REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2004, n. 775

Riordino delle attivita' di Medicina dello sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- l'art. 5 della Legge 14/12/2000, n. 376 "Disciplina della tutela              
delle attivita' sportive e della lotta contro il doping" pone in capo           
alle Regioni la programmazione, nell'ambito dei piani sanitari                  
regionali, delle attivita' di prevenzione e tutela della salute nelle           
attivita' sportive;                                                             
- il DPR 23 maggio 2003 di approvazione del Piano sanitario nazionale           
2003-2005 indica, tra i dieci progetti per la strategia del                     
cambiamento, la promozione di stili di vita salutari ed afferma che             
l'attivita' fisica riveste un ruolo fondamentale nell'ambito                    
dell'adozione di stili di vita sani e svolge un ruolo protettivo nei            
confronti di molte patologie;                                                   
richiamata la L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di                 
sport" e successive modificazioni ed integrazioni che, tra le                   
funzioni di competenza regionale, prevede all'art. 2, comma 1:                  
- (lett. g) la tutela della salute dei praticanti l'attivita'                   
sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie             
riguardanti la prativa sportiva e amatoriale;                                   
- (lett. h) la promozione di interventi diretti a diffondere                    
l'attivita' motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione,              
mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;                         
considerato che le funzioni di cui sopra, ai sensi di quanto previsto           
al comma 5 dello stesso art. 2, sono realizzate in sede di attuazione           
del Piano sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite              
direttive, utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario           
regionale;                                                                      
rilevato che l'art. 7 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni            
e integrazioni stabilisce che l'attivita' di tutela della salute                
nelle attivita' sportive rientri tra le funzioni di competenza dei              
Dipartimenti di Sanita' pubblica;                                               
preso atto che:                                                                 
- in attuazione del Piano sanitario regionale 1999/2001, con                    
determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali n.            
7852 del 6/8/2001 e' stato istituito un apposito gruppo di lavoro al            
fine di individuare possibili interventi per favorire e incentivare             
nella popolazione comportamenti e stili di vita che facciano                    
dell'attivita' fisica e sportiva un elemento centrale del                       
miglioramento della qualita' della vita e promozione della salute;              
- tale gruppo ha terminato i lavori delineando le azioni prioritarie            
da realizzare, e ha individuato fra queste il riorientamento delle              
attivita' dei Servizi di Medicina dello sport, privilegiando la                 
funzione di promozione dell'attivita' fisica e di collaborazione con            
altre categorie professionali in campo sanitario, per favorire                  
l'espletamento dell'attivita' fisica in condizioni di sicurezza dal             
punto di vista sanitario;                                                       
rilevato che si rende pertanto necessario dar luogo ad un riordino              
complessivo delle funzioni di Medicina dello sport in ambito                    
regionale ed all'aggiornamento delle direttive (assunte con proprie             
deliberazioni n. 2727 del 30 dicembre 1999 e n. 228 del 22 febbraio             
2000) sulle procedure per il rilascio della certificazione di                   
idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione                        
Emilia-Romagna e le relative tariffe;                                           
considerato che, con il supporto del gruppo di lavoro istituito con             
determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali n.            
2166 del 28/2/2003, sono stati elaborati documenti riguardanti il               
riordino delle funzioni di Medicina dello Sport - Allegato A, e                 
l'aggiornamento delle modalita' procedurali per il rilascio della               
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella              
regione Emilia-Romagna - Allegato B;                                            
ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, di dover procedere                
all'approvazione dei documenti sopra citati, al fine di creare le               
condizioni culturali ed organizzative per promuovere l'attivita'                
fisica e sportiva in tutte le fasce di eta' e sviluppare l'adozione             
di stili di vita salutari;                                                      
valutata l'opportunita', relativamente alla "tutela delle attivita'             
sportive agonistiche", di confermare il modello organizzativo                   
attualmente adottato sul territorio regionale in conformita' alle               
citate deliberazioni 2727/99 e 228/00, che prevede il coinvolgimento            
nella funzione certificativa, oltre ai servizi pubblici di Medicina             
dello sport, dei Presidi privati autorizzati per la Medicina dello              
sport e dei liberi professionisti, specialisti in Medicina dello                
sport, iscritti nell'apposita anagrafe regionale, cosi' come indicato           
nella circolare del Ministero della Sanita' 18 marzo 1996, n.                   
500.4/MSP/CP/643;                                                               
dato atto che il DPCM 28 novembre 2003 all'art. 1, comma 2, punto 1),           
ricomprende nei livelli essenziali di assistenza le certificazioni              
richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica                   
sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, e che al successivo             
punto 2) ricomprende nei livelli essenziali di assistenza le                    
certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica                   
sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche;                            
ritenuto indispensabile intervenire in modo piu' ampio ed organico              
per la tutela sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche -              
che coinvolgono un numero di persone molto elevato - istituendo                 
strumenti quali il "Libretto sanitario dello sportivo" e individuando           
idonee modalita' di organizzazione delle relative attivita', al fine            
di promuovere l'appropriatezza delle prestazioni di certificazione di           
idoneita' e di valutazione funzionale delle persone che svolgono                
attivita' sportiva amatoriale e di semplificare le modalita' di                 
accesso sul territorio;                                                         
considerato necessario prevedere che anche l'attivita' di tutela                
sanitaria della pratica sportiva non agonistica, ed in particolare il           
rilascio di tutte le certificazioni di idoneita' anche fuori                    
dall'ambito scolastico, debba rientrare tra le prestazioni ricomprese           
nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario           
regionale quando effettuata a favore dei minorenni e dei soggetti               
disabili di ogni eta', in considerazione della importante valenza di            
tale intervento ai fini della maggiore diffusione dell'abitudine                
all'attivita' motoria e della promozione di stili di vita piu'                  
attivi;                                                                         
ritenuto opportuno demandare ad un successivo atto, da adottarsi                
entro il corrente anno, la trattazione della materia relativa alla              
lotta al doping, cosi' come previsto dall'art. 5 della Legge 14                 
dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle                  
attivita' sportive e della lotta contro il doping", in considerazione           
della particolare complessita' e rilevanza dell'argomento e della               
necessita' di integrare le attivita' complessivamente sviluppate in             
ambito regionale con quelle di competenza degli organi sportivi                 
nazionali;                                                                      
ritenuto necessario aggiornare, con decorrenza dalla data di                    
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale               
della Regione, le tariffe relative alla attivita' dei Servizi di                
Medicina dello sport non ricomprese nei livelli essenziali di                   
assistenza, come da Allegato A, determinate con riferimento ai costi            
medi dei servizi di Medicina dello sport delle Aziende Unita'                   
sanitarie locali della regione;                                                 
valutata l'opportunita' di stabilire, ferma restando la loro                    
decorrenza, che in sede di modifica della deliberazione del Consiglio           
regionale n. 486 del 28/5/2003 di approvazione del tariffario                   
regionale dei Dipartimenti di Sanita' pubblica, si provvedera'                  
all'inserimento in tale tariffario, quale parte integrante, delle               
tariffe relative alla attivita' dei Servizi di Medicina dello sport             
non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;                            
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.            
447 del 24 marzo 2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni              
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria            
deliberazione 447/03;                                                           
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 22 aprile 2004;                  
su proposta degli Assessori alla Sanita' e alla Cultura, Sport,                 
Progetti per i rapporti con i cittadini;                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per i motivi e le finalita' espressi in premessa:              
a) la direttiva concernente il riordino delle funzioni di Medicina              
dello sport e l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza                
garantiti dal Servizio sanitario regionale del rilascio di tutte le             
certificazioni di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica dei            
minori, anche al di fuori dell'ambito scolastico, e dei disabili di             
ogni eta', come riportato nell'Allegato A;                                      
b) le tariffe relative alla attivita' dei Servizi di Medicina dello             
sport non ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, di cui               
allo stesso Allegato A;                                                         
c) le direttive sulle modalita' procedurali per il rilascio della               
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella              
regione Emilia-Romagna, di cui all'Allegato B;                                  
2) di rinviare a specifico provvedimento regionale, che dovra' essere           
adottato entro il corrente anno, la materia relativa alla lotta al              
doping, cosi' come previsto dall'art. 5 della Legge 14 dicembre 2000,           
n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e            
della lotta contro il doping";                                                  
3) di approvare gli Allegati A e B quali parti integranti del                   
presente provvedimento;                                                         
4) di dare atto che il presente provvedimento sara' efficace dalla              
data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della               
Regione;                                                                        
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed i                   
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Riordino delle funzioni di Medicina dello sport, individuazione delle           
prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza garantiti             
dal Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna e determinazione           
delle tariffe relative alla attivita' dei Servizi di Medicina dello             
sport non ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza                       
A. Funzioni della Medicina dello sport                                          
Le funzioni attribuite alle strutture di Medicina dello sport, nella            
regione Emilia-Romagna, si articolano in due ambiti di intervento:              
- tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche;                        
- promozione dell'attivita' fisica nella popolazione generale e                 
tutela sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche.                      
Tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche                           
La tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche si esplica             
tramite le seguenti funzioni:                                                   
1. Attivita' certificativa dell'idoneita' sportiva agonistica, in               
conformita' a quanto previsto dal DM 18/2/1982. All'atto della visita           
di idoneita' sportiva verra' rilasciato all'atleta agonista il                  
relativo certificato di idoneita' specifica per lo sport da                     
praticare, e verra' compilato il "Libretto sanitario dello sportivo"            
di cui all'Allegato B della presente deliberazione e piu'                       
diffusamente illustrato al successivo punto 8, che dovra' essere                
aggiornato in relazione alla validita' della certificazione di                  
idoneita' alla pratica sportiva agonistica. La compilazione della               
relativa sezione del suddetto "Libretto sanitario dello sportivo"               
costituisce attestato di idoneita' alla pratica sportiva non                    
agonistica, valida per qualunque attivita' fisico-sportiva non                  
agonistica ai sensi del DM 28/2/1983. Nell'ambito di questa funzione            
si realizza anche la diagnosi precoce delle patologie, specie                   
cardiovascolari, che possono precludere un'attivita' di tipo                    
agonistico, attraverso indagini specialistiche e strumentali a                  
carattere diagnostico.                                                          
2. Valutazione funzionale degli atleti agonisti di societa'                     
dilettantistiche e attivita' di consulenza diagnostica e terapeutica.           
Si caratterizza per l'utilizzo di test mirati alla valutazione dello            
stato di forma e alla erogazione di indicazioni utili alla tipologia            
dell'allenamento da svolgere. Questi test sono finalizzati alla                 
possibilita' di costruire tabelle di allenamento personalizzate.                
Rientra in questa funzione l'esecuzione di analisi nutrizionali e di            
diete personalizzate per l'atleta in ogni fase della vita sportiva.             
La funzione di consulenza diagnostica e terapeutica, o la gestione              
dei percorsi assistenziali, riguarda invece la diagnosi e il                    
trattamento di patologie derivanti dall'esercizio di attivita'                  
sportiva agonistica, non professionistica.                                      
3. Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo di qualita' sulle           
certificazioni di idoneita' sportiva agonistica e sulle                         
incompatibilita'. Questa funzione consiste nel monitoraggio dei dati            
di attivita' dei medici, pubblici e privati, abilitati alla funzione            
certificativa e nella verifica che tale attivita' venga svolta                  
correttamente, secondo quanto previsto dal DM 18/2/1982; si esplica             
inoltre nel controllo della qualita' delle prestazioni erogate e                
nell'accertamento di eventuali incompatibilita' da parte dei medici             
certificatori.                                                                  
4. Attivita' di vigilanza rivolta alle Societa' sportive. Questa                
funzione spetta al Centro pubblico territoriale di riferimento della            
Azienda sanitaria locale, e ha lo scopo di verificare il rispetto               
dell'obbligo alla certificazione dell'idoneita' sportiva nei                    
confronti degli atleti tesserati.                                               
5. Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti sportivi. Questa              
funzione viene esercitata in collaborazione con le altre strutture              
del Dipartimento di Sanita' pubblica.                                           
La funzione di cui al punto 1 rientra nei LEA (Livelli essenziali di            
assistenza) solo per i soggetti atesserati nelle societa'                       
dilettantistiche di eta' inferiore ai 18 anni e per i disabili di               
ogni eta', e non prevede oneri a carico degli interessati, anche                
relativamente ad eventuali esami diagnostici aggiuntivi. L'attivita'            
certificativa effettuata dalle strutture pubbliche di Medicina dello            
sport nei confronti dei soggetti maggiorenni, che costituisce                   
comunque compito istituzionale delle Aziende Unita' sanitarie locali,           
e' assoggettata al Tariffario regionale.                                        
Le funzioni di cui al punto 2 saranno sviluppate in ogni Azienda                
sanitaria in relazione alle risorse disponibili e alle capacita'                
operative, dopo aver svolto compiutamente tutte le attivita' comprese           
nei LEA, e comunque privilegiando i minori e i disabili di ogni eta',           
tesserati nelle societa' dilettantistiche. Le modalita'                         
organizzative, i protocolli operativi e le relative tariffe saranno             
definite con successivo atto del Direttore generale Sanita' e                   
Politiche sociali.                                                              
Le funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 rientrano nei LEA.                         
Promozione dell'attivita' fisica nella popolazione generale e tutela            
sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche                              
La promozione dell'attivita' fisica e' ritenuta dalla Regione                   
Emilia-Romagna strategica ai fini del miglioramento complessivo della           
salute dei cittadini, in considerazione delle evidenze scientifiche             
che dimostrano gli effetti preventivi e terapeutici dell'attivita'              
fisica e sportiva su molte delle patologie piu' ricorrenti, con                 
chiare ricadute positive in termini di riduzione della morbilita' e             
della mortalita'.                                                               
Inoltre la lotta alla sedentarieta' e' fra gli obiettivi del PSR                
1999-2001 e del PSN 1998-2000 dove si afferma l'importanza, fra gli             
stili di vita, dell'attivita' fisica e la necessita' di incrementarne           
la pratica regolare di almeno un 10%, sulla base delle conoscenze               
scientifiche che dimostrano che l'incidenza di molte patologie e'               
legata allo stile di vita.                                                      
Anche il PSN 2003-2005 indica che l'attivita' fisica riveste un ruolo           
fondamentale nell'ambito dell'adozione di stili di vita sani e svolge           
un ruolo protettivo nei confronti di molte patologie.                           
L'importanza dell'attivita' fisica e' dimostrata anche in termini di            
prevenzione secondaria, intesa cioe' come riabilitazione e                      
rieducazione per un piu' precoce reinserimento nel contesto sociale.            
Naturalmente la promozione dell'attivita' fisica nella popolazione              
generale andra' perseguita creando alleanze tra gli Enti locali, le             
Aziende sanitarie, gli Enti di promozione sportiva, le Societa'                 
sportive e le Istituzioni scolastiche, i gestori delle palestre e dei           
Centri sportivi pubblici e privati.                                             
Il Servizio sanitario dovra' farsi promotore di una maggiore                    
consapevolezza dei benefici derivanti dalla diffusione dell'attivita'           
motoria e della pratica sportiva sia nei confronti degli operatori              
sanitari sia rispetto alla popolazione generale.                                
In tale contesto e' fondamentale il contributo dei Medici di Medicina           
generale e dei Pediatri di libera scelta.                                       
Per quanto riguarda i Servizi di Medicina dello sport la promozione             
dell'attivita' fisica si esplica nelle seguenti attivita':                      
6. Educazione sanitaria, motoria e sportiva della popolazione quale             
mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute              
fisica e psichica di ciascun soggetto. Con questa funzione si intende           
promuovere la cultura dell'attivita' fisica e sportiva, nell'intento            
di valorizzare l'educazione al movimento, alla creativita',                     
all'utilizzo positivo del tempo libero, all'attivita' fisica o                  
sportiva come occasione di gioco, con l'obiettivo principale di                 
favorire la crescita e la maturazione globale dell'individuo, nonche'           
la prevenzione di molte patologie. Si intende inoltre promuovere                
l'attivita' fisica in tutte le fasce di eta' e nell'ambito della                
promozione di stili di vita sani. In questo contesto si inserisce               
anche l'educazione ad uno sport "sano" favorendo una alimentazione              
equilibrata e adeguata, evitando il ricorso a integratori e,                    
soprattutto, a sostanze dopanti. Per ottenere questi risultati si               
deve prevedere la collaborazione di altre Istituzioni, della Scuola e           
degli Enti e Societa' sportive che promuovono la pratica                        
dell'attivita' fisica. Gli Enti locali devono essere sensibilizzati             
al fine di facilitare lo svolgimento di attivita' motoria nella                 
popolazione con interventi sui piani urbanistici (piste ciclabili,              
aree verdi, impianti sportivi, etc.). Inoltre la promozione                     
dell'attivita' motoria deve rientrare tra gli obiettivi dei piani per           
la salute e degli altri strumenti di pianificazione dell'attivita'              
socio sanitaria.                                                                
7. Valutazione funzionale dei praticanti attivita' sportiva non                 
agonistica e attivita' di consulenza per la certificazione della                
idoneita' alla pratica sportiva non agonistica. Adozione del                    
"Libretto sanitario dello sportivo". Per facilitare la diffusione in            
sicurezza della pratica sportiva ad un numero elevato di persone, di            
ogni fascia d'eta' ma soprattutto bambini e adolescenti, e'                     
importante organizzare un'attivita' finalizzata alla valutazione                
sanitaria globale della persona, al fine di minimizzare i rischi                
connessi all'espletamento di un'attivita' fisica non coerente con lo            
stato di salute e le potenzialita' dei soggetti interessati. Pertanto           
ciascun soggetto che voglia intraprendere una pratica sportiva puo'             
avere a disposizione una valutazione funzionale, con l'eventuale                
utilizzo di test specifici, per la scelta dello sport piu' idoneo e/o           
per misurare le capacita' motorie. Cio' rappresenta qualcosa di piu'            
articolato e complesso rispetto ai certificati di idoneita' alla                
pratica sportiva non agonistica previsti dalla normativa vigente, e             
offre al cittadino una maggiore tutela in relazione alla mutata                 
abitudine della popolazione a praticare attivita' sportiva. Un primo            
livello e' rappresentato dalla valutazione funzionale "di base" per             
la certificazione di idoneita' sportiva non agonistica. Essa consiste           
nella visita medica con accurata anamnesi e, se necessario, ECG a               
riposo, e si conclude con la compilazione del "Libretto sanitario               
dello sportivo", di cui all'Allegato B della presente deliberazione,            
valido a tutti gli effetti come certificato di idoneita' sportiva non           
agonistica per tutte le attivita' fisico-sportive non agonistiche               
richiesto dal DM 28/2/1983; il libretto dovra' essere aggiornato in             
occasione del rinnovo della idoneita' alla pratica sportiva non                 
agonistica (validita' annuale, salvo valutazione piu' restrittiva del           
medico). Questo strumento permette a ciascuna persona di attestare              
con un unico documento, che viene conservato a cura dell'interessato,           
la propria idoneita' ad ogni tipo di attivita' fisica o pratica                 
sportiva non agonistica, evitando di dover produrre piu' certificati,           
richiesti in contesti diversi. Questa attivita' rappresenta                     
normalmente una forma di consulenza svolta dalle strutture di                   
Medicina dello sport su richiesta del medico curante (Medico di                 
Medicina generale o Pediatra di libera scelta) o di altro medico                
certificatore e riguarda persone affette da patologie che possono               
controindicare lo sforzo fisico, ma puo' essere svolta anche su                 
accesso diretto del cittadino alle suddette strutture. Tuttavia il              
nuovo ruolo assegnato ai Servizi di Medicina dello sport comporta la            
necessita' che gli stessi entrino a far parte di una "rete" integrata           
di servizi, realizzata attraverso forme efficaci di collaborazione              
con i Medici di Medicina generale, i Pediatri di libera scelta, altri           
Servizi delle Aziende sanitarie locali coinvolti nelle certificazioni           
di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica rilasciate ai                 
minorenni (quali, ad esempio, i Servizi di Sanita' pubblica e i                 
Servizi di Pediatria di comunita'), con la Scuola e con le Societa'             
sportive. In questo modo si realizzano due obiettivi importanti: -              
offrire un accesso facilitato per l'ottenimento della certificazione,           
che potra' essere acquisita, per quanto riguarda in modo particolare            
i minorenni, anche presso ambulatori pubblici dedicati, presso le               
scuole o, quando possibile, presso gli stessi Enti e Societa'                   
sportive; - concordare percorsi mirati di valutazione e consulenza,             
attribuendo un reale valore preventivo a questa pratica e superando             
l'abitudine a rilasciare certificazioni in modo eccessivamente                  
diffuso e indiscriminato, con elevato costo economico complessivo a             
fronte di una non proporzionale tutela sanitaria. Esiste poi una                
valutazione funzionale "complessa", effettuata dalle strutture di               
Medicina dello sport delle Aziende sanitarie, nell'ambito della quale           
possono essere fornite anche indicazioni utili alla tipologia                   
dell'allenamento da svolgere, con possibilita' di costruire tabelle             
di allenamento individuali, oltre all'esecuzione di analisi                     
nutrizionali e di diete personalizzate per il soggetto in sovrappeso,           
con attenzione anche agli aspetti psicologici per il controllo e la             
gestione dell'ansia. Anch'essa comporta il rilascio del certificato             
di idoneita' sportiva non agonistica, valido per tutte le attivita'             
fisico-sportive non agonistiche ai sensi del DM 28/2/1983 attraverso            
la compilazione del "Libretto sanitario dello sportivo". In                     
definitiva il "Libretto sanitario dello sportivo" sara' uno strumento           
di uso comune presso i Servizi pubblici che effettuano certificazioni           
di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica e presso i Medici             
di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta; dovra' essere               
universalmente riconosciuto da parte della Scuola, delle Societa' e             
degli Enti di promozione sportiva, per consentire una piu' concreta             
tutela sanitaria delle attivita' sportive amatoriali e una effettiva            
semplificazione delle procedure in uso attualmente.                             
8. Recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono             
beneficiare dell'esercizio fisico attraverso l'utilizzo della                   
"sport-terapia". Ha lo scopo di prevenire le malattie                           
cronico-degenerative e di favorire il recupero funzionale di soggetti           
affetti da "patologie sensibili". Le "patologie sensibili", che                 
possono cioe' beneficiare della "sport-terapia" (intesa come                    
attivita' motoria) sono principalmente: - il diabete di tipo 2, -               
l'obesita', - l'ipertensione arteriosa, - le malattie                           
cardiovascolari, - l'osteoporosi, - gli stati d'ansia e depressivi.             
Questa attivita' contempla la collaborazione con gli specialisti di             
settore (cardiologi, angiologi, diabetologi, dietologi, ortopedici,             
fisiatri, ecc.) per il recupero funzionale di soggetti affetti da               
patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico. La                     
collaborazione con gli specialisti di settore deve portare                      
all'allestimento di programmi di allenamento personalizzati,                    
elaborando anche specifiche tabelle in relazione all'eta' e alla                
patologia del soggetto da trattare e all'identificazione di strategie           
per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Deve essere                 
previsto inoltre un programma per la promozione dell'esercizio fisico           
nei confronti di soggetti disabili (cronici attivi e inattivi) e non            
autosufficienti all'interno di strutture residenziali, al fine di               
limitare il piu' possibile la disabilita' e valorizzare le effettive            
capacita' motorie di ciascuno, cosi' come raccomandato recentemente             
dall'OMS, nella convinzione che esiste compatibilita' fra malattia,             
disabilita' e attivita' fisica.                                                 
La funzione di cui al punto 6 rientra nei LEA.                                  
L'attivita' di cui al punto 7, solo per quanto riguarda la                      
valutazione funzionale di base  finalizzata al rilascio                         
dell'idoneita' alla pratica sportiva non agonistica, rientra nei LEA            
per i soggetti di eta' inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni            
eta'; tale prestazione non prevede oneri a loro carico. Per tutti gli           
altri soggetti tale prestazione e' assoggettata al pagamento di                 
tariffe riportate nel Tariffario regionale.                                     
Le restanti attivita' di cui allo stesso punto 7 (valutazione                   
funzionale complessa con indicazioni sull'allenamento o consulenze              
dietetiche e nutrizionali), saranno sviluppate in ogni Azienda                  
sanitaria in relazione alle risorse disponibili e alle capacita'                
operative, privilegiando i soggetti in eta' superiore ai 65 anni. Le            
modalita' organizzative, i protocolli operativi e i relativi costi              
saranno definiti con successivo atto del Direttore generale Sanita' e           
Politiche sociali.                                                              
Per quanto riguarda la funzione di cui al punto 8, occorrera' una               
prima fase di sperimentazione su progetti specifici per valutarne               
attentamente l'impatto.                                                         
Per quanto riguarda infine la assistenza a gare e manifestazioni                
sportive, al fine di garantire la presenza di assistenza sanitaria              
qualificata durante tali eventi, essa non costituisce compito                   
istituzionale delle Strutture pubbliche di Medicina dello sport, e              
l'eventuale partecipazione di medici convenzionati o dipendenti dal             
Servizio sanitario regionale, dovra' avvenire secondo le modalita'              
previste dai contratti in vigore.                                               
B. Organizzazione delle funzioni di Medicina dello sport                        
Le funzioni descritte di Medicina dello sport sono svolte da:                   
- Strutture pubbliche di Medicina dello sport, costituite da:                   
- Ambulatori di Medicina dello sport. Sono preposti alla funzione di            
certificazione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica e alla           
promozione dell'attivita' fisica, che si concretizza nella                      
valutazione funzionale dei praticanti l'attivita' sportiva non                  
agonistica e nell'educazione sanitaria. Gli ambulatori di Medicina              
dello sport indirizzeranno ai centri di secondo livello o alle                  
specifiche strutture specialistiche le persone che presentano                   
problemi sanitari di piu' difficile inquadramento o che richiedono              
l'utilizzo di attrezzature non disponibili in sede decentrata;                  
- Centri pubblici territoriali di riferimento di Medicina dello sport           
(Centri di Medicina dello sport). Questi centri, oltre alle attivita'           
e funzioni di primo livello, svolgono le altre funzioni indicate                
nella presente delibera. Possono inoltre svolgere funzioni di                   
didattica nei confronti degli specializzandi in Medicina dello sport            
e dei laureandi in Scienze Motorie, attraverso specifiche convenzioni           
con l'Universita'.                                                              
- Ambulatori privati autorizzati e libero-professionisti specialisti            
in Medicina dello sport: sono preposti alla certificazione                      
dell'idoneita' sportiva agonistica. L'eventuale accreditamento delle            
strutture o dei professionisti li abilita a svolgere le attivita'               
sulla persona comprese nei LEA, previo apposito contratto con                   
l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.                    
- Istituto regionale di Medicina dello sport della Federazione Medico           
Sportiva Italiana (FMSI) di Bologna: e' un ente di diritto privato in           
convenzione con la FMSI nazionale che nomina il direttore                       
dell'Istituto. Oltre alla funzione di certificazione questo Istituto            
si occupa di ricerca applicata alla Medicina dello sport e di                   
didattica nei confronti degli specializzandi in Medicina dello sport            
e dei laureandi in Scienze Motorie.                                             
In attesa di un prossimo provvedimento regionale che disciplinera' in           
modo compiuto la materia relativa alla lotta al doping nei diversi              
aspetti culturali e di controllo, cosi' come previsto dall'articolo 5           
della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela                   
sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping),             
l'Istituto della FMSI svolgera' anche l'attivita' di controllo                  
antidoping sugli atleti professionisti. L'Istituto della FMSI,                  
insieme con le Associazioni provinciali della FMSI, e' anche il                 
centro di riferimento per i servizi di assistenza a gare e                      
manifestazioni sportive.                                                        
Per le strutture pubbliche di Medicina dello sport sono previsti 2              
livelli di organizzazione.                                                      
1. Livello aziendale o sovraziendale e articolazioni distrettuali               
L'atto aziendale delle Aziende Unita' sanitarie locali deve                     
prevedere, all'interno del Dipartimento Sanita' pubblica, una                   
struttura organizzativa di "Medicina dello sport e promozione                   
dell'attivita' fisica", articolata in:                                          
- uno o piu' ambulatori di Medicina dello sport in base alle                    
caratteristiche territoriali dell'Azienda Unita' sanitaria locale;              
- il Centro pubblico territoriale di riferimento di Medicina dello              
sport, che e' uno degli ambulatori aziendali, che fa da riferimento             
per tutte le strutture territoriali pubbliche e private, dell'Azienda           
Unita' sanitaria locale di appartenenza. Il Centro, che si                      
caratterizza per la sovradistrettualita' delle sue funzioni, ha di              
norma valenza provinciale anche nel caso di piu' Aziende Unita'                 
sanitarie locali insistenti nella stessa provincia, oppure puo'                 
essere organizzato in ambito di area vasta. In questo modo si                   
facilita, attraverso un uso piu' efficiente delle risorse e la                  
concentrazione di capacita' professionali, il progressivo sviluppo              
delle attivita' sopra riportate e non ancora svolte.                            
Il Centro e' diretto da un medico specialista in Medicina dello                 
sport.                                                                          
Funzioni del Centro pubblico territoriale di riferimento                        
Oltre alle funzioni prima richiamate, il Centro pubblico territoriale           
di riferimento garantira':                                                      
- la raccolta dei dati di attivita' di tutte le strutture pubbliche             
aziendali e di quelli relativi alle certificazioni di idoneita'                 
agonistica svolte dai privati, insieme ad informazioni utili per                
effettuare valutazioni sulla qualita' della certificazione;                     
- la trasmissione dei dati di interesse regionale al Servizio di                
Sanita' pubblica della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali           
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- la gestione dei rapporti con la Regione per l'aggiornamento                   
dell'Anagrafe regionale dei medici abilitati alla certificazione di             
idoneita' alla pratica sportiva agonistica.                                     
2. Livello regionale                                                            
Al livello regionale competono le funzioni di coordinamento,                    
controllo e valutazione delle attivita' esercitate dalle strutture              
impegnate a livello locale in ambito regionale.                                 
Il Servizio sanita' pubblica della Direzione generale Sanita' e                 
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni               
regionali in materia di tutela della salute nelle attivita' sportive,           
cosi' come previsto dalla determinazione del Direttore generale                 
Sanita' del 28/3/2001, n. 2583.                                                 
Svolge inoltre la funzione di "Osservatorio epidemiologico regionale            
per la Medicina dello sport" (previsto dalla circolare del Ministero            
della Sanita' del 18/3/1996, n. 500.4/MSP/CP/643).                              
Viene istituito il Comitato regionale per la verifica della qualita'            
in Medicina dello sport, previsto dalla circolare del Ministero della           
Sanita' del 18/3/1996, n. 500.4/MSP/CP/643, e viene confermata la               
Commissione medica regionale d'appello avverso i giudizi di non                 
idoneita' sportiva agonistica, di cui all'articolo 6 del DM 18                  
febbraio 1982, come modificato dal DM 28 febbraio 1983.                         
La composizione del Comitato regionale per la verifica della qualita'           
in Medicina dello sport e le sue modalita' di funzionamento verranno            
determinati con successivo atto del Direttore generale Sanita' e                
Politiche sociali: le eventuali modifiche della attuale composizione            
della Commissione medica regionale di appello verranno pure                     
determinate con atto del Direttore generale Sanita' e Politiche                 
sociali.                                                                        
Tariffe                                                                         
Tariffe applicabili alle prestazioni effettuate dai servizi pubblici            
di Medicina dello Sport                                                         
Cod. reg.  Tariffa  Prestazioni                                                 
  Euro 40,00  Certificati per gli sport agonistici                              
    di cui alla Tab. A del DM 18/2/1982                                         
    comprensivi di: visita medica,                                              
    esame completo dell'urina,                                                  
    elettrocardiogramma, IRI                                                    
    (indice rapido di idoneita')                                                
  Euro 45,00  Certificati per gli sport agonistici                              
    di cui alla Tab. B del DM 18/2/1982                                         
    comprensivi di: visita medica,                                              
    esame completo dell'urina,                                                  
    spirometria, elettrocardiogramma                                            
    a riposo e dopo step-test, IRI (indice                                      
    rapido di idoneita')                                                        
  Euro 60,00  Certificati per gli sport agonistici                              
    di cui alla Tab. B del DM 18/2/1982                                         
    (consigliata nei soggetti di eta'                                           
    superiore ai 40 anni)                                                       
    comprensivi di: visita medica,                                              
    esame completo dell'urina,                                                  
    spirometria, elettrocardiogramma                                            
    con test da sforzo al cicloergometro                                        
    o al tappeto ruotante                                                       
  Euro 25,00  Valutazione funzionale di base                                    
    per attivita' sportiva non agonistica                                       
    comprensiva di visita medica e,                                             
    se necessario, di elettrocardiogramma                                       
    a riposo                                                                    
Le tariffe non si applicano ai minori di anni 18 e ai disabili di               
ogni eta'.                                                                      
Le tariffe sopra riportate devono compensare tutti i costi sostenuti,           
in quanto le prestazioni non ricomprese nei LEA devono essere erogate           
senza che vi sia alcun onere a carico delle Aziende Unita' sanitarie            
locali.                                                                         
Ulteriori esami o accertamenti specialistici richiesti ai sensi del             
DM 18/2/1982 (Tab. A e B) per l'idoneita' alla pratica di alcuni                
sport o autonomamente richiesti dal Medico dello sport o dalla                  
Commissione medica regionale d'appello a supporto e completamento               
della valutazione dell'idoneita' sportiva agonistica sono a carico              
dell'atleta.                                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Direttive sulle modalita' procedurali per il rilascio della                     
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella              
regione Emilia-Romagna                                                          
1)   Soggetti abilitati al rilascio della certificazione                        
Nell'ambito del territorio regionale il rilascio della certificazione           
di idoneita' alla pratica sportiva agonistica e' attribuito a medici            
specialisti in Medicina dello sport, iscritti all'Anagrafe regionale,           
operanti presso:                                                                
A) Servizi pubblici di Medicina dello sport e promozione                        
dell'attivita' fisica;                                                          
B) Ambulatori privati autorizzati ai sensi della L.R. 34/98;                    
C) Studi professionali gestiti dal singolo specialista in Medicina              
dello sport.                                                                    
L'attivita' certificativa e' riferita di norma ad utenti residenti              
nella regione. Essa puo' riguardare anche coloro che, per motivate              
ragioni di tesseramento sportivo, abbiano domicilio nel territorio              
regionale pur essendo altrove residenti.                                        
2) Anagrafe regionale                                                           
La particolare delicatezza dei compiti connessi all'attivita'                   
certificativa, comporta l'istituzione di un'Anagrafe regionale degli            
specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio della                 
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica.                   
L'obbligo di iscrizione all'Anagrafe di cui trattasi riguarda tutti             
gli specialisti operanti in qualunque struttura tra quelle sopra                
elencate: tale iscrizione assume infatti valore abilitante al                   
rilascio delle certificazioni.                                                  
I medici interessati dovranno inoltrare al Centro territoriale di               
riferimento dell'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza                  
domanda di iscrizione all'Anagrafe regionale, indirizzata al                    
Direttore generale, al fine di espletare l'attivita' di cui trattasi,           
indicando la struttura presso la quale intendono operare, allegando             
documentazione che attesti il possesso del requisito specifico di               
specialista in Medicina dello sport o titolo equipollente ai sensi              
della normativa vigente e dichiarazione sulla inesistenza di                    
situazioni che possano configurare incompatibilita'.                            
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previa verifica sul possesso dei             
titoli e sulla effettiva insussistenza di condizioni di                         
incompatibilita' ed eventuale controllo da parte del competente                 
Dipartimento di Sanita' pubblica degli altri requisiti previsti dalla           
normativa vigente, trasmettera' entro 30 giorni alla Regione,                   
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali - Servizio Sanita'               
pubblica, la documentazione relativa per l'iscrizione                           
dell'interessato all'Anagrafe regionale.                                        
La Regione provvedera' ad iscrivere all'Anagrafe regionale il medico            
richiedente e a darne contestuale comunicazione allo stesso e                   
all'Azienda Unita' sanitaria locale competente entro 30 giorni dal              
ricevimento della documentazione. In tal modo la decorrenza                     
dell'effettiva iscrizione all'Anagrafe regionale dovra' avvenire                
entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'interessato.                   
All'atto dell'iscrizione all'Anagrafe regionale, viene attribuito ad            
ogni medico un codice identificativo regionale, che verra' trasmesso            
all'interessato congiuntamente alla comunicazione di avvenuta                   
iscrizione, in modo da permettere l'inizio dell'attivita'                       
certificativa.                                                                  
I medici specialisti in Medicina dello sport che intendono rinunciare           
all'iscrizione all'Anagrafe regionale dovranno darne comunicazione              
alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Sanita' e Politiche             
sociali - Servizio Sanita' pubblica, inviandone copia per conoscenza            
al Centro territoriale di riferimento dell'Azienda Unita' sanitaria             
locale di competenza.                                                           
Analogamente l'Azienda Unita' sanitaria locale competente dara'                 
comunicazione alla Regione circa eventuali intervenute situazioni di            
incompatibilita' o altre condizioni che prevedano la sospensione o la           
revoca del Medico dello sport dall'Anagrafe regionale.La Regione                
provvede a predisporre ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco            
aggiornato dei medici iscritti all'Anagrafe stessa, che sara'                   
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per            
essere messo a conoscenza di tutti i soggetti interessati.                      
I medici specialisti in Medicina dello sport, non iscritti negli                
attuali elenchi regionali e operanti presso strutture pubbliche o               
private autorizzate, devono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe                  
regionale secondo le procedure sopra descritte entro 60 giorni dalla            
pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
I medici specialisti in Medicina dello sport, operanti presso i                 
propri studi professionali o strutture private autorizzate e gia'               
inseriti negli attuali elenchi regionali, verranno iscritti                     
nell'istituenda Anagrafe regionale senza necessita' di presentazione            
di domanda da parte degli interessati, previa verifica dell'Azienda             
Unita' sanitaria locale della insussistenza di condizioni di                    
incompatibilita'.                                                               
La pubblicazione della prima Anagrafe regionale degli specialisti in            
Medicina dello sport abilitati al rilascio della certificazione di              
idoneita' alla pratica sportiva agonistica redatta secondo i criteri            
sopra elencati comporta la cessazione di validita' dell'attuale                 
elenco regionale delle strutture sanitarie e dei singoli                        
professionisti abilitati al rilascio della certificazione di                    
idoneita' alla pratica sportiva agonistica.                                     
3) Funzioni, compiti e responsabilita'                                          
I medici inseriti nell'Anagrafe regionale operanti nelle strutture              
pubbliche e private provvedono, sulla base degli accertamenti                   
previsti dal DM 18 febbraio 1982, al rilascio della certificazione di           
idoneita' o non idoneita' alla specifica disciplina agonistica,                 
utilizzando appositi modulari numerati, che saranno messi in                    
distribuzione presso i Centri di Medicina dello sport delle Aziende             
Unita' sanitarie locali (Allegato B1 e B2). Tali Centri all'atto                
della consegna dei modulari registreranno il numero dei moduli                  
consegnati a ciascun medico.                                                    
I medici certificatori sono tenuti alla compilazione, all'atto della            
visita di idoneita' agonistica, di una scheda individuale di                    
valutazione medico-sportiva da tenere agli atti, come da fac-simili             
(Allegati B3 e B4, rispettivamente per sport di cui alla Tabella A e            
Tabella B del citato DM).                                                       
L'eventuale giudizio di non idoneita' alla pratica sportiva                     
agonistica dovra' essere consegnato all'interessato direttamente                
all'atto della visita, conservando apposito attestato di avvenuta               
consegna o, in caso di impossibilita', trasmesso entro 5 giorni                 
direttamente all'indirizzo dell'interessato a mezzo raccomandata con            
avviso di ricevimento.                                                          
Nel caso di richiesta di esami integrativi, il medico certificatore,            
trascorsi 60 giorni senza l'acquisizione dei referti degli esami                
stessi, provvedera' all'archiviazione della richiesta di idoneita'              
"per insufficiente documentazione diagnostica", dandone comunicazione           
all'interessato con le modalita' sopra descritte.                               
E' opportuno richiamare la circostanza che il medico certificatore              
oltre ai normali obblighi deontologici, in quanto pubblico ufficiale            
o incaricato di pubblico servizio, e' soggetto alle disposizioni di             
cui agli artt. 358 e 360 del Codice penale e 331 del Codice di                  
procedura penale.                                                               
Le schede di valutazione con gli esiti degli accertamenti effettuati,           
il registro delle visite e il giudizio formulato devono essere                  
conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.                          
All'atto del rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica            
sportiva agonistica viene inoltre compilato il "Libretto sanitario              
dello sportivo" (Allegato B5), come previsto dalla delibera di Giunta           
regionale 22/2/2000, n. 228 e dalla circolare del Ministero della               
Sanita' del 18/3/1996, n. 500.4; tale documento e' strettamente                 
personale e su di esso il medico certificatore appone il proprio                
timbro e firma, specificando il giudizio di idoneita' o non idoneita'           
alla pratica sportiva agonistica. Inoltre verra' contestualmente                
compilata la sezione del suddetto "Libretto sanitario dello                     
sportivo", relativa all'idoneita' alla pratica sportiva non                     
agonistica, valida per qualunque attivita' fisico-sportiva non                  
agonistica ai sensi del DM 28/2/1983.                                           
I medici certificatori compileranno anche in occasione della visita             
di idoneita' non agonistica una scheda individuale di valutazione da            
tenere agli atti (Allegato B6).                                                 
I medici certificatori operanti presso i propri studi professionali e           
i responsabili delle strutture pubbliche e private in cui vengono               
rilasciati certificati di idoneita' alla pratica sportiva agonistica            
dovranno trasmettere trimestralmente (entro i mesi di gennaio,                  
aprile, luglio e ottobre) al Centro di Medicina dello sport della               
Azienda sanitaria locale i dati quantitativi delle visite effettuate,           
distinti per eta' e tipologia di sport.                                         
Tali Centri delle Aziende Unita' sanitarie locali provvederanno a               
trasmettere tempestivamente al Servizio Sanita' pubblica della                  
Regione i dati aggregati, sia relativi alla idoneita' alla pratica              
non agonistica, sia alle certificazioni di idoneita' alla pratica               
sportiva agonistica, secondo i modelli allegati (Allegati B7, B8 e              
B9).                                                                            
4) Commissione medica regionale d'appello                                       
Gli interessati hanno la possibilita' di proporre ricorso avverso il            
giudizio di non idoneita' alla pratica sportiva agonistica,                     
rilasciata da un medico dello sport abilitato secondo le procedure              
sopra descritte, ai sensi dell'art. 6 del DM 18/2/1982 entro 30                 
giorni dall'avvenuta notifica del giudizio stesso.                              
I ricorsi, corredati da copia del certificato di non idoneita',                 
dovranno essere indirizzati all'Assessorato alla Sanita' della                  
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Sanita' e Politiche                  
sociali - Servizio di Sanita' pubblica, Viale Aldo Moro n. 21 - 40127           
Bologna, che provvedera', previa adeguata istruttoria, ad attivare              
l'apposita Commissione.                                                         
5) Monitoraggio, controllo, vigilanza                                           
Le funzioni di vigilanza e controllo sulla correttezza della                    
attivita' di certificazione di idoneita' alla pratica sportiva                  
agonistica competono ai Dipartimenti di Sanita' pubblica delle                  
Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle generali competenze in              
materia di vigilanza sull'esercizio delle attivita' sanitarie e                 
anche, relativamente al settore specifico, ai Servizi di Medicina               
dello sport e promozione dell'attivita' fisica.                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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