REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1566

L.R. 44/95, art. 5: conferimento ad ARPA della realizzazione di attivita' di valutazione e gestione della qualita' dell'aria. Approvazione schema di convenzione. Assunzione impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare i progetti, trattenuti agli atti del Servizio                   
Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico (protocollo                 
n.17727 dell'11/3/2004) che individuano il costo e le modalita' di              
svolgimento delle seguenti attivita':                                           
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione            
e gestione della qualita' dell'aria;                                            
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del             
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;               
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate           
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria;               
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli              
utenti tramite rete INTRANET;                                                   
2) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente            
(ARPA) dell'Emilia-Romagna con sede legale in Bologna, Via Po n. 5,             
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono                    
integralmente richiamate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5           
della L.R. 44/85, il compito di realizzare i progetti indicati al               
punto 1) secondo le modalita' previste nell'allegato schema di                  
convenzione che viene approvato quale parte integrante e sostanziale            
del presente atto;                                                              
3) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del             
suolo e della costa provvedera', in applicazione della normativa                
regionale vigente, alla sottoscrizione della convenzione, redatta in            
conformita' dello schema approvato;                                             
4) di destinare alla realizzazione delle attivita' di cui al punto 1)           
un finanziamento complessivo di Euro 220.000,00 comprensivo di IVA ed           
ogni altro onere incluso, secondo la seguente ripartizione:                     
- Euro 80.000,00, finalizzato all'implementazione del modello                   
regionale ed ad attivita' riferite al Modello Aree Urbane per il                
progetto "seconda fase del sistema modellistico integrato per la                
valutazione e gestione della qualita' dell'aria";                               
- Euro 40.000,00, finalizzato all'effettuazione delle analisi                   
chimiche, fisiche e biologiche per il progetto "seconda fase del                
progetto di caratterizzazione chimico-fisica del particolato                    
atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M";                          
- Euro 45.000,00, finalizzato alla messa in qualita' della rete delle           
deposizioni e dell'inquinamento atmosferico di fondo per il progetto            
"estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate            
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria";              
- Euro 55.000,00, finalizzato alla realizzazione di software                    
specifico per il progetto "adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di                  
prodotti informativi per gli utenti tramite rete INTRANET";                     
5) di dare atto altresi' che le attivita' previste dovranno                     
concludersi entro 12 mesi dalla data di esecutivita' della presente             
deliberazione sulla base del programma del Piano delle Attivita' di             
cui ai progetti conservati presso il Servizio Risanamento                       
atmosferico, acustico, elettromagnetico;                                        
6) di stabilire che la struttura di coordinamento della Giunta                  
regionale per le attivita' previste nella convenzione di cui al                 
precedente punto 2) e' il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,           
elettromagnetico e che spettera' quindi al Responsabile dello stesso            
verificare il concreto svolgimento delle attivita' concordate;                  
7) di imputare la spesa di Euro 220.000,00 registrandola al n. 2901             
di impegno sul Capitolo 37120 "Spese propedeutiche alla                         
predisposizione delle linee di indirizzo per il coordinamento degli             
EE.LL nell'espletamento delle funzioni di pianificazione della                  
qualita' dell'aria (art.121, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui                 
all'UPB 1.4.2.3.14130, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004,           
che presenta la necessaria disponibilita';                                      
8) di dare atto che alla liquidazione dei corrispettivi dovuti                  
all'ARPA ed alle richieste di emissione dei titoli di pagamento                 
provvedera', con propri atti formali e con le modalita' indicate                
nella convenzione di cui al precedente punto 2), il Dirigente                   
competente per materia, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e                
della propria deliberazione 447/03, previa attestazione di                      
ammissibilita' e di congruita' del lavoro svolto in relazione                   
all'oggetto dell'attivita' come previsto al precedente punto 6);                
9) di dare atto che l'eventuale proroga dei termini di esecuzione               
delle attivita' previste in convenzione puo' essere accordata, con              
adozione di apposito provvedimento del Direttore generale                       
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, solo per oggettive e             
improrogabili necessita' legate ad eventi imprevedibili ed a causa              
non imputabile ad ARPA;                                                         
10) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ARPA per la                 
realizzazione di attivita' di valutazione e gestione della qualita'             
dell'aria                                                                       
L'anno . . . . . . . . ., il giorno . . . . . . . . ., del mese                 
tra                                                                             
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n.             
52, codice fiscale 80062590379 - rappresentata per la sottoscrizione            
della presente convenzione dal Direttore generale Ambiente e Difesa             
del suolo e della costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . che elegge domicilio legale in Bologna presso la                
Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Via dei Mille,             
21;                                                                             
- l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente                           
dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata ARPA) con sede in Bologna            
Via Po n. 5, codice fiscale 04290860370, rappresentata dal Direttore            
generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;                           
premesso:                                                                       
- che ai sensi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del             
sistema regionale e locale", artt. 121 e 122, la Regione                        
Emilia-Romagna ha il compito di predisporre le linee di indirizzo per           
il coordinamento degli Enti locali nell'espletamento delle funzioni             
di pianificazione della qualita' dell'aria nonche' di gestire                   
situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari              
condizioni di inquinamento atmosferico;                                         
- che al fine di conseguire i valori limite di qualita' dell'aria di            
cui all'articolo 4 del DLgs 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della             
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della                   
qualita' dell'aria ambiente" e in particolare quelli previsti dalle             
Direttive 30/99/CE, 69/00/CE, recepite con decreto ministeriale del 2           
aprile 2002, n. 60, e' necessario dare attuazione per le diverse                
"zone" del territorio ai piani di azione, ai piani integrati ed ai              
piani di mantenimento, intervenendo sulle diverse fonti di emissione,           
quantificate e censite tramite gli inventari delle emissioni                    
sviluppati alle diverse scale istituzionali;                                    
- che in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione               
della Qualita' dell'Aria e' stata definita la "zonizzazione" del                
territorio regionale, con delibera di Giunta regionale 804/01                   
(integrata con delibera di Giunta regionale 43 del 12/1/2004) "Linee            
di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in             
materia di inquinamento atmosferico", in applicazione dei criteri del           
DLgs 351/99;considerato:                                                        
- che risulta necessario disporre di ulteriori dati, aggiornati e               
rilevati relativi ai fattori di emissione che stanno assumendo sempre           
maggiore incidenza sui fenomeni di inquinamento atmosferico, in                 
quanto la disponibilita' di dati omogenei e' importante per                     
confrontare diverse situazioni stimate anche tramite l'applicazione             
di idonea modellistica che rappresenta un processo di supporto al               
processo primario di valutazione e gestione della qualita' dell'aria,           
alle varie scale, dalle aree urbane alla scala regionale, alla piu'             
ampia scala di Bacino Padano - Adriatico;                                       
- che e' in atto una profonda trasformazione del modo di concepire le           
attivita' nel campo dell'inquinamento atmosferico, dovuta alla                  
ridefinizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire, e                
quindi degli strumenti di conoscenza utilizzati. I dati forniti dalle           
reti di monitoraggio, fino ad ora finalizzati principalmente alla               
verifica del rispetto dei limiti imposti per ogni singolo inquinante,           
oltre ad essere elaborati singolarmente per la verifica normativa del           
rispetto dei limiti, vengono utilizzati in modo integrato con i                 
modelli per ottenere una valutazione ed una comprensione dei fenomeni           
di inquinamento. Le reti di monitoraggio rappresentano quindi uno dei           
tre elementi fondamentali che, assieme alla caratterizzazione delle             
emissioni inquinanti ed alla modellizzazione dei processi di                    
diffusione trasporto e trasformazione chimica degli inquinanti                  
nell'atmosfera, contribuiscono alla valutazione della qualita'                  
dell'aria su tutto il territorio regionale. Risulta quindi                      
fondamentale integrare le singole reti di monitoraggio, che sono                
predisposte ad analizzare diversi aspetti di una medesima matrice,              
per ottimizzare la raccolta di una parte fondamentale delle                     
informazioni necessarie a realizzare il processo di valutazione della           
qualita' dell'aria a scala locale e regionale;                                  
- che occorre fornire la visibilita' dei dati ambientali rendendo               
facile ed accessibile la conoscenza attraverso strumenti di                     
consultazione e utilizzo;                                                       
richiamata la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei                  
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna", ed in                     
particolare:                                                                    
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni, attivita'            
e compiti dell'ARPA, il supporto alla Regione e agli Enti locali ai             
fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;                         
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o            
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle                
proprie funzioni;                                                               
dato atto:                                                                      
- che ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 727 del 18            
maggio 1998 e' stata trasferita ad ARPA la funzione di predisporre              
programmi per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, compresa           
la progettazione, la realizzazione e la gestione delle relative reti            
di rilevamento, dell'implementazione dei modelli descrittivi e                  
previsionali, dello studio delle fonti, fisse e mobili, che generano            
l'inquinamento;                                                                 
- che la Regione Emilia-Romagna ed ARPA, ente strumentale della                 
Regione, in attuazione delle funzioni loro attribuite, intendono                
realizzare le seguenti attivita' nel perseguimento degli obiettivi              
precedentemente citati:                                                         
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione            
e gestione della qualita' dell'aria;                                            
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del             
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;               
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate           
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria;               
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli              
utenti tramite rete INTRANET;                                                   
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Valore delle premesse                                                           
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto            
assumendo a tutti gli effetti valore di patto.                                  
Art. 2                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA il compito di realizzare le           
seguenti attivita', secondo i progetti predisposti da ARPA ed                   
acquisiti agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed           
elettromagnetico (prot n. 17727 dell'11/3/2004):                                
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione            
e gestione della qualita' dell'aria;                                            
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del             
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;               
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate           
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria;               
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli              
utenti tramite rete INTRANET.                                                   
La Regione Emilia-Romagna e l'ARPA si impegnano a mettere a                     
disposizione reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso              
necessarie allo svolgimento delle attivita' oggetto della                       
convenzione.                                                                    
Art. 3                                                                          
Risorse finanziarie                                                             
ARPA si impegna a realizzare le attivita' di cui all'art. 1                     
cofinanziando la realizzazione delle stesse mediante la                         
partecipazione del proprio personale impegnato nella realizzazione              
dei singoli progetti.                                                           
La Regione Emilia-Romagna attribuisce ad Arpa quale corrispettivo per           
l'esecuzione delle seguenti attivita' risorse finanziarie per un                
totale complessivo di Euro 220.000,00 (IVA inclusa) cosi' suddivise:            
- seconda fase del sistema modellistico integrato per la valutazione            
e gestione della qualita' dell'aria:                                            
importo di Euro 80.000,00, finalizzato all'implementazione del                  
modello regionale ed ad attivita' riferite al Modello Aree Urbane;              
- seconda fase del progetto di caratterizzazione chimico-fisica del             
particolato atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M:               
importo di Euro 40.000,00, finalizzato all'effettuazione delle                  
analisi chimiche, fisiche e biologiche;                                         
- estensione del Sistema Qualita' alle reti di monitoraggio integrate           
a supporto della valutazione e gestione della qualita' dell'aria:               
importo di Euro 45.000,00, finalizzato alla messa in qualita' della             
rete delle deposizioni e dell'inquinamento atmosferico di fondo;                
- adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti informativi per gli              
utenti tramite rete INTRANET:                                                   
importo di Euro 55.000,00, finalizzato alla realizzazione di software           
specifico.                                                                      
Art. 4                                                                          
Erogazione del corrispettivo                                                    
Il corrispettivo per la realizzazione delle attivita' previste                  
all'art. 1 della presente convenzione, pari a Euro 220.000,00 (IVA              
inclusa) sara' erogato ad ARPA dalla Regione Emilia-Romagna previa              
presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalita':                
- il 20% a fronte di comunicazione di avvio delle attivita' da parte            
di ciascun Responsabile di progetto, a sottoscrizione della presente            
convenzione;                                                                    
- il 50% previa relazione redatta dal Responsabile di progetto e                
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ARPA, che documenti per             
ciascun progetto lo svolgimento delle seguenti fasi di attivita'                
dettagliate nei progetti medesimi, agli atti del Servizio Risanamento           
atmosferico, acustico, elettromagnetico:                                        
1) Task 1 - gestione del progetto - Task 2 - modello per le aree                
urbane - Task 3: avvio della implementazione del modello regionale,             
relativamente al progetto seconda fase del sistema modellistico                 
integrato per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria;               
2) 50% delle attivita' previste nel progetto seconda fase del                   
progetto di caratterizzazione chimico-fisica del particolato                    
atmosferico nelle classi dimensionali tra 10 e 0,4 M;                           
3) fase esecutiva per la redazione formale del Manuale, dei metodi,             
delle procedure e delle istruzioni operative relativamente alle tre             
Task che formano il progetto estensione del Sistema Qualita' alle               
reti di monitoraggio integrate a supporto della valutazione e                   
gestione della qualita' dell'aria;                                              
4) fasi da 5.1 a 5.9 relativamente al progetto adeguamento SIRA-ARIA:           
fruizione di prodotti informativi per gli utenti tramite rete                   
INTRANET;                                                                       
- il rimanente 30% a scadenza della convenzione e previa relazione              
conclusiva delle attivita' effettuate entro i termini redatta dal               
Responsabile di Progetto e sottoscritta dal legale rappresentante               
dell'ARPA.                                                                      
Art. 5                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione ha durata complessiva di 12 mesi a partire              
dalla data di esecutivita' della deliberazione di Giunta regionale n.           
. . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
Eventuale proroga dei termini di esecuzione delle attivita' previste            
in convenzione puo' essere accordata, con adozione di apposito                  
provvedimento del Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo            
e della costa, solo per oggettive e improrogabili necessita' legate             
ad eventi imprevedibili ed a causa non imputabile ad ARPA.                      
L'esecuzione di ciascuna attivita' dovra' rispettare il programma del           
Piano delle Attivita' di cui ai progetti conservati presso il                   
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico. In                
particolare, il progetto adeguamento SIRA-ARIA: fruizione di prodotti           
informativi per gli utenti tramite rete INTRANET avra' una durata               
temporale non inferiore a 9 mesi alla quale dovranno essere aggiunti            
i tempi necessari alla Regione per una verifica sullo sviluppo                  
parziale dell'applicativo, da effettuarsi entro 120 giorni dall'avvio           
del progetto ed un test finale collegato al collaudo.                           
Art. 6                                                                          
Collaborazioni esterne                                                          
L'ARPA potra' avvalersi, previa autorizzazione della Regione,                   
rispettando la normativa c.d. "Antimafia", di collaborazioni                    
esterne.                                                                        
Nei rapporti con soggetti esterni ARPA, evitera' nel modo piu'                  
assoluto di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese            
agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.                                
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di               
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente             
convenzione.                                                                    
Art. 7                                                                          
Responsabilita' nei confronti di terzi                                          
ARPA esonera la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi impegno e                   
responsabilita' che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti             
di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.                            
Art. 8                                                                          
Controversie                                                                    
Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione             
si applicano le norme del Codice civile.Per la risoluzione giudiziale           
di ogni eventuale controversia  si conviene di eleggere                         
esclusivamente il Foro di Bologna.                                              
Art. 9                                                                          
Riservatezza                                                                    
Il personale coinvolto nello svolgimento delle attivita', di cui alla           
presente convenzione, e' tenuto, nei confronti di qualsiasi persona             
non autorizzata, al segreto d'ufficio, per quanto attiene alle                  
informazioni ed ai documenti riservati.                                         
Art. 10                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.             
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre            
1972, n. 642 e successive modificazioni. L'imposta di bollo e' a                
carico di ARPA.                                                                 
Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.                                   
per ARPA  per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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