DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1609
PRSR in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali". Definizione dell'entita' dell'indennita' per l'annualita' 2004 a modifica della precedente deliberazione n. 566 del 29/3/2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG);
- il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999, e le
sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la decisione della Commissione europea n. C (2000) 2153 in data 20
luglio 2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR);
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale il predetto PRSR viene
posto in attuazione;
- la decisione della Commissione europea n. C (2003) 2697 del 17
luglio 2003, che approva le modifiche apportate al PRSR e che
modifica la precedente decisione C (2000) 2153 del 20 luglio 2000
sopra citata;richiamata la propria deliberazione n. 566 del 29 marzo
2004 recante "Piano regionale di Sviluppo Rurale - Misura 2.e -
Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali.
Approvazione delle Disposizioni applicative per l'annualita' 2004";
richiamati, altresi':
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna e che
all'art. 3, comma 2 prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla
gestione delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti
comunitari, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei
conti del FEAOG, Sezione Garanzia siano regolati da apposita
convenzione, approvata dalla Giunta regionale con specifico atto;
rilevato:
- che nella sopracitata deliberazione la disponibilita' per la Misura
2.e per l'annualita' 2004 e' indicata in 2,60 milioni di Euro con
copertura interamente assicurata da risorse comunitarie e statali in
ragione del 50% ciascuna;
- che il PRSR prevede che l'indennita' in questione sia commisurata
all'estensione della superficie foraggera a disposizione delle
Aziende agricole richiedenti;
- che con nota 7960 del 23 luglio 2004 AGREA ha indicato in 44.346,19
gli ettari di superficie foraggera compresi nelle domande presentate
per l'annualita' 2004;
- che sulla base dell'analisi dei dati relativi alle annualita'
precedenti, si stima che una quota parte delle superfici di cui al
punto precedente, corrispondente al 15% delle medesime, non concorre
alla corresponsione dell'indennita';
- che la disponibilita' prevista nella gia' citata deliberazione
566/04, per l'attuazione della Misura 2.e, non risulta sufficiente a
soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del massimo aiuto
previsto nel PRSR (100 Euro/ha);preso atto:
- che sulla base del monitoraggio sullo stato di utilizzazione delle
risorse complessivamente mobilitate nel PRSR, il competente Servizio
Programmi, Monitoraggio e Valutazione della Direzione generale
Agricoltura ha reperito ulteriore disponibilita' da destinare alla
Misura in questione;
- che sulla base di quanto in precedenza rilevato e della aumentata
disponibilita' di risorse di cui al punto precedente, e' opportuno
adeguare quanto previsto al punto 3) della gia' citata deliberazione
566/04 individuando univocamente fin da ora l'entita' dell'indennita'
per ettaro di superficie foraggera;
- che, anche al fine di consolidare il valore sul territorio della
Misura di cui trattasi, si valuta opportuno fissare per l'annualita'
2004 l'indennita' per ettaro di superficie foraggera in 85 Euro/ha;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dott. Giorgio
Poggioli, in ordine alla compatibilita' del presente atto con i
contenuti del PRSR;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in
merito alla presente deliberazione, ai sensi dei predetti articolo di
legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, che l'entita' dell'indennita' per la Misura
2.e del PRSR relativa all'annualita' 2004 sia pari a 85 Euro/ha di
superficie foraggera ammissibile;
2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.