COMUNICATO
TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 dell'1 luglio 2004, a norma dell'articolo 123 della Costituzione.
I N D I C E
PREAMBOLO
TITOLO I - I PRINCIPI
Art. 1 - Elementi costitutivi della Regione
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Politiche ambientali
Art. 4 - Politiche del lavoro
Art. 5 - Politiche economiche
Art. 6 - Politiche sociali
Art. 7 - Promozione dell'associazionismo
Art. 8 - Le Autonomie locali
Art. 9 - Le formazioni sociali
Art. 10 - Sviluppo dei territori
Art. 11 - Ordinamento europeo ed internazionale
Art. 12 - Partecipazione della Regione alla formazione e
all'attuazione del diritto comunitario
Art. 13 - Attivita' di rilievo internazionale della
Regione TITOLO II - PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 14 - Trasparenza e informazione
Art. 15 - Diritti di partecipazione
Art. 16 - Petizioni
Art. 17 - Istruttoria pubblica
Art. 18 - Iniziativa legislativa popolare
Art. 19 - Assemblea legislativa e modalita' di
consultazione
Art. 20 - Referendum abrogativo
Art. 21 - Referendum consultivo
Art. 22 - Referendum confermativo statutario
TITOLO III - AUTONOMIE LOCALI
Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
Art. 24 - Integrazione tra livelli di governo
Art. 25 - Rapporti interregionali
Art. 26 - Rapporti con gli Enti locali
TITOLO IV - LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
Art. 27 - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa
regionale
Art. 28 - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa
Art. 29 - Elezione dell'Assemblea legislativa
Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri
Art. 31 - Principi del Regolamento interno
Art. 32 - Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del
Presidente della Giunta regionale
Art. 33 - L'Ufficio di Presidenza
Art. 34 - Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Art. 35 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
Art. 36 - I Gruppi assembleari
Art. 37 - Convocazione dell'Assemblea legislativa
Art. 38 - Le Commissioni assembleari
Art. 39 - Le Udienze Conoscitive
Art. 40 - Le Commissioni assembleari speciali
Art. 41 - Commissione per le Pari Opportunita' fra donne e
uomini
CAPO II - Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Art. 42 - Elezione del Presidente della Giunta regionale
Art. 43 - Il Presidente della Giunta regionale
Art. 44 - Insediamento
Art. 45 - La Giunta regionale
Art. 46 - Funzioni della Giunta regionale
Art. 47 - Voto contrario dell'Assemblea legislativa
Art. 48 - Prorogatio TITOLO V - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 49 - Competenze legislative e regolamentari
Art. 50 - Iniziativa legislativa
Art. 51 - Procedimento legislativo
Art. 52 - Promulgazione delle leggi
Art. 53 - Impatto delle leggi e redazione dei testi
Art. 54 - Testi Unici
Art. 55 - Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
Art. 56 - Emanazione dei Regolamenti
TITOLO VI - IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I - Rapporti istituzionali
Art. 57 - Rapporti con Universita' e Scuola
Art. 58 - Camere di Commercio e professioni
Art. 59 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
CAPO II - Amministrazione regionale
Art. 60 - Principi dell'attivita' amministrativa
regionale
Art. 61 - Procedimento amministrativo
Art. 62 - Principi dell'organizzazione regionale
Art. 63 - Incarichi speciali
Art. 64 - Enti, aziende, societa' e associazioni
TITOLO VII - FINANZA, BILANCIO, DEMANIO
Art. 65 - Demanio e patrimonio
Art. 66 - Autonomia finanziaria
Art. 67 - Competenze tributarie regionali
Art. 68 - Autonomia contabile e gestione finanziaria
TITOLO VIII - GARANZIE E CONTROLLI
Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
Art. 70 - Difensore civico
Art. 71 - Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza
Art. 72 - Controllo di gestione e Corte dei Conti
TITOLO IX - LA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 73 - Norme transitorie e finali
PREAMBOLO
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli
ideali di liberta' e unita' nazionale del Risorgimento e si basa sui
principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e
dall'Unione Europea; consapevole del proprio patrimonio culturale,
umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e
laicita' delle istituzioni, opera per affermare:
a) i valori universali di liberta', eguaglianza, democrazia, rifiuto
del totalitarismo, giustizia sociale e solidarieta' con gli altri
popoli del mondo e con le future generazioni;
b) il riconoscimento della pari dignita' sociale della persona, senza
alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni
economiche, sociali e personali, di eta', di etnia, di cultura, di
religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;
c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.
Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori;
promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le
organizzazioni della societa'; riconosce e favorisce l'autonomia
degli Enti e delle comunita' locali; opera per la rappresentanza
trasparente degli interessi e per la coesione sociale.
Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera
societa' regionale e delle generazioni future.
Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire
alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione
legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione
degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro
dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica.
ADOTTA IL PRESENTE
STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI
Art. 1
Elementi costitutivi della Regione
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unita' della
Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea
e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo
della comunita' regionale, concorrendo al rinnovamento della societa'
e dello Stato.
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunita' locali, le
istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia,
Rimini.
3. Il capoluogo della Regione e' la Citta' metropolitana di Bologna.
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse
dal capoluogo.
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge
regionale.
Art. 2
Obiettivi
1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti
obiettivi:
a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignita' delle
persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale
e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando
efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di
programmazione territoriale;
b) il perseguimento della parita' giuridica, sociale ed economica fra
donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena
realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche
elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;
c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali e
delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunita' residenti
nel proprio territorio;
d) il rispetto della persona, della sua liberta', della sua
integrita' fisica e mentale e del suo sviluppo;
e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri
profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle
facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di
voto degli immigrati residenti;
g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro
comunita', quale componente importante della societa' regionale, come
risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra
emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.
Art. 3
Politiche ambientali
1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita,
la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle
generazioni future, promuove:
a) la qualita' ambientale, la tutela delle specie e della
biodiversita', degli habitat, delle risorse naturali; la cura del
patrimonio culturale e paesaggistico;
b) la conservazione e la salubrita' delle risorse primarie, prime fra
tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere
pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e
riutilizzo;
c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei
rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di
precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive
europee;
d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;
e) la sicurezza e l'educazione alimentare;
f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di
governo;
g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attivita' umana
sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo
alla capacita' di carico dell'ambiente;
h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno
sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e
disincentivi.
Art. 4
Politiche del lavoro
1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana
e dell'Unione Europea, opera per:
a) tutelare la dignita', la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la
loro liberta' di opinione, di organizzazione e di iniziativa
sindacale;
b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare,
adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli
articoli 36 e 37 della Costituzione;
c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari
opportunita' e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;
d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto
preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di
partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia
economica e sociale.
Art. 5
Politiche economiche
1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti,
trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per
favorire la qualita' dei prodotti e la creazione di ricchezza e di
lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione. A tal fine
valorizza la liberta' di iniziativa delle persone, ne favorisce lo
sviluppo ed opera per:
a) tutelare la liberta' di iniziativa economica e la promozione della
sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi
essenziali per lo sviluppo complessivo della societa';
b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della
Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini
di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del
lavoro professionale;
d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e
tecnologico.
Art. 6
Politiche sociali
1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia
formativa e culturale e, a tal fine, opera per:
a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed
equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che
garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e
sanitari;
b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilita',
orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;
c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale,
operando per rimuoverne le cause;
d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema
nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle
scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della
conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione
professionale per tutto il corso della vita;
e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle
bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla
salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di
promuovere la buona salute delle persone;
g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della
musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e
paesaggistici.
Art. 7
Promozione dell'associazionismo
1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei
cittadini e, a tal fine, opera per:
a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle
istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalita' di
informazione e di consultazione;
b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari
opportunita' nel rappresentare i vari interessi durante il
procedimento normativo;
c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di
associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli
servizi e prodotti.
Art. 8
Le Autonomie locali
1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un
coordinato sistema delle Autonomie locali.
2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di
cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il
concorso all'attivita' legislativa, amministrativa e di
programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della
Citta' metropolitana di Bologna e dei Comuni, anche in forma
associata, con particolare riferimento alle Comunita' montane.
Art. 9
Le formazioni sociali
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo,
programmazione e controllo, in attuazione del principio di
sussidiarieta' previsto dall'articolo 118 della Costituzione,
riconosce e valorizza:
a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale e di rilevanza
sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della
Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di
garanzie sociali;
b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si
esprime e si sviluppa la dignita' della persona e, in questo quadro,
lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le
condizioni per il suo efficace svolgimento.
Art. 10
Sviluppo dei territori
1. La Regione:
a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare
attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al
fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei
bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;
b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici
locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di
programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalita'
sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro
gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti
e dell'intera comunita' regionale.
Art. 11
Ordinamento europeo e internazionale
1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi
derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al
processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per
estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni
europee.
Art. 12
Partecipazione della Regione
alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalita' di
informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di
indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della
Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti
dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della
legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale,
ovvero, ove per l'attuazione non e' richiesta una preventiva
regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta
regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina
prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea,
promuove la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso gli Enti
locali ed i soggetti della societa' civile e favorisce la
partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi
dall'Unione;
d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e
degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento
legislativo;
e) determina con legge le modalita' del concorso dell'Assemblea per
quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle
decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti
normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso
il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In
particolare, la legge determina le modalita' necessarie per
rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e
tempestiva informazione preventiva e successiva.
Art. 13
Attivita' di rilievo internazionale della Regione
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli
accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle
norme di procedura previste dalla legge;
b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San
Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle
peculiarita' delle implicazioni di carattere economico e sociale che
ne conseguono.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che
informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica
gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali
interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal
Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali
accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono
stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.
3. Per gli accordi internazionali, cosi' come per i rapporti
interregionali internazionali, la legge regionale determina le
modalita' d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione
dell'Assemblea alla formazione delle intese.
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 14
Trasparenza e informazione
1. L'attivita' della Regione si ispira al principio di massima
trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di
garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.
2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei
residenti singoli o associati all'informazione sull'attivita'
politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione
e' assicurata:
a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro
atto e documento sulle attivita' della Regione;
b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed
in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;
c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti
singoli o associati;
d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;
e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.
3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta
attuazione a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 15
Diritti di partecipazione
1. La Regione, nell'ambito delle facolta' che le sono
costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti
coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti
di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il
diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione
popolare.
2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro
autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed
assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o
collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente
le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale,
mediante appropriati meccanismi di consultazione.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui
possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facolta' di
intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le
modalita' stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.
4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione
degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente
Titolo.
Art. 16
Petizioni
1. Chiunque puo' rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per
esporre comuni necessita' e per chiedere l'adozione di provvedimenti
su materie di competenza regionale.
2. Province, Comuni ed altri Enti locali, nonche' enti,
organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' almeno
provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni
di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta
dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola
agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.
Art. 17
Istruttoria pubblica
1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o
amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento
finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui
possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un
esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale,
associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un
interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale e'
motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta
di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto
responsabile del procedimento.
4. La legge regionale disciplina le modalita' di attuazione
dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione
delle singole fasi e dell'intero procedimento.
Art. 18
Iniziativa legislativa popolare
1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la
presentazione di un progetto di legge popolare.
2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
a) almeno cinquemila elettori;
b) ciascun Consiglio provinciale;
c) uno o piu' Consigli comunali che, singolarmente o
complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno
cinquantamila abitanti.
3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le
modalita' di presentazione del progetto di legge popolare. La
Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum
richiesto e dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa. I
soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della
Regione per la stesura dei progetti nonche' richiedere dati ed
informazioni.
4. L'iniziativa legislativa popolare non e' ammessa per la revisione
dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, ne' puo' essere
esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea
legislativa.
5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge
popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso e' posto
al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile.
L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.
6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresi' sottoporre
all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente
presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve
procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.
Art. 19
Assemblea legislativa e modalita' di consultazione
1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto
alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed
alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu'
generali, perseguendo la parita' di condizioni nella rappresentanza
dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di
fatto ostacolano tale diritto.
2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalita'
d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole
Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di
partecipare all'attivita' regionale di cui al comma 1 e le cui
finalita' siano improntate a scopi d'interesse generale.
3. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le
associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro,
definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al
comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento
dell'Assemblea.
4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione,
decide sulle modalita' di informazione alle associazioni interessate
e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che
dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.
Art. 20
Referendum abrogativo
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge
regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse
generale, e' indetto quando lo richiedano almeno:
a) quarantamila elettori della Regione;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli
abitanti della Regione;
c) due Consigli provinciali.
2. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti interni degli Organi regionali;
c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di
rilevanza costituzionale o statutaria;
d) le leggi tributarie e di bilancio;
e) le leggi elettorali;
f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative
comunitarie;
g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi
internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni
italiane;
h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle
norme regolamentari ad esse collegate.
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono
ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformita' alla
richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano
tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria
verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito
referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del
referendum, oppure, dando atto della parzialita' dell'intervento,
riformula i quesiti referendari.
5. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e di
svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo
un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum e'
approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli
elettori della Regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilita' del
referendum abrogativo, che e' espresso dalla Consulta di garanzia
statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i
criteri di omogeneita' e univocita' del quesito.
Art. 21
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione
della comunita' regionale, su materie o leggi di competenza della
Regione, e' indetto se richiesto almeno da:
a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli
abitanti della Regione;
c) quattro Consigli provinciali.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi
di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum
abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere
sottoposti a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a
referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque
entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si
esprime sull'ammissibilita' del quesito secondo criteri di
omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati dalla legge
regionale.
3. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e
svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo
un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra
referendum consultivo e referendum abrogativo.
4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle
popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e
di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi
dell'articolo 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum
riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo
132 della Costituzione.
Art. 22
Referendum confermativo statutario
1. La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del
referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni,
secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.
2. E' sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea
legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si
tratti di modifiche relative a piu' argomenti, il referendum e'
articolato in piu' quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia
statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a
formulare i relativi quesiti.
TITOLO III
AUTONOMIE LOCALI
Art. 23
Consiglio delle Autonomie
1. Il Consiglio delle Autonomie locali e' organo di rappresentanza,
consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e
partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il
sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e
nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in
particolare:
a) lo Statuto e le relative modificazioni;
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c) piani e programmi che coinvolgono l'attivita' degli enti locali;
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e
finanziario e le linee della legge di bilancio;
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa
disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformita' del parere del
Consiglio delle Autonomie locali e' accompagnato dall'approvazione di
un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b)
ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie
locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a
maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle
Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalita' e i termini
nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri
pareri.
7. Il Consiglio puo' segnalare all'Assemblea e al Presidente della
Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e
provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di
legittimita' o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte
Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134
della Costituzione.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta
dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di
funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni
degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalita' di
formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali,
tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e
del territorio;
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello
dell'Assemblea;
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 24
Integrazione tra livelli di governo
1. La Regione, quale Ente legislativo e di governo, pone a fondamento
della propria attivita' i principi dell'autonomia e dell'integrazione
tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo
e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il
raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle
Province e dei Comuni.
3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive
favorendo la loro responsabilita' nel governo del proprio territorio.
Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a
rete delle amministrazioni locali. Assicura altresi' il concorso e la
partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla
formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione,
anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le
modalita' di conferimento agli Enti locali di quanto previsto
dall'articolo 118 della Costituzione, definendo finalita' e durata
dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti
finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce
le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina
le modalita' di verifica dell'esercizio delle funzioni e di
utilizzazione delle risorse assegnate.
Art. 25
Rapporti interregionali
1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle
di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi,
individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale
determina le modalita' di informazione preventiva e successiva e di
partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle
intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della
Costituzione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni
interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad
oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti
a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si
renda necessario al fine di definire la disciplina regionale
applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma
1.
Art. 26
Rapporti con gli Enti locali
1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove
e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunita' montane,
le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la
Citta' metropolitana di Bologna e le Province.
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai
principi di autonomia, sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza. A tal fine la Regione:
a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le
funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a
livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere
realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni
organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere
perseguiti a livello regionale;
b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel
determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al
principio di differenziazione, valorizzando le forme associative
sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di
adeguatezza;
c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo
locale anche in riferimento al ruolo delle Province.
3. L'Assemblea legislativa, in conformita' con la disciplina
stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione
dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Citta'
metropolitana, nonche' alla individuazione delle sue funzioni.
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 27
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna; e' organo della rappresentanza democratica
regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta
in esclusiva la potesta' legislativa regionale.
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunita' regionale ed
esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute
dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.
3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria
e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua
attivita' e' disciplinata, per cio' che riguarda il funzionamento,
l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilita' e il personale,
da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in
piena ed assoluta autonomia.
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati
con decreto del Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se e' presente la
maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo i casi in cui e' prescritta una maggioranza
qualificata.
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a
partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea,
hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento
anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.
8. La prima seduta della nuova Assemblea e' convocata dal Presidente
dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli
eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto,
l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del
primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta
e' presieduta dal Consigliere piu' anziano d'eta', fino alla nomina
del nuovo Presidente.
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e
delibera sulle cause di ineleggibilita' e incompatibilita'.
10. La durata in carica dell'Assemblea e' stabilita con legge della
Repubblica.
Art. 28
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale
della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione
e di controllo sull'attivita' della Giunta e dell'Amministrazione
regionale.
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e
approva il programma di governo predisposto dal Presidente della
Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori
d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione
e ne approva le modifiche.
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e
promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al
fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie
valutazioni e proposte, l'esercizio della facolta' di ricorso alla
Corte Costituzionale di cui all'articolo 46.
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione,
dallo Statuto, e, in conformita' ad esso, dalle leggi. In particolare
spetta all'Assemblea:
a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le
loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo
121 della Costituzione;
c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato
per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello
Stato;
d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione
economica, territoriale e ambientale;
e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;
f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini
previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimita'
dinanzi alla Corte Costituzionale;
g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione
Europea, salvi i casi previsti dalla legge;
h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione;
i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello
Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di
programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti
internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con
altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei
casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della
Costituzione;
k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attivita' della
Regione;
l) approvare ordini del giorno relativi all'attivita' della Giunta,
anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di
particolare complessita' e rilevanza istituzionale;
m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite
espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente
alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la
rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad
organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed
esprimere parere sulla conformita' degli altri regolamenti derivanti
dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e
alla legge;
o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a
Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere
atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad
altri soggetti pubblici.
5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni
permanenti.
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la
facolta' di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia
nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle
nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della
Regione.
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche
tramite apposite Commissioni.
Art. 29
Elezione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa e' eletta a suffragio universale e
diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
2. L'Assemblea e' composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre
parte dell'Assemblea il Presidente della Giunta regionale e il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella
relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
Art. 30
Prerogative dei Consiglieri
1. Le condizioni di eleggibilita' dei Consiglieri regionali e le
cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' sono
giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalita' stabilite dal
Regolamento interno.
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure
stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di
competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze
e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni,
enti o agenzie regionali e dalle societa' partecipate dalla Regione,
informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del
mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede
dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio
delle proprie funzioni.
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennita' stabilite dalla legge
regionale, nonche' diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in
conformita' e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in
base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 31
Principi del Regolamento interno
1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale
dell'Assemblea legislativa, la sua attivita' e le relative procedure,
persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione
legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle
opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:
a) l'autonomia e la rappresentativita' dell'Assemblea, quale
condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il
libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei
relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e
referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e
della societa' civile alla formazione delle scelte politiche, dal
momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore e' nominato non
appena l'atto di iniziativa legislativa e' presentato all'Assemblea e
il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;
c) la Giunta regionale, oltre alle facolta' che le spettano quale
soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;
d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue
componenti nei confronti dell'Assemblea;
e) la funzionalita' del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi
per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste
e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del
programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza,
sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche
dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di
programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;
f) la tutela dei diritti delle opposizioni;
g) la possibilita' per ogni singolo Consigliere di esercitare un
controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di
controllo ispettivo e la possibilita' di sottoporre a costante
verifica l'attivita' della Giunta e dell'amministrazione regionale;
h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa
concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti
di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non
comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo
per le nomine e verifica della relativa attuazione;
j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in
ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni
delle scelte e le competenze dei nominati;
k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo
da assicurare l'efficacia dei loro lavori.
Art. 32
Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte
del Presidente della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello
nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non puo' essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto,
comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta
regionale.
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea,
all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della
Regione, nonche' in caso di rimozione, impedimento permanente, morte
o dimissioni volontarie del Presidente.
Art. 33
L'Ufficio di Presidenza
1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa
procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente, da due
Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e
dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo
che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei
Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Presidente e' eletto a maggioranza dei quattro quinti
dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto
il giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei
componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza
della maggioranza dei Consiglieri ed e' eletto chi ha ottenuto il
maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di
eta'.
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori,
ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti
risulta eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 34
Il Presidente dell'Assemblea legislativa
1. Il Presidente e' oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne
dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio
effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
Art. 35
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea
legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale,
finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalita' previste
dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le
attivita' dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo
personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo
dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attivita' d'informazione, di
consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo
svolgimento delle funzioni assembleari.
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi
assembleari e, in conformita' alle decisioni dell'Assemblea, assicura
agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la
disponibilita' di locali, personale e servizi; assegna contributi a
carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze
comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Art. 36
I Gruppi assembleari
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le
modalita' stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se
egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni
regionali.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico
Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attivita' e quelle dei singoli
Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea
legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento
dell'Assemblea.
Art. 37
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa e' convocata dal suo Presidente. Gli
avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della
seduta.
2. Il Presidente e' tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo
richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei
Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti
dell'Assemblea.
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si
riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente
successivo.
Art. 38
Le Commissioni assembleari
1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari
permanenti. Il numero, la composizione, le modalita' di funzionamento
e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
2. E' istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali
ed istituzionali. La Presidenza e' attribuita alle opposizioni
secondo le procedure definite dal Regolamento.
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in
relazione alla propria entita' numerica, in modo da assicurare
comunque la presenza di ciascun Gruppo.
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di
parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni
permanenti.
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e
redigente delle leggi e dei regolamenti, nonche' dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalita'
stabilite dal Regolamento.
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea,
a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di
competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli
Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni,
risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di
leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti
amministrativi di loro competenza.
8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano,
riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attivita'
amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del
programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni
delegate e sull'attivita' amministrativa degli enti e delle aziende
dipendenti.
9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila
sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di
cassa, sulla contabilita' generale e sull'amministrazione del
personale.
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse
modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente
dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione e'
incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea.
11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza
diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti
ogni volta che viene richiesto.
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle
proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta
nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici
dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti
degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
13. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere a tutti gli uffici
della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo
le modalita' previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia
opposto il segreto d'ufficio.
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della
collaborazione di esperti.
Art. 39
Le Udienze Conoscitive
1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze
della societa' civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni
indicono Udienze Conoscitive.
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle
designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente
o dell'Assemblea legislativa.
Art. 40
Le Commissioni assembleari speciali
1. L'Assemblea legislativa puo' istituire, secondo le modalita'
stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il
compito di svolgere inchieste sull'attivita' amministrativa della
Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni
altra questione di interesse regionale.
2. L'Assemblea, inoltre, puo' istituire Commissioni speciali di
ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.
Art. 41
Commissione per le Pari Opportunita'
fra donne e uomini
1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la
Commissione per le Pari Opportunita' fra donne e uomini, ne
stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalita'
che ne garantiscano il funzionamento.
CAPO II
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Art. 42
Elezione del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea
legislativa regionale.
Art. 43
Il Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della
Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo
impedimento, e ne determina gli incarichi;
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno;
promuove e coordina l'attivita' degli assessori;
d) dirige l'attivita' politica generale e amministrativa della Giunta
e ne e' responsabile;
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne
da' comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme
previsti dal Regolamento;
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della
Costituzione e dello Statuto;
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione,
dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del
Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunita' di
accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli
articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo
2.
Art. 44
Insediamento
1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni
all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il
vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.
2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma
di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte
effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle
quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal
Regolamento.
Art. 45
La Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo
collegiale.
2. Il numero degli assessori non puo' essere inferiore a otto e
superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra cittadini
eleggibili a Consigliere regionale. La carica di Assessore e'
incompatibile con quella di Consigliere regionale.
3. Il Presidente puo' nominare un Sottosegretario alla presidenza che
partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei
componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale
il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa
decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario
alla Presidenza sono corrisposti indennita' e trattamento economico
fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i
Consiglieri regionali.
Art. 46
Funzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita attivita' di promozione, di
iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico
ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.
2. Compete in particolare alla Giunta:
a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati
dall'Assemblea;
b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della
Regione;
d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti
Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui
all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti
l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi
pubblici;
f) indirizzare e coordinare l'attivita' degli uffici regionali ed
adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli
uffici e del personale dell'Assemblea;
g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della
Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti
dalla legge;
h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento
contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea
nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;
i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile
delega alla dirigenza;
j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimita'
costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte
Costituzionale;
k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel
rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza
dell'Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria
attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei
singoli piani.
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi,
all'Assemblea le iniziative assunte, le attivita' svolte e le
decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni o di Conferenza unificata.
5. La Giunta ha la facolta' di proporre disegni di legge
all'Assemblea. Ha anche la facolta' di proporre, salvo i casi esclusi
dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.
Art. 47
Voto contrario dell'Assemblea legislativa
1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della
Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono
essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova
proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di
quella non approvata.
Art. 48
Prorogatio
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione
dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per
dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti,
provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli
atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.
TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 49
Competenze legislative e regolamentari
1. La disciplina delle materie di competenza della Regione e'
stabilita con legge. La potesta' legislativa e' riservata
all'Assemblea e non e' delegabile. L'Assemblea e' responsabile del
procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista
dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi
previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei
Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.
3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali
si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
degli Enti locali.
4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta
puo' adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di
competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.
Art. 50
Iniziativa legislativa
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere
regionale, e' riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli
provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo
Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa
legislativa secondo le modalita' previste dallo Statuto.
2. L'iniziativa legislativa e' esercitata mediante un progetto
redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea
legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione
assembleare, sulla base del contenuto prevalente.
3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa
la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire
l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da
Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene
nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non
possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a
disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalita' e tempi per la
pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della
consultazione e della partecipazione popolare.
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono
al termine della legislatura.
Art. 51
Procedimento legislativo
1. Il progetto di legge e', secondo le norme del Regolamento interno,
esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento,
puo' demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo
del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della meta'
piu' uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea
l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione
finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione,
non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono
richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione
prevista dal comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 e' sempre adottata per i progetti
di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto,
alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai
referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e
consuntivi.
4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente
della Giunta regionale puo' richiedere all'Assemblea, in casi
motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.
5. Il Regolamento puo' prevedere forme di semplificazione della
procedura legislativa, per i progetti di cui e' dichiarata
l'urgenza.
Art. 52
Promulgazione delle leggi
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci
giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione e' la
seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il
Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della
legge e a questo segue la formula "La presente legge sara' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna".
2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine
da essa stabilito.
Art. 53
Impatto delle leggi e redazione dei testi
1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa
prevedono procedure, modalita' e strumenti per la valutazione
preventiva della qualita' e dell'impatto delle leggi. Prevedono
altresi' forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati
conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalita'
perseguite.
2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge
dettano i tempi e le modalita' con cui le funzioni di controllo e
valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri
informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalita' e gli
strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni
assembleari e della Commissione per le Pari Opportunita' fra donne e
uomini di cui all'articolo 41.
Art. 54
Testi Unici
1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e
semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa
riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in
conformita' ai seguenti criteri:
a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando
espressamente le disposizioni abrogate;
b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle
disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito
di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla
Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma
regolamentare;
c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni
formalizzate con regolamento se cio' e' necessario ai fini di un
coordinamento organico della disciplina;
d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente
del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle
abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di
materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonche'
delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte
Costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui
all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da
qualsiasi altra causa;
e) previa verifica della funzionalita' e snellezza dei procedimenti
disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le
disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non
corrisponde una rilevante e comprovata utilita' nell'acquisizione
degli elementi di valutazione necessari all'adozione del
provvedimento.
2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed
avvia le procedure per la definizione del testo unico, e puo'
incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico,
indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e
stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.
3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.
4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo
unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del
coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese
sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di
modifica della delibera di cui al comma 2.
Art. 55
Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione
entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 56
Emanazione dei Regolamenti
1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta
regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4,
lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale
su proposta degli Assessori competenti.
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al
fondamento giuridico del Regolamento.
3. La legge puo' prevedere che l'adozione di un regolamento sia
preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.
4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria
numerazione progressiva.
TITOLO VI
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I
Rapporti istituzionali
Art. 57
Rapporti con Universita' e Scuola
1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle
Universita' e delle Istituzioni scolastiche.
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle
proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la
collaborazione e definisce i rapporti con le Universita' e le
Istituzioni scolastiche.
Art. 58
Camere di Commercio e professioni
1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche
autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea
legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della
Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e
i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo
economico.
2. La Regione favorisce la qualificazione delle attivita'
professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni
delle professioni.
Art. 59
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
1. E' istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio
regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di
analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di
programmazione economica e sociale.
2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone,
altresi', la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed
associazioni economiche, sociali e ambientali.
CAPO II
Amministrazione regionale
Art. 60
Principi dell'attivita' amministrativa regionale
1. L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi
di democrazia, trasparenza, efficacia, economicita', chiarezza delle
norme e semplificazione delle procedure.
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'articolo 118
della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio
unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni
amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali
sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti
locali.
3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la
legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria
dotazione di personale e prevede procedure per la verifica
dell'utilizzo dei fondi assegnati.
4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il
potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia
un'accertata e persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale
stabilisce le garanzie procedimentali per l'Ente locale interessato,
secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite
dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la
cui attuazione e' demandata agli Enti locali, nel rispetto
dell'autonomia degli stessi.
Art. 61
Procedimento amministrativo
1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria
competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i
procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali
sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle
attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo
garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonche' il
contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla
formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira,
altresi', ai principi della funzionalita' dell'azione amministrativa,
della responsabilita' e della correttezza. La Regione favorisce
l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi
stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi,
persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione
di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare
l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei
cittadini.
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli
atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di
ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti
di cui sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi
non puo' essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
Art. 62
Principi dell'organizzazione regionale
1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione
tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e
le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale
all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in
tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono
diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli
atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono
responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa e della
gestione di loro competenza, nonche' dei relativi risultati.
2. La legge regionale determina i principi in ordine
all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui
istituzione e disciplina e' dettata con i regolamenti relativi
all'organizzazione e al personale.
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale e' disciplinato in
conformita' ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito
dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa
in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative
regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti
dalla legge.
4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di
adeguate strutture organizzative.
Art. 63
Incarichi speciali
1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo
determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di
compiti speciali e di consulenza attinenti a:
a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione;
b) articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea previsti dallo
Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.
Art. 64
Enti, aziende, societa' e associazioni
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale puo', con
legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere
e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e puo' partecipare a societa', associazioni o
fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a
societa', associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi
di proporzionalita' e deve essere finalizzata allo svolgimento di
attivita' di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina
i principi generali della loro autonomia, attivita' e organizzazione,
nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformita' della
loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresi' le modalita'
atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e
dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti
e dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a societa', associazioni o fondazioni e'
autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le
condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la
Regione si avvalga di realta' autonomamente promosse da cittadini
singoli o associati, per le finalita' di cui al comma 1, determina
anche le modalita' di controllo e verifica a cui le stesse sono
assoggettate.
4. L'Assemblea legislativa e' informata preventivamente in modo
adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli
eventuali patti parasociali, nonche' riguardo alle eventuali loro
modifiche.
TITOLO VII
FINANZA, BILANCIO, DEMANIO
Art. 65
Demanio e patrimonio
1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle
finalita' pubbliche, gestisce secondo criteri di economicita' e di
valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi
di tutela dei beni storici ed ambientali.
Art. 66
Autonomia finanziaria
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha
risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al
proprio territorio.
Art. 67
Competenze tributarie regionali
1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne
disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento
con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della
Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme
comunitarie.
2. La Regione puo' affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e
l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e
criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti
previste dal presente Statuto.
3. Con legge la Regione recepisce e da' attuazione ai principi
contenuti nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento
ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa
irretroattivita'.
Art. 68
Autonomia contabile e gestione finanziaria
1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.
2. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non
superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata
approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.
3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono
presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono
approvati con legge entro il 31 dicembre.
4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli
indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della
programmazione regionale.
5. L'Assemblea puo' introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento
contabile regionale.
6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri
generali di efficacia, efficienza e razionalita'.
8. Il rendiconto generale e' presentato dalla Giunta regionale
all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato con legge
entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di
previsione.
TITOLO VIII
GARANZIE E CONTROLLI
Art. 69
Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente
della Regione:
a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla
carica degli organi elettivi e dichiara la modalita' di
amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi
organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza
previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa
popolare e di referendum;
c) esprime pareri di conformita' allo Statuto delle leggi e dei
regolamenti regionali. Il parere di conformita' allo Statuto e'
richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento
dell'Assemblea legislativa;
d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei
componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della
Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli
organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo
istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale
collaborazione;
e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla
legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti
da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun
obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al
parere espresso.
3. La Consulta e' composta di cinque componenti, di cui tre nominati
dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La
legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la
Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo,
docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure
che abbiano maturato significativa esperienza nel settore
giuridico-amministrativo. La Consulta e' nominata nel corso di ogni
legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi
dall'insediamento dell'Assemblea.
4. L'Ufficio di componente la Consulta e' incompatibile con quello di
componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e
comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare,
organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua
costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il
proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione
alle sedute, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' la
propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane
in carica per trenta mesi.
Art. 70
Difensore civico
1. Il Difensore civico e' organo autonomo e indipendente della
Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria
ed organizzativa.
2. Esso e' posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei
cittadini nonche' delle formazioni sociali che esprimono interessi
collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della
pubblica amministrazione.
3. Il Difensore civico e' nominato dall'Assemblea legislativa. La
legge regionale determina modalita' di nomina che garantiscano
l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.
4. Il Difensore civico puo' segnalare alle Commissioni assembleari
competenti situazioni di difficolta' e disagio dei cittadini,
nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per
rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi
sulle proposte avanzate entro trenta giorni.
5. La legge determina, altresi', compiti, requisiti e modalita'
d'intervento del Difensore civico.
Art. 71
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la
piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che
collettivi dei minori.
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e
le modalita' organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza
ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed
internazionali.
Art. 72
Controllo di gestione e Corte dei Conti
1. L'attivita' amministrativa e' soggetta al controllo di gestione.
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la
valutazione del rendimento e dei risultati dell'attivita'
amministrativa regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie
istituzionali, puo' chiedere forme di collaborazione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare
gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione
amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
La richiesta puo' essere formulata anche d'intesa con il Consiglio
delle Autonomie locali.
4. La sezione di controllo della Corte dei Conti puo' essere
integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da
due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal
Consiglio delle Autonomie locali.
TITOLO IX
LA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 73
Norme transitorie e finali
1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore
dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in
corso.
2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle
more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove
possibile il Regolamento interno vigente.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2, ultimo
periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui
viene approvato lo Statuto.
4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione.
5. La legge regionale detta altresi' norme in ordine all'attestazione
della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi
dell'articolo 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge
medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.
6. L'abrogazione dello Statuto e' ammessa solo se accompagnata da un
nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.
AVVERTIMENTO
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 25/10/2000, n. 29
"Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione
statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione"
Entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si
proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della
Costituzione e della L.R. 25 ottobre 2000, n. 29.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.".