DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2004, n. 920
Approvazione del Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati tra Regione Emilia-Romagna ed Enti locali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- l'art. 10, comma 3 della Costituzione afferma che "lo straniero al
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta'
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge";
- l'art. 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata
dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000, afferma che "il diritto di asilo e'
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967
relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che
istituisce la Comunita' Europea";
- la Legge n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" negli artt. 31 e 32 si concentra
sulle procedure di identificazione ed eventuale riconoscimento dello
status per i richiedenti asilo, procedure che attengono alla
competenza statale, e istituisce un "Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati" incentrato sui servizi prestati dagli
Enti locali, un "Servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza e monitoraggio" (affidato all'ANCI) ed un Fondo Nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo a cui vengono ricondotte
anche le assegnazioni annuali del Fondo Europeo dei Rifugiati;
- lo Stato italiano e' tuttora privo di una legge organica in materia
di asilo;
considerato che:
- in Emilia-Romagna, negli ultimi anni, a livello locale sono state
realizzate numerose esperienze di accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati, sia nell'ambito del Piano Nazionale Asilo sia all'interno
delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati promosse dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con
Comuni e Province;
- pur in mancanza di un'organica legislazione nazionale e' necessario
programmare adeguate politiche di accoglienza per i cittadini
stranieri con diritto d'asilo e di protezione;
- e' quindi necessario consolidare ed estendere la rete di strutture
ed interventi finora positivamente realizzate;
dato atto che:
- nel corso del 2003 si e' sviluppato un confronto con i referenti
delle Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, con parti sociali e
con altri soggetti impegnati in progetti di accoglienza a livello
locale;
- da questo confronto e' scaturita la proposta di un protocollo
regionale in materia di diritto d'asilo;
considerato che, successivamente all'approvazione da parte della
Giunta regionale, la proposta di protocollo verra' inviata per
l'adesione inizialmente all'ANCI nazionale, all'ANCI
dell'Emilia-Romagna, all'UPI dell'Emilia-Romagna e successivamente a
tutti i soggetti, istituzionali e non, che ne condividono i contenuti
e si impegnano per la loro realizzazione;
vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che, all'art. 2, include
tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati ed i
richiedenti asilo;
ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegata proposta di
protocollo;
dato atto ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della
deliberazione di Giunta regionale 447/03, esecutiva ai sensi di legge
del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dott. Franco Rossi in merito alla regolarita'
amministrativa della presente deliberazione;su proposta
dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto
giovani. Cooperazione Internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta
di Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati
tra Regione Emilia-Romagna ed Enti locali, allegata al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
b) di autorizzare l'Assessore regionale alle Politiche sociali.
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione Internazionale alla
sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa con gli organismi
associativi degli Enti locali (ANCI ed UPI);
c) di stabilire che con successivi atti del Dirigente del Servizio
regionale competente saranno recepite le eventuali adesioni al
Protocollo da parte dei singoli Enti locali, delle parti sociali, del
terzo settore e di altri soggetti che condividono i contenuti di tale
documento;
d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Proposta di Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e
rifugiati
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA e gli ENTI LOCALI:
Premesso che:
secondo la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite
di Ginevra (1951), vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata e
per l'Italia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, e' rifugiato
chiunque "a causa del timore fondato di essere perseguitato in
ragione della razza, della religione, della nazionalita',
dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell'opinione
politica, si trova al di fuori del paese di cui e' cittadino e non
puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione
di quel paese".
L'art. 10, comma 3 della Costituzione afferma che "lo straniero al
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta'
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge".
La Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento
dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000, all'art. 18 afferma che "il diritto di asilo e'
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967
relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che
istituisce la Comunita' Europea";
il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che
nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino
del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per
l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri
della Comunita' Europea, ed e' stata resa esecutiva in Italia dalla
Legge n.523 del 1992. Il rifugiato in base a tali convenzioni deve
godere dei diritti civili analoghi a quelli dei cittadini del Paese
ospitante.
Richiedente asilo e' quindi la persona che ha lasciato il suo paese
di origine per sfuggire alla violazione di uno o piu' diritti
fondamentali dell'uomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere
o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove
attende che la sua domanda di asilo venga esaminata.
Alla fine del 2001, i rifugiati nel mondo erano complessivamente poco
piu' di 12 milioni, dei quali 2,2 milioni in Europa, soprattutto in
Germania (900.000), Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Francia (circa
150.000 ciascuno).
In Italia la presenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e'
storicamente modesta seppure in lieve crescita: alla fine del 2002 i
rifugiati erano quasi 10.000, esclusi i minori, i rifugiati
riconosciuti prima del 1990 e le persone con status di protezione
umanitaria. Le domande di asilo presentate nel 2003 sono circa
18.000.
L'Italia e' l'unico tra gli Stati dell'Unione Europea a non aver
ancora adottato una legge organica in materia di asilo, sebbene tale
diritto sia inserito tra i principi fondamentali della nostra
Costituzione come un diritto soggettivo perfetto (art.10 comma 3).
Considerato:
- che i richiedenti asilo sono figure giuridicamente diverse dagli
immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro,
studio e ricongiungimento familiare: cio' che distingue gli immigrati
dai rifugiati e' che questi ultimi fuggono dal loro paese e non
possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumita'
personale o della perdita della liberta' e dei diritti fondamentali;
- che dal momento della presentazione della richiesta d'asilo alla
decisione finale da parte della competente Commissione, il
richiedente asilo vive in una sorta di "limbo giuridico" nel quale
non ha diritto ad un progetto di accoglienza, non puo' svolgere un
lavoro ed ha un accesso spesso difficoltoso alla formazione;
- tale situazione ha creato oggettive difficolta' che hanno portato
in questi anni a far ricadere l'onere degli interventi di accoglienza
essenzialmente sugli Enti locali e sulle organizzazioni del privato
sociale e della solidarieta';
dato inoltre atto che:
- la Legge n.189 del 30 luglio 2002 "Modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" negli artt. 31 e 32 si concentra
sulle procedure di identificazione ed eventuale riconoscimento dello
status per i richiedenti asilo, procedure che attengono alla
competenza statale, e istituisce un "Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati" incentrato sui servizi prestati dagli
Enti locali, un "Servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza e monitoraggio" (affidato all'ANCI) ed un Fondo Nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo cui vengono ricondotte anche
le assegnazioni annuali del Fondo Europeo dei Rifugiati;
- la medesima Legge 189/02 dispone i casi di trattenimento dei
richiedenti asilo presso appositi Centri di Identificazione e prevede
l'istituzione di Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato;
- nel 2001 si e' avviato un primo sistema nazionale di accoglienza
denominato Programma Nazionale Asilo (PNA), del quale in
Emilia-Romagna attualmente fanno parte i Comuni di Parma, Modena,
Forli' e Ravenna;
- nel corso del 2002 le risorse statali finalizzate al proseguimento
delle suindicate esperienze di accoglienza hanno subito una sensibile
diminuzione (parzialmente riequilibrata nel 2003), tale per cui, in
assenza di una organica normativa nazionale di riferimento, la
Regione Emilia-Romagna ha inteso tutelare le esperienze di
accoglienza inserendole nell'ambito della programmazione delle
politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri;
- che gli interventi facenti parte del PNA e quelli avviati
all'interno dei Piani Provinciali per l'immigrazione costituiscono
una positiva sperimentazione da consolidare ed estendere;
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che, all'art. 2 include
tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati ed i
richiedenti asilo.
Tutto cio' premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto
segue:
il protocollo d'intesa nel testo seguente, e' indirizzato ad
assicurare un sistema di accoglienza integrato regionale rivolto ai
richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari presenti nel territorio regionale.
L'intesa impegna la Regione a realizzare provvedimenti amministrativi
e legislativi conseguenti, e si attua mediante azioni concertate ed
integrate indirizzate all'inserimento socio - lavorativo di
rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi
umanitari.
Le tematiche ed i settori d'intervento del Protocollo sono i
seguenti:
1) Attuazione della legislazione nazionale
2) Accoglienza ed integrazione sociale
3) Osservazione del fenomeno
4) Informazione, tutela legale e formazione degli operatori
5) Azioni di sensibilizzazione
6) Cooperazione decentrata e progetti europei
7) Legislazione regionale.
1. Attuazione della legislazione nazionale
Relativamente all'istituzione delle Commissioni territoriali e dei
Centri di Identificazione in attuazione della Legge 189/02 , le Parti
concordano nel ritenere le questioni in oggetto materia da affrontare
collegialmente da parte del sistema regionale d'accoglienza.
Nello specifico si osserva quanto segue.
Commissioni territoriali
Le parti concordano nell'avviare un confronto, allargato alle
Amministrazioni delle altre Regioni comprese nel territorio di
competenza della Commissione, per l'individuazione del rappresentante
degli Enti locali nella Commissione stessa e per monitorare l'operato
delle Commissioni Territoriali e degli altri organi dello Stato
coinvolti nelle procedure di concessione dello status di rifugiato.
Centri di identificazione
Premesso che si ritiene che la misura del trattenimento non debba
divenire norma generalizzata, si auspica che i Centri di
identificazione:
- siano almeno conformi alle norme minime di accoglienza indicate
nelle Direttive dell'U.E.;
- siano accessibili al Sistema Nazionale di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati e siano aperti a forme di
collaborazione in accordo tra Prefetture, Enti locali e soggetti
attivi nella tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.
2. Accoglienza ed integrazione sociale
Per interventi di accoglienza si intende il vitto, l'alloggio e
l'accesso ai servizi erogati sul territorio.
Parte essenziale dell'accoglienza e dell'integrazione sociale sono
l'orientamento e la garanzia di accesso ai servizi fin dal momento di
avvio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato,
con particolare riguardo agli interventi ed alle attivita' sanitarie
previste dai livelli essenziali di assistenza e dalle norme nazionali
e regionali, ai corsi di alfabetizzazione, all'inserimento scolastico
per i minori, all'istruzione, alla formazione professionale ed
all'inserimento lavorativo.
Uno specifico e rilevante impegno dovra' essere riservato agli
interventi ed alla tutela per i minori non accompagnati richiedenti
asilo, per le persone vittime di tortura e/o di altre forme di
violenza, per le donne sole e per gli anziani.
L'obiettivo e' la costruzione, a partire dall'esperienza del PNA, di
un Sistema regionale di accoglienza ossia di una rete di cui fanno
parte Regione, Aziende sanitarie locali, Province, Comuni,
organizzazioni ed associazioni.
Il Sistema e' basato sul rispetto e sul miglioramento degli standard
minimi di accoglienza indicati nelle Direttive dell'U.E., con
particolare riguardo alla Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'U.E.
del 27/1/2003.
Per una migliore integrazione sociale, gli interventi di accoglienza
abitativa dovranno essere diffusi nel territorio regionale e non
unicamente concentrati nei comuni capoluogo.
3. Osservazione del fenomeno
Si concorda sulla necessita' di sistematizzare un monitoraggio di
natura quali-quantitativa sulla presenza sul territorio regionale di
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di permessi umanitari ,
nonche' degli interventi a loro diretti.
In questo senso, l'Anci, alla quale la Legge 189/02 affida a livello
nazionale il Servizio di informazione, promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico agli Enti locali, si raccorda con
l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'art. 3,
comma 4 della L.R. 5/04 e con gli Osservatori provinciali
dell'immigrazione al fine di definire annualmente un report regionale
statistico di monitoraggio e analoghi report provinciali a cura delle
Amministrazioni provinciali.
L'attivita' di osservazione, sia a livello locale che regionale, non
si limitera' ad una rilevazione statistica, ma sara' integrata da una
verifica circa le modalita' effettive con cui si esercita il diritto
di asilo in Emilia-Romagna, acquisendo ogni elemento utile per
intervenire e superare situazioni problematiche o negative. Per
questi motivi l'osservazione ed il monitoraggio saranno collegate e
funzionali anche all'attivita' di tutela legale.
Cio' si articolera' nelle seguenti azioni:
- raccolta di casi, segnalazioni ed informazioni con particolare
riferimento alla fase di richiesta d'asilo e di prima concessione del
permesso di soggiorno;
- monitoraggio della situazione interna ai Centri di Identificazione
e dell'operato delle Commissioni territoriali e degli altri organi
dello stato coinvolti nelle procedure di concessione dello status di
rifugiato;
- monitoraggio della fase successiva all'ottenimento dello status,
relativamente all'effettiva integrazione sociale del rifugiato o del
titolare di permesso di protezione per motivi umanitari.
4. Informazione, tutela legale e formazione degli operatori
Le parti si impegnano, anche attraverso i Centri e le azioni contro
la discriminazione previsti dal DLgs 286/98 e dall'art. 9 della L.R.
5/04, ad assicurare ai richiedenti asilo e rifugiati una adeguata
informazione sui propri diritti e doveri rispetto alle condizioni di
accoglienza, con particolare attenzione alle esigenze di assistenza
legale, assistenza sanitaria, cura dei minori e corsi di lingua
italiana, nonche' alla indicazione dei servizi presenti in ciascun
ambito provinciale.
Regione, Province e Comuni si impegnano ad organizzare ed offrire,
insieme alle associazioni del terzo settore, reti di informazione,
consulenza e tutela legale per richiedenti asilo e rifugiati, sia
nella fase di presentazione dell'istanza che in quelle successive.
Cio' dovra' avvenire individuando in ogni ambito provinciale almeno
un soggetto di riferimento per tali azioni di tutela.
Per la realizzazione degli interventi e' fondamentale accrescere e
rafforzare le competenze degli operatori delle Amministrazioni
pubbliche (compreso il personale di Questure e Prefetture) e del
terzo settore che nel territorio regionale, a vario titolo per tipo
di funzioni e servizi resi, svolgono un ruolo chiave nel processo di
accoglienza ed integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati.
Le Parti si impegnano quindi a definire moduli formativi e di
aggiornamento, anche avvalendosi della esperienza di Enti ed
Associazioni che storicamente hanno seguito il fenomeno, sulla
normativa vigente nazionale e comunitaria, sulle problematiche
specifiche dei richiedenti asilo e dei loro paesi di origine, sulla
rete dei servizi pubblici e del privato sociale attivi nel
territorio.
5. Azioni di sensibilizzazione
Molte persone in Italia non conoscono correttamente la realta' dei
richiedenti asilo e dei rifugiati.
Per tale ragione, le Parti intendono definire e sostenere una serie
di interventi informativi per sensibilizzare i cittadini e le
cittadine sui temi del diritto d'asilo: convegni, spettacoli
teatrali, iniziative nelle scuole, rassegne cinematografiche,
iniziative culturali, inserti negli organi di informazione,
aggiornamenti con gli operatori dell'informazione ed altre forme
divulgative e di approfondimento sono indispensabili per fornire una
rappresentazione non distorta del rifugiato.
Particolare attenzione va inoltre dedicata alla documentazione ed
alla diffusione delle conoscenze sulle esperienze realizzate nel
territorio regionale, in modo da favorire il riconoscimento e
l'integrazione dei rifugiati nelle comunita' locali.
In questo senso, e' altresi' opportuno valorizzare la data del 20
giugno, Giornata mondiale del Rifugiato, quale ambito di forte
richiamo dell'opinione pubblica sui temi ad essa connessi, attraverso
una serie di interventi nelle citta' della nostra regione.
6. Cooperazione decentrata e progetti europei
E' opportuno avviare, se e dove possibile, esperienze di cooperazione
decentrata con i paesi d'origine dei rifugiati, con particolare
riguardo ai rapporti con Amministrazioni locali, O.N.G. e soggetti
associativi di tutela dei diritti umani.
Cio' rappresenta un parziale intervento sulle cause di fuga ed
intende favorire un futuro rientro del rifugiato nel paese di
provenienza, una volta superati i rischi di persecuzione.
Va inoltre favorita la partecipazione dei rifugiati ad iniziative di
formazione professionale utili nella prospettiva di un futuro
rimpatrio volontario.
Poiche' le politiche per l'asilo assumono sempre piu' una dimensione
sovranazionale ed europea, le iniziative per i rifugiati ed i
richiedenti asilo in Emilia-Romagna dovranno cercare e favorire il
raccordo con le reti internazionali per il diritto d'asilo e con le
esperienze progettuali esistenti o programmate a livello di U.E.
7. Legislazione regionale
La Regione Emilia-Romagna ha inserito i richiedenti asilo ed i
rifugiati tra i destinatari degli interventi previsti dalla nuova
L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", al fine di assicurare
una serie di diritti sociali fondamentali: il diritto all'istruzione,
alla formazione professionale, all'apprendimento linguistico,
all'assistenza sanitaria ed il diritto al lavoro, secondo le linee di
indirizzo dell'Unione Europea sul tema dell'asilo.
Le parti concordano sulla necessita' di includere i rifugiati ed i
richiedenti asilo tra i beneficiari degli interventi e della
programmazione sociale a livello comunale, provinciale e regionale
(Piani di Zona, Programmi provinciali per l'integrazione dei
cittadini stranieri, Programma regionale triennale), anche tramite la
proposta di specifiche progettualita'.
Le Parti concordano altresi' sulla opportunita' di mantenere una
apposita linea di intervento volta a sostenere politiche di
integrazione a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati
nell'ambito della programmazione regionale degli interventi sulla
integrazione sociale degli immigrati, ed in particolare a sostenere i
progetti rientranti nel sistema di accoglienza nazionale degli Enti
locali.
Impegni delle Parti firmatarie per il monitoraggio e la valutazione
della realizzazione dell'intesa
- Le Parti ritengono necessari ed utili monitoraggi annuali sulle
attivita' in materia di asilo a livello regionale, provinciale e
comunale. In particolare le Parti si impegnano a sottoporre almeno
annualmente a verifica i contenuti e gli effetti del presente
protocollo, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli
obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa annuale.
- Le Parti si impegnano ad avviare una valutazione delle politiche
oggetto della presente intesa ed a diffonderne le buone pratiche sul
territorio regionale e nazionale.
- Le Parti si impegnano a diffondere i contenuti della presente
intesa a livello regionale e locale promuovendone la coerente
realizzazione.
- Le Parti danno mandato alla Regione Emilia-Romagna di verificare la
possibilita' di una intesa con il Governo Nazionale e con altre
Regioni interessate, in merito alla attuazione del presente
protocollo, anche al fine di reperire e mobilitare ulteriori risorse
finanziarie.
- Le Parti danno mandato alla Regione Emilia-Romagna di verificare la
possibilita' di partecipazione a bandi e programmi europei in materia
di asilo, in merito alla attuazione del presente protocollo, anche al
fine di reperire e mobilitare ulteriori risorse finanziarie.
Le Parti danno mandato alla Regione Emilia-Romagna di aprire, in
un'ottica di collaborazione tra Amministrazioni, un confronto con le
Questure e l'Amministrazione del Ministero degli Interni in
Emilia-Romagna, per garantire un regolare scambio informativo, un
reale esercizio del diritto di asilo e la definizione di procedure
certe, con l'obiettivo di giungere a modalita' di comportamento
uniformi su tutto il territorio regionale.
Comunicato
In attuazione della delibera di Giunta 920/04, il Protocollo
d'intesa, integrato dalla "Nota aggiuntiva" di seguito riportata, e'
stato sottoscritto in data 17/6/2004, da:
ANCI Emilia-Romagna
UPI Emilia-Romagna
CGIL E-R
CISL E-R
UIL E-R
Forum Terzo Settore
ARCI E-R
ACLI E-R
Caritas Bologna
Assessore alle Politiche sociali della Regione
Hanno aderito al Protocollo:
Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale di Parma e
Provincia (CIAC)
Consorzio Italiano di Solidarieta' (ICS).
Nota aggiuntiva al Protocollo d'intesa in merito all'attuazione della
legislazione nazionale in materia di asilo
Le parti sottoscrivono e convengono quanto segue.
Si ribadisce la necessita' di una legge organica che tuteli
effettivamente il diritto di asilo e l'urgenza dell'entrata in vigore
del Regolamento sulle procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato, ritenendo indispensabile l'approvazione di un testo che
recepisca le osservazioni presentate dalla Conferenza Unificata Stato
- Regoni/Autonomie locali (seduta del 10/12/2003) ed in gran parte
fatte proprie dal Consiglio di Stato nella pronuncia interlocutoria
del 26/1/2004 e nell'adunanza del 19/4/2004.
In particolare si sottolinea che, in base alle osservazioni
presentate dalla Conferenza unificata, i "Centri di
identificazione":
- devono garantire l'effettiva tutela dei diritti e della dignita'
delle persone;
- devono essere di facile accesso per gli Enti locali, il Servizio
centrale affidato all'ANCI, gli organismi, le associazioni e gli Enti
di tutela dei rifugiati;
- non devono comportare limitazioni della liberta' personale;
- non devono essere strutture di tipo detentivo ma caratterizzarsi
come luoghi di civile accoglienza, facendo particolare attenzione a
specifiche esigenze (ad es. anziani, disabili, vittime di tortura e
altre violenze, famiglie).