REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1609

PRSR in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali". Definizione dell'entita' dell'indennita' per l'annualita' 2004 a modifica della precedente deliberazione n. 566 del 29/3/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al                   
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di            
orientamento e garanzia (FEAOG);                                                
- il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, recante                    
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999, e le            
sue successive modificazioni ed integrazioni;                                   
- la decisione della Commissione europea n. C (2000) 2153 in data 20            
luglio 2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale                  
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR);                                          
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale il predetto PRSR viene             
posto in attuazione;                                                            
- la decisione della Commissione europea n. C (2003) 2697 del 17                
luglio 2003, che approva le modifiche apportate al PRSR e che                   
modifica la precedente decisione C (2000) 2153 del 20 luglio 2000               
sopra citata;richiamata la propria deliberazione n. 566 del 29 marzo            
2004 recante "Piano regionale di Sviluppo Rurale - Misura 2.e -                 
Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali.                
Approvazione delle Disposizioni applicative per l'annualita' 2004";             
richiamati, altresi':                                                           
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce           
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia           
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla            
base della normativa comunitaria, statale e regionale;                          
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, che prevede che le               
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate           
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle                
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione            
Europea alle Regioni;                                                           
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale              
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna e che             
all'art. 3, comma 2 prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla           
gestione delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti             
comunitari, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei                
conti del FEAOG, Sezione Garanzia siano regolati da apposita                    
convenzione, approvata dalla Giunta regionale con specifico atto;               
rilevato:                                                                       
- che nella sopracitata deliberazione la disponibilita' per la Misura           
2.e per l'annualita' 2004 e' indicata in 2,60 milioni di Euro con               
copertura interamente assicurata da risorse comunitarie e statali in            
ragione del 50% ciascuna;                                                       
- che il PRSR prevede che l'indennita' in questione sia commisurata             
all'estensione della superficie foraggera a disposizione delle                  
Aziende agricole richiedenti;                                                   
- che con nota 7960 del 23 luglio 2004 AGREA ha indicato in 44.346,19           
gli ettari di superficie foraggera compresi nelle domande presentate            
per l'annualita' 2004;                                                          
- che sulla base dell'analisi dei dati relativi alle annualita'                 
precedenti, si stima che una quota parte delle superfici di cui al              
punto precedente, corrispondente al 15% delle medesime, non concorre            
alla corresponsione dell'indennita';                                            
- che la disponibilita' prevista nella gia' citata deliberazione                
566/04, per l'attuazione della Misura 2.e, non risulta sufficiente a            
soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del massimo aiuto                
previsto nel PRSR (100 Euro/ha);preso atto:                                     
- che sulla base del monitoraggio sullo stato di utilizzazione delle            
risorse complessivamente mobilitate nel PRSR, il competente Servizio            
Programmi, Monitoraggio e Valutazione della Direzione generale                  
Agricoltura ha reperito ulteriore disponibilita' da destinare alla              
Misura in questione;                                                            
- che sulla base di quanto in precedenza rilevato e della aumentata             
disponibilita' di risorse di cui al punto precedente, e' opportuno              
adeguare quanto previsto al punto 3) della gia' citata deliberazione            
566/04 individuando univocamente fin da ora l'entita' dell'indennita'           
per ettaro di superficie foraggera;                                             
- che, anche al fine di consolidare il valore sul territorio della              
Misura di cui trattasi, si valuta opportuno fissare per l'annualita'            
2004 l'indennita' per ettaro di superficie foraggera in 85 Euro/ha;             
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dott. Giorgio                   
Poggioli, in ordine alla compatibilita' del presente atto con i                 
contenuti del PRSR;                                                             
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 24 marzo               
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in             
merito alla presente deliberazione, ai sensi dei predetti articolo di           
legge e deliberazione;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
delibera:                                                                       
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui                   
integralmente richiamate, che l'entita' dell'indennita' per la Misura           
2.e del PRSR relativa all'annualita' 2004 sia pari a 85 Euro/ha di              
superficie foraggera ammissibile;                                               
2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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