COMUNICATO
Elettrodotto 380 kV "Caorso-San Damaso" n. 395. Variante tra i sostegni 264-267 nel comune di Modena, per interferenze con linea FS "Alta velocita'" e con due elettrodotti a 132 kV FS. Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/04/00326 del 5/8/2004 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in Lungarno
Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota 6379 del
5/8/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio -
Direzione generale per la Difesa e' stato rilasciato dallo stesso
Ministero decreto n. DEC/DDS/04/00326 del 5/8/2004 di autorizzazione
alla costruzione ed esercizio delle opere con efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza,
nonche' inamovibilita', come da allegato documento.
IL RESPONSABILE
A. Giorgi
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
(omissis) decreta:
Art. 1
La TERNA SpA - Gruppo ENEL - Area Operativa Trasmissione di Firenze,
con sede in Lungarno Colombo n. 54, (FI); C.F. 05779661007, e'
autorizzata a costruire ed esercire, il collegamento elettrico a 380
kV in variante tra l'esistente picchetto n. 265 e quello n. 266 in
comune di Modena, facente parte dell'elettrodotto denominato
"Caorso-San Damaso" di cui alle premesse.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 il presente decreto di
autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del collegamento
elettrico in variante ha efficacia di dichiarazione di pubblica
utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza ai sensi e per gli
effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1868, n. 2359. Le opere
autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi
dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 e ad esse non si applicano le
disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122 del TU
11/12/1933, n. 1775.
Art. 3
I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro 12 mesi
dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 36 mesi
dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 12 mesi la TERNA SpA
dovra' presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Nucleo
Operativo di Modena, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i Piani
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359 e
successive modificazioni.
Art. 4
Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alle norme
tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel
voto n. 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, alle
osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il
citato voto 188/04, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, nonche' secondo le
modalita' costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del
30/6/2003, e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 8/7/2003
e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita
dettagliata relazione ai fini del collaudo.
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da
apposita Commissione ministeriale.
Art. 5
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ai sensi dell'art. 120
del citato TU 11/12/1933, n. 1775.
In conseguenza la Societa' viene ad assumere la piena responsabilita'
per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni
comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi,
sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6
La Societa' resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e
l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che,
a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e
privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti,
con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.
Art. 7
Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n.765.
Il Prefetto della Provincia di Modena e l'Ingegnere del
Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Dirigente
il Nucleo Operativo di Modena, curano, sulla base delle competenze
attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente
decreto.
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Luciani