DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1567
Approvazione modifiche ed integrazioni al tariffario delle prestazioni dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (art. 21, comma 1, lettera g, L.R. 44/95)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e' stata istituita l'Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), ente strumentale
della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni
tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali,
nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia
ambientale sia sanitario (cfr. art. 4, comma 1, L.R. cit.);
- ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. g) della L.R. 44/95, come
modificato ex art. 1, comma 1 della L.R. 30 luglio 1999, n. 18, le
entrate dell'ARPA sono costituite, tra l'altro, da introiti derivanti
dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi
secondo le tariffe stabilite dalla Regione;
- con propria deliberazione n. 2762 del 30/12/2002 e' stato approvato
il primo Tariffario delle prestazioni di ARPA erogate a favore di
terzi secondo anche le disposizioni contenute nell'Accordo di
programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 53 del 12 marzo 2002;
dato atto che sono state approvate le Linee guida applicative del
Tariffario, con deliberazione del Direttore generale dell'Agenzia n.
83 del 15/9/2003;
ritenuto opportuno, dopo un anno e mezzo di applicazione del nuovo
Tariffario, di procedere alla effettuazione di alcune modifiche ed
integrazioni anche sulla base delle indicazioni fornite dalle
Amministrazioni locali;
considerato che tali modifiche sono state sottoposte al preventivo
parere del Comitato di indirizzo di ARPA, di cui all'art. 8 della
Legge 44/95, nella seduta del 29 marzo 2004;
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
vista la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le modifiche e le integrazioni da apportare al
tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato con propria
deliberazione n. 2762 del 30/12/2002, come da Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di fissare la decorrenza delle modifiche ed integrazioni dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
3) di allegare il Tariffario delle prestazioni dell'ARPA aggiornato
dalle modifiche ed integrazioni di cui all'Allegato 1;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ALLEGATO 1
Modifiche ed integrazioni al Tariffario delle prestazioni di ARPA
Emilia-Romagna
All'art. 1, ultimo capoverso, dopo le parole "commercializzazione di
beni" sono state eliminate le parole "anche nel caso degli Uffici di
Sanita' Marittima ed Aerea.".
All'art. 2, secondo comma, dopo le parole "Sezioni provinciali" sono
state eliminate ", al Servizio Meteorologico Regionale ed alla
Struttura Oceanografica Daphne" ed inserite le parole "e alle
strutture tematiche dell'Agenzia.".
E' stato inoltre aggiunto il seguente nuovo comma: "Per le attivita'
svolte fuori dal territorio regionale, alle relative tariffe previste
dal Tariffario verra' aggiunto l'importo per la copertura delle spese
di trasferta del personale sostenute.".
L'art. 4 e' stato cosi' modificato:
"L'attivita' di campionamento necessaria ai fini dell'attivita'
analitica, viene effettuata dall'Agenzia tramite metodi di
campionamento ufficiali o con procedure tecniche definite a livello
regionale.
L'applicazione della tariffa prevista sara' intera per il primo
campione eseguito e pari al 20% della tariffa stessa per ciascuno dei
campioni successivi, qualora attuati contestualmente.".
All'inizio dell'art. 6 e' stato introdotto il seguente comma:
"Nell'effettuazione degli accertamenti analitici ARPA garantisce
l'applicazione dei metodi di prova ufficiali previsti dalle vigenti
disposizioni di settore o da disposizioni affini. Qualora la
normativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si
avranno a riferimento metodi di prova normati da enti o istituti di
riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere
internazionale o nazionale. In ogni caso l'Agenzia provvedera' ad
evidenziare nel rapporto di prova il metodo utilizzato.".
All'art. 7, dopo le parole "60 Euro per ora" sono inserite le parole
"anche riguardo a partecipazioni a commissioni di collaudo e
sopralluoghi.".
All'art. 9 tra il secondo e il terzo comma e' inserita una nuova
disposizione:
"Richieste di rapporti e valutazioni tecniche specifiche presentate
contestualmente, relative a piu' punti di emissione all'interno di un
medesimo impianto o a piu' impianti aventi caratteristiche tecniche e
costruttive sostanzialmente identiche, verranno trattate come una
singola istanza.".
Dopo l'art. 9 e' stato inserito il seguente nuovo articolo:
"Art. 10
Pronuncia di compatibilita' ambientale
Le attivita' di esame ed istruttoria tecnica dei progetti sottoposti
alle procedure disciplinate dalla L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 sono
eseguite da ARPA subordinatamente alla stipula di apposita
convenzione con l'Autorita' competente.Per lo svolgimento di tali
attivita' e' prevista una remunerazione, calcolata in misura
percentuale sull'importo delle spese istruttorie dovute dal
proponente e definita con le seguenti modalita':
- esame ed istruttoria tecnica complessiva dei progetti nella fase di
verifica ("screening"): 80%;
- esame ed istruttoria tecnica complessiva nella fase di valutazione
di impatto ambientale sia per i progetti soggetti a VIA che per
quelli che debbano essere assoggettati a VIA come esito della
procedura di verifica: 80%;
- supporto per esame ed istruttoria tecnica di una o piu' matrici
ambientali: per singola matrice 10%.".
All'art. 12 sono state sostituite le parole "i progetti formativi"
con le parole "le attivita' formative". Dopo le parole "delle
attivita' di" e' inserita la parola "progettazione" e dopo le parole
"tutoraggio e" sono inserite "partecipazione all'iniziativa
formativa".
Nella Sezione "1. Attivita' di campionamento":
- alla fine della voce 1.2 "Campionamento con attrezzatura a media
complessita'" sono state aggiunte le parole "nserita la nuova voce:
"1.3 Campionamento con attrezzatura a
media complessita' (2) >= 3 ore 120,00"
- alla fine della precedente voce 1.3 "Campionamento con attrezzatura
ad alta complessita'" sono state aggiunte le parole "tata inserita
una nuova voce:
"1.5 Campionamento con attrezzatura ad alta
complessita' (3) >= 3 ore 580,00".
Cio' ha comportato una nuova rinumerazione delle voci.
Nella Sezione "2. Prepazione del campione":
- al termine della voce 2.2 "Estratto purificato per singolo
passaggio su colonna per ricerca di PCB, PCT con aggiunta di isotopi
marcati" sono state aggiunte le parole "o passaggio su colonna
immunoenzimatica per aflatossine";
Alla Sezione "3. Attivita' analitiche chimico, chimico fisiche":
- e' eliminata la voce 3.1 "Analisi termica differenziale";
- alla precedente voce 3.2 "Calorimeria (. . .)" sono eliminate le
parole "potere calorifico superiore o inferiore o";
- alla fine dela precedente voce 3.11 "Difrattometria raggi X" sono
inserite le parole "(DRX)";
- e' eliminata la voce 3.17 "Immunochimica per
elettroimmunodiffusione".
Nella categoria "Microspia":
- alla fine della precedente voce 3.19.1 "Elettronica (conteggio e
determinazione EDX)" sono inserite le parole "su di un filtro";
- sono introdotte le nuove voci rinumerate:
"3.17.2 Elettronica (conteggio e determinazione EDX
su due filtri) 500,00"
"3.17.4 Elettronica per attivita' particolari in Sem 240,00"
- la precedente voce 3.19.3 e' cosi' modificata:
"3.17.5 Ottica in contrasto di fase (MOCF conteggio) 80,00"
- e' aggiunta la voce:
"3.17.6 Ottica in contrasto di fase
(MOCF conteggio) su due filtri 120,00"
- alla fine della precedente voce 3.19.4 "Ottica in luce polarizata
(conteggio)" e' stata eliminata la parola "conteggio" ed inserita la
parola "MOLP";
- e' inserita una ulteriore voce:
"3.17.8 Ottica in luce polarizzata (MOLP)
olre la prima misura cadauna 10,00".
Cio' ha comportato una nuova rinumerazione delle voci.
- sono eliminate le seguenti voci:
- 3.23 "Pirolisi";
- 3.28 "Raggi X (fluorescenza)";
- 3.37 "Tensione di vapore";
- 3.38 "Tensione superficiale (bilancia a torsione, capillare tarato,
stalagmometro)";
- 3.39 "Viscosimetria capillare, Brookfield, Engler o Engier (a
deflusso), rotazionale".
Nella Sezione "4. Attivita' analitiche su protocolli predefiniti":
- la voce 4.1 e' stata cosi' modificata:
"4.1 Acqua per potabilita' chimica
(profilo di routine DLgs 31/01) 100,00"
- la voce 4.2 e' stata cosi' modificata:
"4.2 Acqua per potabilita' batteriologica
(profilo di verifica DLgs 31/01) 45,00"
- sono state inserite le due nuove voci:
"4.3 Acqua minerale (analisi chimica DM 542/92
e succ. mod. e int.) 1700,00"
"4.4 Acqua minerale (analisi microbiologica
DM 542/92 e succ. mod. e int.) 120,00"
- e' eliminata la precedente voce 4.3 "Fango derivante da dragaggio
di fondi marini, salmastri o di terreni litoranei emersi" (delibera
Comitato interministeriale del 26/11/1980);
- la precedente voce 4.4 e' stata cosi' modificata:
"4.5 fango derivante da depurazione di
acque reflue (DLgs 99/92 - Allegato IIB) 400,00"
- la precedente voce 4.5 e' sata cosi' modificata:
"4.6 Suolo per l'utilizzo agronomico di
fanghi derivanti da depurazione di acque
reflue (DLgs 99/92 - Allegato IIA) 270,00"
- la precedente voce 4.6 e' stata cosi' modificata:
"4.7 Suolo per il controllo della fertilita' 120,00".
Nella Sezione 5 "Attivita' analitiche biologiche"
- alla categoria "Prove biologiche" sono state inserite due nuove
voci:
"5.2.2 Test di tossicita' acuta con Daphnia magna 75,00"
"5.2.3 Indice di geriminzione del fango
di depurazione 75,00"
- e' introdotta la seguente nuova categoria:
"5.3 Prove biologiche in vitro"
alla quale sono state ricondotte voci precedentemente ricomprese
nella tipologia 5.2 "Prove biologiche". Cio' ha comportato una nuova
rinumerazione delle voci.
- la precedente voce 5.2.5 e' stata cosi' modificata:
"5.3.2 Test dei micronuclei su linfociti umani
coltivati in vitro (eseguito su 14 colture) 1000,00"
- al'interno della categoria sono state inserite due nuove voci:
"5.36. Indice qualita' biologica dei suoli
(campionamento e analisi) 360,00"
"5.3.8 Ricerca uova di elminti 35,00"
- e' stata eliminata la voce 5.2.7 "Test dei micronuclei in
Tradescantia o in Vicia faba"; sono state inserite le seguenti nuove
voci nella categoria delle "Prove microbiologiche":
"5.4.4 Esame colturale per isolamento di
microrganismi con metodo MPN cadauna 45,00"
"5.4.10 Endotossine LAL nelle acque di dialisi 40,00"
"5.4.11 Enterovirus 210,00"
"5.4.12 Salmonella spp 50,00"
"5.4.13 Identificazione microscopica di parassiti 25,00".
Nella Sezione "6 Attivita' fisiche"
- la voce 6.1.3 e' cosi' modificata:
"6.1.3 Dosimetria personale per persona/giorno 120,00"
- la voce 6.1.8 e' cosi' modificata:
"6.1.8 Isolamento acustico di una parete
o di un solaio per punto 30,00".
Nella Sezione 7 "Attivita' su acque marine e di transizione"
- la voce 7.2.4 e' cosi' modificata:
"7.2.4 Test con Vibrio fisheri: fase liquida 120,00".
Alla Sezione "8. Rapporti e valutazioni tecniche":
Nella categoria "8.1. Acqua (Rapporto tecnico con espressione di
parere) DLgs 152/99":
- e' stata eliminata la voce 8.1.2 "Scarico acque di pubbliche
fognature non depurate";
- e' stata inserita una nuova tariffa relativa agli scarichi di acque
reflue domestiche:
"8.1.4 Scarico acque reflue domestiche SP3 =
- alla precedente voce 8.1.5 "Scarico acque reflue domestiche (...)"
le parole "fino a 200 A.E." sono state sostituite con ">50 lla
precedente voce 8.1.6 "Scarico acque reflue domestiche (...)" le
parole "da 200 a 2000 A.E." sono state sostituite con ">200 Nella
categoria "8.3 Radiazioni non ionizzanti (Rapporto tecnico con
espressione di parere) Legge 36/01, LL.RR. 10/93 e 30/00" sono state
inserite le seguenti voci:
"8.3.6 Ripetitori in galleria con documentazione
gia' depositata 120,00"
"8.3.7 Ripetitori in galleria 390,00"
"8.3.8 Sistemi P-MP (Master Station)
con documentazione gia' depositata 240,00"
"8.3.9 Sistemi P-MP (Master Station) 450,00"
"8.3.10 Sistemi P-MP (Terminal Station)
con documentazione gia' depositata 120,00"
"8.3.11 Sistemi P-MP (Terminal Station) 390,00"
"8.3.13 Impianti di collegamento punto-punto 60,00"
- dalla precedente voce 8.3.5 "Impianti radiotelevisivi (...)" sono
eliminate le parole "(potenza stata eliminata la voce 8.3.6
"Impianti radiotelevisivi (potenza superiore a 5 Kw)";
- e' stata eliminata la voce 8.3.8 "Linee elettriche" ed in
sostituzione sono state inserite le seguenti voci:
"8.3.14 Elettrodotti con documentazione
gia' depositata 120,00"
"8.3.15 Elettrodotti senza simulazioni specifiche 180,00"
"8.3.16 Elettrodotti valutati con simulazioni 480,00".
Nella categoria "8.4 Compost, fanghi, reflui zootecnici (Rapporto
tecnico con espressione di parere) Legge 748/84, DLgs. 99/92, L.R.
50/95":
- alla fine della voce 8.4.2 "Spandimento sul suolo di reflui da
allevamento zootecnico soggetto alla L.R. 21/98 o all'art. 5
L.R.50/95" sono state aggiunte le seguenti parole "(procedura
semplificata)";
- alla fine della voce 8.4.3 "Spandimento sul suolo di reflui da
allevamento zootecnico soggetto all'art. 3 L.R. 50/95" sono state
inserite le seguenti parole "(procedura ordinaria)".
Nella categoria "8.6. Rumore (Rapporto tecnico con espressione di
parere) Legge 447/95 e L.R. 15/01":
- la voce 8.6.1 "Clima acustico" e' stata suddivisa in tre distinte
voci relative a specifiche tipologie di opere:
"8.6.1 Clima acustico relativo a singoli
insediamenti residenziali 270,00"
"8.6.2 Clima acustico relativo a scuole, asili nido,
ospedali, case di cura e di riposo,
parchi pubblici urbani ed extraurbani 580,00"
"8.6.3 Clima acustico relativo a Piani
particolareggiati per insediamenti residenziali 700,00"
- sono inoltre state inserite due nuove voci:
"8.6.4 Impatto acustico per attivita' commerciali
e ricreative inferiori a 400 mq.
e produttive fino a 3 dipendenti 120,00"
"8.6.8 Autorizzazione in deroga per cantieri
edilizi di grandi infrastrutture 270,00"
- le precedenti voci 8.6.2, 8.6.3 e 8.6.4 della categoria sono state
cosi' riformulate e rinumerate:
"8.6.5 Impatto acustico per attivita' commerciali,
ricreative e produttive da 400 a 2000 mq. 270,00"
"8.6.6 Impatto acustico per attivita' produttive,
commerciali e ricreative superiori a 2000 mq.
e per infrastrutture di trasporto 580,00"
"8.6.7 Autorizzazione in deroga per attivita'
temporanee e manifestazioni in luogo
pubblico e aperto al pubblico 195,00".
Nella categoria "8.7 Distributori di carburante DLgs 32/98":
- alla fine della voce 8.7.1 "Rapporto tecnico con espressione di
parere per idoneita' degli impianti di distribuzione di carburante"
sono state inserite le parole "(nuovi o ristrutturazioni)";
- la precedente voce "8.7.2 Partecipazione a commissioni di collaudo"
e' stata ricondotta all'art. 7 "Tariffa oraria" ed e' stata
introdotta una nuova voce:
"8.7.2 Rapporto tecnico con espressione di parere
per idoneita' degli impianti di
distribuzione di carburante (modifiche) 160,00".
La categoria 8.9 "Impatto ambientale (Rapporto tecnico con
espressione di parere) L.R. 9/99"e la voce 8.9.1 "Screening, scoping,
valutazione impatto ambientale" sono state cancellate in quanto
l'attivita' di ARPA in materia di impatto ambientale viene ora
disciplinata dall'art. 10 "Pronuncia di compatibilita ambientale";
- la voce 8.10 "Sopralluogo" e' stata ricondotta all'art. 7;
- la voce 8.11 "Vidimazione registri" e' stata spostata nella Sezione
10 relativa alla "Documentazione".
Tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sistema di tariffazione
Art. 3 - Armonizzazione del Tariffario
Art. 4 - Attivita' di campionamento
Art. 5 - Attivita' di preparazione del campione
Art. 6 - Attivita' analitica
Art. 7 - Tariffa oraria
Art. 8 - Attestazioni nell'interesse di privati
Art. 9 - Rapporti e valutazioni tecniche
Art. 10 - Pronuncia di compatibilita' ambientale
Art. 11 - Sportello Unico per le attivita' produttive
Art. 12 - Attivita' di formazione
Art. 13 - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 14 - Aggiornamento e revisione
Art. 15 - Entrata in vigore
TABELLE
1. Attivita' di campionamento
2. Preparazione del campione
3. Attivita' analitiche chimiche, chimico fisiche
4. Attivita' analitiche su protocolli predefiniti
5. Attivita' analitiche biologiche
6. Attivita' fisiche
7. Attivita' su acque marine e di transizione
8. Rapporti e valutazioni tecniche
9. Dati ambientali (Aria, Acqua, Suolo, Meteoclimatici, Agenti
fisici, ecc.)
10. Documentazione
Art. 1
Ambito di applicazione
Il Tariffario delle attivita' di ARPA Emilia-Romagna e' disposto in
conformita' a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 44/95 ed alle
disposizioni contenute nell'Accordo di programma approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 12 marzo
2002.
Il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le
attivita' erogate nell'interesse di terzi ancorche' nell'ambito di
procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di
autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati,
ovvero al rilascio di certificazioni necessario alla circolazione o
commercializzazione di beni.
Art. 2
Sistema di tariffazione
Il sistema di tariffazione si ispira ai principi di trasparenza e
semplificazione dell'attivita' amministrativa, nonche' ai principi di
efficacia, efficienza ed economicita'.
Il presente Tariffario definisce la tariffa riferita a singole
attivita' che possono essere richieste alle Sezioni provinciali e
alle Strutture tematiche dell'Agenzia.
Per quanto attiene le analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche,
il Direttore generale di ARPA con apposito atto provvedera' a
redigere il Listino prezzi delle prestazioni, aggregando le tariffe
delle singole attivita' necessarie per fornire la prestazione.
Per le attivita' svolte fuori dal territorio regionale, alle relative
tariffe previste dal Tariffario verra' aggiunto l'importo per la
copertura delle spese di trasferta del personale sostenute.
Art. 3
Armonizzazione del Tariffario
Le tariffe previste dal Tariffario ARPA sono armonizzate con quelle
indicate dal Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di Sanita'
pubblica.
I diritti relativi alle attivita' realizzate nell'ambito
dell'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni previste
dall'art. 17 della L.R. 44/95 sono esclusivamente individuati nel
Tariffario del soggetto titolare della competenza primaria (ARPA e
Dipartimenti di Sanita' pubblica).
Art. 4
Attivita' di campionamento
L'attivita' di campionamento necessaria ai fini dell'attivita'
analitica, viene effettuata dall'Agenzia tramite metodi di
campionamento ufficiali o con procedure tecniche definite a livello
regionale. L'applicazione della tariffa prevista sara' intera per il
primo campione eseguito e pari al 20% della tariffa stessa per
ciascuno dei campioni successivi, qualora attuati contestualmente.
Art. 5
Attivita' di preparazione del campione
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione,
ottenuto da un'unica preparazione, vengano svolte piu' attivita'
analitiche strumentali, la tariffa per la preparazione e' applicata
una sola volta.
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione, piu'
preparazioni sono finalizzate a diverse attivita' analitiche, la
tariffa e' calcolata sommando quelle relative ad ogni preparazione a
quelle previste per le attivita' analitiche specifiche.
Art. 6
Attivita' analitica
Nell'effettuazione degli accertamenti analitici ARPA garantisce
l'applicazione dei metodi di prova ufficiali previsti dalle vigenti
disposizioni di settore o da disposizioni affini. Qualora la
normativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si
avranno a riferimento metodi di prova normati da enti o istituti di
riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere
internazionale o nazionale. In ogni caso l'Agenzia provvedera' ad
evidenziare nel rapporto di prova il metodo utilizzato.
Per attivita' analitiche multiple effettuate mediante tecniche che
individuano e determinano quali-quantitativamente piu' componenti o
misure, si applica la tariffa piena per la ricerca del primo
componente o misura ed una tariffa pari al 40% per ogni componente o
misura successivo richiesto dal cliente.
Qualora durante la prova venissero individuati altri componenti non
richiesti, l'ampliamento dell'attivita' analitica verra' effettuato
su esplicita richiesta del cliente.
ARPA potra' effettuare attivita' analitiche non specificatamente
indicate nel presente Tariffario applicando per la determinazione
della tariffa il principio di analogia con prestazioni similari.
ARPA potra' inoltre stipulare appositi accordi con i clienti per
l'esecuzione di notevoli volumi di attivita' analitiche, applicando
uno sconto del 20% sull'importo complessivo.
Art. 7
Tariffa oraria
Per le prestazioni, la cui remunerazione viene calcolata sulla base
dell'impegno orario degli operatori ARPA, si applica una tariffa pari
a 60 Euro per ora, anche riguardo a partecipazioni a commissioni di
collaudo e sopralluoghi.
Art. 8
Attestazioni nell'interesse di privati
Le attestazioni richieste da privati nel proprio interesse sono
rilasciate a fronte di una tariffa pari a 30 Euro.
Le eventuali attivita' specifiche (rapporti di prova, sopralluoghi,
ecc.) a supporto delle attestazioni saranno fatturate in base alle
singole voci del presente Tariffario.
Art. 9
Rapporti e valutazioni tecniche
Le tariffe previste si intendono applicate ai rapporti e alle
valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in campo
ambientale, anche espressi in sede di Conferenza di Servizi, per la
realizzazione di nuovi stabilimenti, impianti e infrastrutture o per
varianti degli stessi.
Per i rapporti e le valutazioni tecniche relative al rinnovo delle
autorizzazioni ambientali si applicano tariffe pari al 50% di quelle
previste.
Richieste di rapporti e valutazioni tecniche specifiche presentate
contestualmente, relative a piu' punti di emissione all'interno di un
medesimo impianto o a piu' impianti aventi caratteristiche tecniche e
costruttive sostanzialmente identiche, verranno trattate come una
singola istanza.
ARPA potra' effettuare rapporti e valutazioni tecniche non
specificatamente indicati nel presente Tariffario applicando per la
determinazione della tariffa il principio di analogia con prestazioni
similari.
Art. 10
Pronuncia di compatibilita' ambientale
Le attivita' di esame ed istruttoria tecnica dei progetti sottoposti
alle procedure disciplinate dalla L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 sono
eseguite da ARPA subordinatamente alla stipula di apposita
convenzione con l'Autorita' competente.
Per lo svolgimento di tali attivita' e' prevista una remunerazione,
calcolata in misura percentuale sull'importo delle spese istruttorie
dovute dal proponente e definita con le seguenti modalita':
- esame ed istruttoria tecnica complessiva dei progetti nella fase di
verifica ("screening"): 80%;
- esame ed istruttoria tecnica complessiva nella fase di valutazione
di impatto ambientale sia per i progetti soggetti a VIA che per
quelli che debbano essere assoggettati a VIA come esito della
procedura di verifica: 80%;
- supporto per esame ed istruttoria tecnica di una o piu' matrici
ambientali: per singola matrice: 10%.
Art. 11
Sportello Unico per le attivita' produttive
Nell'ambito dello Sportello unico delle attivita' produttive ARPA
aderira' alle apposite Convenzioni promosse dalle Amministrazioni
comunali in forma singola od associata per definire gli aspetti
organizzativi e procedimentali.
Le tariffe relative alle prestazioni effettuate nell'ambito del Suap
sono definite in base a quanto stabilito dall'art. 3 del presente
Tariffario.
Le tariffe relative all'esame preventivo dei progetti di insediamenti
produttivi caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e
sulla salute al fine del rilascio del permesso di costruire, cosi'
come stabilito dall'art. 41 della L.R. n. 31 del 25/11/2002
"Disciplina generale dell'edilizia" sono previste dal Tariffario dei
Dipartimenti di Sanita' pubblica.
I rapporti e le valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in
campo ambientale sono previsti dal Tariffario ARPA cosi' come
indicato all'art. 9.
Art. 12
Attivita' di formazione
Per le attivita' formative rivolte all'esterno, ARPA potra'
richiedere ai partecipanti, sulla base di criteri definiti in una
direttiva adottata dal Direttore generale, il rimborso delle spese
sostenute e il riconoscimento delle attivita' di progettazione,
docenza, tutoraggio e partecipazione all'iniziativa formativa del
proprio personale addetto secondo la tariffa oraria di cui al
precedente art. 7.
Art. 13
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
Sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
le tariffe di cui al presente Tariffario, ad esclusione di quelle
previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito
dei procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione
rilasciati dalle Autorita' competenti, anche nell'ambito degli
Sportelli Unici per le attivita' produttive. L'applicazione dell'IVA
non e' prevista inoltre per l'esercizio del diritto di accesso a dati
ed informazioni ambientali.
Art. 14
Aggiornamento e revisione
L'aggiornamento periodico delle tariffe previste avviene con apposito
atto della Regione Emilia-Romagna, anche su proposta del Direttore
generale di ARPA, con cadenza non superiore a tre anni. Modifiche e
integrazioni al presente Tariffario potranno essere apportate dalla
Regione Emilia-Romagna con apposito atto, anche su proposta del
Direttore generale di ARPA.
Art. 15
Entrata in vigore
Il presente Tariffario entra in vigore alla data della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)