COMUNICATO
Raccordi a 380 kV in semplice terna, dalla Stazione di smistamento di "Ferrara F.W." all'elettrodotto a 380 kV "Ostiglia-Ferrara Focomorto", Stazione a 380 kV di smistamento denominata "Ferrara F.W.", Elettrodotto a 380 kV in semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la Stazione di smistamento "Ferrara F.W." e l'impianto di cogenerazione della soc. S.E.F. Srl - Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. DEC/DDS/2004/00298 del 22/6/2004 di proroga dei termini
La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in Lungarno
Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota 29 giugno 2004,
prot. n. 540 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna -
Nucleo Operativo di Ferrara ha rievuto decreto di proroga rilasciato
da Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio Direzione
generale per la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2004/00298 del 22/6/2004
dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei
lavori relativi alle opere descritte all'oggetto, come da allegato
documento.
IL RESPONSABILE
A. Giorgi
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE
GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
Visto il DM n. DEC/2003/DT/0612 del 23/12/2003, con il quale le
societa' SEF Srl e TERNA SpA sono state autorizzate a costruire ed
esercire le seguenti opere: raccordi a 380 kV, in semplice terna,
dalla stazione di smistamento di "Ferrara F.W." all'elettrodotto a
380 kV "Ostiglia - Ferrara Focomorto", stazione a 380 kV di
smistamento denominata "Ferrara F.W.", elettrodotto a 380 kV in
semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la stazione di
smistamento "Ferrara F.W." e l'impianto di cogenerazione della
societa' SEF Srl;
considerato che con il suddetto provvedimento, avente efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', ai
sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, furono stabiliti
all'articolo 4 i termini per l'inizio e la fine di lavori e delle
espropriazioni, rispettivamente in sei e in dodici mesi dalla data
del decreto medesimo, con scadenza quindi ai 23/12/2004;
vista l'istanza in data 17/5/2004, presentata al Provveditorato alle
OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara, con la
quale la SEF Srl e la TERNA SpA, hanno chiesto una proroga per
l'inizio dei lavori e delle espropriazioni dal 23/6/2004 al
31/12/2004 e per il termine dei lavori dal 23/12/2004 al 30/9/2005
per le seguenti motivazioni:
1) la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori inerenti
la centrale e' stata rilasciata dal Comune di Ferrara in data
18/2/2004;
2) solo dopo il rilascio della suddetta concessione edilizia (ovvero
a fare data dal febbraio 2004) e' stato possibile bandire le gare per
l'affidamento degli appalti di forniture servizi e di lavori ai sensi
del DLgs 158/95 ed iniziare le attivita' per la realizzazione della
centrale delle opere di connessione;
3) con specifico riferimento alle opere di connessione della centrale
alla Rete di trasmissione nazionale, sempre a causa del rilascio
della concessione edilizia nel febbraio 2004, la SEF ha potuto
presentare solo nell'aprile 2004 istanza al Gestore della Rete di
Trasmissione nazionale per l'indizione della procedura di confronto
concorrenziale volta ad assegnare la titolarita' della stazione di
smistamento a 380 kV (dichiarata nel Piano triennale di Sviluppo del
2003 dal GRTN come intervento di sviluppo della Rete di trasmissione
nazionale);
considerato che alla luce di quanto rappresentato, la SEF Srl e la
TERNA SpA hanno evidenziato che detta situazione non consente di
iniziare i lavori e le espropriazioni nei termini fissati dal decreto
di autorizzazione ed hanno chiesto una proroga dei termini necessaria
per il completamento dei lavori e delle espropriazioni di circa nove
mesi con nuovo termine che verrebbe a scadere il 30/9/2005;
vista la nota n. 450 del 27/5/2004 con la quale il Provveditorato
regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna, con la succitata nota in
data 27/5/2004, n. 450, ha ritenuto ammissibile l'istanza di proroga
delle societa' medesime in quanto il ritardo verificatosi nell'inizio
dei lavori non era prevedibile ne' riconducibile ad inerzia del
concessionario;
visto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici reso con
voto n. 178 del 10/6/2004;
considerto che nel predetto parere il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, preso atto della situazione rappresentata dalle societa'
istanti, ha ritenuto congruo il periodo di sei mesi per l'inizio
delle espropriazioni e dei lavori e di dodici mesi per l'ultimazione
di entrambi a partire dalla data del rilascio della concessione
edilizia, in linea con i termini fissati nel decreto autorizzativi:
- che al riguardo si osserva, tuttavia, che il tempo di sei mesi a
partire dalla data della concessione edilizia (18/2/2004) andrebbe a
cadere il 18/8/2004, durante il periodo feriale, percio' ha ritenuto
che la proroga possa essere estesa fino all'1/9/2004;
- che il periodo di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei
lavori risulta pari a sessantanove giorni, conseguentemente il
termine per l'inizio dei lavori viene prorogato dal 23/6/2004
all'1/9/2004 e quello per l'ultimazione dal 23/12/2004 al 3/3/2005;
- che, qualora si rendesse necessaria una qualsiasi ulteriore
proroga, la stessa non verra' accordata se non motivata in forma
strettamente aderente alle prescrizioni di legge;
ritenuto, pertanto, che nel puntuale risetto di quanto riportato nel
predetto considerato puo' farsi luogo alla proroga dal 23/6/2004
all'1/9/2004 per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori, e dal
23/12/2004 al 3/3/2005 per l'ultimazione di entrambi;
visto il DLgs 16/3/1999, n. 79, sul riassetto del settore elettrico;
visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive norme
integrative;
vista la Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive modificazioni;
vista la Legge n. 290 del 27/10/2003 che, nel convertire con
modificazioni il DL 29/8/2003, n. 239, ha introdotto l'art. 1 sexies,
ove, al comma 7 e' stabilito che le norme del Nuovo T.U. in materia
di espropriazioni per pubblica utilita', di cui al DPR 8/6/2001, n.
327 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle reti
energetiche a decorrere dal 30/6/2004;
visto il DLgs 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto l'art. 29, comma 1, lett. g) del DLgs 31/3/1998, n. 112, che
conserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative
concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto
di energia con tensione superiore a 150 kV;
visto l'art. 35, comma 3 del DLgs 30/7/1999, n. 300 che dispone il
trasferimento al nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dei
Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite ad altri Ministeri od Agenzie;
considerato che le funzioni amministrative concerenti la costruzione
e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione
superiore a 150 kV non risultano attribuite ad altro Ministero od
Agenzia;
visto il DPCM 10/4/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7/5/2001, n. 104, con il quale la Direzione generale per la Difesa
del suolo, con la totalita' delle inerenti risorse e' stata
trasferita dall'allora Ministero dei Lavori pubblici all'allora
Ministero dell'Ambiente;
visto l'art. 9, comma 1, lett. c) del DPR 26/3/2001, n. 175 che
prevede l'attribuzione alla Direzione generale per l'Energia e le
risorse minerarie del Ministero delle Attivita' produttive,
dell'esercizio delle competenze del predetto Ministero in materia di
funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio
delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione
superiore a 150 kV;
vista la nota 15/4/2002, n. 2351, con la quale la scrivente Direzione
chiedeva l'avviso della Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle Attivita' produttive in ordine
all'attuale assetto delle competenze in materia;
vista la nota 24/4/2002, n. 207436, con la quale la Direzione
generale per l'nergia e le risorse minerarie del Ministero delle
Attivita' produttive ha concordato in ordine alla permanenza della
competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la
costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con
tensione superiore a 150 kV in capo alla scrivente Direzione, dato il
carattere meramente ricognitivo dell'art. 9, comma 1, lett. c) del
DPR 26/3/2001, n. 175;
decreta:
Art. 1 - Per quanto esposto nelle premesse e' concessa alla SEF Srl e
alla TERNA SpA la proroga, dei termini stabiliti dal DM n.
DEC/2003/DT/0612 del 23/12/2003, dal 23/6/2004 all'1/9/2004 per
l'inizio delle espropriazioni e dei lavori, e dal 23/12/2004 al
3/3/2005 per l'ultimazione di entrambi.
Art. 2 - L'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura per la
Provincia di Ferrara e il Provveditorato alle OO.PP. per
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara cureranno l'esecuzione
del presente decreto secondo le competenze stabilite dalle normative
vigenti.
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente
entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione dello
stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Luciani