REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 19 agosto 2004, n. 11284

Prescrizioni fitosanitarie relative all'estirpazione di piante di biancospino in parte del territorio della provincia di Ferrara al fine di limitare la diffusione del colpo di fuoco batterico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536, recante "Attuazione della                   
direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro                 
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e             
prodotti vegetali";                                                             
- DM 31 gennaio 1996, recante "Misure di protezione contro                      
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica                  
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e              
successive modifiche ed integrazioni;                                           
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la           
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia                  
amylovora), nel territorio della Repubblica";                                   
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000                      
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella                   
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni           
ed integrazioni;                                                                
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela                     
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.                
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n.3 e 21 agosto              
2001, n. 31";                                                                   
- la propria determinazione n. 5326 del 23/4/2004 avente ad oggetto             
"Istituzione zone tampone - Anno 2004" che stabilisce, tra l'altro,             
di attuare nelle zone tampone i controlli e le prescrizioni previsti            
nell'Allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd) della                    
direttiva 2000/29/CE e quelle contenute nel D.M. 10 settembre 1999,             
n. 356;                                                                         
considerato che:                                                                
- negli ultimi anni sul territorio regionale sono stati accertati               
numerosi focolai di "colpo di fuoco batterico" delle pomacee causato            
dal batterio Erwinia amylovora, che hanno provocato rilevanti danni             
economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario,                    
ornamentale e forestale;                                                        
- che il settore vivaistico e' particolarmente danneggiato da                   
infezioni di Erwinia amylovora e che sono state adottate specifiche             
misure di prevenzione nei riguardi del materiale di moltiplicazione,            
con l'istituzione di "zone tampone" ai sensi della direttiva                    
2000/29/CE e di "zone tutelate" in base alla L.R. 3/04;                         
- che il territorio della provincia di Ferrara delimitato dagli                 
argini sn e dx del Po di Volano, dal Ponte Baccarini in localita'               
Codigoro al ponte sulla Statale 309 "Romea" in localita' "Pomposa",             
comprendente l'incile della Risvolta di Marozzo, l'Isola di Varano e            
l'ansa "Passo di Pomposa" interessante i comuni di Codigoro,                    
Lagosanto e Comacchio si trova all'interno di una "zona tampone";               
- che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera i), della L.R. 20                  
gennaio 2004, n. 3 la struttura fitosanitaria regionale puo', ai fini           
della salvaguardia fitosanitaria del territorio regionale, rendere              
obbligatoria l'estirpazione di piante non ancora interessate dalla              
malattia ma ad alto rischio fitosanitario, definendone le specie e le           
aree soggette al provvedimento ;                                                
ritenuto pertanto opportuno adottare, ai sensi dell'art. 8, comma 1,            
lettera i), della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, specifiche misure al              
fine di ridurre il rischio di diffusione del "colpo di fuoco                    
batterico" nell'area sopradelimitata, particolarmente vocata                    
all'attivita' vivaistica;                                                       
sentiti gli Enti territoriali interessati, in particolare la                    
Provincia di Ferrara, i Comuni di Codigoro, di Comacchio e di                   
Lagosanto;                                                                      
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo Unico in materia di                   
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare l'art. 37;                                                    
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e           
n. 2554 del 9/12/2003, aventi per oggetto rispettivamente "Indirizzi            
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture            
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e "Disposizioni in                
merito alla proroga degli incarichi di livello dirigenziale";                   
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione                
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali            
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza                 
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle                    
posizioni  dirigenziali Professional;                                           
- n. 4244 del 31 marzo 2004, avente ad oggetto "Conferimento di                 
incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali                     
'Professional' della Direzione generale Agricoltura", nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5/4/2004,            
che ha conferito efficacia giuridica ai predetti incarichi;                     
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;               
determina:                                                                      
1) di rendere obbligatoria l'estirpazione delle piante di biancospino           
(Crataegus sp.) nel territorio della provincia di Ferrara delimitato            
dagli argini sn e dx del Po di Volano, dal Ponte Baccarini in                   
localita' Codigoro al ponte sulla Statale 309 "Romea" in localita'              
"Pomposa", comprendente l'incile della Risvolta di Marozzo, l'Isola             
di Varano e l'ansa "Passo di Pomposa", come evidenziato nell'allegata           
mappa, parte integrante della presente determinazione, interessante i           
comuni di Codigoro, Comacchio e Lagosanto;                                      
2) di stabilire che le operazioni di estirpazione, al fine di non               
danneggiare l'avifauna presente, debbono essere effettuate nel                  
periodo 1 settembre/31 dicembre 2004, fatto salvo l'argine                      
interessato dalla realizzazione della pista ciclabile, per il quale             
l'estirpazione delle piante puo' essere effettuata contestualmente              
all'esecuzione dei lavori. Gli oneri di estirpazione sono a carico              
dei proprietari o degli aventi diritto dei terreni ove si trovano le            
piante;                                                                         
3) di affidare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 3/04, alla           
Provincia di Ferrara e ai Comuni di Codigoro, Comacchio e Lagosanto             
la vigilanza sull'applicazione della presente determinazione.                   
Chiunque non ottemperi agli obblighi previsti dalla presente                    
determinazione sara' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria           
da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro, ai sensi dell'art. 11, comma 11,                
della L.R. 3/04.                                                                
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della              
L.R. 9 settembre 1987, n. 28.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
(segue cartita fotografata)                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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