tra i due progetti
inviati;
l'onere finanziario complessivo per la voce 2) di Euro 485.000,00
risulta ripartito quanto ad Euro 235.000,00 a valere sul Capitolo di
spesa 14070 e quanto ad Euro 250.000,00 a valere sul Capitolo di
spesa 14435;
visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- l'art. 3, commi da 14 a 21, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350,
con il quale sono state introdotte limitazioni alla possibilita' per
le Regioni di fare ricorso all'indebitamento, dalla quale resta
esclusa la concessione di finanziamenti ai privati;
- l'art. 3, comma 1 del DL 12 luglio 2004, n. 168, convertito con
Legge 191/04, con il quale e' stata introdotta una apposita norma
derogatoria per consentire alle Regioni - limitatamente all'esercizio
in corso - la possibilita' di utilizzare tale forma di finanziamento
per la concessione di contributi agli investimenti in favore di
privati a condizione che i relativi impegni di spesa siano sorretti
da obbligazioni giuridicamente valide perfezionate entro il 31
dicembre 2004;dato atto che gli interventi previsti nel presente
provvedimento non configurano fattispecie di concessione di
contributi - finanziamenti per investimenti a favore di soggetti
privati ma bensi' interventi di iniziativa pubblica ai sensi delle
disposizioni indicate all'art. 3 della L.R. 30/81 e successive
modificazioni cosi' come meglio sopra specificato;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente
per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Dirigente Professional "Controllo e Presidio dei
processi connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale",
dott. Marcello Bonaccurso in sostituzione della Responsabile del
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti , ai
sensi delle note del Direttore generale Risorse finanziarie e
strumentali prot. n. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002, n.
ARB/DRF/03/2445-i del 21 gennaio 2003 e della propria deliberazione
447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma per l'anno 2004 degli interventi di
forestazione e di manutenzione delle opere di iniziativa pubblica
nonche' le relative modalita' e tipologie di intervento indicate
nelle premesse, dando atto che l'onere finanziario complessivo messo
a disposizione a favore degli Enti delegati risulta quantificato in
Euro 1.000.000,00;
2) di approvare, altresi', con il presente atto il riparto dei fondi
regionali per la realizzazione degli interventi di forestazione e di
manutenzione delle opere di iniziativa pubblica per l'anno 2004, per
un importo complessivo pari ad Euro 515.000,00, cosi' come illustrato
nelle premesse;
3) di stabilire che gli Enti delegati, entro il 15/10/2004, dovranno
inviare ai fini dell'approvazione da parte della Regione
Emilia-Romagna, i propri programmi ridefiniti sulla base degli
importi definitivi a loro assegnati con il presente atto, per un
importo complessivo di Euro 515.000,00, suddiviso come da tabella:
Finanziamenti per interventi di forestazione di iniziativa pubblica
Capitoli 14070/14435 Budget ripartito
Ente delegato Interventi selvicolturali e manutenzioni
Territori montani Euro
Comunita' Montana Valle del Tidone 15.000,00
Comunita' Montana Appennino Piacentino 20.000,00
Comunita' Montana Valli Nure e Arda 20.000,00
Comunita' Montana Valli Taro e Ceno 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Parma Est 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Reggiano 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Modena Ovest 20.000,00
Comunita' Montana del Frignano 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Modena Est 15.000,00
Comunita' Montana Valle del Samoggia 15.000,00
Comunita' Montana Alta e Media Valle del Reno 20.000,00
Comunita' Montana 5 Valli Bolognesi 20.000,00
Comunita' Montana Valle del Santerno 15.000,00
Comunita' Montana Appennino Faentino 20.000,00
Comunita' Montana "Acquacheta" Valli Montone
e Tramazzo 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Forlivese 20.000,00
Comunita' Montana Appennino Cesenate 20.000,00
Comunita' Montana Valle del Marecchia 15.000,00
Territori collinari (art. 15, Legge 984/77) e di pianura
Provincia di Piacenza 20.000,00
Provincia di Parma 20.000,00
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00
Provincia di Modena 20.000,00
Provincia di Bologna 20.000,00
Provincia di Forli'-Cesena 20.000,00
Provincia di Rimini 20.000,00
Provincia di Ferrara 20.000,00
Provincia di Ravenna 20.000,00
Totale complessivo 515.000,00
4) di subordinare l'assegnazione dei fondi indicati al punto 3) che
precede, all'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna dei
Programmi 2004 degli interventi previsti da ciascun Ente delegato,
cosi' come indicato al successivo punto 12);
5) di stabilire, altresi', che gli Enti delegati, entro il
15/10/2004, dovranno inviare gli ulteriori progetti, al fine di
consentire l'effettuazione dell'istruttoria regionale e la successiva
assegnazione dei rimanenti 485.000,00 Euro, secondo i criteri ed i
parametri indicati nelle premesse che si intendono qui integralmente
riportati;
6) di dare atto che gli importi assegnati sono comprensivi degli
oneri derivanti dall'applicazione del "Piano per la sicurezza", delle
spese IVA e delle spese tecniche e generali riconosciute fino ad un
massimo del 10% sull'importo dei lavori eseguiti. Tali spese sono
aumentabili di un ulteriore 1% nel caso in cui l'Ente delegato
provveda all'impianto ed all'aggiornamento di un catasto
informatizzato delle opere realizzate con i finanziamenti assegnati
con il presente atto;
7) di dare atto che gli Enti delegati dovranno provvedere alla
ridefinizione dei rispettivi programmi, sulla base degli importi
definitivi a loro assegnati e secondo le modalita' previste al
successivo punto 9) per le varianti; ai sensi dell'art. 16 della L.R.
30/81 gli enti medesimi sono delegati alla approvazione dei programmi
attuativi, in conformita' agli obiettivi ed alle indicazioni definite
nelle premesse del presente atto, nonche' dei progetti esecutivi e
delle eventuali loro varianti, e nel caso in cui gli interventi
ricadano in aree protette, ai sensi della legislazione regionale e
nazionale di settore, in accordo con le strutture di gestione dei
parchi regionali e nazionali e delle riserve naturali;
8) di stabilire che, per guanto riguarda gli interventi da attuare
nell'ambito dei terreni appartenenti al patrimonio indisponibile
forestale regionale situati nella provincia di Forli'-Cesena, alla
predisposizione di detti programmi operativi provvedano gli Enti
delegati competenti per territorio, previa intesa con la Provincia di
Forli'-Cesena e con le strutture di gestione delle aree protette
territorialmente competenti, allegando ai programmi l'approvazione
dei medesimi da parte del Comitato istituzionale della Provincia di
Forli'-Cesena per la gestione del patrimonio forestale della Regione
Emilia-Romagna;
9) di stabilire, altresi':
- che le somme che si rendessero eventualmente disponibili a seguito
dei ribassi d'asta verificatisi nella fase di aggiudicazione dei
lavori potranno essere utilizzate, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti, dagli Enti beneficiari per la realizzazione di
ulteriori interventi, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
indicati in premessa, l'importo complessivo dei lavori non superi il
finanziamento concesso e che vengano realizzati interventi ed opere
riconducibili alle tipologie ammesse dal presente Programma;
- che per causa di forza maggiore o per opportune valutazioni di
natura tecnica, possano essere predisposte ed approvate varianti ai
programmi annuali da parte di ogni Ente delegato a condizione che:
- siano rispettati gli obiettivi indicati in premessa;
- vengano realizzati interventi e opere riconducibili alle tipologie
ammesse dal presente Programma;
- le modifiche non superino il 20% dell'importo complessivo dei
lavori previsti dal Programma annuale (comprese le modifiche alle
localizzazioni);
- 1'importo complessivo dei lavori non superi il finanziamento
concesso;
qualora le modifiche da apportare al Programma annuale superino il
20% dell'importo complessivo dei lavori previsti, l'Ente e' tenuto a
riapprovare l'intero Programma annuale ed a trasmetterlo alla Regione
Emilia-Romagna che potra', entro 60 giorni dalla data del
ricevimento, richiedere eventuali delucidazioni o modifiche;
trascorso tale termine, ed in assenza di ulteriori richieste, il
Programma si riterra' tacitamente approvato;
10) di stabilire, inoltre, che nella richiesta di liquidazione alla
Regione Emilia-Romagna possano essere ammesse le spese relative a:
- stipula di convenzioni aventi carattere territoriale locale con
proprietari frontisti o comunque aventi diritto di transito ai quali
affidare, per l'annualita' di riferimento e limitatamente alle opere
accessorie alla viabilita' forestale, la pulizia dei fossi di scolo,
dei tombini, dei tagliacque nonche' del taglio di manutenzione della
vegetazione sulle scarpate viarie dietro compenso forfettario
stabilito per unita' di misura (Km. o hm.) e per caratteristica della
viabilita' di cui trattasi;
- acquisti dei materiali occorrenti per le attivita' di manutenzione
sopracitate;
11) di dare atto che la somma complessiva di Euro 515.000,00 relativa
al riparto dei fondi disposto al punto 2) che precede, trova
copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2004, che e' dotato della necessaria
disponibilita', cosi' suddivisi:
- quanto ad Euro 265.000,00 relativi al Capitolo 14070 "Interventi
per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale del
patrimonio forestale regionale, nonche' per la esecuzione di opere di
sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n.
6)", di cui all'UPB 1.3.1.3.6200;
- quanto a Euro 250.000,00 relativi al Capitolo 14435 "Opere di
manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di
forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n.
30 - Reg. CEE n. 269/79)", di cui all'UPB 1.3.1.3.6200;
12) di dare atto che all'approvazione dei programmi relativi al
riparto di Euro 515.000,00, nonche' all'assunzione dei relativi
impegni di spesa con imputazione sui capitoli indicati al punto 11)
che precede, provvedera' il Dirigente regionale competente, ai sensi
della normativa vigente ed in applicazione della delibera 447/03;
13) di rinviare ad un proprio successivo atto l'assegnazione
dell'importo di Euro 485.000,00 a favore degli Enti delegati
destinati alla realizzazione di specifici progetti che dovranno
essere approvati dalla Regione sulla base dei criteri indicati in
premessa che qui integralmente si intendono richiamati, dando atto
che nel medesimo provvedimento qualora ricorrano le circostanze
previste dalla L.R. 40/01, si procedera' all'assunzione dei relativi
impegni di spesa sul Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 cosi'
articolati:
- quanto ad Euro 235.000,00 a valere sul Capitolo 14070 "Interventi
per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale del
patrimonio forestale regionale, nonche' per la esecuzione di opere di
sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n.
6)", di cui all'UPB 1.3.1.3.6200;
- quanto a Euro 250.000,00 relativi al Capitolo 14435 "Opere di
manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di
forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n.
30 - Reg. CEE n. 269/79)", di cui all'UPB 1.3.1.3.6200;
14) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti assegnati in
attuazione dei punti 12) e 13) che precedono, procedera' il Dirigente
regionale competente ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 ed in
ottemperanza alle disposizioni previste dalla delibera 447/03, con le
seguenti modalita':
- il 50% dei singoli importi assegnati, trattandosi di funzioni
delegate specificatamente attribuite ad Enti pubblici sub-regionali,
quale acconto, ad avvenuta esecutivita' dell'atto di cui al
precedente punto 12) relativamente al piano di riparto di Euro
515.000,00 nonche' ad esecutivita' dell'atto di cui al precedente
punto 13) per il piano di riparto di Euro 485.000,00;
- il residuo 50%, fino al 100% dei singoli importi assegnati, sara'
liquidato in unica soluzione a ciascun Ente a presentazione della
richiesta di liquidazione a saldo unitamente a:
a) atto dell'Ente beneficiario attestante:
- il quadro finanziario riepilogativo dei lavori eseguiti,
comprensivo delle spese IVA, degli eventuali oneri derivanti
dall'applicazione del "Piano per la sicurezza" e delle spese tecniche
e generali;
- la congruita' dei prezzi utilizzati;
- la conformita' dei lavori eseguiti agli obiettivi e tipologie di
intervento previsti dall'atto di assegnazione del finanziamento;
- il rispetto, nella progettazione e realizzazione delle opere, della
normativa vigente in materia di opere pubbliche;
- la conformita' delle stesse agli strumenti di pianificazione e
programmazione vigenti;
- la compatibilita' con le norme di salvaguardia ambientale per la
tutela delle aree pSIC e ZPS;
- l'eventuale inserimento delle stesse in un catasto delle opere di
forestazione realizzate con finanziamenti della Regione
Emilia-Romagna (L.R. 30/81) da conservare ed aggiornare a cura
dell'Ente delegato;
- la custodia delle opere realizzate ed eventuale manutenzione,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
b) "schede tecniche degli interventi" riepilogative, compilate sulla
base del modello predisposto dalla Regione Emilia-Romagna all'atto
della presentazione del programma approvato, riportanti lo stato
finale delle opere eseguite, ovvero la sintesi degli interventi
realizzati;
c) cartografia CTR, a scala 1:10.000 o 1:5.000, riportante
l'ubicazione e l'estensione degli interventi realizzati;
15) di stabilire, altresi':
- che i lavori oggetto del presente programma vengano ultimati e
rendicontati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di opere pubbliche, entro il termine di mesi 24 dalla data di
approvazione dei programmi e dei progetti da parte della Regione;
- che, per limitare la giacenza di finanziamenti inutilizzati, il
mancato rispetto del termine sopracitato costituira' un parametro per
l'assegnazione dei fondi, relativamente ai futuri finanziamenti
regionali, con conseguente riduzione delle assegnazioni agli Enti che
non avessero rispettato tale scadenza, riguardo, anche, ai programmi
in corso e/o in fase di conclusione;
- che per causa di forza maggiore potranno essere concesse proroghe
all'ultimazione del presente programma, fermo restando quanto esposto
precedentemente in merito al mancato rispetto del termine di
ultimazione dei lavori;
16) la Regione Emilia-Romagna si riserva la facolta' di provvedere
all'attuazione di controlli amministrativi e tecnici, anche sul
territorio, per verificare la rispondenza delle opere realizzate con
gli obiettivi e le tipologie previste dall'atto di assegnazione dei
finanziamenti. Ove, a seguito dei controlli sopracitati, emergessero
significative differenze rispetto agli obiettivi e tipologie previste
o risultassero non rispettate le procedure, le normative, le
modalita' esecutive, nonche' quant'altro attestato all'atto della
presentazione della richiesta di saldo, si provvedera' alla revoca
della relativa somma, fermo restando la facolta' della Regione stessa
di intraprendere altre iniziative che, a seguito di quanto rilevato,
si rendessero opportune;
17) che si procedera' alla revoca parziale o totale dei finanziamenti
con conseguente decadenza del beneficio economico a seguito del
verificarsi delle seguenti condizioni:
- esecuzione parziale dei lavori previsti;
- presentazione parziale della documentazione di rendicontazione;
- rinuncia da parte dell'Ente delegato;
18) che gli Enti assegnatari siano ritenuti responsabili di qualunque
danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio delle
opere, venga eventualmente arrecato a persone o a beni pubblici e
privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi
azione o molestia;
19) di pubblicare il seguente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.