REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2004, n. 1750

Nuovi criteri e modalita' per l'attuazione dell'intervento regionale nel settore della ricerca e sperimentazione in campo agricolo e linee guida per gli interventi di assistenza tecnica di livello provinciale ai sensi della L.R. 28/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di sviluppo             
al sistema agro-alimentare", cosi' come modificata dalla L.R. 28                
dicembre 1998, n. 43;                                                           
- la propria deliberazione n. 462 in data 1 marzo 2000 recante "L.R.            
28/98, art. 3. Rideterminazione dei criteri e delle modalita' per la            
concessione dei contributi";                                                    
considerato:                                                                    
- che la L.R. 28/98 e' stata applicata, secondo i criteri                       
sopracitati, concedendo i contributi previsti al Titolo II e al                 
Titolo III della legge stessa attraverso la formazione di                       
graduatorie, definite sulla base di candidature e di progetti                   
presentati dai diversi soggetti beneficiari nell'ambito di tematiche            
coerenti con il Programma poliennale dei servizi di sviluppo al                 
sistema agro-alimentare;                                                        
- che l'esperienza ha portato a verificare che, talora, e' necessario           
intervenire in modo mirato in alcuni settori per affrontare questioni           
di carattere strategico od emergenziale anche in tempi non                      
preventivabili;                                                                 
ritenuto pertanto:                                                              
- per quanto riguarda il Titolo II, di integrare la modalita' usuale            
di concessione dei contributi attraverso l'approvazione di specifici            
bandi su temi prioritari, quale ulteriore percorso per realizzare le            
finalita' proprie della ricerca e della sperimentazione;                        
- per quanto riguarda il Titolo III (attivita' di assistenza tecnica            
e divulgazione, suddivisa fra attivita' di livello provinciale ed               
attivita' di livello interprovinciale o regionale), di sostenere la             
modalita' applicativa usuale di concessione di contributi                       
esclusivamente a livello provinciale, individuando al contempo per              
l'ambito sovraprovinciale, quale strumento applicativo, l'attivazione           
di specifici bandi su tematiche di assistenza tecnica, supporti e               
coordinamento, strategiche ed innovative, anche con carattere                   
sperimentale;                                                                   
constatata, pertanto, la necessita' di rivedere i criteri e le                  
modalita' di cui alla deliberazione 462/00 per la concessione dei               
contributi previsti dalla L.R. 28/98, pur preservando in via generale           
- esclusivamente per quanto concerne la materia studio, ricerca e               
sperimentazione - l'impianto generale dimostratosi valido nella sua             
impostazione;                                                                   
ritenuto:                                                                       
- di elaborare uno specifico allegato, individuato quale Allegato A),           
parte integrante e sostanziale del presente atto, che detta i nuovi             
principi di riferimento per l'applicazione della L.R. 28/98 in                  
materia di studio, ricerca e sperimentazione con l'inserimento di               
alcuni nuovi elementi finalizzati ad una maggiore funzionalita' ed              
efficienza del procedimento;                                                    
- di fissare - per quanto concerne le attivita' di assistenza tecnica           
di livello provinciale - linee guida e modalita' di riparto delle               
risorse nella formulazione di cui all'Allegato B), parte integrante e           
sostanziale del presente atto, rinviando ad appositi bandi                      
l'attivazione dell'intervento contributivo in materia di assistenza             
tecnica di livello interprovinciale o regionale;considerato, infine,            
che sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 10, la Regione             
puo' commissionare direttamente la realizzazione di ricerche di                 
carattere strategico per il sistema agro-alimentare regionale in                
tutti gli ambiti disciplinati dalla L.R. 28/98;                                 
ritenuto pertanto di richiamare nell'Allegato C), parte integrante e            
sostanziale del presente atto, le attivita' di iniziativa diretta               
della Regione, fornendo alcune precisazioni per le attivita' di                 
informazione e documentazione e per l'attivita' di formazione                   
professionale;                                                                  
verificato che l'impianto cosi' ridisegnato ha variato in modo                  
sostanziale le procedure, in particolare per cio' che riguarda                  
l'esclusione della presentazione, secondo le modalita' usuali, di               
progetti nel settore dell'assistenza tecnica;                                   
ritenuto:                                                                       
- necessario - anche al fine di consentire ai potenziali beneficiari            
la necessaria informazione sui contenuti dei nuovi criteri, in deroga           
a quanto previsto nell'Allegato A) del presente atto ed a totale                
modifica di quanto stabilito al punto 1 della propria deliberazione             
n. 1148 del 14 giugno 2004 - fissare al 29 ottobre 2004 il termine              
ultimo per la presentazione dei progetti previsti al Titolo II per il           
Piano stralcio 2005;                                                            
- di confermare quanto stabilito al punto 2 della citata                        
deliberazione 1148/04 in ordine alla sospensione, relativamente al              
Piano stralcio 2005, dell'accettazione delle domande per l'accesso ai           
contributi volti alla realizzazione di opere ed all'acquisto di                 
attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle                    
attivita' di ricerca e sperimentazione agricola (art. 7, comma 1,               
lett. d);                                                                       
- di dare mandato al Servizio Sviluppo del Sistema agroalimentare               
perche' attivi le opportune modalita' informative per gli utenti                
della L.R. 28/98;                                                               
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, recante                    
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi                    
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione               
della Giunta regionale 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di richiamare integralmente le motivazioni espresse in premessa              
che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;            
2) di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato A) parte                
sostanziale ed integrante del presente atto, i nuovi principi di                
riferimento per l'applicazione della L.R. 28/98 in materia di studio,           
ricerca e sperimentazione;                                                      
3) di fissare, per quanto concerne le attivita' di assistenza tecnica           
di livello provinciale, linee guida e modalita' di riparto delle                
risorse alle Province nella formulazione di cui all'Allegato B),                
parte integrante e sostanziale del presente atto, rinviando ad                  
appositi bandi l'attivazione degli interventi contributivi in materia           
di assistenza tecnica di livello interprovinciale o regionale, per i            
quali e' esclusa la modalita' usuale di presentazione delle domande;            
4) di precisare nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del            
presente atto, per quanto concerne le attivita' di iniziativa diretta           
della Regione, alcuni aspetti riguardanti le attivita' di                       
informazione e documentazione e le attivita' di formazione                      
professionale;                                                                  
5) di stabilire che, relativamente ai progetti gia' approvati                   
nell'ambito dei Piani stralcio precedenti all'anno 2005, verranno               
applicati i criteri approvati con la deliberazione 462/00;6) di dare            
atto, altresi', che i criteri di cui all'Allegato A) costituiscono il           
quadro di riferimento per l'attivazione di specifici bandi settoriali           
nel campo dello studio, ricerca e sperimentazione a cui sono                    
riservate risorse per un ammontare pari al 13% degli stanziamenti               
annuali complessivamente destinati al finanziamento degli interventi            
di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c);                                
7) di fissare - in deroga a quanto previsto nell'Allegato A) del                
presente atto ed a totale modifica di quanto stabilito al punto 1               
della propria deliberazione 1148/04 - al 29 ottobre 2004 il termine             
ultimo per la presentazione dei progetti previsti al Titolo II della            
L.R. 28/98 per il Piano stralcio 2005;8) di confermare quanto                   
stabilito al punto 2 della citata deliberazione 1148/04 in ordine               
alla sospensione, relativamente al Piano stralcio 2005,                         
dell'accettazione delle domande per l'accesso ai contributi volti               
alla realizzazione di opere ed all'acquisto di attrezzature destinate           
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e                    
sperimentazione agricola (art. 7, comma 1, lett. d);                            
9) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio              
Sviluppo del Sistema agroalimentare provvedera' a darne ampia                   
diffusione.                                                                     
I N D I C E                                                                     
ALLEGATO A)                                                                     
1. Ambito applicativo                                                           
2. Criteri e procedure                                                          
2.1)  Presentazione dei progetti                                                
2.1.1) Termini di presentazione delle istanze                                   
2.1.2) Modalita' di presentazione delle istanze                                 
2.2)  Beneficiari                                                               
2.2.1) Partenariato                                                             
2.3)  Attivita' ammesse                                                         
2.3.1) Organizzazione della domanda di ricerca - art. 4                         
2.3.1.1) Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.            
4, comma 1, lett. a)                                                            
2.3.1.2) Attivita' di qualificazione delle strutture organizzative -            
art. 4, comma 1, lett. b)                                                       
2.3.2) Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7                               
2.3.2.1) Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,           
comma 1, lett. a)                                                               
2.3.2.2) Organizzazione  degli  interventi - art. 7, comma 1, lett.             
b)                                                                              
2.3.2.3) Diffusione dei risultati degli studi, della ricerca e della            
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)                                     
2.3.2.4) Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.           
7, comma 1, lett. c)                                                            
2.3.2.5) Realizzazione di opere  ed acquisto  di attrezzature                   
destinate esclusivamente e  permanentemente alle attivita'  di                  
ricerca e di sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)               
2.4)  Spese ammissibili                                                         
2.4.1) Spese per il personale                                                   
2.4.2) Spese per la realizzazione                                               
2.4.3) Spese generali                                                           
2.4.4) Costi aggiuntivi o marginali                                             
2.4.5) Definizione della spesa ammessa                                          
2.4.6) Definizione del regime I.V.A.                                            
2.4.7) Esclusione del doppio finanziamento                                      
2.5)  Valutazione dei progetti                                                  
2.5.1) Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione               
della domanda di ricerca", "Studio, ricerca e sperimentazione"                  
2.6)  Definizione Piani stralcio annuali - art. 3, commi 1 e 2                  
2.6.1) Concorso delle Province alla predisposizione dei Piani                   
stralcio annuali                                                                
2.6.2) Percentuale di contribuzione                                             
2.6.3) Articolazione delle risorse fra le diverse tipologie di                  
intervento                                                                      
2.6.4) Concessione contributi ed erogazione anticipi                            
2.6.5) Proroghe                                                                 
2.6.6) Varianti                                                                 
2.6.6.1) Modalita' di presentazione                                             
2.6.7) Rimodulazione                                                            
2.7)  Modalita' di rendicontazione                                              
2.7.1) Rendiconto finanziario                                                   
2.7.2) Rendicontazione tecnica finale                                           
2.8)  Controlli e verifiche a consuntivo                                        
2.8.1) Controlli aggiuntivi                                                     
2.9)  Revoche e sanzioni                                                        
2.10) Valutazione tecnico-scientifica progetti di ricerca - Art. 3,             
comma 7, lett. c)                                                               
2.10.1) Valutazione  progetti superiori a 200.000,00 Euro                       
2.10.2) Valutazione progetti inferiori a 200.000,00 Euro                        
2.11) Elenco degli enti organizzatori della ricerca - art. 5, comma             
2.12) Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati -               
art. 8, comma 5                                                                 
2.13) Attivazione di bandi                                                      
ALLEGATO B)                                                                     
1. Ambito applicativo                                                           
2. Attivita' di livello provinciale                                             
2.1)  Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale             
2.1.1) Riparto fondi ordinari                                                   
2.1.2) Riparto fondi finalizzati                                                
3. Attivita' di livello interprovinciale o regionale                            
3.1) Attivazione di bandi                                                       
ALLEGATO C)                                                                     
Attivita' di iniziativa diretta della Regione                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche Titolo II "Attivita' di            
studio, ricerca e sperimentazione"                                              
CRITERI E MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI STRALCIO ANNUALI               
Premessa                                                                        
Al fine di perseguire compiutamente le finalita' proprie del Titolo             
II della L.R. 28/98 in materia di studio, ricerca e sperimentazione             
in campo agricolo, la Regione da' attuazione alle norme ivi previste            
in modo integrato affiancando la concessione di contributi per la               
realizzazione di progetti presentati sulla base dei criteri di cui al           
presente allegato, al finanziamento di progetti presentati su                   
specifici bandi di intervento relativi a tematiche prioritarie di               
carattere strategico od emergenziale.                                           
Nell'ambito degli stanziamenti complessivamente iscritti nel bilancio           
regionale per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), b)           
e c) della L.R. 28/98, una percentuale di risorse pari al 13% sara'             
pertanto riservata all'attivazione dei predetti bandi specifici cui             
potranno essere destinati anche fondi finalizzati di provenienza                
statale e/o comunitaria e per i quali i criteri di cui al presente              
allegato costituiscono quadro di riferimento.                                   
1. Ambito applicativo                                                           
I criteri che seguono - che si applicano ai Piani stralcio annuali              
nell'ambito del Programma poliennale dei servizi di sviluppo al                 
sistema agro-alimentare - definiscono:                                          
- gli aspetti procedurali relativi alla concessione dei contributi e            
alla gestione degli iter amministrativi degli interventi regionali              
previsti agli artt. 4 e 7 della L.R 28/98;                                      
- la percentuale di suddivisione delle risorse disponibili fra le               
singole tipologie di intervento;                                                
- le modalita' di incarico ad esperti esterni ai quali si ricorre per           
la valutazione dei progetti di ricerca - art. 3, comma 7, lett. c);             
- le modalita' per l'istituzione dell'elenco degli enti organizzatori           
della ricerca - art. 5, comma 4;                                                
- le modalita' per l'istituzione dell'elenco delle aziende agrarie              
sperimentali e dei laboratori assimilati - art. 8, comma 5;                     
- le tipologie di beneficiari e le spese ammissibili per ciascuna               
tipologia di attivita'.                                                         
2. Criteri e procedure                                                          
I presenti criteri riguardano la concessione di contributi per i                
seguenti interventi:                                                            
- organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett.              
a);                                                                             
- qualificazione delle strutture organizzative - art. 4, comma 1,               
lett. b);                                                                       
- studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a);                
- organizzazione degli interventi e diffusione dei risultati della              
ricerca - art. 7, comma 1, lett. b);                                            
- predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art. 7,               
comma 1, lett. c);                                                              
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate                  
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di                 
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d).                           
La proprieta' dei risultati delle attivita' cui la Regione                      
contribuisce attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 28/98 resta           
dei soggetti che hanno realizzato le attivita'.                                 
Detti risultati - costituiti da dati, elaborazioni, documentazioni e            
materiali in qualunque forma ottenuti - devono essere resi                      
disponibili, senza ulteriori oneri, per la Regione che ha facolta' di           
utilizzarli per finalita' interne.                                              
Per tutte le attivita' si applicano le norme di cui all'art. 7, commi           
3 e 4, della legge in ordine rispettivamente:                                   
- all'obbligo, per i beneficiari, di rendere disponibili i risultati            
conseguiti alle imprese comunitarie secondo criteri non                         
discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria;                      
- all'obbligo, per la Regione, di destinare le risorse regionali a              
studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, in modo da             
non provocare distorsioni della concorrenza ed in coerenza con la               
"Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo              
sviluppo" (Comunicazioni 96/C, 45/06, 98/C, 48/02 e 2002/C, 111/03).            
I richiedenti dovranno individuare nel progetto i prodotti                      
costituenti i risultati e proporne il prezzo e le condizioni di                 
vendita, ovvero, se la cessione sara' gratuita, formulando un piano             
di utilizzo. Tale piano sara' sottoposto alla preventiva approvazione           
o revisione solo nel caso in cui il contributo regionale superi il              
50%. La messa a disposizione a titolo oneroso dei prodotti ottenuti             
con contributi della L.R. 28/98 e' limitata alla quota parte non                
coperta dal contributo pubblico.                                                
In sede di utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle               
attivita' realizzate con il contributo regionale il soggetto                    
beneficiario e' tenuto ad indicare che l'attivita' stessa e' stata              
realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi              
della L.R. 28/98 e successive modifiche.                                        
2.1) Presentazione dei progetti                                                 
Possono accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti che              
realizzano attivita' previste in progetti specifici ritenuti                    
ammissibili dalla Regione.                                                      
Sono ammissibili a contributo progetti di durata annuale e di durata            
poliennale.                                                                     
Ai fini della L.R. 28/98 sono definiti:                                         
- annuali i progetti di durata massima pari a 12 mesi;                          
- poliennali  i progetti di durata compresa tra 12 mesi e 48 mesi. I            
relativi contributi regionali sono impegnati nei diversi esercizi               
finanziari con riferimento alle diverse annualita' di progetto che              
non possono essere di durata superiore a mesi 12.                               
2.1.1) Termini di presentazione delle istanze                                   
Ai fini dell'inserimento nel piano stralcio annuale, le istanze                 
relative a:                                                                     
- organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett.              
a);                                                                             
- qualificazione delle strutture organizzative - art. 4, comma 1,               
lett. b);                                                                       
- studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a);                
- organizzazione degli interventi di ricerca - art. 7, comma 1, lett.           
b);                                                                             
- diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma 1, lett.               
b);                                                                             
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate                  
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di                 
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d),                           
devono essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre dell'anno             
precedente.                                                                     
Qualora il predetto termine coincida con sabato, domenica o altro               
giorno festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del primo               
giorno feriale successivo.                                                      
Le istanze relative alla predisposizione di progetti di ricerca                 
transnazionali - art. 7, comma 1, lett. c) - possono essere                     
presentate durante tutto il corso dell'anno al fine di potersi                  
allineare con le diverse scadenze delle presentazioni dei progetti              
medesimi all'Unione Europea.                                                    
A tal fine, lo sportello di cui al successivo punto 2.1.2) sara'                
attivato, a richiesta dei potenziali beneficiari, durante l'intero              
corso dell'anno.                                                                
L'approvazione dei relativi progetti ne determina l'inclusione nel              
primo piano stralcio utile per l'impegno delle risorse                          
corrispondenti.                                                                 
2.1.2) Modalita' di presentazione delle istanze                                 
L'istanza, in carta semplice ed in lingua italiana, deve:                       
- essere presentata a "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale              
Agricoltura - Servizio Sviluppo del Sistema agroalimentare, Viale               
Silvani n. 6 - 40122 Bologna";                                                  
- essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta:                            
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente;                           
- dal legale rappresentante del capogruppo nel caso del partenariato            
di cui al successivo punto 2.2.1);                                              
- da altro soggetto a cio' delegato.                                            
La sottoscrizione di cui sopra, ai fini dell'autenticazione, secondo            
le disposizioni di cui al DPR 445/00, dovra' essere apposta in                  
presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento                        
dell'istanza, oppure, qualora l'istanza sia presentata gia'                     
sottoscritta, quest'ultima dovra' essere presentata unitamente a                
copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, da           
trattenere agli atti.                                                           
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate a                
mano, o pervenire a mezzo posta, all'apposito sportello costituito              
presso la segreteria del Servizio Sviluppo del Sistema                          
agroalimentare, al quale deve pervenire anche il file elettronico con           
le modalita' tecniche fissate nell'apposito software (CD-ROM o mail             
certificata), entrambi tassativamente entro le ore 12 della data di             
scadenza. Le istanze che perverranno successivamente saranno                    
considerate irricevibili.                                                       
All'istanza deve essere allegato un file elettronico contenente il              
progetto e le informazioni accessorie, escludendo con cio' la                   
presentazione del progetto in forma cartacea.                                   
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software              
disponibile all'indirizzo Internet: http://www.ermesagricoltura.it/             
alla voce "Ricerca e Sviluppo".                                                 
Tale file sara' utilizzato dall'Amministrazione regionale per                   
l'attivazione del procedimento e costituisce parte integrante della             
domanda indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo.               
Il dirigente competente provvedera' ad adeguare le modalita' di                 
presentazione della domanda subordinatamente alla possibilita' di               
dare applicazione alle norme sulla "firma digitale" per l'invio di              
documentazione in forma telematica.                                             
Lo sportello e' aperto nei giorni feriali (escluso il sabato) nei               
seguenti orari:                                                                 
- dal quinto al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di              
scadenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17;                        
- il giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.                               
Presso lo sportello, per le istanze consegnate a mano, alla presenza            
del richiedente o di un suo incaricato, e' effettuata seduta stante             
la verifica di ammissibilita' formale dell'istanza.                             
Tale verifica accerta che l'istanza presentata soddisfi i seguenti              
requisiti di ammissibilita' formale:                                            
- l'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e                       
sottoscritta con le modalita' piu' sopra previste;                              
- l'istanza non deve contenere dati difformi con quanto contenuto nel           
file elettronico allegato;                                                      
- il file elettronico deve essere nominato col titolo breve del                 
progetto e deve essere tecnicamente leggibile;                                  
- il file elettronico deve contenere i seguenti allegati in formato             
PDF o altro analogo:                                                            
- copia conforme del progetto depositata presso l'Unione Europea o              
altre Istituzioni pubbliche nazionali per i progetti che siano stati            
presentati o ammessi a contributo da parte delle predette Istituzioni           
comunitarie e nazionali;                                                        
- preventivi di spesa per le opere e le forniture commerciali per i             
progetti di realizzazione di opere e acquisto di attrezzature                   
destinate esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca            
e di sperimentazione agricola se trattasi di istanza presentata ai              
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d).                                           
Se la verifica da' esito positivo, l'istanza e' considerata                     
ricevibile e l'addetto allo sportello rilascia apposita ricevuta. In            
caso contrario, l'istanza non e' ricevuta e l'addetto allo sportello            
segnala le carenze rilevate al fine di consentire al richiedente la             
regolarizzazione dell'istanza che dovra' comunque essere ripresentata           
allo sportello entro la data di scadenza.                                       
Sulle istanze non presentate a mano non viene effettuata alcuna                 
verifica formale preventiva. Dette istanze saranno sottoposte alla              
verifica formale  di ammissibilita' immediatamente dopo la scadenza             
del termine di presentazione e, se risultate prive dei requisiti                
formali sopradescritti, saranno giudicate non ammissibili.                      
Tutti i progetti ricevibili sono valutati secondo i criteri di                  
seguito stabiliti al fine di stilare graduatorie di merito.                     
L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere, qualora non siano           
gia' depositati presso gli uffici e per i quali non sia possibile               
l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in              
funzione della natura del beneficiario e della tipologia di                     
intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualita' dichiarati sul            
modulo di presentazione dell'istanza quali: statuto, atto                       
costitutivo, libro dei soci, certificato di affidabilita' modello               
MURST (solo per piccole e medie imprese, cooperative e loro                     
consorzi), documentazione idonea a comprovare la facolta' a                     
presentare istanze, pubblicazioni, copia dei contratti che regolano i           
rapporti di partenariato, dichiarazione di eventuale assoggettamento            
a I.R.E.S.                                                                      
2.2) Beneficiari                                                                
I requisiti stabiliti al presente punto devono essere posseduti alla            
data di presentazione dell'istanza.                                             
Nel caso in cui la presentazione dei progetti presupponga la qualita'           
di ente organizzatore della ricerca e/o di azienda sperimentale o               
laboratorio assimilato, possono presentare domanda tutti gli                    
organismi che hanno chiesto l'iscrizione agli elenchi previsti                  
dall'art. 5 - comma 4 e dall'art. 8 - comma 5 della L.R. 28/98, fermo           
restando che l'inserimento nel piano stralcio dei progetti presentati           
dagli stessi resta subordinato all'iscrizione nel rispettivo elenco.            
Possono accedere ai contributi previsti per le tipologie di                     
intervento definite dalla L.R. 28/98 e successive modifiche:                    
a) quanto agli interventi di: - organizzazione della domanda di                 
ricerca - art. 4, comma 1, lett. a); - qualificazione delle strutture           
organizzative - art. 4, comma 1, lett. b); - organizzazione degli               
interventi e diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma             
1, lett. b), gli enti organizzatori della ricerca iscritti                      
nell'apposito elenco di cui all'art. 5, comma 4;                                
b) quanto agli interventi di: - studi, ricerche e sperimentazioni -             
art. 7, comma 1, lett. a); - predisposizione di progetti di ricerca             
transnazionali - art. 7, comma 1, lett. c), i seguenti soggetti: b.1)           
universita'; b.2) istituti sperimentali a finalita' agricola,                   
agro-industriale e rurale; b.3) istituti e centri del Consiglio per             
la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) e del                   
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); b.4) tutti gli altri                  
soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri di "comprovata                  
qualificazione nel settore della ricerca agroalimentare". A tal fine            
tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, dovranno dichiarare e           
successivamente documentare di possedere comprovata qualificazione              
nel settore della ricerca agroalimentare. Il possesso di tale                   
requisito sara' accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:            
- delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale, per            
le sole persone giuridiche; - delle precedenti esperienze di studio,            
ricerca e sperimentazione nel settore in cui si presenta domanda; -             
della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e                
professionalita' adeguate; b.5) gli enti organizzatori della ricerca,           
limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri               
soggetti o in presenza di una elevata specializzazione relativa ai              
temi proposti. Detta limitazione non opera per l'accesso ai                     
contributi previsti per la predisposizione di progetti di ricerca               
transnazionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. c). In relazione               
alla connessione fra l'attivita' di organizzazione degli interventi e           
l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, gli enti                      
organizzatori della ricerca possono essere individuati anche quali              
beneficiari del contributo relativo all'attivita' di studio, ricerca            
e sperimentazione a condizione che il ruolo dell'ente organizzatore             
della ricerca si configuri come mero supporto alla realizzazione del            
progetto. A tal fine: - la responsabilita' scientifica e la                     
realizzazione operativa dei progetti devono essere in capo ad uno               
degli altri soggetti indicati al presente punto b); - la                        
realizzazione operativa dei progetti deve avvenire in sedi diverse              
dalla sede legale e da eventuali altre sedi operative dell'ente                 
organizzatore; - l'ente organizzatore deve dimostrare che tutte le              
spese rendicontate alla Regione si riferiscono alla realizzazione               
operativa come sopra definita; b.6) piccole e medie imprese operanti            
nel settore agro-alimentare. Per piccole e medie imprese si intendono           
quelle definite tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n.           
364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del            
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 per           
quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti           
alla ricerca e sviluppo; b.7) cooperative di lavorazione,                       
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; b.8)                
consorzi, con personalita' giuridica, costituiti tra i soggetti di              
cui ai punti b.6 e b.7; b.9) aziende sperimentali e laboratori                  
assimilati iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 5.                     
Tutti i soggetti delle categorie b.6, b.7 e b.8 devono:                         
- documentare di possedere comprovata qualificazione nel settore                
della ricerca agro-alimentare. Il possesso di tale requisito sara'              
accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:                            
- delle finalita' e dell'organizzazione aziendale;                              
- delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione              
nel settore per il quale l'istanza e' presentata;                               
- della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e              
professionalita' adeguate                                                       
ovvero sulla base:                                                              
- dell'affidamento della responsabilita' scientifica ad equipes                 
esterne in possesso del suddetto requisito di comprovata                        
qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;                       
- dimostrare - essendo in ogni caso escluso, in base a quanto                   
previsto nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla              
ricerca e allo sviluppo" (Comunicazioni 96/C, 45/06, 98/C, 48/02 e              
2002/C, 111/03), che i contributi concessi ai sensi della L.R. 28/98            
rappresentino aiuto al funzionamento - l'entita' delle risorse                  
destinate ad attivita' di ricerca nell'esercizio finanziario                    
precedente a quello di presentazione dell'istanza, ai fini                      
dell'accertamento dell'effetto incentivante del contributo richiesto,           
in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della sopracitata                  
comunicazione 96/C e 45/06.                                                     
Per le piccole e medie imprese l'effetto incentivante puo' essere               
considerato presumibile ai sensi del punto 6.4 della medesima                   
comunicazione;                                                                  
c) quanto agli interventi di: - realizzazione di opere ed acquisto di           
attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle                    
attivita' di ricerca e di sperimentazione agricola - art. 7, comma 1,           
lett. d) le aziende sperimentali e i laboratori assimilati iscritti             
nell'elenco regionale.                                                          
2.2.1) Partenariato                                                             
I soggetti che presentano istanza di contributo per la realizzazione            
di tutti gli interventi previsti dalla legge possono attivare                   
contratti di partenariato secondo quanto disposto dalla normativa in            
vigore ovvero costituire consorzi e societa' consortili.                        
Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi previsti dalla legge, sono            
considerate forme di partenariato:                                              
- riunioni o associazioni temporanee di impresa;                                
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).                                 
Le condizioni per l'accesso ai contributi sono cosi' definite:                  
- deve essere individuato un capoprogetto che svolge funzioni di                
referente unico nei rapporti con l'Amministrazione;                             
- tutti i partners sono soggetti alle medesime condizioni stabilite             
nei presenti criteri per i beneficiari singoli.                                 
2.3) Attivita' ammesse                                                          
Le attivita' previste nei progetti ammessi a contributo regionale               
sono realizzate dai beneficiari restando sollevata la Regione da ogni           
responsabilita' verso terzi.                                                    
Per la realizzazione delle attivita' i beneficiari sono tenuti a                
garantire:                                                                      
- il rispetto delle norme in materia di affidamento di servizi,                 
forniture e lavori recate dalla legislazione nazionale e comunitaria            
vigente;                                                                        
- il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri;                         
- il rispetto delle norme in materia di contratti di lavoro.                    
2.3.1) Organizzazione della domanda di ricerca - art. 4                         
2.3.1.1) Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.            
4, comma 1, lett. a)                                                            
Sono ammesse le seguenti tipologie di attivita':                                
- analisi della struttura dei comparti produttivi compreso il mercato           
del lavoro e la sua struttura;                                                  
- analisi delle principali tipologie di imprese;                                
- aggregazione ed organizzazione di tutte le componenti che a diverso           
titolo partecipano alle attivita' del comparto;                                 
- individuazione delle esigenze e delle problematiche dei comparti              
produttivi;                                                                     
- analisi delle possibilita' di razionalizzazione della struttura dei           
comparti produttivi e delle tipologie di impresa;                               
- verifica dell'attivita' di ricerca condotta a livello nazionale e             
internazionale;                                                                 
- definizione di una proposta di priorita' fra le diverse esigenze              
che scaturiscono dal tessuto produttivo, conformemente all'art. 1               
della legge;                                                                    
- analisi ed approfondimento di possibili interventi idonei alla                
soluzione dei problemi e previsione delle ricadute.                             
Relativamente all'ammissibilita' delle spese, ad integrazione di                
quanto previsto al successivo punto 2.4), per l'attivita' di cui al             
presente punto sono ammesse le spese relative alla partecipazione a             
seminari, convegni scientifici, incontri organizzativi.                         
2.3.1.2) Attivita' di qualificazione  delle strutture organizzative -           
art. 4, comma 1, lett. b)                                                       
Sono ammesse le attivita' previste nello specifico articolo di                  
legge.                                                                          
2.3.2) Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7                               
2.3.2.1) Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,           
comma 1, lett. a)                                                               
In base all'art. 7, comma 1, lett. a) le attivita' di studio, ricerca           
e sperimentazione sono cosi' definite:                                          
attivita' di studio:                                                            
comprendono tutte le indagini volte a conoscere la situazione o                 
l'evoluzione di strutture e fenomeni in atto con l'obiettivo di                 
migliorare la conoscenza dei processi economico-produttivi, con le              
relative implicazioni di ordine ambientale e sociale, che interessano           
i diversi comparti agro-industriali emiliano-romagnoli;                         
attivita' di ricerca:                                                           
comprendono tutte le azioni volte alla creazione di nuove conoscenze            
od alla applicazione innovativa di conoscenze gia' disponibili;                 
attivita' di sperimentazione:                                                   
comprendono tutte le azioni dirette a testare le conoscenze e le                
innovazioni nel contesto regionale e tutte le iniziative avviate per            
favorire la conoscenza, l'adattamento alle condizioni operative e la            
diffusione dei risultati emersi nell'ambito di programmi di ricerca o           
resi disponibili dal mercato dei mezzi tecnici per l'agricoltura,               
nonche' quelle avviate per diminuire l'impatto ambientale della                 
pratica agricola.                                                               
2.3.2.2) Organizzazione degli interventi - art. 7, comma 1, lett. b)            
La considerazione che si tratta di attivita' strettamente collegata             
al programma di organizzazione della domanda di ricerca e che si deve           
concretizzare nella definizione di programmi specifici di ricerca,              
studio e sperimentazione rispondenti alle esigenze del tessuto                  
produttivo e fortemente integrati con i diversi livelli delle                   
filiere, implica le seguenti conseguenze operative:                             
- la valutazione dei progetti presentati e l'ammissione a contributo            
saranno determinate dalla valutazione dei progetti di studio, ricerca           
e sperimentazione organizzati;                                                  
- l'attivita' presuppone la sua realizzazione attraverso contratti di           
partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed i soggetti             
beneficiari previsti al precedente punto 2.2) - lettera b, fatto                
salvo quanto previsto alla lettera b.5) del medesimo punto 2.2).                
Per le medesime considerazioni sopra formulate sono ammissibili le              
seguenti attivita':                                                             
- progettazione degli interventi costituenti un programma integrato             
che preveda la partecipazione di due o piu' soggetti attuatori;                 
- coordinamento e organizzazione tecnico-amministrativi dei progetti            
di ricerca;                                                                     
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento.                           
In relazione alla tipologia dell'attivita' di organizzazione degli              
interventi, sono ammesse quali voci di spesa relative alla                      
realizzazione del progetto, da quantificare comunque secondo quanto             
stabilito al successivo punto 2.4), le seguenti tipologie di spesa:             
- spese per la progettazione, il coordinamento, la ricerca e la                 
raccolta della documentazione necessaria per l'intervento;                      
- spese per il coordinamento contabile ed amministrativo.                       
2.3.2.3) Diffusione dei risultati degli studi, della ricerca e della            
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)                                     
Sono ammesse le seguenti attivita':                                             
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento;                           
- realizzazione di interventi che rientrano in un progetto integrato            
di comunicazione che puo' prevedere anche la partecipazione di piu'             
soggetti;                                                                       
- realizzazione di attivita' e di strumenti divulgativi per una                 
efficace diffusione dei risultati;                                              
- coordinamento e organizzazione (tecnici ed amministrativi).                   
Per la realizzazione dell'attivita' e' consentita l'attivazione di              
contratti di partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed           
i soggetti beneficiari previsti al precedente punto 2.2) - lettera              
b).                                                                             
2.3.2.4) Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.           
7, comma 1, lett. c)                                                            
L'attivita' ammessa riguarda la predisposizione di progetti di                  
ricerca di rilievo transnazionale che prevedano la compartecipazione            
di partners appartenenti ad altri Paesi, da presentare alla Unione              
Europea nell'ambito dei bandi indetti dalla medesima e da attuarsi              
secondo le procedure ivi previste.                                              
Il contributo regionale, da liquidarsi comunque in unica soluzione a            
saldo, e' condizionato alla presentazione alla Regione dei seguenti             
documenti:                                                                      
a) comunicazione dell'avvenuto ricevimento degli elaborati                      
progettuali da parte della UE recante il numero unico di riferimento            
assegnato al progetto dai competenti Servizi comunitari;                        
b) rendiconto finanziario delle spese sostenute                                 
entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla                 
precedente lettera a).                                                          
Il mancato accoglimento del progetto da parte della UE per vizi                 
formali o il mancato rispetto del termine sopra indicato comportano             
la revoca del contributo concesso.                                              
L'entita' del contributo regionale, fermi restando i limiti stabiliti           
dall'art. 9, comma 1, lett. c), non potra' comunque superare                    
l'importo di Euro 10.000,00.                                                    
2.3.2.5) Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate           
esclusivamente e  permanentemente alle attivita' di ricerca e di                
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)                            
Sono ammesse le seguenti attivita':                                             
- realizzazione di strutture di carattere innovativo da destinare ad            
attivita' di ricerca e sperimentazione, anche attraverso                        
l'adeguamento di strutture gia' esistenti;                                      
- acquisto di attrezzature specifiche.                                          
Deve in ogni caso trattarsi di realizzazione di opere e/o di acquisto           
di attrezzature destinate al consolidamento delle finalita'                     
istituzionali di sperimentazione e ricerca dei soggetti beneficiari.            
2.4) Spese ammissibili                                                          
I progetti presentati devono indicare le spese, stimate in via                  
presuntiva, calcolate sulla base delle voci di spesa definite                   
ammissibili e dei parametri stabiliti nei presenti criteri per                  
ciascuna tipologia di intervento prevista.                                      
Nel caso di progetti realizzati tramite partenariato, devono essere             
indicate le spese distintamente per ciascuno dei partner.                       
Nel caso di progetti di durata poliennale il preventivo delle spese             
deve essere rappresentato per ciascuna delle annualita' di sviluppo             
del progetto.                                                                   
Nel progetto il richiedente deve dichiarare la data prevista di                 
inizio delle attivita'. In sede di conferma dell'interesse alla                 
realizzazione del progetto, dovra' essere espressamente indicata tale           
data. Qualora la data effettiva di inizio delle attivita' sia diversa           
da quella dichiarata in domanda, la modifica assume il carattere di             
variante quanto alle modalita' di presentazione. Tale data non potra'           
comunque essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza.            
Saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla             
data di effettivo inizio delle attivita'.                                       
Non saranno considerate ammissibili spese supportate da                         
documentazione documentabile recante data posteriore di oltre 60                
giorni al termine delle attivita'.                                              
2.4.1) Spese per il personale                                                   
Per spese di personale si intende il costo totale e reale del                   
personale scientifico e tecnico in carico ai partecipanti al progetto           
ed utilizzato, totalmente o parzialmente, per l'esecuzione dei lavori           
previsti nel progetto stesso. In tale ambito sono ricomprese:                   
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato              
nel progetto;                                                                   
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di                     
incaricati e di borsisti;                                                       
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi                
titolo impegnato nel progetto.                                                  
Il progetto deve contenere un idoneo preventivo che  espliciti le               
spese relative a:                                                               
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;                                
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.              
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome;                                                               
- organismo di appartenenza, qualifica, tipo di contratto (tempo                
indeterminato, a termine), costo a giornata (calcolato dividendo il             
costo annuo complessivo per 210 gg.), giornate dedicate al progetto             
distinte per attivita', costo delle spese di missione a carico del              
progetto divise per attivita'.                                                  
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita                    
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la             
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro                   
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la            
sicurezza sociale, ecc.).                                                       
Nel caso di progetti presentati da Universita' e altre istituzioni              
scientifiche (centri di ricerca dei Ministeri, CNR, ENEA, etc.), non            
sono ammesse le spese relative al personale dipendente impegnato                
nella realizzazione del progetto.                                               
Nel caso di progetti presentati da altri soggetti, non sono ammesse             
le spese relative al personale dipendente dalle suddette Universita'            
e altre istituzioni scientifiche impegnato nella realizzazione dei              
progetti medesimi quando l'attivita' di detto personale e' resa                 
nell'ambito delle funzioni istituzionali di dette Universita' o                 
istituzioni scientifiche. Sono ammesse le spese relative al personale           
dipendente da Universita' e istituzioni scientifiche impiegato nella            
realizzazione dei progetti, il cui onere sia a carico del soggetto              
richiedente.                                                                    
Relativamente al costo del personale dipendente sono ammesse le                 
tariffe previste dalla relativa normativa contrattuale vigente.                 
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione            
a corsi di formazione e aggiornamento di base.                                  
Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale su                   
tematiche specificatamente collegate e funzionali alla realizzazione            
del progetto presentato sono ritenute ammissibili esclusivamente se             
preventivate in modo dettagliato e adeguatamente motivate.                      
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome o, in mancanza, la qualifica;                                  
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto              
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),                
oggetto della prestazione nell'attivita', costo a carico                        
dell'attivita'.                                                                 
Ai fini della definizione della spesa ammissibile, per il personale             
con contratto (rapporto contrattuale) libero professionale si fa                
riferimento alle tariffe adottate dai relativi ordini professionali.            
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello di cui               
alla lettera b), eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri                  
tariffari sopra indicati devono essere adeguatamente motivate.                  
2.4.2) Spese per la realizzazione                                               
Si intendono le spese necessarie per la realizzazione delle attivita'           
previste dal progetto diverse da quelle relative al personale.                  
Le spese relative a beni e servizi che non esauriscono la loro                  
funzione nell'ambito del progetto sono ammissibili solo per la parte            
in cui sono strettamente ed esclusivamente funzionali al  progetto              
stesso. Le voci di spesa ammissibili sono suddivise nelle seguenti              
categorie:                                                                      
- beni durevoli;                                                                
- beni non durevoli;                                                            
- servizi esterni;                                                              
- servizi svolti direttamente dal beneficiario.                                 
Per la categoria beni durevoli sono ammissibili le quote di                     
ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali                       
strettamente funzionali al progetto.                                            
Sono immobilizzazioni materiali: gli impianti, i macchinari, le                 
attrezzature, i fabbricati.                                                     
Sono immobilizzazioni immateriali: i brevetti, i marchi, le                     
concessioni di licenze d'uso ed altre assimilabili o equivalenti                
comprese le licenze non annuali dei programmi per elaboratori                   
elettronici.                                                                    
Per ogni bene durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza                 
devono essere indicate le seguenti informazioni:                                
- descrizione dettagliata del bene;                                             
- valore a nuovo del bene;                                                      
- anno di acquisizione;                                                         
- quota annuale di ammortamento;                                                
- percentuale di uso nel progetto;                                              
- costo a carico del progetto.                                                  
Per i soli organismi privati, le quote di ammortamento annuali                  
dovranno essere riportate nel registro dei cespiti dei beni                     
ammortizzabili.Non sono ammissibili le quote di ammortamento di                 
attrezzature gia' oggetto di intervento finanziario comunitario,                
nazionale o regionale.                                                          
Il richiedente deve indicare nell'istanza per quali attrezzature                
abbia eventualmente presentato richiesta di contributo ai sensi del             
predetto art. 7, comma 1, lett. d) nell'ambito del medesimo piano               
stralcio annuale.                                                               
L'intero costo di realizzazione di un'opera e/o di acquisto di                  
attrezzature e' ammesso esclusivamente ai fini di cui all'art. 7,               
comma 1, lett. d).                                                              
Per la categoria beni non durevoli sono ammissibili:                            
- spese per materiali di consumo;                                               
- spese per materiali non inventariabili;                                       
- spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo                
anno, comprese le licenze d'uso dei programmi per elaboratori                   
elettronici ammortizzabili in un solo anno.                                     
Per ogni bene non durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza             
devono essere indicate le seguenti informazioni:                                
- descrizione dettagliata del bene;                                             
- prezzo o costo a carico del progetto.                                         
Per la categoria servizi esterni sono ammissibili:                              
- spese per canoni d'affitto, di noleggio, di manutenzione, di                  
leasing (esclusi gli interessi) o d'uso di strutture - fabbricati -             
attrezzature - impianti - macchinari o altri beni equivalenti                   
comprese le licenze (o canoni) d'uso annuali di programmi per                   
elaboratori elettronici;                                                        
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti privati              
diversi dai partner di progetto;                                                
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti pubblici             
diversi dai partner di progetto nell'ambito di uno specifico                    
contratto;                                                                      
- spese per rimborsi a terzi per danni o mancati redditi causati da             
specifiche attivita' previste nel progetto;                                     
- spese per assicurazioni e manutenzioni di attrezzature e software             
utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto;                    
- spese legali e notarili direttamente legate al progetto e                     
necessarie per una sua corretta preparazione e/o esecuzione.                    
Le spese relative ai servizi esterni devono essere adeguatamente                
motivate e dettagliate nel preventivo del progetto.                             
Le spese relative alle tipologie indicate fra le spese generali di              
cui al successivo punto 2.4.3) sono ammesse fra le spese di                     
realizzazione del progetto nel solo caso in cui le caratteristiche              
specifiche del progetto siano tali da qualificare dette spese come              
strettamente attinenti ai fini della realizzazione dell'attivita'               
(es. canoni per collegamenti telematici per progetti aventi per                 
obiettivo la fornitura di informazioni per via informatica).                    
Le spese per le attivita' di servizio svolte direttamente dal                   
beneficiario (es. analisi chimiche) sono ammesse per un importo pari            
al costo effettivo e comunque non superiore al costo di mercato.                
Relativamente all'ammissibilita' delle spese di realizzazione dei               
progetti di organizzazione della domanda di ricerca, di                         
qualificazione delle strutture organizzative e di organizzazione                
degli interventi si richiama quanto previsto espressamente ai                   
precedenti punti.                                                               
Non sono comunque ammissibili spese di rappresentanza (es.: pranzi,             
viaggi promozionali, ecc.).                                                     
2.4.3) Spese generali                                                           
Per spese generali si intendono i costi di carattere generale                   
ascrivibili al progetto in modo indiretto e pertanto ammissibili in             
misura percentuale.                                                             
Per i soggetti che dispongono di contabilita' analitica, i criteri di           
ammissibilita' delle spese generali sono cosi' definiti:                        
a) tipologie di spese ammissibili: - spese di amministrazione,                  
direzione e segreteria; - spese di ammortamento e leasing di                    
immobili, apparecchiature e software ad eccezione della quota                   
interessi; - spese di manutenzione (immobili, apparecchiature,                  
software); - affitto dei locali; - spese per il funzionamento degli             
Organi di amministrazione e di controllo; - spese bancarie                      
limitatamente ai costi vivi per operazioni su bonifici e per                    
istruttorie di fideiussioni; - spese postali, telefoniche,                      
telematiche, di elettricita', riscaldamento, pulizia e custodia dei             
locali, assicurazioni e cancelleria; - spese per l'acquisizione e il            
mantenimento della certificazione di qualita'; - abbonamenti a                  
riviste amministrative e tributarie; - spese legali e notarili per              
adempimenti statutari di legge. Le spese generali devono comunque               
essere: - verificabili nella contabilita'; - non incluse nei costi              
diretti; - non finanziate specificatamente da terzi;                            
b) percentuale di ammissibilita'. Sono ammissibili spese generali,              
sul totale della spesa ammissibile del progetto, in percentuale                 
massima del 25%. In ogni caso, la percentuale delle spese generali              
non potra' superare l'effettiva incidenza percentuale delle spese               
generali - calcolate secondo i presenti criteri - complessivamente              
sostenute dal beneficiario sul valore della produzione o, in assenza,           
del totale delle entrate risultanti dal bilancio relativo all'anno in           
cui si sono prevalentemente svolte le attivita'. A tal fine, nel                
progetto la previsione delle spese generali deve essere formulata               
tenendo conto dei dati risultanti dall'ultimo bilancio disponibile              
ovvero, per i soggetti di nuova costituzione, sulla base di idoneo              
preventivo di spesa. Qualora il periodo di realizzazione                        
dell'attivita' non coincida con un unico esercizio finanziario, in              
sede di rendiconto devono essere utilizzati i dati risultanti dal               
bilancio dell'esercizio in cui si sono svolte, in prevalenza, le                
attivita'. In sede di rendiconto le spese generali possono essere               
compensate con le spese di realizzazione e/o con le spese di                    
personale, ferme restando comunque la spesa massima ammessa per il              
progetto e la percentuale massima per le spese generali sopra                   
fissata.                                                                        
Nei casi in cui il beneficiario non disponga di contabilita'                    
analitica la percentuale massima delle spese generali ammissibili si            
riduce, per tutti i tipi di intervento, al 5%.                                  
2.4.4) Costi aggiuntivi o marginali                                             
Le Universita' e le altre istituzioni scientifiche (centri di ricerca           
dei Ministeri, CNR, ENEA, etc.) possono richiedere il contributo sui            
soli costi aggiuntivi connessi alla realizzazione del progetto che              
non siano coperti da altre entrate.                                             
In detti costi aggiuntivi si ricomprendono esclusivamente costi per             
personale non dipendente e costi aggiuntivi per la realizzazione del            
progetto ammissibili secondo i criteri stabiliti al precedente punto            
2.4.2). Sono ammissibili spese generali per un ammontare massimo del            
5% forfetario.                                                                  
2.4.5) Definizione della spesa ammessa                                          
L'entita' della spesa ammessa a contributo viene definita                       
attraverso:                                                                     
- il parere e le valutazioni degli esperti previsti per legge di cui            
al successivo punto 2.10);                                                      
- l'istruttoria e le valutazioni dei gruppi di lavoro per la                    
valutazione dei progetti di cui al successivo punto 2.5).                       
2.4.6) Definizione del regime IVA                                               
In sede di presentazione del progetto il richiedente deve indicare              
l'eventuale indetraibilita' degli oneri IVA connessi alla                       
realizzazione del progetto.                                                     
2.4.7) Esclusione del doppio finanziamento                                      
I contributi pubblici complessivamente richiesti sui progetti non               
possono superare in ogni caso la percentuale di contribuzione massima           
prevista dalla L.R. 28/98.                                                      
Al fine di determinare il contributo regionale concedibile, il                  
richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, deve dichiarare             
che la quota di contributo richiesta non e' coperta da altri                    
contributi pubblici.                                                            
I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente il                       
responsabile del procedimento, durante tutto il periodo di                      
svolgimento delle attivita' di progetto, dell'eventuale concessione             
di altri contributi da Enti o pubbliche Amministrazioni pena                    
l'applicazione delle sanzioni di legge, salvo che il fatto non                  
costituisca piu' grave reato.                                                   
Restano salvi eventuali limiti piu' restrittivi eventualmente                   
stabiliti dalle altre normative di finanziamento alle quali il                  
richiedente abbia avuto accesso.                                                
2.5) Valutazione dei progetti                                                   
Il responsabile del procedimento affida la valutazione dei progetti             
formalmente ammissibili a gruppi di lavoro tecnico-amministrativi,              
appositamente costituiti con atto formale del Direttore generale.               
Il responsabile del procedimento stabilisce al momento                          
dell'affidamento ai gruppi di lavoro la tipologia dell'intervento               
alla quale e' correttamente riconducibile il progetto presentato                
anche in difformita' dall'individuazione effettuata dal richiedente             
al momento della presentazione dell'istanza.                                    
Ai gruppi di lavoro che curano l'istruttoria dei progetti e'                    
richiesta la definizione di proposte in merito alla valutazione ed              
alla congruita' tecnico-economica dei progetti stessi ed alla                   
ammissibilita' delle singole voci di spesa. Per ogni progetto viene             
individuato un tutor o referente, che ne cura la istruttoria e ne               
segue le fasi successive.                                                       
2.5.1) Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione               
della domanda di ricerca" e "Studio, ricerca e sperimentazione"                 
Il gruppo di lavoro esamina ciascun progetto sulla base della                   
istruttoria del tutor e delle valutazioni espresse dagli esperti e              
dal Comitato di cui all'art. 3, comma 7, lett. c).                              
L'assegnazione del punteggio ai singoli progetti e' disposta dal                
gruppo di lavoro secondo i criteri di seguito stabiliti, fatto salvo            
che l'attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica A per i           
progetti di ricerca spetta agli esperti o al Comitato di cui all'art.           
3, comma 7, lett. c).                                                           
La somma dei punteggi assegnati costituisce la valutazione di merito            
del progetto e determina l'ordine di inserimento nella graduatoria              
delle singole tipologie d'intervento.                                           
Sono inseriti in graduatoria i progetti che raggiungono almeno il 60%           
del punteggio massimo assegnabile ed almeno il 40% del punteggio                
relativo a ciascuna delle caratteristiche come di seguito                       
individuate.                                                                    
I progetti che non raggiungono entrambe le suddette soglie sono                 
ritenuti privi del livello minimo di qualita' e pertanto giudicati              
non ammissibili.                                                                
I punteggi attribuibili a ciascun progetto sono articolati per le               
seguenti caratteristiche:                                                       
A) validita' tecnico-scientifica                                                
B) integrazioni e sinergie con il sistema produttivo                            
C) corrispondenza agli obiettivi e priorita' della programmazione               
regionale                                                                       
D) efficienza e impatto socio-economico del progetto                            
E) gestione del progetto, congruita' e grado di cofinanziamento.                
Per le diverse tipologie di intervento ad ogni caratteristica vengono           
attribuiti i seguenti punteggi massimi:                                         
  Tipologie di intervento  Caratteristiche  Totale                              
  A  B  C  D  E                                                                 
Organizzazione della domanda di ricerca  200  250  150  150  250                
1000                                                                            
Qualificazione delle strutture organizzative  300  200    100  400              
1000                                                                            
Studi, ricerche  400  100  150  100  250  1000                                  
Sperimentazione  350  100  150  150  250  1000                                  
Diffusione dei risultati degli studi,                                           
della ricerca e della sperimentazione  150  150  300  100  300  1000            
Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali  200  200  300            
200  100  1000                                                                  
Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature  150  250  250               
250  100  1000                                                                  
Ogni caratteristica verra' valutata sulla base dei dettagli tecnici             
precisati nei manuali di valutazione resi disponibili a tutti gli               
interessati all'indirizzo Internet:  http://www.ermesagricoltura.it/            
in relazione ai singoli bandi o tipologie di intervento.                        
Per i progetti di ricerca, le valutazioni di merito tecnico                     
scientifico previste all'art. 3, comma 7, lettera c) concernenti la             
caratteristica A sono effettuate:                                               
- dal Comitato tecnico per i progetti di importo inferiore ai                   
200.000,00 Euro;                                                                
- dagli esperti per i progetti di importo superiore ai 200.000,00               
Euro.                                                                           
Al fine di consentire tale valutazione il responsabile del                      
procedimento invia copia integrale dei progetti agli esperti e al               
Comitato e stabilisce le modalita' per l'effettiva acquisizione delle           
valutazioni previste.                                                           
I progetti di ricerca, studio e sperimentazione relativi al settore             
agro-alimentare biologico formalmente ammissibili sono sottoposti               
contestualmente al parere della Commissione regionale per il settore            
agro-alimentare biologico che trasmette il proprio parere al                    
responsabile del procedimento.                                                  
2.6) Definizione piani stralcio annuali - Art. 3, commi 1 e 2                   
2.6.1) Concorso delle Province alla predisposizione dei piani                   
stralcio annuali                                                                
Al fine di assicurare il concorso delle Province alla predisposizione           
dei piani stralcio annuali come previsto all'art. 3, comma 9 della              
legge, la proposta di piano stralcio annuale e' trasmessa alle                  
Province per gli adempimenti del Comitato tecnico-amministrativo                
previsto dall'art. 11, comma 2 della L.R. 15/97.                                
Del parere espresso dal predetto Comitato sara' dato conto nell'atto            
di approvazione del piano stralcio annuale.                                     
2.6.2) Percentuale di contribuzione                                             
Le percentuali di contributo per le diverse tipologie di intervento             
sono fissate nella percentuale massima stabilita dalla legge agli               
artt. 6 e 9, ad esclusione delle attivita' di miglioramento genetico            
e di ricerca finalizzate allo sviluppo delle attivita'                          
imprenditoriali, per le quali la percentuale non potra' superare il             
50%.                                                                            
L'importo del contributo concedibile non puo' in ogni caso superare             
la richiesta presentata nell'istanza.                                           
2.6.3) Articolazione delle risorse fra le diverse tipologie di                  
intervento                                                                      
Le risorse complessivamente stanziate nel bilancio regionale per la             
concessione dei contributi previsti dalla legge in materia di ricerca           
sono ripartite in percentuale fra le seguenti tipologie di intervento           
secondo le modalita' indicate:                                                  
A) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 4, comma 1,                
lett. a) e b): - interventi di cui alla lett. a) - Organizzazione               
domanda: 90%; - interventi di cui alla lettera b) - Qualificazione              
strutture: 10%;                                                                 
B) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,                
lett. a), b) e c) - dedotta la percentuale, pari al 13%, destinata ad           
attivita' di studio, ricerca e sperimentazione da realizzare                    
attraverso specifici bandi: - interventi di studio e ricerca di cui             
alla lett. a), ivi compresa la relativa organizzazione prevista alla            
lett. b): 55%; - interventi di sperimentazione di cui alla lett. a),            
ivi compresa la relativa organizzazione prevista alla lett. b): 36%;            
- interventi di diffusione risultati dalla ricerca di cui alla lett.            
b): 8%; - predisposizione di progetti di ricerca transnazionali di              
cui alla lett. c): 1%;                                                          
C) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,                
lett. d): - realizzazione di opere di acquisto attrezzature: 100%.              
In ciascun piano stralcio annuale sono ammissibili progetti                     
poliennali che non determinino, sommati a quelli gia' in corso,                 
impiego di risorse, negli anni successivi e per le singole                      
graduatorie, superiori di norma all'80% delle disponibilita'                    
dell'esercizio finanziario nel quale vengono approvati.                         
In caso di risorse insufficienti per la concessione dei contributi ai           
progetti poliennali gia' in corso, sono considerati prioritari i                
progetti poliennali di approvazione precedente e, fra questi, quelli            
con punteggio superiore.                                                        
Nel caso in cui i progetti ammissibili inseriti in una graduatoria              
non esauriscano la percentuale di risorse assegnate, le risorse                 
rimanenti verranno riattribuite alle altre graduatorie, in                      
proporzione alle percentuali qui fissate, contestualmente                       
all'approvazione delle graduatorie medesime.                                    
2.6.4) Concessione contributi ed erogazione anticipi                            
La concessione dei contributi relativi ai progetti inseriti nel piano           
stralcio annuale e' disposta dal dirigente competente sulla base                
delle graduatorie approvate e nei limiti delle risorse recate dal               
bilancio regionale annuale nonche' nel rispetto delle percentuali di            
destinazione di dette risorse definite nei presenti criteri.                    
Preliminarmente alla concessione del contributo, verra' acquisita               
apposita comunicazione, da parte del beneficiario, di conferma                  
dell'interesse alla realizzazione del progetto ovvero di rinuncia.              
Nel caso di conferma la comunicazione dovra' contenere anche                    
l'indicazione della data effettiva di inizio delle attivita' di cui             
al precedente punto 2.4).                                                       
Possono essere erogati anticipi fino al 70% del contributo concesso.            
La concessione del contributo relativo alle annualita' successive               
alla prima dei progetti poliennali, indicati in apposito elenco                 
allegato al piano stralcio annuale, e' disposta dal dirigente                   
competente subordinatamente all'acquisizione, entro 30 giorni dal               
termine dell'attivita', della dichiarazione, resa dal legale                    
rappresentante del soggetto beneficiario ai sensi della normativa               
vigente, attestante l'avvenuta realizzazione delle attivita' relative           
all'annualita' precedente.                                                      
Qualora, dalla verifica tecnica finale sull'attivita' svolta                    
nell'annualita' precedente, dovessero emergere elementi                         
pregiudizievoli alla regolare prosecuzione dell'attivita' del                   
progetto, saranno applicate le revoche e sanzioni di cui al                     
successivo punto 2.9).                                                          
2.6.5) Proroghe                                                                 
Il termine fissato nella determinazione dirigenziale di concessione             
del contributo per il completamento dell'attivita' potra' essere                
prorogato per una sola volta per giustificato motivo esclusivamente             
nel caso in cui non vengano alterati gli obiettivi e l'attivita'                
complessiva prevista nel progetto.                                              
Il beneficiario che riscontri l'impossibilita' di completare                    
l'attivita' nel termine previsto dovra' far pervenire al Servizio               
competente, entro i 30 gg. antecedenti la scadenza del predetto                 
termine, una motivata richiesta di proroga indicandone la durata. La            
richiesta di proroga va presentata con le modalita' previste per le             
varianti.                                                                       
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che           
l'Amministrazione abbia comunicato con lettera del responsabile del             
procedimento il diniego o abbia richiesto chiarimenti, la proroga si            
intende concessa. La richiesta di chiarimenti deve essere formulata             
per iscritto dal responsabile del procedimento.                                 
Per i progetti poliennali la proroga potra' essere richiesta e                  
concessa solo relativamente all'ultima annualita'.                              
Il termine per la presentazione della rendicontazione delle attivita'           
svolte si intende prorogato per un periodo pari alla proroga                    
concessa.                                                                       
Non sono ammesse richieste di proroga riferite esclusivamente al                
termine di presentazione della rendicontazione delle attivita'                  
svolte.                                                                         
Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle richieste di           
proroga vengono definite dal Servizio competente.                               
2.6.6) Varianti                                                                 
Le variazioni o le modifiche all'assetto tecnico-economico del                  
progetto che non determinino variazioni sostanziali dello stesso                
rientrano nella discrezionalita' del beneficiario, fermo restando che           
in sede di verifica finale, preliminare alla liquidazione del saldo             
del contributo, sara' accertato che tali modifiche o variazioni non             
abbiano alterato gli obiettivi previsti dal progetto.                           
Variazioni che modifichino le azioni, gli obiettivi e le ricadute del           
progetto in modo rilevante dovranno essere preventivamente sottoposte           
alla valutazione della Regione. Decorsi 30 giorni dalla data di                 
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione           
abbia comunicato con lettera del responsabile del procedimento il               
diniego o abbia richiesto chiarimenti, la variazione si intende                 
autorizzata.                                                                    
Il tutor del progetto effettua l'istruttoria sull'ammissibilita'                
della variante e ne propone l'esito al responsabile del procedimento            
per gli eventuali successivi adempimenti.                                       
2.6.6.1) Modalita' di presentazione                                             
La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal legale                    
rappresentante del soggetto richiedente o da altro soggetto a cio'              
delegato.                                                                       
Alla richiesta deve essere allegato un file elettronico contenente la           
nuova stesura integrale del progetto e le informazioni accessorie,              
escludendo con cio' la presentazione della variante in forma                    
cartacea.                                                                       
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software              
disponibile all'indirizzo Internet: http://www.ermesagricoltura.it/             
alla voce "Ricerca e Sviluppo".                                                 
2.6.7) Rimodulazione                                                            
Nel caso in cui l'Amministrazione ammetta una spesa sensibilmente               
inferiore a quella preventivata e' riconosciuta al beneficiario la              
possibilita' di rimodulare il progetto recependo le indicazioni                 
dell'Amministrazione stessa. Tale rimodulazione deve pervenire                  
contestualmente alla conferma di interesse alla realizzazione del               
progetto.                                                                       
2.7) Modalita' di rendicontazione                                               
Al termine delle attivita' il legale rappresentante trasmette la                
richiesta di saldo, redatta attraverso l'uso dello specifico                    
software, contenente il rendiconto finanziario a cui e' allegata la             
relazione tecnica finale sui risultati dell'attivita'.                          
Per i contributi concessi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d),            
della legge la richiesta di saldo deve contenere la dichiarazione di            
impegno a non distogliere opere, macchine ed attrezzature dai fini di           
ricerca e sperimentazione.                                                      
La richiesta di saldo e la relativa documentazione deve essere                  
presentata entro i seguenti termini:                                            
- per i progetti annuali: entro 4 mesi dalla scadenza del termine               
fissato per la realizzazione del progetto;                                      
- per i progetti poliennali: entro 4 mesi dalla chiusura di ciascuna            
annualita' di progetto,                                                         
ovvero                                                                          
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui            
si sono svolte in prevalenza le attivita', qualora alle scadenze                
sopra indicate detto bilancio non sia ancora stato approvato.                   
La scelta della modalita' di rendicontazione avviene in sede di                 
presentazione dell'istanza. Eventuali variazioni devono essere                  
comunicate prima del termine dell'attivita' del progetto.                       
2.7.1) Rendiconto finanziario                                                   
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto, ai sensi della              
normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto                       
beneficiario - e nel caso di Enti pubblici o di Enti di diritto                 
pubblico anche dal responsabile di ragioneria dell'Ente - in ordine             
alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle                  
attivita' ammesse a contributo.                                                 
Nel caso che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di un contratto           
di partenariato ai sensi del precedente punto 2.2.1), il rendiconto             
finanziario deve essere presentato da tutti i partner.                          
Il rendiconto finanziario, redatto nella forma di dichiarazione                 
sostitutiva di atto notorio, deve contenere:                                    
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per           
l'attuazione del progetto o per l'attuazione dell'annualita' del                
progetto della quale si chiede il saldo, articolato nei seguenti                
aggregati di spesa: - ammontare complessivo delle spese sostenute per           
il personale; - ammontare complessivo delle spese sostenute per la              
realizzazione del progetto; - ammontare delle spese generali imputate           
al progetto secondo quanto definito nei presenti criteri. Nel caso di           
progetti in cui sia riconosciuto ammissibile anche il contributo per            
l'organizzazione degli interventi, il rendiconto deve contenere il              
totale delle spese sostenute a tal fine disarticolato nei medesimi              
aggregati di spesa indicati sopra;                                              
b) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono state                      
effettivamente sostenute per l'attuazione delle attivita' relative al           
progetto ammesso a contributo e che rientrano nella categoria delle             
spese ammissibili;                                                              
c) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono supportate da              
titoli giustificativi, che sono regolarmente registrate nella                   
contabilita' e chiaramente identificabili per centro di costo o                 
all'interno della nota integrativa, e che i titoli giustificativi               
sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede legale per           
consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche                            
tecnico-amministrative da parte della Regione;                                  
d) la dichiarazione che la quota di contributo richiesta non e'                 
coperta da altri contributi pubblici;                                           
e) l'indicazione dell'ammontare delle spese effettivamente pagate               
supportata dalla dichiarazione che tale ammontare non e' inferiore              
all'acconto percepito;                                                          
f) la dichiarazione che l'incidenza percentuale delle spese generali            
e' conforme a quanto stabilito dai presenti criteri.                            
Ai fini della corretta indicazione delle spese sostenute si richiama            
quanto previsto al precedente punto 2.4) in ordine all'ammissibilita'           
delle spese stesse.                                                             
2.7.2) Relazione tecnica finale                                                 
La relazione tecnica finale corredata dai dati, dalla documentazione            
e dai materiali prodotti nella realizzazione dei progetti dovra'                
essere prodotta, in allegato alla richiesta di saldo, sotto forma di            
file elettronico utilizzando lo specifico software.                             
Tutta la documentazione tecnica di supporto e gli allegati devono               
essere presentati sotto forma di file elettronici utilizzando lo                
specifico software ad eccezione dei prodotti che per la loro natura             
tecnica non possono essere ivi contenuti (pubblicazioni,                        
videocassette, prototipi, ecc.) che dovranno essere invece consegnati           
direttamente.                                                                   
2.8) Controlli e verifiche a consuntivo                                         
I controlli e le verifiche a consuntivo previsti dall'art. 24 della             
legge attengono ai seguenti aspetti:                                            
a) verifiche sulla corrispondenza dell'attivita' svolta con quella              
ammessa e sul raggiungimento degli obiettivi nonche' sulla                      
corrispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito dai           
presenti criteri. Le verifiche sono effettuate su ciascun progetto e            
costituiscono presupposto per la liquidazione del saldo del                     
contributo. Gli aspetti tecnici sono curati dal tutor del progetto              
che ne trasmette le risultanze al responsabile del procedimento per             
gli atti conseguenti. Il responsabile del procedimento potra'                   
disporre verifiche e sopralluoghi anche in corso d'opera in relazione           
alla particolare tipologia e complessita' dei singoli progetti;                 
b) controlli tecnico-amministrativi sulle dichiarazioni presentate in           
sede di richiesta di saldo. I controlli saranno effettuati a campione           
secondo le modalita' previste all'art. 71 e seguenti del DPR 445/00             
al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive            
rese dai soggetti beneficiari. Sono previste le seguenti forme di               
controllo tecnico-amministrativo che sara' effettuato su un campione            
di almeno il 10% dei progetti ai quali e' stato concesso il                     
contributo: - controllo preliminare alla liquidazione del saldo dei             
contributi; - controllo successivo alla liquidazione del saldo dei              
contributi. Il controllo consiste nell'esame dettagliato, da                    
effettuarsi presso la sede del beneficiario, dei documenti di                   
bilancio, delle scritture contabili e della documentazione                      
giustificativa delle spese sostenute relativi al progetto                       
controllato. Allo scopo l'Amministrazione puo' richiedere                       
preventivamente un elenco dettagliato dei documenti giustificativi              
delle spese dichiarate nel rendiconto. Dell'intenzione di procedere             
al controllo l'Amministrazione dara' preventiva comunicazione al                
soggetto interessato. Il controllo sara' effettuato da una                      
Commissione composta da due unita' con competenze                               
amministrativo-contabile con il supporto del tecnico referente                  
coadiuvato da un membro del gruppo di lavoro per la valutazione del             
progetto. Le risultanze del controllo saranno sintetizzate in                   
apposito verbale sulla base del quale il responsabile del                       
procedimento promuovera' l'adozione degli atti conseguenti. La                  
Commissione effettua i necessari riscontri, eventualmente, anche                
presso il domicilio fiscale, la sede operativa e gli eventuali                  
diversi luoghi di realizzazione del progetto con riferimento sia al             
beneficiario che agli eventuali partner.                                        
2.8.1) Controlli aggiuntivi                                                     
Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il            
responsabile del procedimento potra' disporre ulteriori controlli su            
progetti non compresi nel campione, in base alle specifiche norme di            
legge.                                                                          
2.9) Revoche e sanzioni                                                         
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dalla               
L.R. 15/97 all'art. 18.                                                         
2.10) Valutazione tecnico-scientifica progetti di ricerca - Art. 3,             
comma 7, lett. c)                                                               
Il Direttore generale Agricoltura individua - in applicazione della             
normativa regionale vigente ed in relazione alle tipologie dei                  
progetti presentati - gli esperti cui affidare la valutazione                   
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, sulla base di comprovate           
competenze anche attingendo da specifici elenchi predisposti da Enti            
pubblici o privati di livello regionale, nazionale e comunitario.               
Preliminarmente al formale conferimento dell'incarico, gli esperti              
individuati dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di           
atto notorio dalla quale risulti:                                               
- di non avere presentato direttamente progetti di ricerca per                  
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce                       
l'incarico;                                                                     
- di non avere partecipato alla formulazione, e di non partecipare in           
nessuna forma alla realizzazione, di progetti di ricerca presentati             
per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce                   
l'incarico;                                                                     
- di non avere relazioni di parentela e di affinita' fino al secondo            
grado con persone titolari di progetti di ricerca presentati per                
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce                       
l'incarico;                                                                     
- di non intrattenere rapporti di lavoro, consulenza o incarico di              
qualsiasi genere con soggetti titolari di progetti di ricerca                   
presentati per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si                  
riferisce l'incarico o presso i quali parenti e affini fino al                  
secondo grado abbiano ruolo decisionale;                                        
- di essere a conoscenza che l'accettazione dell'incarico comporta              
l'obbligo di garantire la massima riservatezza in ordine alle                   
informazioni delle quali si verra' in possesso e di non utilizzare              
tali informazioni per scopi personali e professionali.                          
2.10.1) Valutazione progetti superiori a 200.000,00 Euro                        
Ogni singolo progetto di importo superiore a 200.000,00 Euro e'                 
sottoposto alla valutazione di una Commissione presieduta dal                   
Responsabile del Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare o suo                
delegato e composta da un massimo di tre esperti  individuati come              
specificato al punto 2.10) in relazione alla tipologia del progetto.            
2.10.2) Valutazione progetti inferiori a 200.000,00 Euro                        
I progetti di importo inferiore a 200.000,00 Euro sono sottoposti               
alla valutazione di un Comitato tecnico presieduto dal Responsabile             
del Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare o suo delegato e                  
composto da un massimo di sei esperti individuati come specificato al           
punto 2.10) in relazione alle principali tipologie di progetti                  
presentati.                                                                     
2.11) Elenco degli enti organizzatori della ricerca - Art. 5, comma             
Ai fini della L.R. 28/98, per enti organizzatori della domanda di               
ricerca si intendono gli enti che ordinariamente svolgono attivita'             
di organizzazione dei programmi di ricerca coordinando e garantendo             
la diffusione dei risultati delle ricerche direttamente o tramite               
affidamento a terzi.                                                            
Al fine dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, i              
richiedenti devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:                 
- avere una o piu' sedi operative nel territorio dell'Emilia-Romagna            
e consentire al loro interno la presenza di altri soggetti delle                
filiere agro-alimentari;                                                        
- assumere l'impegno a norma di legge di reinvestire gli utili                  
dell'attivita' in programmi di ricerca di interesse generale per                
tutto il periodo di iscrizione all'elenco.                                      
Per l'inserimento nell'elenco, gli organismi interessati devono                 
presentare apposita istanza a: "Regione Emilia-Romagna - Direzione              
generale Agricoltura - Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare,               
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna" allegando i seguenti documenti:             
- atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci;                                 
- nel caso di iscrizione alla CCIAA, certificato della Camera di                
Commercio in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti:                   
- il nominativo del legale rappresentante;                                      
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni              
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,                
ammissione in concordato o amministrazione controllata;                         
- curriculum aziendale;                                                         
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di            
contratto di lavoro;                                                            
- curricula del personale tecnico;                                              
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto                 
organizzativo;                                                                  
- documentazione della rappresentativita' della produzione.                     
Gli organismi inseriti nell'elenco dovranno comunicare al predetto              
indirizzo ogni variazione che intervenga successivamente allo scopo             
di accertare il permanere dei requisiti necessari.                              
L'elenco e' tenuto presso il Servizio Sviluppo Sistema agroalimentare           
della Direzione generale Agricoltura ed e' aggiornato ogni tre anni.            
2.12)  Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati -              
Art. 8, comma 5                                                                 
Ai fini della L.R. 28/98, per aziende sperimentali si intendono                 
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di sperimentazione           
nei settori agricolo, forestale e zootecnico, compreso quello ittico,           
attraverso la gestione di aziende agricole o di allevamenti.                    
Ai medesimi fini, per laboratori assimilati si intendono strutture              
specializzate per disciplina nella attivita' sperimentale (es.:                 
trasformazione dei prodotti; tecniche irrigue; tecniche di                      
trattamento dei sottoprodotti e rifiuti; ecc.).                                 
Al fine dell'inserimento nell'elenco i soggetti devono possedere i              
seguenti requisiti:                                                             
- avere tra le finalita' statutarie la sperimentazione e il supporto            
alla ricerca nei settori agricolo, forestale e zootecnico;                      
- avere sede operativa in Emilia-Romagna;                                       
- disporre di strutture e di organizzazione adeguate all'attivita' di           
sperimentazione;                                                                
- disporre stabilmente di personale qualificato;                                
- mantenere raccordi permanenti con i produttori emiliano-romagnoli,            
direttamente o attraverso gli Enti organizzatori della ricerca;                 
- aver stabilito rapporti permanenti con altre aziende sperimentali e           
laboratori assimilati attraverso intese per la condivisione di                  
attrezzature o per la realizzazione di protocolli sperimentali o per            
la prestazione di reciproco supporto.                                           
I soggetti che richiedono di essere inseriti in elenco devono                   
presentare apposita istanza a: "Regione Emilia-Romagna - Direzione              
generale Agricoltura - Servizio Sviluppo Sistema agro-alimentare,               
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna" allegando i seguenti documenti:             
- atto costitutivo e statuto;                                                   
- nel caso di iscrizione alla CCIAA, certificato della Camera di                
Commercio in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti:                   
- il nominativo del legale rappresentante;                                      
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni              
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,                
ammissione in concordato o amministrazione controllata;                         
- curriculum aziendale;                                                         
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di            
contratto di lavoro;                                                            
- curricula del personale tecnico;                                              
- descrizione delle dotazioni strumentali e titolo di possesso;                 
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto                 
organizzativo con particolare riferimento alla economicita',                    
efficacia e funzionalita' organizzativa degli assetti gestionali;               
- documentazione relativa al rapporto con altre aziende sperimentali            
o laboratori assimilati;                                                        
- documentazione relativa al raccordo con i produttori agricoli                 
regionali o con gli Enti organizzatori.                                         
ALLEGATO B)                                                                     
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche - Titolo III "Attivita'            
di assistenza tecnica e divulgazione"                                           
1 - Ambito applicativo                                                          
L'attivita' di assistenza tecnica e divulgazione (Titolo III della              
L.R. 28/98) e' suddivisa fra attivita' di livello provinciale ed                
attivita' di livello interprovinciale o regionale.                              
Per quanto riguarda le attivita' di livello provinciale vengono                 
mantenute le modalita' applicative usuali di erogazione dei                     
contributi.                                                                     
Per quanto riguarda le attivita' di livello interprovinciale o                  
regionale, le stesse verranno realizzate attraverso specifici bandi             
su tematiche strategiche ed innovative, anche con carattere                     
sperimentale, di rilievo regionale, inerenti l'attivita' di                     
assistenza tecnica, la realizzazione di supporti e l'attivita' di               
coordinamento.                                                                  
2 - Attivita' di livello provinciale                                            
Le attivita' di livello provinciale devono essere coerenti con i                
contenuti del Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema           
agro-alimentare.                                                                
Nella definizione degli aspetti procedurali, potranno costituire                
riferimento i documenti regionali attuativi della L.R. 28/98,                   
integrati da specifici momenti di confronto nell'ambito delle azioni            
di coordinamento previsti dalla L.R. 15/97, volti ad individuare                
tipologie e metodi comuni per la realizzazione delle attivita' di               
assistenza tecnica.                                                             
In sede di coordinamento, potranno inoltre essere definite le                   
attivita' di tipo standard e/o routinarie, rendendo disponibili a               
tutti gli interessati all'indirizzo Internet:                                   
http://ermesagricoltura.it uno specifico documento tecnico, al fine             
di favorire una adeguata omogeneita' nella valutazione di tali                  
tipologie.                                                                      
Non possono beneficiare di contributi a livello provinciale le                  
attivita' di valenza regionale e/o interprovinciale, realizzate con             
gli specifici bandi, nonche' le attivita' gia' in fase di                       
realizzazione a livello regionale.                                              
La Regione e le Province rendono reciprocamente disponibile                     
l'utilizzo dei risultati delle attivita' sia di livello regionale che           
di livello provinciale.                                                         
In sede di concessione dei contributi si applicano le prescrizioni di           
cui al paragrafo 14 "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore              
agricolo" degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di                 
Stato", che fissano quale limite di contribuzione Euro 100.000,00 per           
beneficiario per un periodo di tre anni - considerando quale                    
beneficiario la persona che fruisce dei servizi - ovvero il 50% della           
spesa ammessa se trattasi di piccole e medie imprese.                           
2.1)  Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale             
Le risorse assegnate alle Province si distinguono in:                           
- fondi ordinari;                                                               
- fondi finalizzati.                                                            
2.1.1) Riparto fondi ordinari                                                   
I fondi ordinari sono assegnati alle Province sulla base dei                    
parametri stabiliti dall'art. 3, comma 6, lett. e) e dell'art. 23,              
comma 1, e precisamente:                                                        
- PLV: produzione lorda vendibile agricola: si intende la PLV                   
agricola rilevata dagli strumenti statistici a livello regionale;               
- Indotto: per la misura dell'indotto viene utilizzato il parametro             
occupati, definito come percentuale degli occupati nel settore                  
agro-alimentare rilevata dagli strumenti statistici a livello                   
regionale;                                                                      
- SAU, superficie agraria utilizzata rilevata dagli strumenti                   
statistici a livello regionale, corretta in base alla incidenza delle           
aree svantaggiate sulla base di eventuali specifiche presentate e               
concordate con le Province;                                                     
- numero di aziende, rilevata dagli strumenti statistici a livello              
regionale, con potenzialita' di sviluppo e con reddito lordo standard           
superiore a 6 UDE o altro limite concordato con le Province.                    
Il peso di tali parametri e' di seguito definito:                               
Parametro  Peso                                                                 
PLV  30                                                                         
Occupati  10                                                                    
SAU  30                                                                         
Numero aziende  30                                                              
Totale  100                                                                     
Il riparto ottenuto secondo i parametri sopra descritti verra'                  
corretto in base alla capacita' di spesa e di raggiungimento degli              
obiettivi, entrambi riferiti alle ultime due annualita' disponibili,            
secondo l'incidenza di seguito indicata:                                        
- capacita' di spesa: 40%;                                                      
- capacita' di raggiungimento degli obiettivi: 60%.                             
Il riparto terra' conto delle risorse utilizzate attraverso specifici           
bandi per attivita' di livello regionale e/o interprovinciale solo              
nel caso in cui questi incidano in modo significativamente differente           
tra le diverse Province. Di tale incidenza si terra' comunque conto             
nel riparto dell'anno successivo.                                               
2.1.2) Riparto fondi finalizzati                                                
La Regione puo' assegnare alle Province risorse per l'attivazione di            
iniziative di carattere strategico o per la realizzazione di                    
iniziative derivanti da specifiche disposizioni nazionali o                     
comunitarie.                                                                    
Le disposizioni applicative relative a tali fondi sono definite                 
d'intesa con le Province ed approvate contestualmente all'atto di               
assegnazione e di impegno dei fondi.                                            
3 - Attivita' di livello interprovinciale o regionale                           
3.1) Attivazione di bandi                                                       
Verranno attivati specifici bandi con fondi regionali o di altra                
provenienza, di concerto con le Province in coerenza con quanto                 
previsto all'art. 14, comma 1, per la concessione di contributi ai              
sensi della L.R. 28/98 per quanto concerne le seguenti attivita':               
- assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art.             
11, comma 1, lett. a);                                                          
- supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                      
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.            
b);                                                                             
- coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e                  
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c).                                  
ALLEGATO C)                                                                     
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche. Attivita' di iniziativa           
diretta della Regione                                                           
Al fine di completare ed integrare il sistema dei servizi di                    
sviluppo, la Giunta individua le aree che presentano carenza di                 
iniziativa progettuale da parte dei soggetti destinatari dei                    
contributi della L.R. 28/98 e limitatamente agli interessi strategici           
provvede:                                                                       
- a commissionare la realizzazione di ricerche. L'approvazione dei              
relativi progetti ne determina l'inclusione nei piani stralcio                  
annuali per gli importi corrispondenti;                                         
- a commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza                 
tecnica di interesse particolare.                                               
Le attivita' di informazione e documentazione previste dall'art. 19             
della L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' previste              
dalla normativa vigente ed in sintonia con quanto previsto dalla L.R.           
39/92 "Norme per l'attivita' di comunicazione della Regione e per il            
sostegno dell'informazione operante in Emilia-Romagna".                         
Le attivita' di formazione professionale previste dall'art. 20 della            
L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' in sintonia con             
quanto previsto dalla L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle                 
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                  
formazione professionale, anche in integrazione tra loro".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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