DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2004, n. 1750
Nuovi criteri e modalita' per l'attuazione dell'intervento regionale nel settore della ricerca e sperimentazione in campo agricolo e linee guida per gli interventi di assistenza tecnica di livello provinciale ai sensi della L.R. 28/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di sviluppo
al sistema agro-alimentare", cosi' come modificata dalla L.R. 28
dicembre 1998, n. 43;
- la propria deliberazione n. 462 in data 1 marzo 2000 recante "L.R.
28/98, art. 3. Rideterminazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione dei contributi";
considerato:
- che la L.R. 28/98 e' stata applicata, secondo i criteri
sopracitati, concedendo i contributi previsti al Titolo II e al
Titolo III della legge stessa attraverso la formazione di
graduatorie, definite sulla base di candidature e di progetti
presentati dai diversi soggetti beneficiari nell'ambito di tematiche
coerenti con il Programma poliennale dei servizi di sviluppo al
sistema agro-alimentare;
- che l'esperienza ha portato a verificare che, talora, e' necessario
intervenire in modo mirato in alcuni settori per affrontare questioni
di carattere strategico od emergenziale anche in tempi non
preventivabili;
ritenuto pertanto:
- per quanto riguarda il Titolo II, di integrare la modalita' usuale
di concessione dei contributi attraverso l'approvazione di specifici
bandi su temi prioritari, quale ulteriore percorso per realizzare le
finalita' proprie della ricerca e della sperimentazione;
- per quanto riguarda il Titolo III (attivita' di assistenza tecnica
e divulgazione, suddivisa fra attivita' di livello provinciale ed
attivita' di livello interprovinciale o regionale), di sostenere la
modalita' applicativa usuale di concessione di contributi
esclusivamente a livello provinciale, individuando al contempo per
l'ambito sovraprovinciale, quale strumento applicativo, l'attivazione
di specifici bandi su tematiche di assistenza tecnica, supporti e
coordinamento, strategiche ed innovative, anche con carattere
sperimentale;
constatata, pertanto, la necessita' di rivedere i criteri e le
modalita' di cui alla deliberazione 462/00 per la concessione dei
contributi previsti dalla L.R. 28/98, pur preservando in via generale
- esclusivamente per quanto concerne la materia studio, ricerca e
sperimentazione - l'impianto generale dimostratosi valido nella sua
impostazione;
ritenuto:
- di elaborare uno specifico allegato, individuato quale Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, che detta i nuovi
principi di riferimento per l'applicazione della L.R. 28/98 in
materia di studio, ricerca e sperimentazione con l'inserimento di
alcuni nuovi elementi finalizzati ad una maggiore funzionalita' ed
efficienza del procedimento;
- di fissare - per quanto concerne le attivita' di assistenza tecnica
di livello provinciale - linee guida e modalita' di riparto delle
risorse nella formulazione di cui all'Allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto, rinviando ad appositi bandi
l'attivazione dell'intervento contributivo in materia di assistenza
tecnica di livello interprovinciale o regionale;considerato, infine,
che sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 10, la Regione
puo' commissionare direttamente la realizzazione di ricerche di
carattere strategico per il sistema agro-alimentare regionale in
tutti gli ambiti disciplinati dalla L.R. 28/98;
ritenuto pertanto di richiamare nell'Allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente atto, le attivita' di iniziativa diretta
della Regione, fornendo alcune precisazioni per le attivita' di
informazione e documentazione e per l'attivita' di formazione
professionale;
verificato che l'impianto cosi' ridisegnato ha variato in modo
sostanziale le procedure, in particolare per cio' che riguarda
l'esclusione della presentazione, secondo le modalita' usuali, di
progetti nel settore dell'assistenza tecnica;
ritenuto:
- necessario - anche al fine di consentire ai potenziali beneficiari
la necessaria informazione sui contenuti dei nuovi criteri, in deroga
a quanto previsto nell'Allegato A) del presente atto ed a totale
modifica di quanto stabilito al punto 1 della propria deliberazione
n. 1148 del 14 giugno 2004 - fissare al 29 ottobre 2004 il termine
ultimo per la presentazione dei progetti previsti al Titolo II per il
Piano stralcio 2005;
- di confermare quanto stabilito al punto 2 della citata
deliberazione 1148/04 in ordine alla sospensione, relativamente al
Piano stralcio 2005, dell'accettazione delle domande per l'accesso ai
contributi volti alla realizzazione di opere ed all'acquisto di
attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle
attivita' di ricerca e sperimentazione agricola (art. 7, comma 1,
lett. d);
- di dare mandato al Servizio Sviluppo del Sistema agroalimentare
perche' attivi le opportune modalita' informative per gli utenti
della L.R. 28/98;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente le motivazioni espresse in premessa
che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2) di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato A) parte
sostanziale ed integrante del presente atto, i nuovi principi di
riferimento per l'applicazione della L.R. 28/98 in materia di studio,
ricerca e sperimentazione;
3) di fissare, per quanto concerne le attivita' di assistenza tecnica
di livello provinciale, linee guida e modalita' di riparto delle
risorse alle Province nella formulazione di cui all'Allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente atto, rinviando ad
appositi bandi l'attivazione degli interventi contributivi in materia
di assistenza tecnica di livello interprovinciale o regionale, per i
quali e' esclusa la modalita' usuale di presentazione delle domande;
4) di precisare nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del
presente atto, per quanto concerne le attivita' di iniziativa diretta
della Regione, alcuni aspetti riguardanti le attivita' di
informazione e documentazione e le attivita' di formazione
professionale;
5) di stabilire che, relativamente ai progetti gia' approvati
nell'ambito dei Piani stralcio precedenti all'anno 2005, verranno
applicati i criteri approvati con la deliberazione 462/00;6) di dare
atto, altresi', che i criteri di cui all'Allegato A) costituiscono il
quadro di riferimento per l'attivazione di specifici bandi settoriali
nel campo dello studio, ricerca e sperimentazione a cui sono
riservate risorse per un ammontare pari al 13% degli stanziamenti
annuali complessivamente destinati al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c);
7) di fissare - in deroga a quanto previsto nell'Allegato A) del
presente atto ed a totale modifica di quanto stabilito al punto 1
della propria deliberazione 1148/04 - al 29 ottobre 2004 il termine
ultimo per la presentazione dei progetti previsti al Titolo II della
L.R. 28/98 per il Piano stralcio 2005;8) di confermare quanto
stabilito al punto 2 della citata deliberazione 1148/04 in ordine
alla sospensione, relativamente al Piano stralcio 2005,
dell'accettazione delle domande per l'accesso ai contributi volti
alla realizzazione di opere ed all'acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e
sperimentazione agricola (art. 7, comma 1, lett. d);
9) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio
Sviluppo del Sistema agroalimentare provvedera' a darne ampia
diffusione.
I N D I C E
ALLEGATO A)
1. Ambito applicativo
2. Criteri e procedure
2.1) Presentazione dei progetti
2.1.1) Termini di presentazione delle istanze
2.1.2) Modalita' di presentazione delle istanze
2.2) Beneficiari
2.2.1) Partenariato
2.3) Attivita' ammesse
2.3.1) Organizzazione della domanda di ricerca - art. 4
2.3.1.1) Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.
4, comma 1, lett. a)
2.3.1.2) Attivita' di qualificazione delle strutture organizzative -
art. 4, comma 1, lett. b)
2.3.2) Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7
2.3.2.1) Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,
comma 1, lett. a)
2.3.2.2) Organizzazione degli interventi - art. 7, comma 1, lett.
b)
2.3.2.3) Diffusione dei risultati degli studi, della ricerca e della
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)
2.3.2.4) Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.
7, comma 1, lett. c)
2.3.2.5) Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature
destinate esclusivamente e permanentemente alle attivita' di
ricerca e di sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)
2.4) Spese ammissibili
2.4.1) Spese per il personale
2.4.2) Spese per la realizzazione
2.4.3) Spese generali
2.4.4) Costi aggiuntivi o marginali
2.4.5) Definizione della spesa ammessa
2.4.6) Definizione del regime I.V.A.
2.4.7) Esclusione del doppio finanziamento
2.5) Valutazione dei progetti
2.5.1) Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione
della domanda di ricerca", "Studio, ricerca e sperimentazione"
2.6) Definizione Piani stralcio annuali - art. 3, commi 1 e 2
2.6.1) Concorso delle Province alla predisposizione dei Piani
stralcio annuali
2.6.2) Percentuale di contribuzione
2.6.3) Articolazione delle risorse fra le diverse tipologie di
intervento
2.6.4) Concessione contributi ed erogazione anticipi
2.6.5) Proroghe
2.6.6) Varianti
2.6.6.1) Modalita' di presentazione
2.6.7) Rimodulazione
2.7) Modalita' di rendicontazione
2.7.1) Rendiconto finanziario
2.7.2) Rendicontazione tecnica finale
2.8) Controlli e verifiche a consuntivo
2.8.1) Controlli aggiuntivi
2.9) Revoche e sanzioni
2.10) Valutazione tecnico-scientifica progetti di ricerca - Art. 3,
comma 7, lett. c)
2.10.1) Valutazione progetti superiori a 200.000,00 Euro
2.10.2) Valutazione progetti inferiori a 200.000,00 Euro
2.11) Elenco degli enti organizzatori della ricerca - art. 5, comma
2.12) Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati -
art. 8, comma 5
2.13) Attivazione di bandi
ALLEGATO B)
1. Ambito applicativo
2. Attivita' di livello provinciale
2.1) Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale
2.1.1) Riparto fondi ordinari
2.1.2) Riparto fondi finalizzati
3. Attivita' di livello interprovinciale o regionale
3.1) Attivazione di bandi
ALLEGATO C)
Attivita' di iniziativa diretta della Regione
ALLEGATO A)
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche Titolo II "Attivita' di
studio, ricerca e sperimentazione"
CRITERI E MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI STRALCIO ANNUALI
Premessa
Al fine di perseguire compiutamente le finalita' proprie del Titolo
II della L.R. 28/98 in materia di studio, ricerca e sperimentazione
in campo agricolo, la Regione da' attuazione alle norme ivi previste
in modo integrato affiancando la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti presentati sulla base dei criteri di cui al
presente allegato, al finanziamento di progetti presentati su
specifici bandi di intervento relativi a tematiche prioritarie di
carattere strategico od emergenziale.
Nell'ambito degli stanziamenti complessivamente iscritti nel bilancio
regionale per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), b)
e c) della L.R. 28/98, una percentuale di risorse pari al 13% sara'
pertanto riservata all'attivazione dei predetti bandi specifici cui
potranno essere destinati anche fondi finalizzati di provenienza
statale e/o comunitaria e per i quali i criteri di cui al presente
allegato costituiscono quadro di riferimento.
1. Ambito applicativo
I criteri che seguono - che si applicano ai Piani stralcio annuali
nell'ambito del Programma poliennale dei servizi di sviluppo al
sistema agro-alimentare - definiscono:
- gli aspetti procedurali relativi alla concessione dei contributi e
alla gestione degli iter amministrativi degli interventi regionali
previsti agli artt. 4 e 7 della L.R 28/98;
- la percentuale di suddivisione delle risorse disponibili fra le
singole tipologie di intervento;
- le modalita' di incarico ad esperti esterni ai quali si ricorre per
la valutazione dei progetti di ricerca - art. 3, comma 7, lett. c);
- le modalita' per l'istituzione dell'elenco degli enti organizzatori
della ricerca - art. 5, comma 4;
- le modalita' per l'istituzione dell'elenco delle aziende agrarie
sperimentali e dei laboratori assimilati - art. 8, comma 5;
- le tipologie di beneficiari e le spese ammissibili per ciascuna
tipologia di attivita'.
2. Criteri e procedure
I presenti criteri riguardano la concessione di contributi per i
seguenti interventi:
- organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett.
a);
- qualificazione delle strutture organizzative - art. 4, comma 1,
lett. b);
- studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a);
- organizzazione degli interventi e diffusione dei risultati della
ricerca - art. 7, comma 1, lett. b);
- predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art. 7,
comma 1, lett. c);
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d).
La proprieta' dei risultati delle attivita' cui la Regione
contribuisce attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 28/98 resta
dei soggetti che hanno realizzato le attivita'.
Detti risultati - costituiti da dati, elaborazioni, documentazioni e
materiali in qualunque forma ottenuti - devono essere resi
disponibili, senza ulteriori oneri, per la Regione che ha facolta' di
utilizzarli per finalita' interne.
Per tutte le attivita' si applicano le norme di cui all'art. 7, commi
3 e 4, della legge in ordine rispettivamente:
- all'obbligo, per i beneficiari, di rendere disponibili i risultati
conseguiti alle imprese comunitarie secondo criteri non
discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria;
- all'obbligo, per la Regione, di destinare le risorse regionali a
studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, in modo da
non provocare distorsioni della concorrenza ed in coerenza con la
"Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo
sviluppo" (Comunicazioni 96/C, 45/06, 98/C, 48/02 e 2002/C, 111/03).
I richiedenti dovranno individuare nel progetto i prodotti
costituenti i risultati e proporne il prezzo e le condizioni di
vendita, ovvero, se la cessione sara' gratuita, formulando un piano
di utilizzo. Tale piano sara' sottoposto alla preventiva approvazione
o revisione solo nel caso in cui il contributo regionale superi il
50%. La messa a disposizione a titolo oneroso dei prodotti ottenuti
con contributi della L.R. 28/98 e' limitata alla quota parte non
coperta dal contributo pubblico.
In sede di utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle
attivita' realizzate con il contributo regionale il soggetto
beneficiario e' tenuto ad indicare che l'attivita' stessa e' stata
realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi
della L.R. 28/98 e successive modifiche.
2.1) Presentazione dei progetti
Possono accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti che
realizzano attivita' previste in progetti specifici ritenuti
ammissibili dalla Regione.
Sono ammissibili a contributo progetti di durata annuale e di durata
poliennale.
Ai fini della L.R. 28/98 sono definiti:
- annuali i progetti di durata massima pari a 12 mesi;
- poliennali i progetti di durata compresa tra 12 mesi e 48 mesi. I
relativi contributi regionali sono impegnati nei diversi esercizi
finanziari con riferimento alle diverse annualita' di progetto che
non possono essere di durata superiore a mesi 12.
2.1.1) Termini di presentazione delle istanze
Ai fini dell'inserimento nel piano stralcio annuale, le istanze
relative a:
- organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett.
a);
- qualificazione delle strutture organizzative - art. 4, comma 1,
lett. b);
- studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a);
- organizzazione degli interventi di ricerca - art. 7, comma 1, lett.
b);
- diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma 1, lett.
b);
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d),
devono essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre dell'anno
precedente.
Qualora il predetto termine coincida con sabato, domenica o altro
giorno festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del primo
giorno feriale successivo.
Le istanze relative alla predisposizione di progetti di ricerca
transnazionali - art. 7, comma 1, lett. c) - possono essere
presentate durante tutto il corso dell'anno al fine di potersi
allineare con le diverse scadenze delle presentazioni dei progetti
medesimi all'Unione Europea.
A tal fine, lo sportello di cui al successivo punto 2.1.2) sara'
attivato, a richiesta dei potenziali beneficiari, durante l'intero
corso dell'anno.
L'approvazione dei relativi progetti ne determina l'inclusione nel
primo piano stralcio utile per l'impegno delle risorse
corrispondenti.
2.1.2) Modalita' di presentazione delle istanze
L'istanza, in carta semplice ed in lingua italiana, deve:
- essere presentata a "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Agricoltura - Servizio Sviluppo del Sistema agroalimentare, Viale
Silvani n. 6 - 40122 Bologna";
- essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta:
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- dal legale rappresentante del capogruppo nel caso del partenariato
di cui al successivo punto 2.2.1);
- da altro soggetto a cio' delegato.
La sottoscrizione di cui sopra, ai fini dell'autenticazione, secondo
le disposizioni di cui al DPR 445/00, dovra' essere apposta in
presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento
dell'istanza, oppure, qualora l'istanza sia presentata gia'
sottoscritta, quest'ultima dovra' essere presentata unitamente a
copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, da
trattenere agli atti.
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate a
mano, o pervenire a mezzo posta, all'apposito sportello costituito
presso la segreteria del Servizio Sviluppo del Sistema
agroalimentare, al quale deve pervenire anche il file elettronico con
le modalita' tecniche fissate nell'apposito software (CD-ROM o mail
certificata), entrambi tassativamente entro le ore 12 della data di
scadenza. Le istanze che perverranno successivamente saranno
considerate irricevibili.
All'istanza deve essere allegato un file elettronico contenente il
progetto e le informazioni accessorie, escludendo con cio' la
presentazione del progetto in forma cartacea.
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software
disponibile all'indirizzo Internet: http://www.ermesagricoltura.it/
alla voce "Ricerca e Sviluppo".
Tale file sara' utilizzato dall'Amministrazione regionale per
l'attivazione del procedimento e costituisce parte integrante della
domanda indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo.
Il dirigente competente provvedera' ad adeguare le modalita' di
presentazione della domanda subordinatamente alla possibilita' di
dare applicazione alle norme sulla "firma digitale" per l'invio di
documentazione in forma telematica.
Lo sportello e' aperto nei giorni feriali (escluso il sabato) nei
seguenti orari:
- dal quinto al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di
scadenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17;
- il giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.
Presso lo sportello, per le istanze consegnate a mano, alla presenza
del richiedente o di un suo incaricato, e' effettuata seduta stante
la verifica di ammissibilita' formale dell'istanza.
Tale verifica accerta che l'istanza presentata soddisfi i seguenti
requisiti di ammissibilita' formale:
- l'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e
sottoscritta con le modalita' piu' sopra previste;
- l'istanza non deve contenere dati difformi con quanto contenuto nel
file elettronico allegato;
- il file elettronico deve essere nominato col titolo breve del
progetto e deve essere tecnicamente leggibile;
- il file elettronico deve contenere i seguenti allegati in formato
PDF o altro analogo:
- copia conforme del progetto depositata presso l'Unione Europea o
altre Istituzioni pubbliche nazionali per i progetti che siano stati
presentati o ammessi a contributo da parte delle predette Istituzioni
comunitarie e nazionali;
- preventivi di spesa per le opere e le forniture commerciali per i
progetti di realizzazione di opere e acquisto di attrezzature
destinate esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca
e di sperimentazione agricola se trattasi di istanza presentata ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d).
Se la verifica da' esito positivo, l'istanza e' considerata
ricevibile e l'addetto allo sportello rilascia apposita ricevuta. In
caso contrario, l'istanza non e' ricevuta e l'addetto allo sportello
segnala le carenze rilevate al fine di consentire al richiedente la
regolarizzazione dell'istanza che dovra' comunque essere ripresentata
allo sportello entro la data di scadenza.
Sulle istanze non presentate a mano non viene effettuata alcuna
verifica formale preventiva. Dette istanze saranno sottoposte alla
verifica formale di ammissibilita' immediatamente dopo la scadenza
del termine di presentazione e, se risultate prive dei requisiti
formali sopradescritti, saranno giudicate non ammissibili.
Tutti i progetti ricevibili sono valutati secondo i criteri di
seguito stabiliti al fine di stilare graduatorie di merito.
L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere, qualora non siano
gia' depositati presso gli uffici e per i quali non sia possibile
l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in
funzione della natura del beneficiario e della tipologia di
intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualita' dichiarati sul
modulo di presentazione dell'istanza quali: statuto, atto
costitutivo, libro dei soci, certificato di affidabilita' modello
MURST (solo per piccole e medie imprese, cooperative e loro
consorzi), documentazione idonea a comprovare la facolta' a
presentare istanze, pubblicazioni, copia dei contratti che regolano i
rapporti di partenariato, dichiarazione di eventuale assoggettamento
a I.R.E.S.
2.2) Beneficiari
I requisiti stabiliti al presente punto devono essere posseduti alla
data di presentazione dell'istanza.
Nel caso in cui la presentazione dei progetti presupponga la qualita'
di ente organizzatore della ricerca e/o di azienda sperimentale o
laboratorio assimilato, possono presentare domanda tutti gli
organismi che hanno chiesto l'iscrizione agli elenchi previsti
dall'art. 5 - comma 4 e dall'art. 8 - comma 5 della L.R. 28/98, fermo
restando che l'inserimento nel piano stralcio dei progetti presentati
dagli stessi resta subordinato all'iscrizione nel rispettivo elenco.
Possono accedere ai contributi previsti per le tipologie di
intervento definite dalla L.R. 28/98 e successive modifiche:
a) quanto agli interventi di: - organizzazione della domanda di
ricerca - art. 4, comma 1, lett. a); - qualificazione delle strutture
organizzative - art. 4, comma 1, lett. b); - organizzazione degli
interventi e diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma
1, lett. b), gli enti organizzatori della ricerca iscritti
nell'apposito elenco di cui all'art. 5, comma 4;
b) quanto agli interventi di: - studi, ricerche e sperimentazioni -
art. 7, comma 1, lett. a); - predisposizione di progetti di ricerca
transnazionali - art. 7, comma 1, lett. c), i seguenti soggetti: b.1)
universita'; b.2) istituti sperimentali a finalita' agricola,
agro-industriale e rurale; b.3) istituti e centri del Consiglio per
la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) e del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); b.4) tutti gli altri
soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri di "comprovata
qualificazione nel settore della ricerca agroalimentare". A tal fine
tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, dovranno dichiarare e
successivamente documentare di possedere comprovata qualificazione
nel settore della ricerca agroalimentare. Il possesso di tale
requisito sara' accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:
- delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale, per
le sole persone giuridiche; - delle precedenti esperienze di studio,
ricerca e sperimentazione nel settore in cui si presenta domanda; -
della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e
professionalita' adeguate; b.5) gli enti organizzatori della ricerca,
limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri
soggetti o in presenza di una elevata specializzazione relativa ai
temi proposti. Detta limitazione non opera per l'accesso ai
contributi previsti per la predisposizione di progetti di ricerca
transnazionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. c). In relazione
alla connessione fra l'attivita' di organizzazione degli interventi e
l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, gli enti
organizzatori della ricerca possono essere individuati anche quali
beneficiari del contributo relativo all'attivita' di studio, ricerca
e sperimentazione a condizione che il ruolo dell'ente organizzatore
della ricerca si configuri come mero supporto alla realizzazione del
progetto. A tal fine: - la responsabilita' scientifica e la
realizzazione operativa dei progetti devono essere in capo ad uno
degli altri soggetti indicati al presente punto b); - la
realizzazione operativa dei progetti deve avvenire in sedi diverse
dalla sede legale e da eventuali altre sedi operative dell'ente
organizzatore; - l'ente organizzatore deve dimostrare che tutte le
spese rendicontate alla Regione si riferiscono alla realizzazione
operativa come sopra definita; b.6) piccole e medie imprese operanti
nel settore agro-alimentare. Per piccole e medie imprese si intendono
quelle definite tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n.
364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 per
quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti
alla ricerca e sviluppo; b.7) cooperative di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; b.8)
consorzi, con personalita' giuridica, costituiti tra i soggetti di
cui ai punti b.6 e b.7; b.9) aziende sperimentali e laboratori
assimilati iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 5.
Tutti i soggetti delle categorie b.6, b.7 e b.8 devono:
- documentare di possedere comprovata qualificazione nel settore
della ricerca agro-alimentare. Il possesso di tale requisito sara'
accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:
- delle finalita' e dell'organizzazione aziendale;
- delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione
nel settore per il quale l'istanza e' presentata;
- della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e
professionalita' adeguate
ovvero sulla base:
- dell'affidamento della responsabilita' scientifica ad equipes
esterne in possesso del suddetto requisito di comprovata
qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;
- dimostrare - essendo in ogni caso escluso, in base a quanto
previsto nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e allo sviluppo" (Comunicazioni 96/C, 45/06, 98/C, 48/02 e
2002/C, 111/03), che i contributi concessi ai sensi della L.R. 28/98
rappresentino aiuto al funzionamento - l'entita' delle risorse
destinate ad attivita' di ricerca nell'esercizio finanziario
precedente a quello di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'accertamento dell'effetto incentivante del contributo richiesto,
in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della sopracitata
comunicazione 96/C e 45/06.
Per le piccole e medie imprese l'effetto incentivante puo' essere
considerato presumibile ai sensi del punto 6.4 della medesima
comunicazione;
c) quanto agli interventi di: - realizzazione di opere ed acquisto di
attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle
attivita' di ricerca e di sperimentazione agricola - art. 7, comma 1,
lett. d) le aziende sperimentali e i laboratori assimilati iscritti
nell'elenco regionale.
2.2.1) Partenariato
I soggetti che presentano istanza di contributo per la realizzazione
di tutti gli interventi previsti dalla legge possono attivare
contratti di partenariato secondo quanto disposto dalla normativa in
vigore ovvero costituire consorzi e societa' consortili.
Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi previsti dalla legge, sono
considerate forme di partenariato:
- riunioni o associazioni temporanee di impresa;
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).
Le condizioni per l'accesso ai contributi sono cosi' definite:
- deve essere individuato un capoprogetto che svolge funzioni di
referente unico nei rapporti con l'Amministrazione;
- tutti i partners sono soggetti alle medesime condizioni stabilite
nei presenti criteri per i beneficiari singoli.
2.3) Attivita' ammesse
Le attivita' previste nei progetti ammessi a contributo regionale
sono realizzate dai beneficiari restando sollevata la Regione da ogni
responsabilita' verso terzi.
Per la realizzazione delle attivita' i beneficiari sono tenuti a
garantire:
- il rispetto delle norme in materia di affidamento di servizi,
forniture e lavori recate dalla legislazione nazionale e comunitaria
vigente;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- il rispetto delle norme in materia di contratti di lavoro.
2.3.1) Organizzazione della domanda di ricerca - art. 4
2.3.1.1) Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.
4, comma 1, lett. a)
Sono ammesse le seguenti tipologie di attivita':
- analisi della struttura dei comparti produttivi compreso il mercato
del lavoro e la sua struttura;
- analisi delle principali tipologie di imprese;
- aggregazione ed organizzazione di tutte le componenti che a diverso
titolo partecipano alle attivita' del comparto;
- individuazione delle esigenze e delle problematiche dei comparti
produttivi;
- analisi delle possibilita' di razionalizzazione della struttura dei
comparti produttivi e delle tipologie di impresa;
- verifica dell'attivita' di ricerca condotta a livello nazionale e
internazionale;
- definizione di una proposta di priorita' fra le diverse esigenze
che scaturiscono dal tessuto produttivo, conformemente all'art. 1
della legge;
- analisi ed approfondimento di possibili interventi idonei alla
soluzione dei problemi e previsione delle ricadute.
Relativamente all'ammissibilita' delle spese, ad integrazione di
quanto previsto al successivo punto 2.4), per l'attivita' di cui al
presente punto sono ammesse le spese relative alla partecipazione a
seminari, convegni scientifici, incontri organizzativi.
2.3.1.2) Attivita' di qualificazione delle strutture organizzative -
art. 4, comma 1, lett. b)
Sono ammesse le attivita' previste nello specifico articolo di
legge.
2.3.2) Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7
2.3.2.1) Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,
comma 1, lett. a)
In base all'art. 7, comma 1, lett. a) le attivita' di studio, ricerca
e sperimentazione sono cosi' definite:
attivita' di studio:
comprendono tutte le indagini volte a conoscere la situazione o
l'evoluzione di strutture e fenomeni in atto con l'obiettivo di
migliorare la conoscenza dei processi economico-produttivi, con le
relative implicazioni di ordine ambientale e sociale, che interessano
i diversi comparti agro-industriali emiliano-romagnoli;
attivita' di ricerca:
comprendono tutte le azioni volte alla creazione di nuove conoscenze
od alla applicazione innovativa di conoscenze gia' disponibili;
attivita' di sperimentazione:
comprendono tutte le azioni dirette a testare le conoscenze e le
innovazioni nel contesto regionale e tutte le iniziative avviate per
favorire la conoscenza, l'adattamento alle condizioni operative e la
diffusione dei risultati emersi nell'ambito di programmi di ricerca o
resi disponibili dal mercato dei mezzi tecnici per l'agricoltura,
nonche' quelle avviate per diminuire l'impatto ambientale della
pratica agricola.
2.3.2.2) Organizzazione degli interventi - art. 7, comma 1, lett. b)
La considerazione che si tratta di attivita' strettamente collegata
al programma di organizzazione della domanda di ricerca e che si deve
concretizzare nella definizione di programmi specifici di ricerca,
studio e sperimentazione rispondenti alle esigenze del tessuto
produttivo e fortemente integrati con i diversi livelli delle
filiere, implica le seguenti conseguenze operative:
- la valutazione dei progetti presentati e l'ammissione a contributo
saranno determinate dalla valutazione dei progetti di studio, ricerca
e sperimentazione organizzati;
- l'attivita' presuppone la sua realizzazione attraverso contratti di
partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed i soggetti
beneficiari previsti al precedente punto 2.2) - lettera b, fatto
salvo quanto previsto alla lettera b.5) del medesimo punto 2.2).
Per le medesime considerazioni sopra formulate sono ammissibili le
seguenti attivita':
- progettazione degli interventi costituenti un programma integrato
che preveda la partecipazione di due o piu' soggetti attuatori;
- coordinamento e organizzazione tecnico-amministrativi dei progetti
di ricerca;
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento.
In relazione alla tipologia dell'attivita' di organizzazione degli
interventi, sono ammesse quali voci di spesa relative alla
realizzazione del progetto, da quantificare comunque secondo quanto
stabilito al successivo punto 2.4), le seguenti tipologie di spesa:
- spese per la progettazione, il coordinamento, la ricerca e la
raccolta della documentazione necessaria per l'intervento;
- spese per il coordinamento contabile ed amministrativo.
2.3.2.3) Diffusione dei risultati degli studi, della ricerca e della
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)
Sono ammesse le seguenti attivita':
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento;
- realizzazione di interventi che rientrano in un progetto integrato
di comunicazione che puo' prevedere anche la partecipazione di piu'
soggetti;
- realizzazione di attivita' e di strumenti divulgativi per una
efficace diffusione dei risultati;
- coordinamento e organizzazione (tecnici ed amministrativi).
Per la realizzazione dell'attivita' e' consentita l'attivazione di
contratti di partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed
i soggetti beneficiari previsti al precedente punto 2.2) - lettera
b).
2.3.2.4) Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.
7, comma 1, lett. c)
L'attivita' ammessa riguarda la predisposizione di progetti di
ricerca di rilievo transnazionale che prevedano la compartecipazione
di partners appartenenti ad altri Paesi, da presentare alla Unione
Europea nell'ambito dei bandi indetti dalla medesima e da attuarsi
secondo le procedure ivi previste.
Il contributo regionale, da liquidarsi comunque in unica soluzione a
saldo, e' condizionato alla presentazione alla Regione dei seguenti
documenti:
a) comunicazione dell'avvenuto ricevimento degli elaborati
progettuali da parte della UE recante il numero unico di riferimento
assegnato al progetto dai competenti Servizi comunitari;
b) rendiconto finanziario delle spese sostenute
entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla
precedente lettera a).
Il mancato accoglimento del progetto da parte della UE per vizi
formali o il mancato rispetto del termine sopra indicato comportano
la revoca del contributo concesso.
L'entita' del contributo regionale, fermi restando i limiti stabiliti
dall'art. 9, comma 1, lett. c), non potra' comunque superare
l'importo di Euro 10.000,00.
2.3.2.5) Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)
Sono ammesse le seguenti attivita':
- realizzazione di strutture di carattere innovativo da destinare ad
attivita' di ricerca e sperimentazione, anche attraverso
l'adeguamento di strutture gia' esistenti;
- acquisto di attrezzature specifiche.
Deve in ogni caso trattarsi di realizzazione di opere e/o di acquisto
di attrezzature destinate al consolidamento delle finalita'
istituzionali di sperimentazione e ricerca dei soggetti beneficiari.
2.4) Spese ammissibili
I progetti presentati devono indicare le spese, stimate in via
presuntiva, calcolate sulla base delle voci di spesa definite
ammissibili e dei parametri stabiliti nei presenti criteri per
ciascuna tipologia di intervento prevista.
Nel caso di progetti realizzati tramite partenariato, devono essere
indicate le spese distintamente per ciascuno dei partner.
Nel caso di progetti di durata poliennale il preventivo delle spese
deve essere rappresentato per ciascuna delle annualita' di sviluppo
del progetto.
Nel progetto il richiedente deve dichiarare la data prevista di
inizio delle attivita'. In sede di conferma dell'interesse alla
realizzazione del progetto, dovra' essere espressamente indicata tale
data. Qualora la data effettiva di inizio delle attivita' sia diversa
da quella dichiarata in domanda, la modifica assume il carattere di
variante quanto alle modalita' di presentazione. Tale data non potra'
comunque essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza.
Saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla
data di effettivo inizio delle attivita'.
Non saranno considerate ammissibili spese supportate da
documentazione documentabile recante data posteriore di oltre 60
giorni al termine delle attivita'.
2.4.1) Spese per il personale
Per spese di personale si intende il costo totale e reale del
personale scientifico e tecnico in carico ai partecipanti al progetto
ed utilizzato, totalmente o parzialmente, per l'esecuzione dei lavori
previsti nel progetto stesso. In tale ambito sono ricomprese:
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato
nel progetto;
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di
incaricati e di borsisti;
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi
titolo impegnato nel progetto.
Il progetto deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le
spese relative a:
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono
essere fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- organismo di appartenenza, qualifica, tipo di contratto (tempo
indeterminato, a termine), costo a giornata (calcolato dividendo il
costo annuo complessivo per 210 gg.), giornate dedicate al progetto
distinte per attivita', costo delle spese di missione a carico del
progetto divise per attivita'.
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la
sicurezza sociale, ecc.).
Nel caso di progetti presentati da Universita' e altre istituzioni
scientifiche (centri di ricerca dei Ministeri, CNR, ENEA, etc.), non
sono ammesse le spese relative al personale dipendente impegnato
nella realizzazione del progetto.
Nel caso di progetti presentati da altri soggetti, non sono ammesse
le spese relative al personale dipendente dalle suddette Universita'
e altre istituzioni scientifiche impegnato nella realizzazione dei
progetti medesimi quando l'attivita' di detto personale e' resa
nell'ambito delle funzioni istituzionali di dette Universita' o
istituzioni scientifiche. Sono ammesse le spese relative al personale
dipendente da Universita' e istituzioni scientifiche impiegato nella
realizzazione dei progetti, il cui onere sia a carico del soggetto
richiedente.
Relativamente al costo del personale dipendente sono ammesse le
tariffe previste dalla relativa normativa contrattuale vigente.
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione
a corsi di formazione e aggiornamento di base.
Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale su
tematiche specificatamente collegate e funzionali alla realizzazione
del progetto presentato sono ritenute ammissibili esclusivamente se
preventivate in modo dettagliato e adeguatamente motivate.
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono
essere fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome o, in mancanza, la qualifica;
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),
oggetto della prestazione nell'attivita', costo a carico
dell'attivita'.
Ai fini della definizione della spesa ammissibile, per il personale
con contratto (rapporto contrattuale) libero professionale si fa
riferimento alle tariffe adottate dai relativi ordini professionali.
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello di cui
alla lettera b), eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri
tariffari sopra indicati devono essere adeguatamente motivate.
2.4.2) Spese per la realizzazione
Si intendono le spese necessarie per la realizzazione delle attivita'
previste dal progetto diverse da quelle relative al personale.
Le spese relative a beni e servizi che non esauriscono la loro
funzione nell'ambito del progetto sono ammissibili solo per la parte
in cui sono strettamente ed esclusivamente funzionali al progetto
stesso. Le voci di spesa ammissibili sono suddivise nelle seguenti
categorie:
- beni durevoli;
- beni non durevoli;
- servizi esterni;
- servizi svolti direttamente dal beneficiario.
Per la categoria beni durevoli sono ammissibili le quote di
ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali
strettamente funzionali al progetto.
Sono immobilizzazioni materiali: gli impianti, i macchinari, le
attrezzature, i fabbricati.
Sono immobilizzazioni immateriali: i brevetti, i marchi, le
concessioni di licenze d'uso ed altre assimilabili o equivalenti
comprese le licenze non annuali dei programmi per elaboratori
elettronici.
Per ogni bene durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza
devono essere indicate le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata del bene;
- valore a nuovo del bene;
- anno di acquisizione;
- quota annuale di ammortamento;
- percentuale di uso nel progetto;
- costo a carico del progetto.
Per i soli organismi privati, le quote di ammortamento annuali
dovranno essere riportate nel registro dei cespiti dei beni
ammortizzabili.Non sono ammissibili le quote di ammortamento di
attrezzature gia' oggetto di intervento finanziario comunitario,
nazionale o regionale.
Il richiedente deve indicare nell'istanza per quali attrezzature
abbia eventualmente presentato richiesta di contributo ai sensi del
predetto art. 7, comma 1, lett. d) nell'ambito del medesimo piano
stralcio annuale.
L'intero costo di realizzazione di un'opera e/o di acquisto di
attrezzature e' ammesso esclusivamente ai fini di cui all'art. 7,
comma 1, lett. d).
Per la categoria beni non durevoli sono ammissibili:
- spese per materiali di consumo;
- spese per materiali non inventariabili;
- spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo
anno, comprese le licenze d'uso dei programmi per elaboratori
elettronici ammortizzabili in un solo anno.
Per ogni bene non durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza
devono essere indicate le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata del bene;
- prezzo o costo a carico del progetto.
Per la categoria servizi esterni sono ammissibili:
- spese per canoni d'affitto, di noleggio, di manutenzione, di
leasing (esclusi gli interessi) o d'uso di strutture - fabbricati -
attrezzature - impianti - macchinari o altri beni equivalenti
comprese le licenze (o canoni) d'uso annuali di programmi per
elaboratori elettronici;
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti privati
diversi dai partner di progetto;
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti pubblici
diversi dai partner di progetto nell'ambito di uno specifico
contratto;
- spese per rimborsi a terzi per danni o mancati redditi causati da
specifiche attivita' previste nel progetto;
- spese per assicurazioni e manutenzioni di attrezzature e software
utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- spese legali e notarili direttamente legate al progetto e
necessarie per una sua corretta preparazione e/o esecuzione.
Le spese relative ai servizi esterni devono essere adeguatamente
motivate e dettagliate nel preventivo del progetto.
Le spese relative alle tipologie indicate fra le spese generali di
cui al successivo punto 2.4.3) sono ammesse fra le spese di
realizzazione del progetto nel solo caso in cui le caratteristiche
specifiche del progetto siano tali da qualificare dette spese come
strettamente attinenti ai fini della realizzazione dell'attivita'
(es. canoni per collegamenti telematici per progetti aventi per
obiettivo la fornitura di informazioni per via informatica).
Le spese per le attivita' di servizio svolte direttamente dal
beneficiario (es. analisi chimiche) sono ammesse per un importo pari
al costo effettivo e comunque non superiore al costo di mercato.
Relativamente all'ammissibilita' delle spese di realizzazione dei
progetti di organizzazione della domanda di ricerca, di
qualificazione delle strutture organizzative e di organizzazione
degli interventi si richiama quanto previsto espressamente ai
precedenti punti.
Non sono comunque ammissibili spese di rappresentanza (es.: pranzi,
viaggi promozionali, ecc.).
2.4.3) Spese generali
Per spese generali si intendono i costi di carattere generale
ascrivibili al progetto in modo indiretto e pertanto ammissibili in
misura percentuale.
Per i soggetti che dispongono di contabilita' analitica, i criteri di
ammissibilita' delle spese generali sono cosi' definiti:
a) tipologie di spese ammissibili: - spese di amministrazione,
direzione e segreteria; - spese di ammortamento e leasing di
immobili, apparecchiature e software ad eccezione della quota
interessi; - spese di manutenzione (immobili, apparecchiature,
software); - affitto dei locali; - spese per il funzionamento degli
Organi di amministrazione e di controllo; - spese bancarie
limitatamente ai costi vivi per operazioni su bonifici e per
istruttorie di fideiussioni; - spese postali, telefoniche,
telematiche, di elettricita', riscaldamento, pulizia e custodia dei
locali, assicurazioni e cancelleria; - spese per l'acquisizione e il
mantenimento della certificazione di qualita'; - abbonamenti a
riviste amministrative e tributarie; - spese legali e notarili per
adempimenti statutari di legge. Le spese generali devono comunque
essere: - verificabili nella contabilita'; - non incluse nei costi
diretti; - non finanziate specificatamente da terzi;
b) percentuale di ammissibilita'. Sono ammissibili spese generali,
sul totale della spesa ammissibile del progetto, in percentuale
massima del 25%. In ogni caso, la percentuale delle spese generali
non potra' superare l'effettiva incidenza percentuale delle spese
generali - calcolate secondo i presenti criteri - complessivamente
sostenute dal beneficiario sul valore della produzione o, in assenza,
del totale delle entrate risultanti dal bilancio relativo all'anno in
cui si sono prevalentemente svolte le attivita'. A tal fine, nel
progetto la previsione delle spese generali deve essere formulata
tenendo conto dei dati risultanti dall'ultimo bilancio disponibile
ovvero, per i soggetti di nuova costituzione, sulla base di idoneo
preventivo di spesa. Qualora il periodo di realizzazione
dell'attivita' non coincida con un unico esercizio finanziario, in
sede di rendiconto devono essere utilizzati i dati risultanti dal
bilancio dell'esercizio in cui si sono svolte, in prevalenza, le
attivita'. In sede di rendiconto le spese generali possono essere
compensate con le spese di realizzazione e/o con le spese di
personale, ferme restando comunque la spesa massima ammessa per il
progetto e la percentuale massima per le spese generali sopra
fissata.
Nei casi in cui il beneficiario non disponga di contabilita'
analitica la percentuale massima delle spese generali ammissibili si
riduce, per tutti i tipi di intervento, al 5%.
2.4.4) Costi aggiuntivi o marginali
Le Universita' e le altre istituzioni scientifiche (centri di ricerca
dei Ministeri, CNR, ENEA, etc.) possono richiedere il contributo sui
soli costi aggiuntivi connessi alla realizzazione del progetto che
non siano coperti da altre entrate.
In detti costi aggiuntivi si ricomprendono esclusivamente costi per
personale non dipendente e costi aggiuntivi per la realizzazione del
progetto ammissibili secondo i criteri stabiliti al precedente punto
2.4.2). Sono ammissibili spese generali per un ammontare massimo del
5% forfetario.
2.4.5) Definizione della spesa ammessa
L'entita' della spesa ammessa a contributo viene definita
attraverso:
- il parere e le valutazioni degli esperti previsti per legge di cui
al successivo punto 2.10);
- l'istruttoria e le valutazioni dei gruppi di lavoro per la
valutazione dei progetti di cui al successivo punto 2.5).
2.4.6) Definizione del regime IVA
In sede di presentazione del progetto il richiedente deve indicare
l'eventuale indetraibilita' degli oneri IVA connessi alla
realizzazione del progetto.
2.4.7) Esclusione del doppio finanziamento
I contributi pubblici complessivamente richiesti sui progetti non
possono superare in ogni caso la percentuale di contribuzione massima
prevista dalla L.R. 28/98.
Al fine di determinare il contributo regionale concedibile, il
richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, deve dichiarare
che la quota di contributo richiesta non e' coperta da altri
contributi pubblici.
I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente il
responsabile del procedimento, durante tutto il periodo di
svolgimento delle attivita' di progetto, dell'eventuale concessione
di altri contributi da Enti o pubbliche Amministrazioni pena
l'applicazione delle sanzioni di legge, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato.
Restano salvi eventuali limiti piu' restrittivi eventualmente
stabiliti dalle altre normative di finanziamento alle quali il
richiedente abbia avuto accesso.
2.5) Valutazione dei progetti
Il responsabile del procedimento affida la valutazione dei progetti
formalmente ammissibili a gruppi di lavoro tecnico-amministrativi,
appositamente costituiti con atto formale del Direttore generale.
Il responsabile del procedimento stabilisce al momento
dell'affidamento ai gruppi di lavoro la tipologia dell'intervento
alla quale e' correttamente riconducibile il progetto presentato
anche in difformita' dall'individuazione effettuata dal richiedente
al momento della presentazione dell'istanza.
Ai gruppi di lavoro che curano l'istruttoria dei progetti e'
richiesta la definizione di proposte in merito alla valutazione ed
alla congruita' tecnico-economica dei progetti stessi ed alla
ammissibilita' delle singole voci di spesa. Per ogni progetto viene
individuato un tutor o referente, che ne cura la istruttoria e ne
segue le fasi successive.
2.5.1) Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione
della domanda di ricerca" e "Studio, ricerca e sperimentazione"
Il gruppo di lavoro esamina ciascun progetto sulla base della
istruttoria del tutor e delle valutazioni espresse dagli esperti e
dal Comitato di cui all'art. 3, comma 7, lett. c).
L'assegnazione del punteggio ai singoli progetti e' disposta dal
gruppo di lavoro secondo i criteri di seguito stabiliti, fatto salvo
che l'attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica A per i
progetti di ricerca spetta agli esperti o al Comitato di cui all'art.
3, comma 7, lett. c).
La somma dei punteggi assegnati costituisce la valutazione di merito
del progetto e determina l'ordine di inserimento nella graduatoria
delle singole tipologie d'intervento.
Sono inseriti in graduatoria i progetti che raggiungono almeno il 60%
del punteggio massimo assegnabile ed almeno il 40% del punteggio
relativo a ciascuna delle caratteristiche come di seguito
individuate.
I progetti che non raggiungono entrambe le suddette soglie sono
ritenuti privi del livello minimo di qualita' e pertanto giudicati
non ammissibili.
I punteggi attribuibili a ciascun progetto sono articolati per le
seguenti caratteristiche:
A) validita' tecnico-scientifica
B) integrazioni e sinergie con il sistema produttivo
C) corrispondenza agli obiettivi e priorita' della programmazione
regionale
D) efficienza e impatto socio-economico del progetto
E) gestione del progetto, congruita' e grado di cofinanziamento.
Per le diverse tipologie di intervento ad ogni caratteristica vengono
attribuiti i seguenti punteggi massimi:
Tipologie di intervento Caratteristiche Totale
A B C D E
Organizzazione della domanda di ricerca 200 250 150 150 250
1000
Qualificazione delle strutture organizzative 300 200 100 400
1000
Studi, ricerche 400 100 150 100 250 1000
Sperimentazione 350 100 150 150 250 1000
Diffusione dei risultati degli studi,
della ricerca e della sperimentazione 150 150 300 100 300 1000
Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali 200 200 300
200 100 1000
Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature 150 250 250
250 100 1000
Ogni caratteristica verra' valutata sulla base dei dettagli tecnici
precisati nei manuali di valutazione resi disponibili a tutti gli
interessati all'indirizzo Internet: http://www.ermesagricoltura.it/
in relazione ai singoli bandi o tipologie di intervento.
Per i progetti di ricerca, le valutazioni di merito tecnico
scientifico previste all'art. 3, comma 7, lettera c) concernenti la
caratteristica A sono effettuate:
- dal Comitato tecnico per i progetti di importo inferiore ai
200.000,00 Euro;
- dagli esperti per i progetti di importo superiore ai 200.000,00
Euro.
Al fine di consentire tale valutazione il responsabile del
procedimento invia copia integrale dei progetti agli esperti e al
Comitato e stabilisce le modalita' per l'effettiva acquisizione delle
valutazioni previste.
I progetti di ricerca, studio e sperimentazione relativi al settore
agro-alimentare biologico formalmente ammissibili sono sottoposti
contestualmente al parere della Commissione regionale per il settore
agro-alimentare biologico che trasmette il proprio parere al
responsabile del procedimento.
2.6) Definizione piani stralcio annuali - Art. 3, commi 1 e 2
2.6.1) Concorso delle Province alla predisposizione dei piani
stralcio annuali
Al fine di assicurare il concorso delle Province alla predisposizione
dei piani stralcio annuali come previsto all'art. 3, comma 9 della
legge, la proposta di piano stralcio annuale e' trasmessa alle
Province per gli adempimenti del Comitato tecnico-amministrativo
previsto dall'art. 11, comma 2 della L.R. 15/97.
Del parere espresso dal predetto Comitato sara' dato conto nell'atto
di approvazione del piano stralcio annuale.
2.6.2) Percentuale di contribuzione
Le percentuali di contributo per le diverse tipologie di intervento
sono fissate nella percentuale massima stabilita dalla legge agli
artt. 6 e 9, ad esclusione delle attivita' di miglioramento genetico
e di ricerca finalizzate allo sviluppo delle attivita'
imprenditoriali, per le quali la percentuale non potra' superare il
50%.
L'importo del contributo concedibile non puo' in ogni caso superare
la richiesta presentata nell'istanza.
2.6.3) Articolazione delle risorse fra le diverse tipologie di
intervento
Le risorse complessivamente stanziate nel bilancio regionale per la
concessione dei contributi previsti dalla legge in materia di ricerca
sono ripartite in percentuale fra le seguenti tipologie di intervento
secondo le modalita' indicate:
A) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 4, comma 1,
lett. a) e b): - interventi di cui alla lett. a) - Organizzazione
domanda: 90%; - interventi di cui alla lettera b) - Qualificazione
strutture: 10%;
B) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,
lett. a), b) e c) - dedotta la percentuale, pari al 13%, destinata ad
attivita' di studio, ricerca e sperimentazione da realizzare
attraverso specifici bandi: - interventi di studio e ricerca di cui
alla lett. a), ivi compresa la relativa organizzazione prevista alla
lett. b): 55%; - interventi di sperimentazione di cui alla lett. a),
ivi compresa la relativa organizzazione prevista alla lett. b): 36%;
- interventi di diffusione risultati dalla ricerca di cui alla lett.
b): 8%; - predisposizione di progetti di ricerca transnazionali di
cui alla lett. c): 1%;
C) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,
lett. d): - realizzazione di opere di acquisto attrezzature: 100%.
In ciascun piano stralcio annuale sono ammissibili progetti
poliennali che non determinino, sommati a quelli gia' in corso,
impiego di risorse, negli anni successivi e per le singole
graduatorie, superiori di norma all'80% delle disponibilita'
dell'esercizio finanziario nel quale vengono approvati.
In caso di risorse insufficienti per la concessione dei contributi ai
progetti poliennali gia' in corso, sono considerati prioritari i
progetti poliennali di approvazione precedente e, fra questi, quelli
con punteggio superiore.
Nel caso in cui i progetti ammissibili inseriti in una graduatoria
non esauriscano la percentuale di risorse assegnate, le risorse
rimanenti verranno riattribuite alle altre graduatorie, in
proporzione alle percentuali qui fissate, contestualmente
all'approvazione delle graduatorie medesime.
2.6.4) Concessione contributi ed erogazione anticipi
La concessione dei contributi relativi ai progetti inseriti nel piano
stralcio annuale e' disposta dal dirigente competente sulla base
delle graduatorie approvate e nei limiti delle risorse recate dal
bilancio regionale annuale nonche' nel rispetto delle percentuali di
destinazione di dette risorse definite nei presenti criteri.
Preliminarmente alla concessione del contributo, verra' acquisita
apposita comunicazione, da parte del beneficiario, di conferma
dell'interesse alla realizzazione del progetto ovvero di rinuncia.
Nel caso di conferma la comunicazione dovra' contenere anche
l'indicazione della data effettiva di inizio delle attivita' di cui
al precedente punto 2.4).
Possono essere erogati anticipi fino al 70% del contributo concesso.
La concessione del contributo relativo alle annualita' successive
alla prima dei progetti poliennali, indicati in apposito elenco
allegato al piano stralcio annuale, e' disposta dal dirigente
competente subordinatamente all'acquisizione, entro 30 giorni dal
termine dell'attivita', della dichiarazione, resa dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario ai sensi della normativa
vigente, attestante l'avvenuta realizzazione delle attivita' relative
all'annualita' precedente.
Qualora, dalla verifica tecnica finale sull'attivita' svolta
nell'annualita' precedente, dovessero emergere elementi
pregiudizievoli alla regolare prosecuzione dell'attivita' del
progetto, saranno applicate le revoche e sanzioni di cui al
successivo punto 2.9).
2.6.5) Proroghe
Il termine fissato nella determinazione dirigenziale di concessione
del contributo per il completamento dell'attivita' potra' essere
prorogato per una sola volta per giustificato motivo esclusivamente
nel caso in cui non vengano alterati gli obiettivi e l'attivita'
complessiva prevista nel progetto.
Il beneficiario che riscontri l'impossibilita' di completare
l'attivita' nel termine previsto dovra' far pervenire al Servizio
competente, entro i 30 gg. antecedenti la scadenza del predetto
termine, una motivata richiesta di proroga indicandone la durata. La
richiesta di proroga va presentata con le modalita' previste per le
varianti.
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che
l'Amministrazione abbia comunicato con lettera del responsabile del
procedimento il diniego o abbia richiesto chiarimenti, la proroga si
intende concessa. La richiesta di chiarimenti deve essere formulata
per iscritto dal responsabile del procedimento.
Per i progetti poliennali la proroga potra' essere richiesta e
concessa solo relativamente all'ultima annualita'.
Il termine per la presentazione della rendicontazione delle attivita'
svolte si intende prorogato per un periodo pari alla proroga
concessa.
Non sono ammesse richieste di proroga riferite esclusivamente al
termine di presentazione della rendicontazione delle attivita'
svolte.
Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle richieste di
proroga vengono definite dal Servizio competente.
2.6.6) Varianti
Le variazioni o le modifiche all'assetto tecnico-economico del
progetto che non determinino variazioni sostanziali dello stesso
rientrano nella discrezionalita' del beneficiario, fermo restando che
in sede di verifica finale, preliminare alla liquidazione del saldo
del contributo, sara' accertato che tali modifiche o variazioni non
abbiano alterato gli obiettivi previsti dal progetto.
Variazioni che modifichino le azioni, gli obiettivi e le ricadute del
progetto in modo rilevante dovranno essere preventivamente sottoposte
alla valutazione della Regione. Decorsi 30 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione
abbia comunicato con lettera del responsabile del procedimento il
diniego o abbia richiesto chiarimenti, la variazione si intende
autorizzata.
Il tutor del progetto effettua l'istruttoria sull'ammissibilita'
della variante e ne propone l'esito al responsabile del procedimento
per gli eventuali successivi adempimenti.
2.6.6.1) Modalita' di presentazione
La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente o da altro soggetto a cio'
delegato.
Alla richiesta deve essere allegato un file elettronico contenente la
nuova stesura integrale del progetto e le informazioni accessorie,
escludendo con cio' la presentazione della variante in forma
cartacea.
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software
disponibile all'indirizzo Internet: http://www.ermesagricoltura.it/
alla voce "Ricerca e Sviluppo".
2.6.7) Rimodulazione
Nel caso in cui l'Amministrazione ammetta una spesa sensibilmente
inferiore a quella preventivata e' riconosciuta al beneficiario la
possibilita' di rimodulare il progetto recependo le indicazioni
dell'Amministrazione stessa. Tale rimodulazione deve pervenire
contestualmente alla conferma di interesse alla realizzazione del
progetto.
2.7) Modalita' di rendicontazione
Al termine delle attivita' il legale rappresentante trasmette la
richiesta di saldo, redatta attraverso l'uso dello specifico
software, contenente il rendiconto finanziario a cui e' allegata la
relazione tecnica finale sui risultati dell'attivita'.
Per i contributi concessi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d),
della legge la richiesta di saldo deve contenere la dichiarazione di
impegno a non distogliere opere, macchine ed attrezzature dai fini di
ricerca e sperimentazione.
La richiesta di saldo e la relativa documentazione deve essere
presentata entro i seguenti termini:
- per i progetti annuali: entro 4 mesi dalla scadenza del termine
fissato per la realizzazione del progetto;
- per i progetti poliennali: entro 4 mesi dalla chiusura di ciascuna
annualita' di progetto,
ovvero
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui
si sono svolte in prevalenza le attivita', qualora alle scadenze
sopra indicate detto bilancio non sia ancora stato approvato.
La scelta della modalita' di rendicontazione avviene in sede di
presentazione dell'istanza. Eventuali variazioni devono essere
comunicate prima del termine dell'attivita' del progetto.
2.7.1) Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto, ai sensi della
normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario - e nel caso di Enti pubblici o di Enti di diritto
pubblico anche dal responsabile di ragioneria dell'Ente - in ordine
alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle
attivita' ammesse a contributo.
Nel caso che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di un contratto
di partenariato ai sensi del precedente punto 2.2.1), il rendiconto
finanziario deve essere presentato da tutti i partner.
Il rendiconto finanziario, redatto nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, deve contenere:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per
l'attuazione del progetto o per l'attuazione dell'annualita' del
progetto della quale si chiede il saldo, articolato nei seguenti
aggregati di spesa: - ammontare complessivo delle spese sostenute per
il personale; - ammontare complessivo delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto; - ammontare delle spese generali imputate
al progetto secondo quanto definito nei presenti criteri. Nel caso di
progetti in cui sia riconosciuto ammissibile anche il contributo per
l'organizzazione degli interventi, il rendiconto deve contenere il
totale delle spese sostenute a tal fine disarticolato nei medesimi
aggregati di spesa indicati sopra;
b) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono state
effettivamente sostenute per l'attuazione delle attivita' relative al
progetto ammesso a contributo e che rientrano nella categoria delle
spese ammissibili;
c) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono supportate da
titoli giustificativi, che sono regolarmente registrate nella
contabilita' e chiaramente identificabili per centro di costo o
all'interno della nota integrativa, e che i titoli giustificativi
sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede legale per
consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche
tecnico-amministrative da parte della Regione;
d) la dichiarazione che la quota di contributo richiesta non e'
coperta da altri contributi pubblici;
e) l'indicazione dell'ammontare delle spese effettivamente pagate
supportata dalla dichiarazione che tale ammontare non e' inferiore
all'acconto percepito;
f) la dichiarazione che l'incidenza percentuale delle spese generali
e' conforme a quanto stabilito dai presenti criteri.
Ai fini della corretta indicazione delle spese sostenute si richiama
quanto previsto al precedente punto 2.4) in ordine all'ammissibilita'
delle spese stesse.
2.7.2) Relazione tecnica finale
La relazione tecnica finale corredata dai dati, dalla documentazione
e dai materiali prodotti nella realizzazione dei progetti dovra'
essere prodotta, in allegato alla richiesta di saldo, sotto forma di
file elettronico utilizzando lo specifico software.
Tutta la documentazione tecnica di supporto e gli allegati devono
essere presentati sotto forma di file elettronici utilizzando lo
specifico software ad eccezione dei prodotti che per la loro natura
tecnica non possono essere ivi contenuti (pubblicazioni,
videocassette, prototipi, ecc.) che dovranno essere invece consegnati
direttamente.
2.8) Controlli e verifiche a consuntivo
I controlli e le verifiche a consuntivo previsti dall'art. 24 della
legge attengono ai seguenti aspetti:
a) verifiche sulla corrispondenza dell'attivita' svolta con quella
ammessa e sul raggiungimento degli obiettivi nonche' sulla
corrispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito dai
presenti criteri. Le verifiche sono effettuate su ciascun progetto e
costituiscono presupposto per la liquidazione del saldo del
contributo. Gli aspetti tecnici sono curati dal tutor del progetto
che ne trasmette le risultanze al responsabile del procedimento per
gli atti conseguenti. Il responsabile del procedimento potra'
disporre verifiche e sopralluoghi anche in corso d'opera in relazione
alla particolare tipologia e complessita' dei singoli progetti;
b) controlli tecnico-amministrativi sulle dichiarazioni presentate in
sede di richiesta di saldo. I controlli saranno effettuati a campione
secondo le modalita' previste all'art. 71 e seguenti del DPR 445/00
al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive
rese dai soggetti beneficiari. Sono previste le seguenti forme di
controllo tecnico-amministrativo che sara' effettuato su un campione
di almeno il 10% dei progetti ai quali e' stato concesso il
contributo: - controllo preliminare alla liquidazione del saldo dei
contributi; - controllo successivo alla liquidazione del saldo dei
contributi. Il controllo consiste nell'esame dettagliato, da
effettuarsi presso la sede del beneficiario, dei documenti di
bilancio, delle scritture contabili e della documentazione
giustificativa delle spese sostenute relativi al progetto
controllato. Allo scopo l'Amministrazione puo' richiedere
preventivamente un elenco dettagliato dei documenti giustificativi
delle spese dichiarate nel rendiconto. Dell'intenzione di procedere
al controllo l'Amministrazione dara' preventiva comunicazione al
soggetto interessato. Il controllo sara' effettuato da una
Commissione composta da due unita' con competenze
amministrativo-contabile con il supporto del tecnico referente
coadiuvato da un membro del gruppo di lavoro per la valutazione del
progetto. Le risultanze del controllo saranno sintetizzate in
apposito verbale sulla base del quale il responsabile del
procedimento promuovera' l'adozione degli atti conseguenti. La
Commissione effettua i necessari riscontri, eventualmente, anche
presso il domicilio fiscale, la sede operativa e gli eventuali
diversi luoghi di realizzazione del progetto con riferimento sia al
beneficiario che agli eventuali partner.
2.8.1) Controlli aggiuntivi
Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il
responsabile del procedimento potra' disporre ulteriori controlli su
progetti non compresi nel campione, in base alle specifiche norme di
legge.
2.9) Revoche e sanzioni
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dalla
L.R. 15/97 all'art. 18.
2.10) Valutazione tecnico-scientifica progetti di ricerca - Art. 3,
comma 7, lett. c)
Il Direttore generale Agricoltura individua - in applicazione della
normativa regionale vigente ed in relazione alle tipologie dei
progetti presentati - gli esperti cui affidare la valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, sulla base di comprovate
competenze anche attingendo da specifici elenchi predisposti da Enti
pubblici o privati di livello regionale, nazionale e comunitario.
Preliminarmente al formale conferimento dell'incarico, gli esperti
individuati dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio dalla quale risulti:
- di non avere presentato direttamente progetti di ricerca per
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce
l'incarico;
- di non avere partecipato alla formulazione, e di non partecipare in
nessuna forma alla realizzazione, di progetti di ricerca presentati
per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce
l'incarico;
- di non avere relazioni di parentela e di affinita' fino al secondo
grado con persone titolari di progetti di ricerca presentati per
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce
l'incarico;
- di non intrattenere rapporti di lavoro, consulenza o incarico di
qualsiasi genere con soggetti titolari di progetti di ricerca
presentati per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si
riferisce l'incarico o presso i quali parenti e affini fino al
secondo grado abbiano ruolo decisionale;
- di essere a conoscenza che l'accettazione dell'incarico comporta
l'obbligo di garantire la massima riservatezza in ordine alle
informazioni delle quali si verra' in possesso e di non utilizzare
tali informazioni per scopi personali e professionali.
2.10.1) Valutazione progetti superiori a 200.000,00 Euro
Ogni singolo progetto di importo superiore a 200.000,00 Euro e'
sottoposto alla valutazione di una Commissione presieduta dal
Responsabile del Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare o suo
delegato e composta da un massimo di tre esperti individuati come
specificato al punto 2.10) in relazione alla tipologia del progetto.
2.10.2) Valutazione progetti inferiori a 200.000,00 Euro
I progetti di importo inferiore a 200.000,00 Euro sono sottoposti
alla valutazione di un Comitato tecnico presieduto dal Responsabile
del Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare o suo delegato e
composto da un massimo di sei esperti individuati come specificato al
punto 2.10) in relazione alle principali tipologie di progetti
presentati.
2.11) Elenco degli enti organizzatori della ricerca - Art. 5, comma
Ai fini della L.R. 28/98, per enti organizzatori della domanda di
ricerca si intendono gli enti che ordinariamente svolgono attivita'
di organizzazione dei programmi di ricerca coordinando e garantendo
la diffusione dei risultati delle ricerche direttamente o tramite
affidamento a terzi.
Al fine dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, i
richiedenti devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:
- avere una o piu' sedi operative nel territorio dell'Emilia-Romagna
e consentire al loro interno la presenza di altri soggetti delle
filiere agro-alimentari;
- assumere l'impegno a norma di legge di reinvestire gli utili
dell'attivita' in programmi di ricerca di interesse generale per
tutto il periodo di iscrizione all'elenco.
Per l'inserimento nell'elenco, gli organismi interessati devono
presentare apposita istanza a: "Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura - Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare,
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna" allegando i seguenti documenti:
- atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci;
- nel caso di iscrizione alla CCIAA, certificato della Camera di
Commercio in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti:
- il nominativo del legale rappresentante;
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- curriculum aziendale;
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di
contratto di lavoro;
- curricula del personale tecnico;
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto
organizzativo;
- documentazione della rappresentativita' della produzione.
Gli organismi inseriti nell'elenco dovranno comunicare al predetto
indirizzo ogni variazione che intervenga successivamente allo scopo
di accertare il permanere dei requisiti necessari.
L'elenco e' tenuto presso il Servizio Sviluppo Sistema agroalimentare
della Direzione generale Agricoltura ed e' aggiornato ogni tre anni.
2.12) Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati -
Art. 8, comma 5
Ai fini della L.R. 28/98, per aziende sperimentali si intendono
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di sperimentazione
nei settori agricolo, forestale e zootecnico, compreso quello ittico,
attraverso la gestione di aziende agricole o di allevamenti.
Ai medesimi fini, per laboratori assimilati si intendono strutture
specializzate per disciplina nella attivita' sperimentale (es.:
trasformazione dei prodotti; tecniche irrigue; tecniche di
trattamento dei sottoprodotti e rifiuti; ecc.).
Al fine dell'inserimento nell'elenco i soggetti devono possedere i
seguenti requisiti:
- avere tra le finalita' statutarie la sperimentazione e il supporto
alla ricerca nei settori agricolo, forestale e zootecnico;
- avere sede operativa in Emilia-Romagna;
- disporre di strutture e di organizzazione adeguate all'attivita' di
sperimentazione;
- disporre stabilmente di personale qualificato;
- mantenere raccordi permanenti con i produttori emiliano-romagnoli,
direttamente o attraverso gli Enti organizzatori della ricerca;
- aver stabilito rapporti permanenti con altre aziende sperimentali e
laboratori assimilati attraverso intese per la condivisione di
attrezzature o per la realizzazione di protocolli sperimentali o per
la prestazione di reciproco supporto.
I soggetti che richiedono di essere inseriti in elenco devono
presentare apposita istanza a: "Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura - Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare,
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna" allegando i seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto;
- nel caso di iscrizione alla CCIAA, certificato della Camera di
Commercio in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti:
- il nominativo del legale rappresentante;
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- curriculum aziendale;
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di
contratto di lavoro;
- curricula del personale tecnico;
- descrizione delle dotazioni strumentali e titolo di possesso;
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto
organizzativo con particolare riferimento alla economicita',
efficacia e funzionalita' organizzativa degli assetti gestionali;
- documentazione relativa al rapporto con altre aziende sperimentali
o laboratori assimilati;
- documentazione relativa al raccordo con i produttori agricoli
regionali o con gli Enti organizzatori.
ALLEGATO B)
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche - Titolo III "Attivita'
di assistenza tecnica e divulgazione"
1 - Ambito applicativo
L'attivita' di assistenza tecnica e divulgazione (Titolo III della
L.R. 28/98) e' suddivisa fra attivita' di livello provinciale ed
attivita' di livello interprovinciale o regionale.
Per quanto riguarda le attivita' di livello provinciale vengono
mantenute le modalita' applicative usuali di erogazione dei
contributi.
Per quanto riguarda le attivita' di livello interprovinciale o
regionale, le stesse verranno realizzate attraverso specifici bandi
su tematiche strategiche ed innovative, anche con carattere
sperimentale, di rilievo regionale, inerenti l'attivita' di
assistenza tecnica, la realizzazione di supporti e l'attivita' di
coordinamento.
2 - Attivita' di livello provinciale
Le attivita' di livello provinciale devono essere coerenti con i
contenuti del Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema
agro-alimentare.
Nella definizione degli aspetti procedurali, potranno costituire
riferimento i documenti regionali attuativi della L.R. 28/98,
integrati da specifici momenti di confronto nell'ambito delle azioni
di coordinamento previsti dalla L.R. 15/97, volti ad individuare
tipologie e metodi comuni per la realizzazione delle attivita' di
assistenza tecnica.
In sede di coordinamento, potranno inoltre essere definite le
attivita' di tipo standard e/o routinarie, rendendo disponibili a
tutti gli interessati all'indirizzo Internet:
http://ermesagricoltura.it uno specifico documento tecnico, al fine
di favorire una adeguata omogeneita' nella valutazione di tali
tipologie.
Non possono beneficiare di contributi a livello provinciale le
attivita' di valenza regionale e/o interprovinciale, realizzate con
gli specifici bandi, nonche' le attivita' gia' in fase di
realizzazione a livello regionale.
La Regione e le Province rendono reciprocamente disponibile
l'utilizzo dei risultati delle attivita' sia di livello regionale che
di livello provinciale.
In sede di concessione dei contributi si applicano le prescrizioni di
cui al paragrafo 14 "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore
agricolo" degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato", che fissano quale limite di contribuzione Euro 100.000,00 per
beneficiario per un periodo di tre anni - considerando quale
beneficiario la persona che fruisce dei servizi - ovvero il 50% della
spesa ammessa se trattasi di piccole e medie imprese.
2.1) Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale
Le risorse assegnate alle Province si distinguono in:
- fondi ordinari;
- fondi finalizzati.
2.1.1) Riparto fondi ordinari
I fondi ordinari sono assegnati alle Province sulla base dei
parametri stabiliti dall'art. 3, comma 6, lett. e) e dell'art. 23,
comma 1, e precisamente:
- PLV: produzione lorda vendibile agricola: si intende la PLV
agricola rilevata dagli strumenti statistici a livello regionale;
- Indotto: per la misura dell'indotto viene utilizzato il parametro
occupati, definito come percentuale degli occupati nel settore
agro-alimentare rilevata dagli strumenti statistici a livello
regionale;
- SAU, superficie agraria utilizzata rilevata dagli strumenti
statistici a livello regionale, corretta in base alla incidenza delle
aree svantaggiate sulla base di eventuali specifiche presentate e
concordate con le Province;
- numero di aziende, rilevata dagli strumenti statistici a livello
regionale, con potenzialita' di sviluppo e con reddito lordo standard
superiore a 6 UDE o altro limite concordato con le Province.
Il peso di tali parametri e' di seguito definito:
Parametro Peso
PLV 30
Occupati 10
SAU 30
Numero aziende 30
Totale 100
Il riparto ottenuto secondo i parametri sopra descritti verra'
corretto in base alla capacita' di spesa e di raggiungimento degli
obiettivi, entrambi riferiti alle ultime due annualita' disponibili,
secondo l'incidenza di seguito indicata:
- capacita' di spesa: 40%;
- capacita' di raggiungimento degli obiettivi: 60%.
Il riparto terra' conto delle risorse utilizzate attraverso specifici
bandi per attivita' di livello regionale e/o interprovinciale solo
nel caso in cui questi incidano in modo significativamente differente
tra le diverse Province. Di tale incidenza si terra' comunque conto
nel riparto dell'anno successivo.
2.1.2) Riparto fondi finalizzati
La Regione puo' assegnare alle Province risorse per l'attivazione di
iniziative di carattere strategico o per la realizzazione di
iniziative derivanti da specifiche disposizioni nazionali o
comunitarie.
Le disposizioni applicative relative a tali fondi sono definite
d'intesa con le Province ed approvate contestualmente all'atto di
assegnazione e di impegno dei fondi.
3 - Attivita' di livello interprovinciale o regionale
3.1) Attivazione di bandi
Verranno attivati specifici bandi con fondi regionali o di altra
provenienza, di concerto con le Province in coerenza con quanto
previsto all'art. 14, comma 1, per la concessione di contributi ai
sensi della L.R. 28/98 per quanto concerne le seguenti attivita':
- assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art.
11, comma 1, lett. a);
- supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.
b);
- coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c).
ALLEGATO C)
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche. Attivita' di iniziativa
diretta della Regione
Al fine di completare ed integrare il sistema dei servizi di
sviluppo, la Giunta individua le aree che presentano carenza di
iniziativa progettuale da parte dei soggetti destinatari dei
contributi della L.R. 28/98 e limitatamente agli interessi strategici
provvede:
- a commissionare la realizzazione di ricerche. L'approvazione dei
relativi progetti ne determina l'inclusione nei piani stralcio
annuali per gli importi corrispondenti;
- a commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza
tecnica di interesse particolare.
Le attivita' di informazione e documentazione previste dall'art. 19
della L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' previste
dalla normativa vigente ed in sintonia con quanto previsto dalla L.R.
39/92 "Norme per l'attivita' di comunicazione della Regione e per il
sostegno dell'informazione operante in Emilia-Romagna".
Le attivita' di formazione professionale previste dall'art. 20 della
L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' in sintonia con
quanto previsto dalla L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro".