REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 dell'1 luglio 2004, a norma dell'articolo 123 della Costituzione.

I N D I C E                                                                     
PREAMBOLO                                                                       
TITOLO I - I PRINCIPI                                                           
          Art.  1 - Elementi costitutivi della Regione                          
          Art.  2 - Obiettivi                                                   
          Art.  3 - Politiche ambientali                                        
          Art.  4 - Politiche del lavoro                                        
          Art.  5 - Politiche economiche                                        
          Art.  6 - Politiche sociali                                           
          Art.  7 - Promozione dell'associazionismo                             
          Art.  8 - Le Autonomie locali                                         
          Art.  9 - Le formazioni sociali                                       
          Art.  10 - Sviluppo dei territori                                     
          Art.  11 - Ordinamento europeo ed internazionale                      
          Art.  12 - Partecipazione della Regione alla formazione e             
all'attuazione del diritto comunitario                                          
          Art.  13 - Attivita' di rilievo internazionale della                  
Regione TITOLO II - PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                     
          Art.  14 - Trasparenza e informazione                                 
          Art.  15 - Diritti di partecipazione                                  
          Art.  16 - Petizioni                                                  
          Art.  17 - Istruttoria pubblica                                       
          Art.  18 - Iniziativa legislativa popolare                            
          Art.  19 - Assemblea legislativa e modalita' di                       
consultazione                                                                   
          Art.  20 - Referendum abrogativo                                      
          Art.  21 - Referendum consultivo                                      
          Art.  22 - Referendum confermativo statutario                         
TITOLO III - AUTONOMIE LOCALI                                                   
          Art.  23 - Consiglio delle Autonomie                                  
          Art.  24 - Integrazione tra livelli di governo                        
          Art.  25 - Rapporti interregionali                                    
          Art.  26 - Rapporti con gli Enti locali                               
TITOLO IV - LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                       
CAPO I - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale               
          Art.  27 - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa             
regionale                                                                       
          Art.  28 - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa               
          Art.  29 - Elezione dell'Assemblea legislativa                        
          Art.  30 - Prerogative dei Consiglieri                                
          Art.  31 - Principi del Regolamento interno                           
          Art.  32 - Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del              
Presidente della Giunta regionale                                               
          Art.  33 - L'Ufficio di Presidenza                                    
          Art.  34 - Il Presidente dell'Assemblea legislativa                   
          Art.  35 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza                        
          Art.  36 - I Gruppi assembleari                                       
          Art.  37 - Convocazione dell'Assemblea legislativa                    
          Art.  38 - Le Commissioni assembleari                                 
          Art.  39 - Le Udienze Conoscitive                                     
          Art.  40 - Le Commissioni assembleari speciali                        
          Art.  41 - Commissione per le Pari Opportunita' fra donne e           
uomini                                                                          
CAPO II - Il Presidente della Regione e la Giunta regionale                     
          Art.  42 - Elezione del Presidente della Giunta regionale             
          Art.  43 - Il Presidente della Giunta regionale                       
          Art.  44 - Insediamento                                               
          Art.  45 - La Giunta regionale                                        
          Art.  46 - Funzioni della Giunta regionale                            
          Art.  47 - Voto contrario dell'Assemblea legislativa                  
          Art.  48 - Prorogatio TITOLO V - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI            
E DEI REGOLAMENTI                                                               
          Art.  49 - Competenze legislative e regolamentari                     
          Art.  50 - Iniziativa legislativa                                     
          Art.  51 - Procedimento legislativo                                   
          Art.  52 - Promulgazione delle leggi                                  
          Art.  53 - Impatto delle leggi e redazione dei testi                  
          Art.  54 - Testi Unici                                                
          Art.  55 - Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi             
          Art.  56 - Emanazione dei Regolamenti                                 
TITOLO VI - IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE                                 
CAPO I - Rapporti istituzionali                                                 
          Art.  57 - Rapporti con Universita' e Scuola                          
          Art.  58 - Camere di Commercio e professioni                          
          Art.  59 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro             
CAPO II - Amministrazione regionale                                             
          Art.  60 - Principi dell'attivita' amministrativa                     
regionale                                                                       
          Art.  61 - Procedimento amministrativo                                
          Art.  62 - Principi dell'organizzazione regionale                     
          Art.  63 - Incarichi speciali                                         
          Art.  64 - Enti, aziende, societa' e associazioni                     
TITOLO VII - FINANZA, BILANCIO, DEMANIO                                         
          Art.  65 - Demanio e patrimonio                                       
          Art.  66 - Autonomia finanziaria                                      
          Art.  67 - Competenze tributarie regionali                            
          Art.  68 - Autonomia contabile e gestione finanziaria                 
TITOLO VIII - GARANZIE E CONTROLLI                                              
          Art.  69 - Consulta di garanzia statutaria                            
          Art.  70 - Difensore civico                                           
          Art.  71 - Garante regionale per l'infanzia e                         
l'adolescenza                                                                   
          Art.  72 - Controllo di gestione e Corte dei Conti                    
TITOLO IX - LA REVISIONE DELLO STATUTO                                          
          Art.  73 - Norme transitorie e finali                                 
PREAMBOLO                                                                       
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                       
Si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli           
ideali di liberta' e unita' nazionale del Risorgimento e si basa sui            
principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e                      
dall'Unione Europea; consapevole del proprio patrimonio culturale,              
umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e                   
laicita' delle istituzioni, opera per affermare:                                
a) i valori universali di liberta', eguaglianza, democrazia, rifiuto            
del totalitarismo, giustizia sociale e solidarieta' con gli altri               
popoli del mondo e con le future generazioni;                                   
b) il riconoscimento della pari dignita' sociale della persona, senza           
alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni                     
economiche, sociali e personali, di eta', di etnia, di cultura, di              
religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;                     
c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla              
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle                   
controversie internazionali.                                                    
Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori;            
promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le             
organizzazioni della societa'; riconosce e favorisce l'autonomia                
degli Enti e delle comunita' locali; opera per la rappresentanza                
trasparente degli interessi e per la coesione sociale.                          
Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera               
societa' regionale e delle generazioni future.                                  
Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire             
alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione            
legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione             
degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro               
dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica.                                 
ADOTTA IL PRESENTE                                                              
STATUTO                                                                         
TITOLO I                                                                        
PRINCIPI                                                                        
Art. 1                                                                          
Elementi costitutivi della Regione                                              
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unita' della                      
Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea            
e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo           
della comunita' regionale, concorrendo al rinnovamento della societa'           
e dello Stato.                                                                  
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunita' locali, le                  
istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara,                   
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia,            
Rimini.                                                                         
3. Il capoluogo della Regione e' la Citta' metropolitana di Bologna.            
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse              
dal capoluogo.                                                                  
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge                  
regionale.                                                                      
Art. 2                                                                          
Obiettivi                                                                       
1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti             
obiettivi:                                                                      
a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignita' delle            
persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale            
e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando           
efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di             
programmazione territoriale;                                                    
b) il perseguimento della parita' giuridica, sociale ed economica fra           
donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena           
realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche                
elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;                  
c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali e            
delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunita' residenti             
nel proprio territorio;                                                         
d) il rispetto della persona, della sua liberta', della sua                     
integrita' fisica e mentale e del suo sviluppo;                                 
e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;                        
f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri            
profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle                   
facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di             
voto degli immigrati residenti;                                                 
g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro            
comunita', quale componente importante della societa' regionale, come           
risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra                 
emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.                
Art. 3                                                                          
Politiche ambientali                                                            
1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita,            
la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle                 
generazioni future, promuove:                                                   
a) la qualita' ambientale, la tutela delle specie e della                       
biodiversita', degli habitat, delle risorse naturali; la cura del               
patrimonio culturale e paesaggistico;                                           
b) la conservazione e la salubrita' delle risorse primarie, prime fra           
tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere                 
pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e              
riutilizzo;                                                                     
c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei               
rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di           
precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive                    
europee;                                                                        
d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;              
e) la sicurezza e l'educazione alimentare;                                      
f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di                 
governo;                                                                        
g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attivita' umana                 
sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo              
alla capacita' di carico dell'ambiente;                                         
h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno                  
sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e                  
disincentivi.                                                                   
Art. 4                                                                          
Politiche del lavoro                                                            
1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana            
e dell'Unione Europea, opera per:                                               
a) tutelare la dignita', la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la            
loro liberta' di opinione, di organizzazione e di iniziativa                    
sindacale;                                                                      
b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare,                  
adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli                   
articoli 36 e 37 della Costituzione;                                            
c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari                    
opportunita' e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;                    
d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto                   
preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di                   
partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia                  
economica e sociale.                                                            
Art. 5                                                                          
Politiche economiche                                                            
1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti,               
trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per                  
favorire la qualita' dei prodotti e la creazione di ricchezza e di              
lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione. A tal fine            
valorizza la liberta' di iniziativa delle persone, ne favorisce lo              
sviluppo ed opera per:                                                          
a) tutelare la liberta' di iniziativa economica e la promozione della           
sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi           
essenziali per lo sviluppo complessivo della societa';                          
b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della               
Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini            
di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;             
c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del                
lavoro professionale;                                                           
d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e                       
tecnologico.                                                                    
Art. 6                                                                          
Politiche sociali                                                               
1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia              
formativa e culturale e, a tal fine, opera per:                                 
a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed               
equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che                
garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e               
sanitari;                                                                       
b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilita',                 
orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;                      
c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale,                 
operando per rimuoverne le cause;                                               
d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema                  
nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle                 
scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della               
conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione                     
professionale per tutto il corso della vita;                                    
e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e                 
dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle              
bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla           
salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;              
f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di                
promuovere la buona salute delle persone;                                       
g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della                 
musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e                         
paesaggistici.                                                                  
Art. 7                                                                          
Promozione dell'associazionismo                                                 
1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei            
cittadini e, a tal fine, opera per:                                             
a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle                   
istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalita' di                
informazione e di consultazione;                                                
b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari             
opportunita' nel rappresentare i vari interessi durante il                      
procedimento normativo;                                                         
c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di                    
associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli                 
servizi e prodotti.                                                             
Art. 8                                                                          
Le Autonomie locali                                                             
1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di                     
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un            
coordinato sistema delle Autonomie locali.                                      
2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di             
cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il            
concorso all'attivita' legislativa, amministrativa e di                         
programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della           
Citta' metropolitana di Bologna e dei Comuni, anche in forma                    
associata, con particolare riferimento alle Comunita' montane.                  
Art. 9                                                                          
Le formazioni sociali                                                           
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo,             
programmazione e controllo, in attuazione del principio di                      
sussidiarieta' previsto dall'articolo 118 della Costituzione,                   
riconosce e valorizza:                                                          
a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo             
svolgimento di attivita' di interesse generale e di rilevanza                   
sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della               
Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di                
garanzie sociali;                                                               
b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si                  
esprime e si sviluppa la dignita' della persona e, in questo quadro,            
lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le               
condizioni per il suo efficace svolgimento.                                     
Art. 10                                                                         
Sviluppo dei territori                                                          
1. La Regione:                                                                  
a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare            
attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al               
fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei            
bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;                         
b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici            
locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di                        
programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalita'               
sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro                   
gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti            
e dell'intera comunita' regionale.                                              
Art. 11                                                                         
Ordinamento europeo e internazionale                                            
1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi           
derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al           
processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per                    
estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni           
europee.                                                                        
Art. 12                                                                         
Partecipazione della Regione                                                    
alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario                        
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:               
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti                  
normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite           
da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalita' di              
informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di             
indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della                 
Regione alla formazione di decisioni comunitarie;                               
b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti             
dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite            
da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della                 
legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale,                
ovvero, ove per l'attuazione non e' richiesta una preventiva                    
regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta               
regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina              
prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;                                 
c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea,              
promuove la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso gli Enti               
locali ed i soggetti della societa' civile e favorisce la                       
partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi                    
dall'Unione;                                                                    
d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e               
degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento              
legislativo;                                                                    
e) determina con legge le modalita' del concorso dell'Assemblea per             
quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle                 
decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti              
normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso             
il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In                    
particolare, la legge determina le modalita' necessarie per                     
rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e                  
tempestiva informazione preventiva e successiva.                                
Art. 13                                                                         
Attivita' di rilievo internazionale della Regione                               
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:               
a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli                 
accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle                
norme di procedura previste dalla legge;                                        
b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San                 
Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle             
peculiarita' delle implicazioni di carattere economico e sociale che            
ne conseguono.                                                                  
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che              
informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica            
gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali                  
interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal              
Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali                 
accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono           
stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.             
3. Per gli accordi internazionali, cosi' come per i rapporti                    
interregionali internazionali, la legge regionale determina le                  
modalita' d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione            
dell'Assemblea alla formazione delle intese.                                    
TITOLO II                                                                       
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                         
Art. 14                                                                         
Trasparenza e informazione                                                      
1. L'attivita' della Regione si ispira al principio di massima                  
trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di                 
garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.             
2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei                    
residenti singoli o associati all'informazione sull'attivita'                   
politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione            
e' assicurata:                                                                  
a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro             
atto e documento sulle attivita' della Regione;                                 
b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed           
in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;               
c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti                
singoli o associati;                                                            
d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;              
e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.                      
3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta                  
attuazione a quanto previsto dal presente articolo.                             
Art. 15                                                                         
Diritti di partecipazione                                                       
1. La Regione, nell'ambito delle facolta' che le sono                           
costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti                 
coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti            
di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il              
diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione             
popolare.                                                                       
2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro                    
autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed           
assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o                  
collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente            
le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale,           
mediante appropriati meccanismi di consultazione.                               
3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati,                
nonche' i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui                
possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facolta' di              
intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le             
modalita' stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.                      
4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione             
degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente                   
Titolo.                                                                         
Art. 16                                                                         
Petizioni                                                                       
1. Chiunque puo' rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per              
esporre comuni necessita' e per chiedere l'adozione di provvedimenti            
su materie di competenza regionale.                                             
2. Province, Comuni ed altri Enti locali, nonche' enti,                         
organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' almeno                      
provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni           
di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta              
dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola               
agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.                 
Art. 17                                                                         
Istruttoria pubblica                                                            
1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o               
amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento              
finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.                           
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui            
possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un              
esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale,               
associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un                    
interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale e'               
motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.                           
3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta             
di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto                     
responsabile del procedimento.                                                  
4. La legge regionale disciplina le modalita' di attuazione                     
dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione              
delle singole fasi e dell'intero procedimento.                                  
Art. 18                                                                         
Iniziativa legislativa popolare                                                 
1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la                    
presentazione di un progetto di legge popolare.                                 
2. Sono promotori del progetto di legge popolare:                               
a) almeno cinquemila elettori;                                                  
b) ciascun Consiglio provinciale;                                               
c) uno o piu' Consigli comunali che, singolarmente o                            
complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno                       
cinquantamila abitanti.                                                         
3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le                   
modalita' di presentazione del progetto di legge popolare. La                   
Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum              
richiesto e dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa. I            
soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della           
Regione per la stesura dei progetti nonche' richiedere dati ed                  
informazioni.                                                                   
4. L'iniziativa legislativa popolare non e' ammessa per la revisione            
dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, ne' puo' essere           
esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea                  
legislativa.                                                                    
5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge                 
popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso e' posto           
al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile.                 
L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.                   
6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresi' sottoporre                     
all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente                
presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve                
procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.                
Art. 19                                                                         
Assemblea legislativa e modalita' di consultazione                              
1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto           
alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed           
alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu'                    
generali, perseguendo la parita' di condizioni nella rappresentanza             
dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di              
fatto ostacolano tale diritto.                                                  
2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalita'                  
d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole             
Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di             
partecipare all'attivita' regionale di cui al comma 1 e le cui                  
finalita' siano improntate a scopi d'interesse generale.                        
3. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le               
associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro,                
definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al           
comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento             
dell'Assemblea.                                                                 
4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione,                
decide sulle modalita' di informazione alle associazioni interessate            
e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che                  
dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.                             
Art. 20                                                                         
Referendum abrogativo                                                           
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge               
regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse           
generale, e' indetto quando lo richiedano almeno:                               
a) quarantamila elettori della Regione;                                         
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli             
abitanti della Regione;                                                         
c) due Consigli provinciali.                                                    
2. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per:                       
a) lo Statuto;                                                                  
b) i regolamenti interni degli Organi regionali;                                
c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di              
rilevanza costituzionale o statutaria;                                          
d) le leggi tributarie e di bilancio;                                           
e) le leggi elettorali;                                                         
f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative                       
comunitarie;                                                                    
g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi                 
internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni                   
italiane;                                                                       
h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.                                
3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle              
norme regolamentari ad esse collegate.                                          
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono                    
ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformita' alla           
richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano              
tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria              
verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito                   
referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del                      
referendum, oppure, dando atto della parzialita' dell'intervento,               
riformula i quesiti referendari.                                                
5. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e di                 
svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento                  
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo                     
un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum e'                  
approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli                 
elettori della Regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti                
validamente espressi.                                                           
6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilita' del                
referendum abrogativo, che e' espresso dalla Consulta di garanzia               
statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i           
criteri di omogeneita' e univocita' del quesito.                                
Art. 21                                                                         
Referendum consultivo                                                           
1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione                
della comunita' regionale, su materie o leggi di competenza della               
Regione, e' indetto se richiesto almeno da:                                     
a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;                       
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli             
abitanti della Regione;                                                         
c) quattro Consigli provinciali.                                                
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi             
di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum              
abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere                
sottoposti a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a                    
referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque             
entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si              
esprime sull'ammissibilita' del quesito secondo criteri di                      
omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati dalla legge                     
regionale.                                                                      
3. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e                    
svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento                  
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo                     
un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra                     
referendum consultivo e referendum abrogativo.                                  
4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle                
popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e             
di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi                
dell'articolo 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum              
riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo           
132 della Costituzione.                                                         
Art. 22                                                                         
Referendum confermativo statutario                                              
1. La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del                
referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni,             
secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.                   
2. E' sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea           
legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si            
tratti di modifiche relative a piu' argomenti, il referendum e'                 
articolato in piu' quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia           
statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a                  
formulare i relativi quesiti.                                                   
TITOLO III                                                                      
AUTONOMIE LOCALI                                                                
Art. 23                                                                         
Consiglio delle Autonomie                                                       
1. Il Consiglio delle Autonomie locali e' organo di rappresentanza,             
consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.                 
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e                  
partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il                  
sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e           
nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.                               
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in                       
particolare:                                                                    
a) lo Statuto e le relative modificazioni;                                      
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;                       
c) piani e programmi che coinvolgono l'attivita' degli enti locali;             
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e                     
finanziario e le linee della legge di bilancio;                                 
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa              
disciplina.                                                                     
4. L'approvazione di progetti di legge in difformita' del parere del            
Consiglio delle Autonomie locali e' accompagnato dall'approvazione di           
un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.                        
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b)            
ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie           
locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a                      
maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle                  
Autonomie locali ha espresso parere contrario.                                  
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalita' e i termini            
nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri                   
pareri.                                                                         
7. Il Consiglio puo' segnalare all'Assemblea e al Presidente della              
Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e             
provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di           
legittimita' o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte                     
Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134              
della Costituzione.                                                             
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta           
dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di                   
funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni             
degli Enti locali.                                                              
9. La legge regionale determina la composizione, le modalita' di                
formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali,             
tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:                              
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e              
del territorio;                                                                 
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello            
dell'Assemblea;                                                                 
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il                   
funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.                             
Art. 24                                                                         
Integrazione tra livelli di governo                                             
1. La Regione, quale Ente legislativo e di governo, pone a fondamento           
della propria attivita' i principi dell'autonomia e dell'integrazione           
tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.               
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo            
e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il              
raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle               
Province e dei Comuni.                                                          
3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive              
favorendo la loro responsabilita' nel governo del proprio territorio.           
Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a              
rete delle amministrazioni locali. Assicura altresi' il concorso e la           
partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla            
formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione,           
anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.                      
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le              
modalita' di conferimento agli Enti locali di quanto previsto                   
dall'articolo 118 della Costituzione, definendo finalita' e durata              
dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti                    
finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce             
le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina             
le modalita' di verifica dell'esercizio delle funzioni e di                     
utilizzazione delle risorse assegnate.                                          
Art. 25                                                                         
Rapporti interregionali                                                         
1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle           
di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi,                 
individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale                 
determina le modalita' di informazione preventiva e successiva e di             
partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle                 
intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della                  
Costituzione.                                                                   
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni                  
interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad                
oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti            
a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si               
renda necessario al fine di definire la disciplina regionale                    
applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma            
1.                                                                              
Art. 26                                                                         
Rapporti con gli Enti locali                                                    
1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove           
e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunita' montane,             
le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la               
Citta' metropolitana di Bologna e le Province.                                  
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai                  
principi di autonomia, sussidiarieta', differenziazione e                       
adeguatezza. A tal fine la Regione:                                             
a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le                  
funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a                  
livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere                 
realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni                       
organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere                    
perseguiti a livello regionale;                                                 
b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel                 
determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al           
principio di differenziazione, valorizzando le forme associative                
sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di              
adeguatezza;                                                                    
c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo           
locale anche in riferimento al ruolo delle Province.                            
3. L'Assemblea legislativa, in conformita' con la disciplina                    
stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione                   
dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Citta'             
metropolitana, nonche' alla individuazione delle sue funzioni.                  
TITOLO IV                                                                       
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                                   
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
Art. 27                                                                         
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale                        
1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della             
Regione Emilia-Romagna; e' organo della rappresentanza democratica              
regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta           
in esclusiva la potesta' legislativa regionale.                                 
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunita' regionale ed            
esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute                
dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.              
3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria            
e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua           
attivita' e' disciplinata, per cio' che riguarda il funzionamento,              
l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilita' e il personale,            
da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in              
piena ed assoluta autonomia.                                                    
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a                
maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati            
con decreto del Presidente dell'Assemblea.                                      
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se e' presente la                
maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei                 
presenti, salvo i casi in cui e' prescritta una maggioranza                     
qualificata.                                                                    
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a           
partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea,                
hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.               
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento             
anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea,             
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei                 
comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.                   
8. La prima seduta della nuova Assemblea e' convocata dal Presidente            
dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli            
eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto,             
l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del                
primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta            
e' presieduta dal Consigliere piu' anziano d'eta', fino alla nomina             
del nuovo Presidente.                                                           
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e                 
delibera sulle cause di ineleggibilita' e incompatibilita'.                     
10. La durata in carica dell'Assemblea e' stabilita con legge della             
Repubblica.                                                                     
Art. 28                                                                         
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa                                    
1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale              
della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione            
e di controllo sull'attivita' della Giunta e dell'Amministrazione               
regionale.                                                                      
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e           
approva il programma di governo predisposto dal Presidente della                
Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori                     
d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione           
e ne approva le modifiche.                                                      
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e              
promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al             
fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie                    
valutazioni e proposte, l'esercizio della facolta' di ricorso alla              
Corte Costituzionale di cui all'articolo 46.                                    
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione,            
dallo Statuto, e, in conformita' ad esso, dalle leggi. In particolare           
spetta all'Assemblea:                                                           
a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le           
loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;            
b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo             
121 della Costituzione;                                                         
c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato            
per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello           
Stato;                                                                          
d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione           
economica, territoriale e ambientale;                                           
e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;            
f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini                   
previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimita'                
dinanzi alla Corte Costituzionale;                                              
g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione               
Europea, salvi i casi previsti dalla legge;                                     
h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi                  
dell'articolo 117 della Costituzione;                                           
i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello               
Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di                       
programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);                         
j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti                      
internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con              
altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei              
casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della                   
Costituzione;                                                                   
k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attivita' della               
Regione;                                                                        
l) approvare ordini del giorno relativi all'attivita' della Giunta,             
anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di           
particolare complessita' e rilevanza istituzionale;                             
m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite                      
espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente           
alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la                      
rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad                  
organismi di garanzia o di controllo amministrativo;                            
n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed           
esprimere parere sulla conformita' degli altri regolamenti derivanti            
dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e             
alla legge;                                                                     
o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e  risorse a               
Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere            
atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad           
altri soggetti pubblici.                                                        
5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni                 
permanenti.                                                                     
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la           
facolta' di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia               
nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle                
nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della             
Regione.                                                                        
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche               
tramite apposite Commissioni.                                                   
Art. 29                                                                         
Elezione dell'Assemblea legislativa                                             
1. L'Assemblea legislativa e' eletta a suffragio universale e                   
diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.                        
2. L'Assemblea e' composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre              
parte dell'Assemblea il Presidente della Giunta regionale e il                  
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella           
relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi                         
immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.               
Art. 30                                                                         
Prerogative dei Consiglieri                                                     
1. Le condizioni di eleggibilita' dei Consiglieri regionali e le                
cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' sono                
giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalita' stabilite dal           
Regolamento interno.                                                            
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere             
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro               
funzioni.                                                                       
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure              
stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di            
competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze           
e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni,               
enti o agenzie regionali e dalle societa' partecipate dalla Regione,            
informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del             
mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.                    
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede                      
dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio           
delle proprie funzioni.                                                         
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennita' stabilite dalla legge             
regionale, nonche' diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in                  
conformita' e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in               
base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea                  
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.                              
Art. 31                                                                         
Principi del Regolamento interno                                                
1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale           
dell'Assemblea legislativa, la sua attivita' e le relative procedure,           
persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione                
legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle               
opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:                      
a) l'autonomia e la rappresentativita' dell'Assemblea, quale                    
condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il            
libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;                     
b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei                
relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e              
referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e               
della societa' civile alla formazione delle scelte politiche, dal               
momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore e' nominato non             
appena l'atto di iniziativa legislativa e' presentato all'Assemblea e           
il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;                        
c) la Giunta regionale, oltre alle facolta' che le spettano quale               
soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;                       
d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue              
componenti nei confronti dell'Assemblea;                                        
e) la funzionalita' del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi              
per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste           
e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del                   
programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza,           
sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche                      
dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di                     
programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;             
f) la tutela dei diritti delle opposizioni;                                     
g) la possibilita' per ogni singolo Consigliere di esercitare un                
controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di            
controllo ispettivo e la possibilita' di sottoporre a costante                  
verifica l'attivita' della Giunta e dell'amministrazione regionale;             
h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa             
concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti             
di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non            
comporta obbligo di revoca o di dimissioni;                                     
i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo              
per le nomine e verifica della relativa attuazione;                             
j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in                 
ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni           
delle scelte e le competenze dei nominati;                                      
k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo             
da assicurare l'efficacia dei loro lavori.                                      
Art. 32                                                                         
Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte                                       
del Presidente della Giunta regionale                                           
1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere la sfiducia nei confronti             
del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta            
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello                
nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non puo' essere messa in           
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.                            
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del                   
Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto,              
comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta             
regionale.                                                                      
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni           
contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea,                       
all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della            
Regione, nonche' in caso di rimozione, impedimento permanente, morte            
o dimissioni volontarie del Presidente.                                         
Art. 33                                                                         
L'Ufficio di Presidenza                                                         
1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa               
procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.             
2. L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente, da due                   
Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.                             
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e             
dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo           
che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei                 
Consiglieri assegnati alla Regione.                                             
4. Il Presidente e' eletto a maggioranza dei quattro quinti                     
dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la                
maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto             
il giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei                
componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza           
della maggioranza dei Consiglieri ed e' eletto chi ha ottenuto il               
maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di                
eta'.                                                                           
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori,             
ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che                
hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti           
risulta eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.                             
Art. 34                                                                         
Il Presidente dell'Assemblea legislativa                                        
1. Il Presidente e' oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne           
dirige i lavori secondo il Regolamento.                                         
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio               
effettivo delle loro funzioni.                                                  
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.                   
Art. 35                                                                         
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza                                             
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea                
legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale,            
finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalita' previste              
dal Regolamento.                                                                
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le                   
attivita' dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo                
personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo                     
dell'Assemblea.                                                                 
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attivita' d'informazione, di             
consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo                     
svolgimento delle funzioni assembleari.                                         
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi                     
assembleari e, in conformita' alle decisioni dell'Assemblea, assicura           
agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la                         
disponibilita' di locali, personale e servizi; assegna contributi a             
carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze                
comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.              
Art. 36                                                                         
I Gruppi assembleari                                                            
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le               
modalita' stabilite dal Regolamento.                                            
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se            
egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni                     
regionali.                                                                      
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico                 
Gruppo misto.                                                                   
4. I Gruppi, per le proprie attivita' e quelle dei singoli                      
Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea           
legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la             
consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento              
dell'Assemblea.                                                                 
Art. 37                                                                         
Convocazione dell'Assemblea legislativa                                         
1. L'Assemblea legislativa e' convocata dal suo Presidente. Gli                 
avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della            
seduta.                                                                         
2. Il Presidente e' tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo                   
richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei                   
Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti                  
dell'Assemblea.                                                                 
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si             
riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente                 
successivo.                                                                     
Art. 38                                                                         
Le Commissioni assembleari                                                      
1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari                   
permanenti. Il numero, la composizione, le modalita' di funzionamento           
e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.            
2. E' istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali            
ed istituzionali. La Presidenza e' attribuita alle opposizioni                  
secondo le procedure definite dal Regolamento.                                  
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in               
relazione alla propria entita' numerica, in modo da assicurare                  
comunque la presenza di ciascun Gruppo.                                         
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di             
parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni                
permanenti.                                                                     
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e                   
redigente delle leggi e dei regolamenti, nonche' dei provvedimenti              
amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalita'               
stabilite dal Regolamento.                                                      
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea,            
a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di                     
competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.                 
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli            
Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni,                 
risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di             
leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti                     
amministrativi di loro competenza.                                              
8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano,            
riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attivita'                        
amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del             
programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni                  
delegate e sull'attivita' amministrativa degli enti e delle aziende             
dipendenti.                                                                     
9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila             
sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di               
cassa, sulla contabilita' generale e sull'amministrazione del                   
personale.                                                                      
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse                    
modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente                     
dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione e'                       
incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza                  
dell'Assemblea.                                                                 
11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza                
diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti           
ogni volta che viene richiesto.                                                 
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle                  
proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta                   
nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici            
dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti                
degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.                            
13. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere a tutti gli uffici                
della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo            
le modalita' previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia             
opposto il segreto d'ufficio.                                                   
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della           
collaborazione di esperti.                                                      
Art. 39                                                                         
Le Udienze Conoscitive                                                          
1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze              
della societa' civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.              
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni                 
indicono Udienze Conoscitive.                                                   
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle             
designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente           
o dell'Assemblea legislativa.                                                   
Art. 40                                                                         
Le Commissioni assembleari speciali                                             
1. L'Assemblea legislativa puo' istituire, secondo le modalita'                 
stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il              
compito di svolgere inchieste sull'attivita' amministrativa della               
Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni                
altra questione di interesse regionale.                                         
2. L'Assemblea, inoltre, puo' istituire Commissioni speciali di                 
ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.             
Art. 41                                                                         
Commissione per le Pari Opportunita'                                            
fra donne e uomini                                                              
1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la            
Commissione per le Pari Opportunita' fra donne e uomini, ne                     
stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalita'              
che ne garantiscano il funzionamento.                                           
CAPO II                                                                         
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale                               
Art. 42                                                                         
Elezione del Presidente della Giunta regionale                                  
1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto a suffragio                   
universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea               
legislativa regionale.                                                          
Art. 43                                                                         
Il Presidente della Giunta regionale                                            
1. Il Presidente della Giunta regionale:                                        
a) rappresenta la Regione;                                                      
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della           
Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo                      
impedimento, e ne determina gli incarichi;                                      
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno;                
promuove e coordina l'attivita' degli assessori;                                
d) dirige l'attivita' politica generale e amministrativa della Giunta           
e ne e' responsabile;                                                           
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;                          
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne             
da' comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme             
previsti dal Regolamento;                                                       
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della                  
Costituzione e dello Statuto;                                                   
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione,                
dallo Statuto e dalle leggi regionali.                                          
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del                
Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunita' di                 
accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli              
articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo            
2.                                                                              
Art. 44                                                                         
Insediamento                                                                    
1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni              
all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il               
vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.                 
2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma            
di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte                   
effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle                
quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal                 
Regolamento.                                                                    
Art. 45                                                                         
La Giunta regionale                                                             
1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo                     
collegiale.                                                                     
2. Il numero degli assessori non puo' essere inferiore a otto e                 
superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra cittadini                     
eleggibili a Consigliere regionale. La carica di Assessore e'                   
incompatibile con quella di Consigliere regionale.                              
3. Il Presidente puo' nominare un Sottosegretario alla presidenza che           
partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.                    
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei                    
componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale            
il voto del Presidente.                                                         
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa                 
decisione.                                                                      
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene                    
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                              
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario               
alla Presidenza sono corrisposti indennita' e trattamento economico             
fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i           
Consiglieri regionali.                                                          
Art. 46                                                                         
Funzioni della Giunta regionale                                                 
1. La Giunta regionale esercita attivita' di promozione, di                     
iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico           
ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.                       
2. Compete in particolare alla Giunta:                                          
a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati                     
dall'Assemblea;                                                                 
b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;             
c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della              
Regione;                                                                        
d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti                     
Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;                  
e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui                   
all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti               
l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi                   
pubblici;                                                                       
f) indirizzare e coordinare l'attivita' degli uffici regionali ed               
adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli                
uffici e del personale dell'Assemblea;                                          
g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della           
Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti              
dalla legge;                                                                    
h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento               
contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea              
nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;                                
i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile                
delega alla dirigenza;                                                          
j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimita'            
costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte                
Costituzionale;                                                                 
k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel             
rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza              
dell'Assemblea.                                                                 
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria                  
attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei             
singoli piani.                                                                  
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi,             
all'Assemblea le iniziative assunte, le attivita' svolte e le                   
decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte             
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le               
Regioni o di Conferenza unificata.                                              
5. La Giunta ha la facolta' di proporre disegni di legge                        
all'Assemblea. Ha anche la facolta' di proporre, salvo i casi esclusi           
dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.              
Art. 47                                                                         
Voto contrario dell'Assemblea legislativa                                       
1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della           
Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.             
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono            
essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova                
proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di           
quella non approvata.                                                           
Art. 48                                                                         
Prorogatio                                                                      
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione                  
dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per                   
dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti,                   
provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli             
atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.             
TITOLO V                                                                        
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI                                                       
E DEI REGOLAMENTI                                                               
Art. 49                                                                         
Competenze legislative e regolamentari                                          
1. La disciplina delle materie di competenza della Regione e'                   
stabilita con legge. La potesta' legislativa e' riservata                       
all'Assemblea e non e' delegabile. L'Assemblea e' responsabile del              
procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.                   
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista             
dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi           
previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei           
Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.              
3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali           
si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti                
degli Enti locali.                                                              
4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta             
puo' adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di                
competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.                   
Art. 50                                                                         
Iniziativa legislativa                                                          
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere                    
regionale, e' riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli                   
provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo              
Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa               
legislativa secondo le modalita' previste dallo Statuto.                        
2. L'iniziativa legislativa e' esercitata mediante un progetto                  
redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea                     
legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione                   
assembleare, sulla base del contenuto prevalente.                               
3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa           
la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire              
l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da           
Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene                  
nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non             
possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.                 
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a                   
disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.                   
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalita' e tempi per la                
pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della              
consultazione e della partecipazione popolare.                                  
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono           
al termine della legislatura.                                                   
Art. 51                                                                         
Procedimento legislativo                                                        
1. Il progetto di legge e', secondo le norme del Regolamento interno,           
esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che              
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.                         
2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento,            
puo' demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo              
del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della meta'              
piu' uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea                         
l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione                  
finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione,              
non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono             
richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione                  
prevista dal comma 1.                                                           
3. La procedura di cui al comma 1 e' sempre adottata per i progetti             
di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto,            
alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai               
referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e                       
consuntivi.                                                                     
4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente                
della Giunta regionale puo' richiedere all'Assemblea, in casi                   
motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.                                 
5. Il Regolamento puo' prevedere forme di semplificazione della                 
procedura legislativa, per i progetti di cui e' dichiarata                      
l'urgenza.                                                                      
Art. 52                                                                         
Promulgazione delle leggi                                                       
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci            
giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione e' la                  
seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il                   
Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della                
legge e a questo segue la formula "La presente legge sara' pubblicata           
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque             
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione                 
Emilia-Romagna".                                                                
2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi                  
componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine           
da essa stabilito.                                                              
Art. 53                                                                         
Impatto delle leggi e redazione dei testi                                       
1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa                 
prevedono procedure, modalita' e strumenti per la valutazione                   
preventiva della qualita' e dell'impatto delle leggi. Prevedono                 
altresi' forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati                    
conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalita'                  
perseguite.                                                                     
2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge                
dettano i tempi e le modalita' con cui le funzioni di controllo e               
valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri                  
informativi posti a carico dei soggetti attuatori.                              
3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalita' e gli                    
strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni               
assembleari e della Commissione per le Pari Opportunita' fra donne e            
uomini di cui all'articolo 41.                                                  
Art. 54                                                                         
Testi Unici                                                                     
1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e                        
semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa              
riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in                  
conformita' ai seguenti criteri:                                                
a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando            
espressamente le disposizioni abrogate;                                         
b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle                 
disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito           
di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla               
Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma                      
regolamentare;                                                                  
c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni                
formalizzate con regolamento se cio' e' necessario ai fini di un                
coordinamento organico della disciplina;                                        
d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente           
del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle                  
abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di            
materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonche'             
delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte               
Costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui                   
all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da           
qualsiasi altra causa;                                                          
e) previa verifica della funzionalita' e snellezza dei procedimenti             
disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le             
disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non                     
corrisponde una rilevante e comprovata utilita' nell'acquisizione               
degli elementi di valutazione necessari all'adozione del                        
provvedimento.                                                                  
2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed           
avvia le procedure per la definizione del testo unico, e puo'                   
incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico,                 
indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e                 
stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.              
3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.             
4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo              
unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del                    
coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese           
sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di                
modifica della delibera di cui al comma 2.                                      
Art. 55                                                                         
Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi                                  
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione              
entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il                 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione,  salvo che le                
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.                                   
Art. 56                                                                         
Emanazione dei Regolamenti                                                      
1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta           
regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4,           
lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale           
su proposta degli Assessori competenti.                                         
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al              
fondamento giuridico del Regolamento.                                           
3. La legge puo' prevedere che l'adozione di un regolamento sia                 
preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.                     
4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria              
numerazione progressiva.                                                        
TITOLO VI                                                                       
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE                                             
CAPO I                                                                          
Rapporti istituzionali                                                          
Art. 57                                                                         
Rapporti con Universita' e Scuola                                               
1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle                  
Universita' e delle Istituzioni scolastiche.                                    
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle                  
proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la                         
collaborazione e definisce i rapporti con le Universita' e le                   
Istituzioni scolastiche.                                                        
Art. 58                                                                         
Camere di Commercio e professioni                                               
1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio,                  
Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche             
autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea                   
legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della                  
Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e            
i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo                    
economico.                                                                      
2. La Regione favorisce la qualificazione delle attivita'                       
professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni                
delle professioni.                                                              
Art. 59                                                                         
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro                                  
1. E' istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio                   
regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di                  
analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di                        
programmazione economica e sociale.                                             
2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del              
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone,               
altresi', la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed                
associazioni economiche, sociali e ambientali.                                  
CAPO II                                                                         
Amministrazione regionale                                                       
Art. 60                                                                         
Principi dell'attivita' amministrativa regionale                                
1. L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi            
di democrazia, trasparenza, efficacia, economicita', chiarezza delle            
norme e semplificazione delle procedure.                                        
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'articolo 118             
della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio            
unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni                  
amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali               
sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti           
locali.                                                                         
3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la               
legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria               
dotazione di personale e prevede procedure per la verifica                      
dell'utilizzo dei fondi assegnati.                                              
4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il                
potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia                     
un'accertata e persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di           
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale                  
stabilisce le garanzie procedimentali per l'Ente locale interessato,            
secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite             
dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la              
cui attuazione e' demandata agli Enti locali, nel rispetto                      
dell'autonomia degli stessi.                                                    
Art. 61                                                                         
Procedimento amministrativo                                                     
1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria                 
competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i               
procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali                   
sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle             
attribuzioni normative degli Enti locali.                                       
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo                 
garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonche' il                
contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla                     
formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira,                
altresi', ai principi della funzionalita' dell'azione amministrativa,           
della responsabilita' e della correttezza. La Regione favorisce                 
l'utilizzo di strumenti informatici.                                            
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi             
stabiliti dalla legge e devono essere motivati.                                 
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi,                  
persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione            
di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare                    
l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei                
cittadini.                                                                      
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli           
atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di                
ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti           
di cui sono destinatari.                                                        
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi              
non puo' essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e             
modi previsti dalla legge.                                                      
Art. 62                                                                         
Principi dell'organizzazione regionale                                          
1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione           
tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e           
le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale                  
all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in           
tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono              
diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli           
atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono                    
responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa e della             
gestione di loro competenza, nonche' dei relativi risultati.                    
2. La legge regionale determina i principi in ordine                            
all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui            
istituzione e disciplina e' dettata con i regolamenti relativi                  
all'organizzazione e al personale.                                              
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale e' disciplinato in             
conformita' ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito                
dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa           
in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative           
regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti           
dalla legge.                                                                    
4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di                  
adeguate strutture organizzative.                                               
Art. 63                                                                         
Incarichi speciali                                                              
1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo           
determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di               
compiti speciali e di consulenza attinenti a:                                   
a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione;               
b) articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea previsti dallo              
Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.                               
Art. 64                                                                         
Enti, aziende, societa' e associazioni                                          
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale puo', con               
legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere            
e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed                    
amministrativa e puo' partecipare a societa', associazioni o                    
fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a               
societa', associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi           
di proporzionalita' e deve essere finalizzata allo svolgimento di               
attivita' di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.             
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina           
i principi generali della loro autonomia, attivita' e organizzazione,           
nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e               
consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformita' della              
loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresi' le modalita'             
atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e              
dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti           
e dalle aziende regionali.                                                      
3. La partecipazione a societa', associazioni o fondazioni e'                   
autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le            
condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la                 
Regione si avvalga di realta' autonomamente promosse da cittadini               
singoli o associati, per le finalita' di cui al comma 1, determina              
anche le modalita' di controllo e verifica a cui le stesse sono                 
assoggettate.                                                                   
4. L'Assemblea legislativa e' informata preventivamente in modo                 
adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli             
eventuali patti parasociali, nonche' riguardo alle eventuali loro               
modifiche.                                                                      
TITOLO VII                                                                      
FINANZA, BILANCIO, DEMANIO                                                      
Art. 65                                                                         
Demanio e patrimonio                                                            
1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle             
finalita' pubbliche, gestisce secondo criteri di economicita' e di              
valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi            
di tutela dei beni storici ed ambientali.                                       
Art. 66                                                                         
Autonomia finanziaria                                                           
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha                
risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in            
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento               
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di                     
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al                  
proprio territorio.                                                             
Art. 67                                                                         
Competenze tributarie regionali                                                 
1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne                
disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento              
con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della           
Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme                    
comunitarie.                                                                    
2. La Regione puo' affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e              
l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e            
criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti             
previste dal presente Statuto.                                                  
3. Con legge la Regione recepisce e da' attuazione ai principi                  
contenuti nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento           
ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa              
irretroattivita'.                                                               
Art. 68                                                                         
Autonomia contabile e gestione finanziaria                                      
1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.            
2. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non              
superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata            
approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.                           
3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono             
presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre             
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono               
approvati con legge entro il 31 dicembre.                                       
4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli                 
indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della                        
programmazione regionale.                                                       
5. L'Assemblea puo' introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto             
degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento                 
contabile regionale.                                                            
6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere                    
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.                                
7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri               
generali di efficacia, efficienza e razionalita'.                               
8. Il rendiconto generale e' presentato dalla Giunta regionale                  
all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello                  
dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato con legge           
entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di                   
previsione.                                                                     
TITOLO VIII                                                                     
GARANZIE E CONTROLLI                                                            
Art. 69                                                                         
Consulta di garanzia statutaria                                                 
1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente           
della Regione:                                                                  
a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla           
carica degli organi elettivi e dichiara la modalita' di                         
amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi             
organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;                                
b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza             
previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa                   
popolare e di referendum;                                                       
c) esprime pareri di conformita' allo Statuto delle leggi e dei                 
regolamenti regionali. Il parere di conformita' allo Statuto e'                 
richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento             
dell'Assemblea legislativa;                                                     
d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei              
componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della            
Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli              
organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo             
istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale            
collaborazione;                                                                 
e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla                 
legge.                                                                          
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti            
da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun                
obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al               
parere espresso.                                                                
3. La Consulta e' composta di cinque componenti, di cui tre nominati            
dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La              
legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la                    
Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo,               
docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure           
che abbiano maturato significativa esperienza nel settore                       
giuridico-amministrativo. La Consulta e' nominata nel corso di ogni             
legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi                   
dall'insediamento dell'Assemblea.                                               
4. L'Ufficio di componente la Consulta e' incompatibile con quello di           
componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e                 
comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.                                  
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare,           
organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua               
costituzione.                                                                   
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il                  
proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione              
alle sedute, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' la           
propria organizzazione interna.                                                 
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane           
in carica per trenta mesi.                                                      
Art. 70                                                                         
Difensore civico                                                                
1. Il Difensore civico e' organo autonomo e indipendente della                  
Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria             
ed organizzativa.                                                               
2. Esso e' posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei                   
cittadini nonche' delle formazioni sociali che esprimono interessi              
collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della             
pubblica amministrazione.                                                       
3. Il Difensore civico e' nominato dall'Assemblea legislativa. La               
legge regionale determina modalita' di nomina che garantiscano                  
l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.                                       
4. Il Difensore civico puo' segnalare alle Commissioni assembleari              
competenti situazioni di difficolta' e disagio dei cittadini,                   
nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per                    
rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi              
sulle proposte avanzate entro trenta giorni.                                    
5. La legge determina, altresi', compiti, requisiti e modalita'                 
d'intervento del Difensore civico.                                              
Art. 71                                                                         
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza                                
1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza,             
con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la                
piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che              
collettivi dei minori.                                                          
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e             
le modalita' organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza            
ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed                
internazionali.                                                                 
Art. 72                                                                         
Controllo di gestione e Corte dei Conti                                         
1. L'attivita' amministrativa e' soggetta al controllo di gestione.             
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la                    
valutazione del rendimento e dei risultati dell'attivita'                       
amministrativa regionale.                                                       
3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie             
istituzionali, puo' chiedere forme di collaborazione alla sezione               
regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare             
gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione             
amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.             
La richiesta puo' essere formulata anche d'intesa con il Consiglio              
delle Autonomie locali.                                                         
4. La sezione di controllo della Corte dei Conti puo' essere                    
integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da             
due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal                   
Consiglio delle Autonomie locali.                                               
TITOLO IX                                                                       
LA REVISIONE DELLO STATUTO                                                      
Art. 73                                                                         
Norme transitorie e finali                                                      
1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore            
dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in           
corso.                                                                          
2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno                
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle             
more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove               
possibile il Regolamento interno vigente.                                       
3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2, ultimo                   
periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui              
viene approvato lo Statuto.                                                     
4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di           
pubblicazione.                                                                  
5. La legge regionale detta altresi' norme in ordine all'attestazione           
della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi                  
dell'articolo 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge            
medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.                
6. L'abrogazione dello Statuto e' ammessa solo se accompagnata da un            
nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.               
AVVERTIMENTO                                                                    
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 25/10/2000, n. 29                      
"Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione                   
statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione"                       
Entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della regione o un               
quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si            
proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della                 
Costituzione e della L.R. 25 ottobre 2000, n. 29.                               
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA                                                   
Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' il seguente:                       
"Art. 123                                                                       
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,            
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di                   
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del               
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti                 
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei               
regolamenti regionali.                                                          
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con                
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due             
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due               
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da                
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'             
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti            
regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla           
loro pubblicazione.                                                             
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi           
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli              
elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio                  
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se              
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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