COMUNICATO
Elettrodotto 380 kV DT "Martignone-Colunga n. 302/Martignone-Sermide n. 345" - Variante tra i sostegni 134-136 nel comune di Anzola dell'Emilia (BO) per interferenza con futura linea FS "Alta velocita'" al km. 179+325 e con elettrodotto a 132 kV FS DT. Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2004/00299 del 22/6/2004 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in
Lungarno Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota del
5/7/2004, prot. n. 926 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per
l'Emilia Romagna - Nucleo Operativo di Bologna ha ricevuto decreto
rilasciato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
Direzione generale per la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2004/00299 del
22/6/2004 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
e urgenza, nonche' inamovibilita', come da allegato documento.
IL RESPONSABILE
A. Giorgi
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
(omissis) decreta
Art. 1
La TERNA SpA - Area Operativa Trasmissione di Firenze con sede a
Firenze, Lungarno Colombo n. 54 e' autorizzata a costruire ed
esercire, a variante dell'esistente elettrodotto a 380 KV
"Martignone-Colunga n. 302/Martignone-Sermide n. 345", nel tratto tra
l'esistente picchetto n. 134 e quello n. 136, in comune di Anzola
dell'Emilia in provincia di Bologna, le opere descritte in premessa.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 il presente decreto di
autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del suaccennato
collegamento elettrico ha efficacia di dichiarazione di pubblica
utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza ai sensi e per gli
effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1868, n. 2359. Le opere
autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi
dell'art. 9, comma 10 del DPR 18/3/1965, n. 342 e ad esse non si
applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art.
122 del TU 11/12/1933, n. 1775.
Art. 3
I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro 6 mesi
dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 12 mesi
dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 6 mesi la TERNA SpA
dovra' presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Nucleo
Operativo di Bologna, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i Piani
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359 e
successive modificazioni.
Art. 4
Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alle norme
tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel
voto n. 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, alle
osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il
citato voto 118/04, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, nonche' secondo le
modalita' costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del
10/7/2003, e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 8/7/2003
e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
La TERNA SpA dovra' inoltre attenersi alle disposizioni ed agli
obblighi impartiti dal Ministero della Difesa - Direzione generale
dei Lavori e del Demanio, con nota del 23/12/2003, n. 26/418025
G8/2002/Sott. 226), ed in particolare "ad attenersi alle direttive
riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla
navigazione aerea, provvedendo alla segnalazione "cromatica" degli
ostacoli verticali e lineari ed a quella luminosa dei sostegni 134 -
np 135 e 136".
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita
dettagliata relazione ai fini del collaudo.
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da
apposita Commissione ministeriale.
Art. 5
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ai sensi dell'art. 120
del citato TU 11/12/1933, n. 1775.
In conseguenza la Societa' TERNA viene ad assumere la piena
responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6
La Societa' TERNA resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione
e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche
che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei
pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo
stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.
Art. 7
Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n.765.
Art. 8
L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della Provincia di
Bologna e il Provveditorato regionale alle OO.PP. per
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Bologna, curano, sulla base
delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del
presente decreto.
Art. 9
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Luciani