TERNA SPA - FIRENZE

COMUNICATO

Raccordi a 380 kV in semplice terna, dalla Stazione di smistamento di "Ferrara F.W." all'elettrodotto a 380 kV "Ostiglia-Ferrara Focomorto", Stazione a 380 kV di smistamento denominata "Ferrara F.W.", Elettrodotto a 380 kV in semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la Stazione di smistamento "Ferrara F.W." e l'impianto di cogenerazione della soc. S.E.F. Srl - Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. DEC/DDS/2004/00298 del 22/6/2004 di proroga dei termini

La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in Lungarno                 
Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota 29 giugno 2004,            
prot. n. 540 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti                 
Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna -            
Nucleo Operativo di Ferrara ha rievuto decreto di proroga rilasciato            
da Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio Direzione              
generale per la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2004/00298 del 22/6/2004            
dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei             
lavori relativi alle opere descritte all'oggetto, come da allegato              
documento.                                                                      
IL RESPONSABILE                                                                 
A. Giorgi                                                                       
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE               
GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO                                                
Visto il DM n. DEC/2003/DT/0612 del 23/12/2003, con il quale le                 
societa' SEF Srl e TERNA SpA sono state autorizzate a costruire ed              
esercire le seguenti opere: raccordi a 380 kV, in semplice terna,               
dalla stazione di smistamento di "Ferrara F.W." all'elettrodotto a              
380 kV "Ostiglia - Ferrara Focomorto", stazione a 380 kV di                     
smistamento denominata "Ferrara F.W.", elettrodotto a 380 kV in                 
semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la stazione di            
smistamento "Ferrara F.W." e l'impianto di cogenerazione della                  
societa' SEF Srl;                                                               
considerato che con il suddetto provvedimento, avente efficacia di              
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', ai             
sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, furono stabiliti                   
all'articolo 4 i termini per l'inizio e la fine di lavori e delle               
espropriazioni, rispettivamente in sei e in dodici mesi dalla data              
del decreto medesimo, con scadenza quindi ai 23/12/2004;                        
vista l'istanza in data 17/5/2004, presentata al Provveditorato alle            
OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara, con la               
quale la SEF Srl e la TERNA SpA, hanno chiesto una proroga per                  
l'inizio dei lavori e delle espropriazioni dal 23/6/2004 al                     
31/12/2004 e per il termine dei lavori dal 23/12/2004 al 30/9/2005              
per le seguenti motivazioni:                                                    
1) la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori inerenti             
la centrale e' stata rilasciata dal Comune di Ferrara in data                   
18/2/2004;                                                                      
2) solo dopo il rilascio della suddetta concessione edilizia (ovvero            
a fare data dal febbraio 2004) e' stato possibile bandire le gare per           
l'affidamento degli appalti di forniture servizi e di lavori ai sensi           
del DLgs 158/95 ed iniziare le attivita' per la realizzazione della             
centrale delle opere di connessione;                                            
3) con specifico riferimento alle opere di connessione della centrale           
alla Rete di trasmissione nazionale, sempre a causa del rilascio                
della concessione edilizia nel febbraio 2004, la SEF ha potuto                  
presentare solo nell'aprile 2004 istanza al Gestore della Rete di               
Trasmissione nazionale per l'indizione della procedura di confronto             
concorrenziale volta ad assegnare la titolarita' della stazione di              
smistamento a 380 kV (dichiarata nel Piano triennale di Sviluppo del            
2003 dal GRTN come intervento di sviluppo della Rete di trasmissione            
nazionale);                                                                     
considerato che alla luce di quanto rappresentato, la SEF Srl e la              
TERNA SpA hanno evidenziato che detta situazione non consente di                
iniziare i lavori e le espropriazioni nei termini fissati dal decreto           
di autorizzazione ed hanno chiesto una proroga dei termini necessaria           
per il completamento dei lavori e delle espropriazioni di circa nove            
mesi con nuovo termine che verrebbe a scadere il 30/9/2005;                     
vista la nota n. 450 del 27/5/2004 con la quale il Provveditorato               
regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna, con la succitata nota in            
data 27/5/2004, n. 450, ha ritenuto ammissibile l'istanza di proroga            
delle societa' medesime in quanto il ritardo verificatosi nell'inizio           
dei lavori non era prevedibile ne' riconducibile ad inerzia del                 
concessionario;                                                                 
visto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici reso con            
voto n. 178 del 10/6/2004;                                                      
considerto che nel predetto parere il Consiglio Superiore dei lavori            
pubblici, preso atto della situazione rappresentata dalle societa'              
istanti, ha ritenuto congruo il periodo di sei mesi per l'inizio                
delle espropriazioni e dei lavori e di dodici mesi per l'ultimazione            
di entrambi a partire dalla data del rilascio della concessione                 
edilizia, in linea con i termini fissati nel decreto autorizzativi:             
- che al riguardo si osserva, tuttavia, che il tempo di sei mesi a              
partire dalla data della concessione edilizia (18/2/2004) andrebbe a            
cadere il 18/8/2004, durante il periodo feriale, percio' ha ritenuto            
che la proroga possa essere estesa fino all'1/9/2004;                           
- che il periodo di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei             
lavori risulta pari a sessantanove giorni, conseguentemente il                  
termine per l'inizio dei lavori viene prorogato dal 23/6/2004                   
all'1/9/2004 e quello per l'ultimazione dal 23/12/2004 al 3/3/2005;             
- che, qualora si rendesse necessaria una qualsiasi ulteriore                   
proroga, la stessa non verra' accordata se non motivata in forma                
strettamente aderente alle prescrizioni di legge;                               
ritenuto, pertanto, che nel puntuale risetto di quanto riportato nel            
predetto considerato puo' farsi luogo alla proroga dal 23/6/2004                
all'1/9/2004 per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori, e dal              
23/12/2004 al 3/3/2005 per l'ultimazione di entrambi;                           
visto il DLgs 16/3/1999, n. 79, sul riassetto del settore elettrico;            
visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici                   
approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive norme                       
integrative;                                                                    
vista la Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive modificazioni;                   
vista la Legge n. 290 del 27/10/2003 che, nel convertire con                    
modificazioni il DL 29/8/2003, n. 239, ha introdotto l'art. 1 sexies,           
ove, al comma 7 e' stabilito che le norme del Nuovo T.U. in materia             
di espropriazioni per pubblica utilita', di cui al DPR 8/6/2001, n.             
327 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle reti           
energetiche a decorrere dal 30/6/2004;                                          
visto il DLgs 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
visto l'art. 29, comma 1, lett. g) del DLgs 31/3/1998, n. 112, che              
conserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative                   
concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto            
di energia con tensione superiore a 150 kV;                                     
visto l'art. 35, comma 3 del DLgs 30/7/1999, n. 300 che dispone il              
trasferimento al nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del               
Territorio, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dei               
Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori pubblici, eccettuate quelle                
attribuite ad altri Ministeri od Agenzie;                                       
considerato che le funzioni amministrative concerenti la costruzione            
e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione               
superiore a 150 kV non risultano attribuite ad altro Ministero od               
Agenzia;                                                                        
visto il DPCM 10/4/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale                    
7/5/2001, n. 104, con il quale la Direzione generale per la Difesa              
del suolo, con la totalita' delle inerenti risorse e' stata                     
trasferita dall'allora Ministero dei Lavori pubblici all'allora                 
Ministero dell'Ambiente;                                                        
visto l'art. 9, comma 1, lett. c) del DPR  26/3/2001, n. 175 che                
prevede l'attribuzione alla Direzione generale per l'Energia e le               
risorse minerarie del Ministero delle Attivita' produttive,                     
dell'esercizio delle competenze del predetto Ministero in materia di            
funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio                
delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione                 
superiore a 150 kV;                                                             
vista la nota 15/4/2002, n. 2351, con la quale la scrivente Direzione           
chiedeva l'avviso della Direzione generale per l'energia e le risorse           
minerarie del Ministero delle Attivita' produttive in ordine                    
all'attuale assetto delle competenze in materia;                                
vista la nota 24/4/2002, n. 207436, con la quale la Direzione                   
generale per l'nergia e le risorse minerarie del Ministero delle                
Attivita' produttive ha concordato in ordine alla permanenza della              
competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la                 
costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con            
tensione superiore a 150 kV in capo alla scrivente Direzione, dato il           
carattere meramente ricognitivo dell'art. 9, comma 1, lett. c) del              
DPR 26/3/2001, n. 175;                                                          
decreta:                                                                        
Art. 1 - Per quanto esposto nelle premesse e' concessa alla SEF Srl e           
alla TERNA SpA la proroga, dei termini stabiliti dal DM n.                      
DEC/2003/DT/0612 del 23/12/2003, dal 23/6/2004 all'1/9/2004 per                 
l'inizio delle espropriazioni e dei lavori, e dal 23/12/2004 al                 
3/3/2005 per l'ultimazione di entrambi.                                         
Art. 2 - L'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura per la                 
Provincia di Ferrara e il Provveditorato alle OO.PP. per                        
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara cureranno l'esecuzione           
del presente decreto secondo le competenze stabilite dalle normative            
vigenti.                                                                        
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso                   
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente                
entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione dello                
stesso.                                                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Mauro Luciani                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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