DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1566
L.R. 44/95, art. 5: conferimento ad ARPA della realizzazione di attivita' di valutazione e gestione della qualita' dell'aria. Approvazione schema di convenzione. Assunzione impegno di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare i progetti, trattenuti agli atti del Servizio
Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico (protocollo
n.17727 dell'11/3/2004) che individuano il costo e le modalita' di
svolgimento delle seguenti attivita':
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione
e gestione della qualita' dell'aria;
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria;
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli
utenti tramite rete INTRANET;
2) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna con sede legale in Bologna, Via Po n. 5,
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5
della L.R. 44/85, il compito di realizzare i progetti indicati al
punto 1) secondo le modalita' previste nell'allegato schema di
convenzione che viene approvato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del
suolo e della costa provvedera', in applicazione della normativa
regionale vigente, alla sottoscrizione della convenzione, redatta in
conformita' dello schema approvato;
4) di destinare alla realizzazione delle attivita' di cui al punto 1)
un finanziamento complessivo di Euro 220.000,00 comprensivo di IVA ed
ogni altro onere incluso, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 80.000,00, finalizzato all'implementazione del modello
regionale ed ad attivita' riferite al Modello Aree Urbane per il
progetto "seconda fase del sistema modellistico integrato per la
valutazione e gestione della qualita' dell'aria";
- Euro 40.000,00, finalizzato all'effettuazione delle analisi
chimiche, fisiche e biologiche per il progetto "seconda fase del
progetto di caratterizzazione chimico-fisica del particolato
atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M";
- Euro 45.000,00, finalizzato alla messa in qualita' della rete delle
deposizioni e dell'inquinamento atmosferico di fondo per il progetto
"estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria";
- Euro 55.000,00, finalizzato alla realizzazione di software
specifico per il progetto "adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di
prodotti informativi per gli utenti tramite rete INTRANET";
5) di dare atto altresi' che le attivita' previste dovranno
concludersi entro 12 mesi dalla data di esecutivita' della presente
deliberazione sulla base del programma del Piano delle Attivita' di
cui ai progetti conservati presso il Servizio Risanamento
atmosferico, acustico, elettromagnetico;
6) di stabilire che la struttura di coordinamento della Giunta
regionale per le attivita' previste nella convenzione di cui al
precedente punto 2) e' il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e che spettera' quindi al Responsabile dello stesso
verificare il concreto svolgimento delle attivita' concordate;
7) di imputare la spesa di Euro 220.000,00 registrandola al n. 2901
di impegno sul Capitolo 37120 "Spese propedeutiche alla
predisposizione delle linee di indirizzo per il coordinamento degli
EE.LL nell'espletamento delle funzioni di pianificazione della
qualita' dell'aria (art.121, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui
all'UPB 1.4.2.3.14130, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004,
che presenta la necessaria disponibilita';
8) di dare atto che alla liquidazione dei corrispettivi dovuti
all'ARPA ed alle richieste di emissione dei titoli di pagamento
provvedera', con propri atti formali e con le modalita' indicate
nella convenzione di cui al precedente punto 2), il Dirigente
competente per materia, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e
della propria deliberazione 447/03, previa attestazione di
ammissibilita' e di congruita' del lavoro svolto in relazione
all'oggetto dell'attivita' come previsto al precedente punto 6);
9) di dare atto che l'eventuale proroga dei termini di esecuzione
delle attivita' previste in convenzione puo' essere accordata, con
adozione di apposito provvedimento del Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, solo per oggettive e
improrogabili necessita' legate ad eventi imprevedibili ed a causa
non imputabile ad ARPA;
10) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ARPA per la
realizzazione di attivita' di valutazione e gestione della qualita'
dell'aria
L'anno . . . . . . . . ., il giorno . . . . . . . . ., del mese
tra
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n.
52, codice fiscale 80062590379 - rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Direttore generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . che elegge domicilio legale in Bologna presso la
Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Via dei Mille,
21;
- l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata ARPA) con sede in Bologna
Via Po n. 5, codice fiscale 04290860370, rappresentata dal Direttore
generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
premesso:
- che ai sensi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del
sistema regionale e locale", artt. 121 e 122, la Regione
Emilia-Romagna ha il compito di predisporre le linee di indirizzo per
il coordinamento degli Enti locali nell'espletamento delle funzioni
di pianificazione della qualita' dell'aria nonche' di gestire
situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari
condizioni di inquinamento atmosferico;
- che al fine di conseguire i valori limite di qualita' dell'aria di
cui all'articolo 4 del DLgs 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente" e in particolare quelli previsti dalle
Direttive 30/99/CE, 69/00/CE, recepite con decreto ministeriale del 2
aprile 2002, n. 60, e' necessario dare attuazione per le diverse
"zone" del territorio ai piani di azione, ai piani integrati ed ai
piani di mantenimento, intervenendo sulle diverse fonti di emissione,
quantificate e censite tramite gli inventari delle emissioni
sviluppati alle diverse scale istituzionali;
- che in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione
della Qualita' dell'Aria e' stata definita la "zonizzazione" del
territorio regionale, con delibera di Giunta regionale 804/01
(integrata con delibera di Giunta regionale 43 del 12/1/2004) "Linee
di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in
materia di inquinamento atmosferico", in applicazione dei criteri del
DLgs 351/99;considerato:
- che risulta necessario disporre di ulteriori dati, aggiornati e
rilevati relativi ai fattori di emissione che stanno assumendo sempre
maggiore incidenza sui fenomeni di inquinamento atmosferico, in
quanto la disponibilita' di dati omogenei e' importante per
confrontare diverse situazioni stimate anche tramite l'applicazione
di idonea modellistica che rappresenta un processo di supporto al
processo primario di valutazione e gestione della qualita' dell'aria,
alle varie scale, dalle aree urbane alla scala regionale, alla piu'
ampia scala di Bacino Padano - Adriatico;
- che e' in atto una profonda trasformazione del modo di concepire le
attivita' nel campo dell'inquinamento atmosferico, dovuta alla
ridefinizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire, e
quindi degli strumenti di conoscenza utilizzati. I dati forniti dalle
reti di monitoraggio, fino ad ora finalizzati principalmente alla
verifica del rispetto dei limiti imposti per ogni singolo inquinante,
oltre ad essere elaborati singolarmente per la verifica normativa del
rispetto dei limiti, vengono utilizzati in modo integrato con i
modelli per ottenere una valutazione ed una comprensione dei fenomeni
di inquinamento. Le reti di monitoraggio rappresentano quindi uno dei
tre elementi fondamentali che, assieme alla caratterizzazione delle
emissioni inquinanti ed alla modellizzazione dei processi di
diffusione trasporto e trasformazione chimica degli inquinanti
nell'atmosfera, contribuiscono alla valutazione della qualita'
dell'aria su tutto il territorio regionale. Risulta quindi
fondamentale integrare le singole reti di monitoraggio, che sono
predisposte ad analizzare diversi aspetti di una medesima matrice,
per ottimizzare la raccolta di una parte fondamentale delle
informazioni necessarie a realizzare il processo di valutazione della
qualita' dell'aria a scala locale e regionale;
- che occorre fornire la visibilita' dei dati ambientali rendendo
facile ed accessibile la conoscenza attraverso strumenti di
consultazione e utilizzo;
richiamata la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna", ed in
particolare:
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni, attivita'
e compiti dell'ARPA, il supporto alla Regione e agli Enti locali ai
fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
dato atto:
- che ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 727 del 18
maggio 1998 e' stata trasferita ad ARPA la funzione di predisporre
programmi per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, compresa
la progettazione, la realizzazione e la gestione delle relative reti
di rilevamento, dell'implementazione dei modelli descrittivi e
previsionali, dello studio delle fonti, fisse e mobili, che generano
l'inquinamento;
- che la Regione Emilia-Romagna ed ARPA, ente strumentale della
Regione, in attuazione delle funzioni loro attribuite, intendono
realizzare le seguenti attivita' nel perseguimento degli obiettivi
precedentemente citati:
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione
e gestione della qualita' dell'aria;
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria;
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli
utenti tramite rete INTRANET;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
assumendo a tutti gli effetti valore di patto.
Art. 2
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA il compito di realizzare le
seguenti attivita', secondo i progetti predisposti da ARPA ed
acquisiti agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico (prot n. 17727 dell'11/3/2004):
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione
e gestione della qualita' dell'aria;
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria;
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli
utenti tramite rete INTRANET.
La Regione Emilia-Romagna e l'ARPA si impegnano a mettere a
disposizione reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso
necessarie allo svolgimento delle attivita' oggetto della
convenzione.
Art. 3
Risorse finanziarie
ARPA si impegna a realizzare le attivita' di cui all'art. 1
cofinanziando la realizzazione delle stesse mediante la
partecipazione del proprio personale impegnato nella realizzazione
dei singoli progetti.
La Regione Emilia-Romagna attribuisce ad Arpa quale corrispettivo per
l'esecuzione delle seguenti attivita' risorse finanziarie per un
totale complessivo di Euro 220.000,00 (IVA inclusa) cosi' suddivise:
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione
e gestione della qualita' dell'aria:
importo di Euro 80.000,00, finalizzato all'implementazione del
modello regionale ed ad attivita' riferite al Modello Aree Urbane;
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M:
importo di Euro 40.000,00, finalizzato all'effettuazione delle
analisi chimiche, fisiche e biologiche;
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria:
importo di Euro 45.000,00, finalizzato alla messa in qualita' della
rete delle deposizioni e dell'inquinamento atmosferico di fondo;
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli
utenti tramite rete INTRANET:
importo di Euro 55.000,00, finalizzato alla realizzazione di software
specifico.
Art. 4
Erogazione del corrispettivo
Il corrispettivo per la realizzazione delle attivita' previste
all'art. 1 della presente convenzione, pari a Euro 220.000,00 (IVA
inclusa) sara' erogato ad ARPA dalla Regione Emilia-Romagna previa
presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalita':
- il 20% a fronte di comunicazione di avvio delle attivita' da parte
di ciascun Responsabile di progetto, a sottoscrizione della presente
convenzione;
- il 50% previa relazione redatta dal Responsabile di progetto e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ARPA, che documenti per
ciascun progetto lo svolgimento delle seguenti fasi di attivita'
dettagliate nei progetti medesimi, agli atti del Servizio Risanamento
atmosferico, acustico, elettromagnetico:
1) Task 1 - gestione del progetto - Task 2 - modello per le aree
urbane - Task 3: avvio della implementazione del modello regionale,
relativamente al progetto seconda fase del sistema modellistico
integrato per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria;
2) 50% delle attivita' previste nel progetto seconda fase del
progetto di caratterizzazione chimico-fisica del particolato
atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;
3) fase esecutiva per la redazione formale del Manuale, dei metodi,
delle procedure e delle istruzioni operative relativamente alle tre
Task che formano il progetto estensione del Sistema Qualita' alle
reti di monitoraggio integrate a supporto della valutazione e
gestione della qualita' dell'aria;
4) fasi da 5.1 a 5.9 relativamente al progetto adeguamento SIRA-ARIA:
fruizione di prodotti informativi per gli utenti tramite rete
INTRANET;
- il rimanente 30% a scadenza della convenzione e previa relazione
conclusiva delle attivita' effettuate entro i termini redatta dal
Responsabile di Progetto e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ARPA.
Art. 5
Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata complessiva di 12 mesi a partire
dalla data di esecutivita' della deliberazione di Giunta regionale n.
. . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventuale proroga dei termini di esecuzione delle attivita' previste
in convenzione puo' essere accordata, con adozione di apposito
provvedimento del Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo
e della costa, solo per oggettive e improrogabili necessita' legate
ad eventi imprevedibili ed a causa non imputabile ad ARPA.
L'esecuzione di ciascuna attivita' dovra' rispettare il programma del
Piano delle Attivita' di cui ai progetti conservati presso il
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico. In
particolare, il progetto adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti
informativi per gli utenti tramite rete INTRANET avra' una durata
temporale non inferiore a 9 mesi alla quale dovranno essere aggiunti
i tempi necessari alla Regione per una verifica sullo sviluppo
parziale dell'applicativo, da effettuarsi entro 120 giorni dall'avvio
del progetto ed un test finale collegato al collaudo.
Art. 6
Collaborazioni esterne
L'ARPA potra' avvalersi, previa autorizzazione della Regione,
rispettando la normativa c.d. "Antimafia", di collaborazioni
esterne.
Nei rapporti con soggetti esterni ARPA, evitera' nel modo piu'
assoluto di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese
agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7
Responsabilita' nei confronti di terzi
ARPA esonera la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi impegno e
responsabilita' che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti
di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 8
Controversie
Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione
si applicano le norme del Codice civile.Per la risoluzione giudiziale
di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere
esclusivamente il Foro di Bologna.
Art. 9
Riservatezza
Il personale coinvolto nello svolgimento delle attivita', di cui alla
presente convenzione, e' tenuto, nei confronti di qualsiasi persona
non autorizzata, al segreto d'ufficio, per quanto attiene alle
informazioni ed ai documenti riservati.
Art. 10
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni. L'imposta di bollo e' a
carico di ARPA.
Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.
per ARPA per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA