DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 luglio 2004, n. 589
Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni - Anno 2004. Attuazione della L.R. 1/00 cosi' come modificata dalla L.R. 8/04 (proposta della Giunta regionale in data 7 giugno 2004, n. 1068)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1068 del
7 giugno 2004, recante in oggetto "Programma degli interventi per lo
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini
in eta' 0-3 anni - Anno 2004. Attuazione L.R. 1/00 cosi' come
modificata dalla L.R. 8/04";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro" di questo
Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 9681 del 7 luglio 2004;
preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione di Consiglio;
vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia", e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 10, il quale prevede che il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi di norma ogni
tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia,
che definisca:
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori;
- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,
formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione,
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'" e in
particolare l'art. 14, comma 1, lettera f);
dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a
perseguire obiettivi di continuita', di arricchimento dell'offerta
educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra
le realta' educative della prima e seconda infanzia;
rilevate, altresi', le finalita' generali della normativa vigente e
dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso,
in cui le finalita' e gli obiettivi propri delle diverse aree sono
elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume
come riferimento la qualita' della vita dei bambini e delle loro
famiglie e che impegna le istituzioni di governo a una programmazione
comune;
ritenuto importante, in attuazione della sopracitata legge regionale,
adottare un atto programmatico di indirizzo limitatamente all'anno
2004 in considerazione:
a) della opportunita' di fare coincidere la programmazione
provinciale dei servizi educativi per bambini da 0 a tre anni con
l'approvazione dei piani di zona indicati all'art. 29 della L.R. 12
marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
b) della necessita' di consentire l'attuazione della programmazione
provinciale nelle more dell'approvazione delle modifiche alle
direttive regionali attuative, rese necessarie dalle modificazioni
apportate dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8 "Modifiche alla L.R. 10
gennaio 2000, n. 1 recante 'Norme in materia di servizi educativi per
la prima infanzia'";
dato atto inoltre che:
- qualora, nel corso dell'esercizio 2004, si rendessero disponibili
per le medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali che
statali, riferite alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni
provinciali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli
posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con
provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati
nell'Allegato "Programma degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Anno 2004. Attuazione L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, come
modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8", parte integrante e
sostanziale del presente atto;
assunto il parere, da parte della Giunta regionale, della Conferenza
regionale Autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2003;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il
"Programma deg interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi educativi rivolti a bambini in eta' 0-3 anni. Anno 2004.
Attuazione L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 come modificata dalla L.R. 14
aprile 2004, n. 8" allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, la Giunta
regionale, in attuazione del sopracitato programma:
a) adottera' la delibera di programma annuale per i finanziamenti in
conto capitale, approvera' gli atti programmatori delle Province per
le spese di investimento e adottera' il relativo riparto;
b) approvera' il riparto dei fondi a favore delle Province per le
spese correnti unitamente all'assegnazione delle risorse a favore
delle Amministrazioni provinciali;
3) di stabilire che, in attuazione dell'art. 10, comma 3, L.R. 1/00
con successivi atti provvedera' alla realizzazione di progetti di
ricerca formazione dei coordinatori pedagogici, documentazione,
monitoraggio verifica e valutazione della qualita' dei servizi e
degli interventi anche in accordo con gli Enti locali;
di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della
Regione autorizzando la Giunta regionale a garantirne la piu' ampia
diffusione.
ALLEGATO
Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Anno 2004.
Attuazione L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 come modificata dalla L.R. 14
aprile 2004, n. 8.
INDICE
1. Premessa
2. Interventi 2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in
eta' 0-3 anni 2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti
2.3 Qualificazione dei servizi 2.3.1 Coordinamento pedagogico
sovracomunale 2.3.2 Coordinamento pedagogico provinciale 2.3.3
Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei
servizi integrativi e sperimentali 2.4 Realizzazione di servizi
sperimentali
1. Premessa
Il presente programma, relativo ai servizi per l'infanzia, contiene
tutti gli elementi, utili ad offrire agli enti locali un quadro
unitario e organico di riferimento in stretta connessione con le
norme nazionali e regionali che lo sostengono, orientando l'azione
programmatica degli Enti locali stessi per l'anno 2004.
Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del
presente programma promuovono una progettualita' integrata e mirata
degli interventi al fine:
da un lato, di sostenere, sviluppare e consolidare:
- il patrimonio di servizi e di esperienze di notevole valore,
orientato alla promozione del benessere del bambino e alla
predisposizione di una pluralita' di offerte, tali da facilitare una
scelta delle famiglie verso quelle tipologie di servizio riconosciute
piu' adeguate ai propri bisogni educativi e organizzativi;
dall'altro, di sollecitare:
- un progressivo superamento degli squilibri territoriali ancora
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia
all'interno delle diverse realta' provinciali sia tra le stesse;
- una adeguata risposta ad una domanda sociale parzialmente inevasa,
che annualmente determina liste d'attesa, in particolare nelle
realta' di maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione
e, nello specifico, laddove e' piu' alta la presenza di giovani
coppie con figli piccoli;
- un'attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai servizi,
in forma piu' omogenea, siano essi pubblici o privati;
- una metodologia orientata alla verifica e alla valutazione, anche
attraverso i coordinatori pedagogici (figura professionale
obbligatoria per il funzionamento dei servizi educativi per la prima
infanzia pubblici e privati accreditati) la cui presenza, stabilita'
e continuita' consente di monitorare e promuovere standard
quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento dei servizi;
- una comunicazione sistematica tra le diverse realta' all'interno
dei territori provinciali, in grado di sottolineare e socializzare le
esperienze piu' avanzate, facendole divenire oggetto di analisi e di
studio per una crescita professionale degli educatori e dei
coordinatori pedagogici e per l'espansione di una cultura
sull'infanzia;
- un piu' accentuato raccordo tra Servizi e Universita', anche
tramite l'attuazione della convenzione tra Regione, ANCI, UPI,
Legautonomie e Universita' degli Studi di Bologna, Facolta' di
Scienze della Formazione-Dipartimento di Scienze dell'Educazione;
- una rilettura del territorio provinciale come ambito di
realizzazione di interventi volti a promuovere il riconoscimento dei
diritti di cittadinanza dei bambini offrendo, al tempo stesso, alle
loro famiglie opportunita' di scelta tra differenti opzioni, nel
tentativo di conciliare tempi di cura e tempi di lavoro.
Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale definiscono
rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei
Comuni, affidando in particolare:
- alla Regione il compito specifico di approvare il programma
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il
quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di
programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i
seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi; la
promozione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi
educativi, scolastici, sociali e sanitari; la promozione di
iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori
pedagogici, nonche' per attivita' di ricerca, documentazione,
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di
approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi
interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi
regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/00) e specificatamente:
a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri soggetti gestori
pubblici e privati, per spese di investimento relative a interventi
di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonche' arredo
degli stessi;
b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione
dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la
formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali.
Si rammenta che le Province dovranno dare attuazione all'art. 14,
comma 1, lettera f) della L.R. 6/04 il quale prevede l'adozione di
criteri preferenziali relativamente alla erogazione di contributi ai
Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni,
dalla Comunita' Montana e dalle Associazioni intercomunali, tenendo
conto della densita' demografica dei territori.
Le Province potranno integrare i finanziamenti regionali con fondi
propri.
In base al nuovo testo dell'art. 14 (comma 1, lettera b) della legge
regionale, la Giunta regionale assegna direttamente alle Province
finanziamenti per le funzioni direttamente svolte da queste ultime,
in particolare le risorse per il funzionamento della Commissione
tecnica provinciale di cui all'art. 23 e per il sostegno contributivo
ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34.
2. Interventi
2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni.
Nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonche' arredo
degli stessi (art. 14, comma 2, L.R. 1/00)
Al riguardo va specificato che le tipologie di intervento indicate
all'art. 14, comma 2 sono tratte dalla L.R. 25 novembre 2002, n. 31
"Disciplina generale dell'edilizia" come modificata da ultimo dalla
L.R. 24 marzo 2004, n. 6.
L'allegato a tale legge definisce puntualmente ciascuna tipologia di
intervento. A tale riguardo si precisa che rientra nella tipologia
"nuova costruzione" la "costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno
della sagoma esistente", ferma restando la particolare disciplina
prevista per gli interventi pertinenziali.
Obiettivo
Aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al fine di
contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora esistente e
dall'altro rispondere in maniera adeguata alla domanda di servizi
educativi, per superare le liste d'attesa consentendo quindi un
aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti
disponibili e domande effettivamente soddisfatte.
L'analisi e la valutazione del rapporto tra domanda e offerta, da
rilevare all'interno di ogni territorio provinciale, diviene uno
strumento imprescindibile attraverso il quale le Province possono
orientare i Comuni ad una programmazione mirata degli interventi,
prestando attenzione anche alle situazioni di rischio, che meritano
per il loro sviluppo un sostegno particolare.
Di conseguenza le risorse finanziarie, per quanto attiene
all'estensione e all'adeguamento dei servizi educativi, dovranno
essere ripartite tra i Comuni nel rispetto degli obiettivi di cui
sopra, per la cui realizzazione le Province dovranno predisporre
un'adeguata programmazione.
A questo proposito, vale la pena ricordare l'art. 27 della legge
regionale, laddove, al comma 1, assegna al progetto pedagogico
estrema rilevanza, dalla fase iniziale di progettazione fino
all'attivazione del servizio.
Sara' compito degli uffici provinciali responsabili aggiornare la
ricognizione, concordata con gli uffici regionali.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Una quota del finanziamento, previsto per l'estensione e definito in
sede di riparto delle risorse con atto della Giunta regionale, in
accordo con le Province, verra' suddivisa in parti uguali tra le
stesse.
Le restanti risorse verranno ripartite, tra le Province, secondo i
seguenti parametri:
- numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;
- utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-3 anni,
residenti in ogni provincia;
- indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale
provinciale e bambini iscritti) sulle classi di eta' 0-3 anni.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti verranno erogati dalle Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il Comune interessato;
b) ai soggetti privati, sentito il Comune interessato. Gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente
al termine del vincolo di destinazione. In base all'art. 28, comma 2,
il vincolo di destinazione nel caso di finanziamenti in conto
capitale a soggetti privati e' di durata ventennale.
Si evidenzia che, in base al comma 3 dell'art. 14 della legge
regionale, i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati
indicati al precedente punto b), sono revocati, con le modalita'
indicate all'art. 28 della stessa legge, se i relativi servizi non
ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine
stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione e' revocata.
2.2. Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle
spese di gestione (art. 14, comma 4, L.R. 1/00)
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori indicati all'art. 5, lettere a), b), c) e d). I
soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di
autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei
requisiti richiesti dalla legge regionale per l'accreditamento (art.
19).
Obiettivo
Sostenere i soggetti gestori di servizi educativi per l'infanzia
nelle spese di gestione, in considerazione degli elevati costi di
tali servizi, in relazione all'eta' dei bambini, al fine di
garantirne la diffusione non solo nelle maggiori citta', ma anche nei
centri di minori dimensioni e per promuovere una pluralita' di
risposte alle esigenze differenziate degli utenti ed arricchire
l'offerta di servizi esistenti.
Criteri di ripartizione delle risorse
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali
riferiti alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia, verranno
ripartite dalla Giunta regionale in base alle risorse disponibili e
al numero dei bambini iscritti ai servizi.
L'accesso ai contributi verra' definito dalle Province principalmente
in base:
- a criteri demografici;
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista
geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani) e
socio-economico (quali ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un
forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto allo sviluppo di
attivita' economiche o turistiche);
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione
di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di
risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali
riferiti alla gestione dei centri per bambini e genitori, verranno
ripartite in base al numero dei bambini frequentanti gli stessi,
mentre per i nidi e gli spazi bambini verra' considerato il numero
degli iscritti.
L'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett. a)
dovra' garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione
delle risorse disponibili. Al fine di potenziare l'offerta dei
servizi integrativi, si prevederanno contributi differenziati in base
all'orario di apertura del servizio (minimo n. 3 volte alla settimana
per complessive 9 ore).
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
2.3 Qualificazione dei servizi. Articolazione e differenziazione
degli interventi (art. 14, comma 4, L.R. 1/00)
Obiettivo generale
Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso una
pluralita' di interventi, in particolare:
a) figure di coordinamento pedagogico sovraccomunale;
b) coordinamenti pedagogici provinciali;
c) formazione permanente degli operatori.
2.3.1 - Coordinamento pedagogico sovracomunale e di servizi privati
aggregati, convenzionati o in appalto (art. 34, comma 1 e art. 14,
comma 4, L.R. 1/00)
Obiettivo
Sostenere i soggetti gestori affinche' provvedano a dotarsi di
coordinamento pedagogico in forma associata, ritenendo tale organismo
professionale indispensabile ai fini della programmazione educativa,
dell'analisi dei bisogni sociali delle famiglie, dell'elaborazione
delle risposte, della formazione degli operatori e piu' in generale,
dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei
servizi.
Il ruolo del coordinatore pedagogico e' divenuto indispensabile per
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia,
all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di
coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo ed
istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema
integrato.
Il presidio svolto dalle Province potra' favorire azioni di
regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio,
evitando la presenza discontinua e sbilanciata del coordinatore
all'interno della stessa Provincia.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Con atto della Giunta regionale si provvedera' alla ripartizione
delle risorse regionali alle Province, secondo i seguenti criteri:
a) sostegno finanziario ai Comuni, con popolazione inferiore ai
30.000 abitanti;
b) al numero dei servizi (nidi, servizi integrativi, sperimentali)
coordinati, pubblici e privati.
Le Province prevederanno forme di sostegno economico differenziato
nei confronti dei soggetti gestori che attueranno interventi volti a
dare continuita' alla figura del coordinatore pedagogico.
Ai fini della determinazione del contributo andra' valutato l'impegno
professionale dei coordinatori pedagogici, in termini di tempo e
presenza richiesta per lo svolgimento delle attivita'.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
Soggetti gestori associati, pubblici e privati, convenzionati o in
appalto. Soggetti gestori, pubblici e privati, singoli, solo se
collocati in comuni montani o in aree che per la loro estensione
comportino un aggravio organizzativo ed economico dei servizio.
I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di
autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei
requisiti richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
2.3.2 - Coordinamento pedagogico provinciale (art. 34, comma 2 e art.
14, comma 1, lettera b), L.R. 1/00)
Obiettivo
La Regione promuove e sostiene iniziative di formazione comune e
confronto sistematico tra tutti i coordinatori pedagogici, operanti a
livello provinciale, funzionali alla conoscenza dei differenti
orientamenti, che hanno prodotto i modelli organizzativi a cui fanno
riferimento i progetti pedagogici esistenti.
L'art. 34, comma 2, ha previsto l'obbligo per le Province di
istituire il coordinamento pedagogico provinciale. Sara' quindi un
impegno delle Province promuovere sui loro territori i coordinamenti
pedagogici provinciali e nel sollecitare una evoluzione del ruolo del
coordinatore pedagogico, affinche' le competenze possano esprimersi
anche in aree differenti da quelle strettamente pedagogiche.
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province
Una quota del finanziamento regionale verra' suddivisa in parti
uguali tra le Province. La restante quota sara' ripartita in base al
numero dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio
provinciale.
Le Province coordineranno gli Enti e i soggetti gestori nella
realizzazione di interventi di formazione permanente rivolti a tutti
i coordinatori pedagogici presenti nei rispettivi territori, in
attuazione a quanto disposto dall'art. 35 della L.R. 1/00. Le
Province si impegneranno a monitorare e controllare gli esiti della
formazione e a sollecitare tra i coordinatori una maggiore
integrazione attraverso l'adozione di metodologie comuni. Possono
essere considerati, tra gli altri, i seguenti:
- l'adozione della figura di tutor ovvero di una figura qualificata a
coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto
dal gruppo;
- l'applicazione di una modalita' di ricerca configurabile secondo le
caratteristiche della ricerca-azione o della ricerca attiva;
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in
rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e
consolidate hanno prodotto.
Destinatari dei finanziamenti
In base all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge regionale, le
risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici
provinciali spettano alle Province.
2.3.3 Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei
servizi integrativi e sperimentali (art. 35 e art. 14, comma 4, L.R.
1/00)
Obiettivo
Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli
operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali
0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate anche alla
realizzazione del sistema educativo integrato (L.R. 1/00).
Nell'ambito della formazione permanente i coordinatori pedagogici
svolgono compiti di programmazione, sostegno tecnico e consulenza
organizzativa al lavoro degli operatori. La formazione deve sempre
piu' orientarsi verso saperi plurimi, la cui divulgazione puo'
avvenire sia con l'apporto diretto del coordinatore pedagogico nella
conduzione dei corsi, sia con l'apporto di esperti nelle aree
disciplinari per le quali si richiede un approfondimento
particolare.
Allo stesso modo il coordinatore pedagogico puo' sollecitare la
visibilita' delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo
dagli operatori dei servizi, prevedendo per quanto attiene ad alcuni
corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un'ottica di
valorizzazione del capitale professionale acquisito.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei
budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno
effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo
e scolastico precedente.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, purche'
tali contributi siano finalizzati agli obiettivi e ai criteri
suindicati.
I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di
autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei
requisiti richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai
soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che,
in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio
comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a
7), promuovono:
- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati,
orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi
comuni, funzionali a creare omogeneita' sul territorio;
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione
dell'apertura dell'anno educativo;
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.
2.4 Realizzazione di servizi sperimentali (art. 3, commi 7 e 8, art.
14, comma 4, L.R. 1/00, delibera del Consiglio regionale 1390/00,
modificata dalla delibera del Consiglio regionale 227/01)
Obiettivo
L'art. 3, comma 7 della legge stabilisce: "La Regione e gli Enti
locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono
sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni
sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni.",
e il comma 8 dello stesso articolo inserisce tra i servizi
sperimentali quello dell'educatore domiciliare.
La norma modificata elimina il collegamento tra servizi sperimentali
e servizi integrativi e inserisce il riferimento all'educatore
domiciliare.
Si sono definiti i servizi sperimentali, non piu' motivati da ragioni
di flessibilita' oraria, che gia' caratterizza anche i servizi
"tradizionali" 0-3 anni, ma per fare fronte a particolari situazioni
territoriali - si pensi alla montagna - o sociali, come la carenza di
servizi o le liste di attesa, o per far fronte a bisogni emergenti.
La nuova normativa impone una rivisitazione della direttiva sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi che verra'
successivamente approvata.
In attesa dell'approvazione di tale nuova regolamentazione, il
riferimento rimane, naturalmente, la normativa vigente integrata
dalla definizione di educatore domiciliare stabilita dalla legge, che
peraltro fa propria una prassi gia' sperimentata nel territorio
regionale. Allo stesso modo, i progetti concordati tra soggetto
gestore e Comune verranno presentati direttamente dai soggetti
gestori alle Province e verranno sottoposti al Nucleo di valutazione,
indicato dalla deliberazione del Consiglio regionale 1417/00.
Il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico, garantisce cosi'
come gia' avviene per l'educatrice familiare, la supervisione in
ordine al progetto presentato, la formazione permanente delle
educatrici dei servizi sperimentali e il suo collegamento con il
sistema dei servizi per l'infanzia presenti nel territorio, in
particolare con i centri per bambini e genitori, anche grazie a forme
di accesso agevolate.
Oltre ai servizi sperimentali previsti dalla legge, possono essere
presentati altri progetti di servizi sperimentali promossi e
coordinati dalle Amministrazioni comunali, in stretta collaborazione
con la Provincia e la Regione, unitamente, nel caso fosse proponente,
al gestore privato.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei
budget provinciali, sulla base del numero delle sperimentazioni
concordate fra soggetti gestori, Comuni, Province e Regione in ogni
territorio provinciale.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare, destinatari
del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate;
2) in via transitoria per le convenzioni in corso nell'anno
scolastico 2003/2004 tra le Amministrazioni comunali ed educatrici
domiciliari, i finanziamenti saranno erogati dalle Province alle
Amministrazioni comunali. Dall'anno scolastico 2004/2005 i
finanziamenti per il servizio di educatrice domiciliare saranno
erogati al soggetto gestore;
3) per gli altri servizi sperimentali, destinatari del finanziamento
sono i soggetti gestori pubblici e privati.