DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2004, n. 775
Riordino delle attivita' di Medicina dello sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- l'art. 5 della Legge 14/12/2000, n. 376 "Disciplina della tutela
delle attivita' sportive e della lotta contro il doping" pone in capo
alle Regioni la programmazione, nell'ambito dei piani sanitari
regionali, delle attivita' di prevenzione e tutela della salute nelle
attivita' sportive;
- il DPR 23 maggio 2003 di approvazione del Piano sanitario nazionale
2003-2005 indica, tra i dieci progetti per la strategia del
cambiamento, la promozione di stili di vita salutari ed afferma che
l'attivita' fisica riveste un ruolo fondamentale nell'ambito
dell'adozione di stili di vita sani e svolge un ruolo protettivo nei
confronti di molte patologie;
richiamata la L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di
sport" e successive modificazioni ed integrazioni che, tra le
funzioni di competenza regionale, prevede all'art. 2, comma 1:
- (lett. g) la tutela della salute dei praticanti l'attivita'
sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie
riguardanti la prativa sportiva e amatoriale;
- (lett. h) la promozione di interventi diretti a diffondere
l'attivita' motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione,
mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
considerato che le funzioni di cui sopra, ai sensi di quanto previsto
al comma 5 dello stesso art. 2, sono realizzate in sede di attuazione
del Piano sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite
direttive, utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario
regionale;
rilevato che l'art. 7 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni
e integrazioni stabilisce che l'attivita' di tutela della salute
nelle attivita' sportive rientri tra le funzioni di competenza dei
Dipartimenti di Sanita' pubblica;
preso atto che:
- in attuazione del Piano sanitario regionale 1999/2001, con
determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali n.
7852 del 6/8/2001 e' stato istituito un apposito gruppo di lavoro al
fine di individuare possibili interventi per favorire e incentivare
nella popolazione comportamenti e stili di vita che facciano
dell'attivita' fisica e sportiva un elemento centrale del
miglioramento della qualita' della vita e promozione della salute;
- tale gruppo ha terminato i lavori delineando le azioni prioritarie
da realizzare, e ha individuato fra queste il riorientamento delle
attivita' dei Servizi di Medicina dello sport, privilegiando la
funzione di promozione dell'attivita' fisica e di collaborazione con
altre categorie professionali in campo sanitario, per favorire
l'espletamento dell'attivita' fisica in condizioni di sicurezza dal
punto di vista sanitario;
rilevato che si rende pertanto necessario dar luogo ad un riordino
complessivo delle funzioni di Medicina dello sport in ambito
regionale ed all'aggiornamento delle direttive (assunte con proprie
deliberazioni n. 2727 del 30 dicembre 1999 e n. 228 del 22 febbraio
2000) sulle procedure per il rilascio della certificazione di
idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione
Emilia-Romagna e le relative tariffe;
considerato che, con il supporto del gruppo di lavoro istituito con
determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali n.
2166 del 28/2/2003, sono stati elaborati documenti riguardanti il
riordino delle funzioni di Medicina dello Sport - Allegato A, e
l'aggiornamento delle modalita' procedurali per il rilascio della
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella
regione Emilia-Romagna - Allegato B;
ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, di dover procedere
all'approvazione dei documenti sopra citati, al fine di creare le
condizioni culturali ed organizzative per promuovere l'attivita'
fisica e sportiva in tutte le fasce di eta' e sviluppare l'adozione
di stili di vita salutari;
valutata l'opportunita', relativamente alla "tutela delle attivita'
sportive agonistiche", di confermare il modello organizzativo
attualmente adottato sul territorio regionale in conformita' alle
citate deliberazioni 2727/99 e 228/00, che prevede il coinvolgimento
nella funzione certificativa, oltre ai servizi pubblici di Medicina
dello sport, dei Presidi privati autorizzati per la Medicina dello
sport e dei liberi professionisti, specialisti in Medicina dello
sport, iscritti nell'apposita anagrafe regionale, cosi' come indicato
nella circolare del Ministero della Sanita' 18 marzo 1996, n.
500.4/MSP/CP/643;
dato atto che il DPCM 28 novembre 2003 all'art. 1, comma 2, punto 1),
ricomprende nei livelli essenziali di assistenza le certificazioni
richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica
sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, e che al successivo
punto 2) ricomprende nei livelli essenziali di assistenza le
certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica
sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche;
ritenuto indispensabile intervenire in modo piu' ampio ed organico
per la tutela sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche -
che coinvolgono un numero di persone molto elevato - istituendo
strumenti quali il "Libretto sanitario dello sportivo" e individuando
idonee modalita' di organizzazione delle relative attivita', al fine
di promuovere l'appropriatezza delle prestazioni di certificazione di
idoneita' e di valutazione funzionale delle persone che svolgono
attivita' sportiva amatoriale e di semplificare le modalita' di
accesso sul territorio;
considerato necessario prevedere che anche l'attivita' di tutela
sanitaria della pratica sportiva non agonistica, ed in particolare il
rilascio di tutte le certificazioni di idoneita' anche fuori
dall'ambito scolastico, debba rientrare tra le prestazioni ricomprese
nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario
regionale quando effettuata a favore dei minorenni e dei soggetti
disabili di ogni eta', in considerazione della importante valenza di
tale intervento ai fini della maggiore diffusione dell'abitudine
all'attivita' motoria e della promozione di stili di vita piu'
attivi;
ritenuto opportuno demandare ad un successivo atto, da adottarsi
entro il corrente anno, la trattazione della materia relativa alla
lotta al doping, cosi' come previsto dall'art. 5 della Legge 14
dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle
attivita' sportive e della lotta contro il doping", in considerazione
della particolare complessita' e rilevanza dell'argomento e della
necessita' di integrare le attivita' complessivamente sviluppate in
ambito regionale con quelle di competenza degli organi sportivi
nazionali;
ritenuto necessario aggiornare, con decorrenza dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione, le tariffe relative alla attivita' dei Servizi di
Medicina dello sport non ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza, come da Allegato A, determinate con riferimento ai costi
medi dei servizi di Medicina dello sport delle Aziende Unita'
sanitarie locali della regione;
valutata l'opportunita' di stabilire, ferma restando la loro
decorrenza, che in sede di modifica della deliberazione del Consiglio
regionale n. 486 del 28/5/2003 di approvazione del tariffario
regionale dei Dipartimenti di Sanita' pubblica, si provvedera'
all'inserimento in tale tariffario, quale parte integrante, delle
tariffe relative alla attivita' dei Servizi di Medicina dello sport
non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.
447 del 24 marzo 2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 22 aprile 2004;
su proposta degli Assessori alla Sanita' e alla Cultura, Sport,
Progetti per i rapporti con i cittadini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi e le finalita' espressi in premessa:
a) la direttiva concernente il riordino delle funzioni di Medicina
dello sport e l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza
garantiti dal Servizio sanitario regionale del rilascio di tutte le
certificazioni di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica dei
minori, anche al di fuori dell'ambito scolastico, e dei disabili di
ogni eta', come riportato nell'Allegato A;
b) le tariffe relative alla attivita' dei Servizi di Medicina dello
sport non ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, di cui
allo stesso Allegato A;
c) le direttive sulle modalita' procedurali per il rilascio della
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella
regione Emilia-Romagna, di cui all'Allegato B;
2) di rinviare a specifico provvedimento regionale, che dovra' essere
adottato entro il corrente anno, la materia relativa alla lotta al
doping, cosi' come previsto dall'art. 5 della Legge 14 dicembre 2000,
n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e
della lotta contro il doping";
3) di approvare gli Allegati A e B quali parti integranti del
presente provvedimento;
4) di dare atto che il presente provvedimento sara' efficace dalla
data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed i
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Riordino delle funzioni di Medicina dello sport, individuazione delle
prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza garantiti
dal Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna e determinazione
delle tariffe relative alla attivita' dei Servizi di Medicina dello
sport non ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza
A. Funzioni della Medicina dello sport
Le funzioni attribuite alle strutture di Medicina dello sport, nella
regione Emilia-Romagna, si articolano in due ambiti di intervento:
- tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche;
- promozione dell'attivita' fisica nella popolazione generale e
tutela sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche.
Tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche
La tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche si esplica
tramite le seguenti funzioni:
1. Attivita' certificativa dell'idoneita' sportiva agonistica, in
conformita' a quanto previsto dal DM 18/2/1982. All'atto della visita
di idoneita' sportiva verra' rilasciato all'atleta agonista il
relativo certificato di idoneita' specifica per lo sport da
praticare, e verra' compilato il "Libretto sanitario dello sportivo"
di cui all'Allegato B della presente deliberazione e piu'
diffusamente illustrato al successivo punto 8, che dovra' essere
aggiornato in relazione alla validita' della certificazione di
idoneita' alla pratica sportiva agonistica. La compilazione della
relativa sezione del suddetto "Libretto sanitario dello sportivo"
costituisce attestato di idoneita' alla pratica sportiva non
agonistica, valida per qualunque attivita' fisico-sportiva non
agonistica ai sensi del DM 28/2/1983. Nell'ambito di questa funzione
si realizza anche la diagnosi precoce delle patologie, specie
cardiovascolari, che possono precludere un'attivita' di tipo
agonistico, attraverso indagini specialistiche e strumentali a
carattere diagnostico.
2. Valutazione funzionale degli atleti agonisti di societa'
dilettantistiche e attivita' di consulenza diagnostica e terapeutica.
Si caratterizza per l'utilizzo di test mirati alla valutazione dello
stato di forma e alla erogazione di indicazioni utili alla tipologia
dell'allenamento da svolgere. Questi test sono finalizzati alla
possibilita' di costruire tabelle di allenamento personalizzate.
Rientra in questa funzione l'esecuzione di analisi nutrizionali e di
diete personalizzate per l'atleta in ogni fase della vita sportiva.
La funzione di consulenza diagnostica e terapeutica, o la gestione
dei percorsi assistenziali, riguarda invece la diagnosi e il
trattamento di patologie derivanti dall'esercizio di attivita'
sportiva agonistica, non professionistica.
3. Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo di qualita' sulle
certificazioni di idoneita' sportiva agonistica e sulle
incompatibilita'. Questa funzione consiste nel monitoraggio dei dati
di attivita' dei medici, pubblici e privati, abilitati alla funzione
certificativa e nella verifica che tale attivita' venga svolta
correttamente, secondo quanto previsto dal DM 18/2/1982; si esplica
inoltre nel controllo della qualita' delle prestazioni erogate e
nell'accertamento di eventuali incompatibilita' da parte dei medici
certificatori.
4. Attivita' di vigilanza rivolta alle Societa' sportive. Questa
funzione spetta al Centro pubblico territoriale di riferimento della
Azienda sanitaria locale, e ha lo scopo di verificare il rispetto
dell'obbligo alla certificazione dell'idoneita' sportiva nei
confronti degli atleti tesserati.
5. Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti sportivi. Questa
funzione viene esercitata in collaborazione con le altre strutture
del Dipartimento di Sanita' pubblica.
La funzione di cui al punto 1 rientra nei LEA (Livelli essenziali di
assistenza) solo per i soggetti atesserati nelle societa'
dilettantistiche di eta' inferiore ai 18 anni e per i disabili di
ogni eta', e non prevede oneri a carico degli interessati, anche
relativamente ad eventuali esami diagnostici aggiuntivi. L'attivita'
certificativa effettuata dalle strutture pubbliche di Medicina dello
sport nei confronti dei soggetti maggiorenni, che costituisce
comunque compito istituzionale delle Aziende Unita' sanitarie locali,
e' assoggettata al Tariffario regionale.
Le funzioni di cui al punto 2 saranno sviluppate in ogni Azienda
sanitaria in relazione alle risorse disponibili e alle capacita'
operative, dopo aver svolto compiutamente tutte le attivita' comprese
nei LEA, e comunque privilegiando i minori e i disabili di ogni eta',
tesserati nelle societa' dilettantistiche. Le modalita'
organizzative, i protocolli operativi e le relative tariffe saranno
definite con successivo atto del Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali.
Le funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 rientrano nei LEA.
Promozione dell'attivita' fisica nella popolazione generale e tutela
sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche
La promozione dell'attivita' fisica e' ritenuta dalla Regione
Emilia-Romagna strategica ai fini del miglioramento complessivo della
salute dei cittadini, in considerazione delle evidenze scientifiche
che dimostrano gli effetti preventivi e terapeutici dell'attivita'
fisica e sportiva su molte delle patologie piu' ricorrenti, con
chiare ricadute positive in termini di riduzione della morbilita' e
della mortalita'.
Inoltre la lotta alla sedentarieta' e' fra gli obiettivi del PSR
1999-2001 e del PSN 1998-2000 dove si afferma l'importanza, fra gli
stili di vita, dell'attivita' fisica e la necessita' di incrementarne
la pratica regolare di almeno un 10%, sulla base delle conoscenze
scientifiche che dimostrano che l'incidenza di molte patologie e'
legata allo stile di vita.
Anche il PSN 2003-2005 indica che l'attivita' fisica riveste un ruolo
fondamentale nell'ambito dell'adozione di stili di vita sani e svolge
un ruolo protettivo nei confronti di molte patologie.
L'importanza dell'attivita' fisica e' dimostrata anche in termini di
prevenzione secondaria, intesa cioe' come riabilitazione e
rieducazione per un piu' precoce reinserimento nel contesto sociale.
Naturalmente la promozione dell'attivita' fisica nella popolazione
generale andra' perseguita creando alleanze tra gli Enti locali, le
Aziende sanitarie, gli Enti di promozione sportiva, le Societa'
sportive e le Istituzioni scolastiche, i gestori delle palestre e dei
Centri sportivi pubblici e privati.
Il Servizio sanitario dovra' farsi promotore di una maggiore
consapevolezza dei benefici derivanti dalla diffusione dell'attivita'
motoria e della pratica sportiva sia nei confronti degli operatori
sanitari sia rispetto alla popolazione generale.
In tale contesto e' fondamentale il contributo dei Medici di Medicina
generale e dei Pediatri di libera scelta.
Per quanto riguarda i Servizi di Medicina dello sport la promozione
dell'attivita' fisica si esplica nelle seguenti attivita':
6. Educazione sanitaria, motoria e sportiva della popolazione quale
mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute
fisica e psichica di ciascun soggetto. Con questa funzione si intende
promuovere la cultura dell'attivita' fisica e sportiva, nell'intento
di valorizzare l'educazione al movimento, alla creativita',
all'utilizzo positivo del tempo libero, all'attivita' fisica o
sportiva come occasione di gioco, con l'obiettivo principale di
favorire la crescita e la maturazione globale dell'individuo, nonche'
la prevenzione di molte patologie. Si intende inoltre promuovere
l'attivita' fisica in tutte le fasce di eta' e nell'ambito della
promozione di stili di vita sani. In questo contesto si inserisce
anche l'educazione ad uno sport "sano" favorendo una alimentazione
equilibrata e adeguata, evitando il ricorso a integratori e,
soprattutto, a sostanze dopanti. Per ottenere questi risultati si
deve prevedere la collaborazione di altre Istituzioni, della Scuola e
degli Enti e Societa' sportive che promuovono la pratica
dell'attivita' fisica. Gli Enti locali devono essere sensibilizzati
al fine di facilitare lo svolgimento di attivita' motoria nella
popolazione con interventi sui piani urbanistici (piste ciclabili,
aree verdi, impianti sportivi, etc.). Inoltre la promozione
dell'attivita' motoria deve rientrare tra gli obiettivi dei piani per
la salute e degli altri strumenti di pianificazione dell'attivita'
socio sanitaria.
7. Valutazione funzionale dei praticanti attivita' sportiva non
agonistica e attivita' di consulenza per la certificazione della
idoneita' alla pratica sportiva non agonistica. Adozione del
"Libretto sanitario dello sportivo". Per facilitare la diffusione in
sicurezza della pratica sportiva ad un numero elevato di persone, di
ogni fascia d'eta' ma soprattutto bambini e adolescenti, e'
importante organizzare un'attivita' finalizzata alla valutazione
sanitaria globale della persona, al fine di minimizzare i rischi
connessi all'espletamento di un'attivita' fisica non coerente con lo
stato di salute e le potenzialita' dei soggetti interessati. Pertanto
ciascun soggetto che voglia intraprendere una pratica sportiva puo'
avere a disposizione una valutazione funzionale, con l'eventuale
utilizzo di test specifici, per la scelta dello sport piu' idoneo e/o
per misurare le capacita' motorie. Cio' rappresenta qualcosa di piu'
articolato e complesso rispetto ai certificati di idoneita' alla
pratica sportiva non agonistica previsti dalla normativa vigente, e
offre al cittadino una maggiore tutela in relazione alla mutata
abitudine della popolazione a praticare attivita' sportiva. Un primo
livello e' rappresentato dalla valutazione funzionale "di base" per
la certificazione di idoneita' sportiva non agonistica. Essa consiste
nella visita medica con accurata anamnesi e, se necessario, ECG a
riposo, e si conclude con la compilazione del "Libretto sanitario
dello sportivo", di cui all'Allegato B della presente deliberazione,
valido a tutti gli effetti come certificato di idoneita' sportiva non
agonistica per tutte le attivita' fisico-sportive non agonistiche
richiesto dal DM 28/2/1983; il libretto dovra' essere aggiornato in
occasione del rinnovo della idoneita' alla pratica sportiva non
agonistica (validita' annuale, salvo valutazione piu' restrittiva del
medico). Questo strumento permette a ciascuna persona di attestare
con un unico documento, che viene conservato a cura dell'interessato,
la propria idoneita' ad ogni tipo di attivita' fisica o pratica
sportiva non agonistica, evitando di dover produrre piu' certificati,
richiesti in contesti diversi. Questa attivita' rappresenta
normalmente una forma di consulenza svolta dalle strutture di
Medicina dello sport su richiesta del medico curante (Medico di
Medicina generale o Pediatra di libera scelta) o di altro medico
certificatore e riguarda persone affette da patologie che possono
controindicare lo sforzo fisico, ma puo' essere svolta anche su
accesso diretto del cittadino alle suddette strutture. Tuttavia il
nuovo ruolo assegnato ai Servizi di Medicina dello sport comporta la
necessita' che gli stessi entrino a far parte di una "rete" integrata
di servizi, realizzata attraverso forme efficaci di collaborazione
con i Medici di Medicina generale, i Pediatri di libera scelta, altri
Servizi delle Aziende sanitarie locali coinvolti nelle certificazioni
di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica rilasciate ai
minorenni (quali, ad esempio, i Servizi di Sanita' pubblica e i
Servizi di Pediatria di comunita'), con la Scuola e con le Societa'
sportive. In questo modo si realizzano due obiettivi importanti: -
offrire un accesso facilitato per l'ottenimento della certificazione,
che potra' essere acquisita, per quanto riguarda in modo particolare
i minorenni, anche presso ambulatori pubblici dedicati, presso le
scuole o, quando possibile, presso gli stessi Enti e Societa'
sportive; - concordare percorsi mirati di valutazione e consulenza,
attribuendo un reale valore preventivo a questa pratica e superando
l'abitudine a rilasciare certificazioni in modo eccessivamente
diffuso e indiscriminato, con elevato costo economico complessivo a
fronte di una non proporzionale tutela sanitaria. Esiste poi una
valutazione funzionale "complessa", effettuata dalle strutture di
Medicina dello sport delle Aziende sanitarie, nell'ambito della quale
possono essere fornite anche indicazioni utili alla tipologia
dell'allenamento da svolgere, con possibilita' di costruire tabelle
di allenamento individuali, oltre all'esecuzione di analisi
nutrizionali e di diete personalizzate per il soggetto in sovrappeso,
con attenzione anche agli aspetti psicologici per il controllo e la
gestione dell'ansia. Anch'essa comporta il rilascio del certificato
di idoneita' sportiva non agonistica, valido per tutte le attivita'
fisico-sportive non agonistiche ai sensi del DM 28/2/1983 attraverso
la compilazione del "Libretto sanitario dello sportivo". In
definitiva il "Libretto sanitario dello sportivo" sara' uno strumento
di uso comune presso i Servizi pubblici che effettuano certificazioni
di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica e presso i Medici
di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta; dovra' essere
universalmente riconosciuto da parte della Scuola, delle Societa' e
degli Enti di promozione sportiva, per consentire una piu' concreta
tutela sanitaria delle attivita' sportive amatoriali e una effettiva
semplificazione delle procedure in uso attualmente.
8. Recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono
beneficiare dell'esercizio fisico attraverso l'utilizzo della
"sport-terapia". Ha lo scopo di prevenire le malattie
cronico-degenerative e di favorire il recupero funzionale di soggetti
affetti da "patologie sensibili". Le "patologie sensibili", che
possono cioe' beneficiare della "sport-terapia" (intesa come
attivita' motoria) sono principalmente: - il diabete di tipo 2, -
l'obesita', - l'ipertensione arteriosa, - le malattie
cardiovascolari, - l'osteoporosi, - gli stati d'ansia e depressivi.
Questa attivita' contempla la collaborazione con gli specialisti di
settore (cardiologi, angiologi, diabetologi, dietologi, ortopedici,
fisiatri, ecc.) per il recupero funzionale di soggetti affetti da
patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico. La
collaborazione con gli specialisti di settore deve portare
all'allestimento di programmi di allenamento personalizzati,
elaborando anche specifiche tabelle in relazione all'eta' e alla
patologia del soggetto da trattare e all'identificazione di strategie
per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Deve essere
previsto inoltre un programma per la promozione dell'esercizio fisico
nei confronti di soggetti disabili (cronici attivi e inattivi) e non
autosufficienti all'interno di strutture residenziali, al fine di
limitare il piu' possibile la disabilita' e valorizzare le effettive
capacita' motorie di ciascuno, cosi' come raccomandato recentemente
dall'OMS, nella convinzione che esiste compatibilita' fra malattia,
disabilita' e attivita' fisica.
La funzione di cui al punto 6 rientra nei LEA.
L'attivita' di cui al punto 7, solo per quanto riguarda la
valutazione funzionale di base finalizzata al rilascio
dell'idoneita' alla pratica sportiva non agonistica, rientra nei LEA
per i soggetti di eta' inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni
eta'; tale prestazione non prevede oneri a loro carico. Per tutti gli
altri soggetti tale prestazione e' assoggettata al pagamento di
tariffe riportate nel Tariffario regionale.
Le restanti attivita' di cui allo stesso punto 7 (valutazione
funzionale complessa con indicazioni sull'allenamento o consulenze
dietetiche e nutrizionali), saranno sviluppate in ogni Azienda
sanitaria in relazione alle risorse disponibili e alle capacita'
operative, privilegiando i soggetti in eta' superiore ai 65 anni. Le
modalita' organizzative, i protocolli operativi e i relativi costi
saranno definiti con successivo atto del Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali.
Per quanto riguarda la funzione di cui al punto 8, occorrera' una
prima fase di sperimentazione su progetti specifici per valutarne
attentamente l'impatto.
Per quanto riguarda infine la assistenza a gare e manifestazioni
sportive, al fine di garantire la presenza di assistenza sanitaria
qualificata durante tali eventi, essa non costituisce compito
istituzionale delle Strutture pubbliche di Medicina dello sport, e
l'eventuale partecipazione di medici convenzionati o dipendenti dal
Servizio sanitario regionale, dovra' avvenire secondo le modalita'
previste dai contratti in vigore.
B. Organizzazione delle funzioni di Medicina dello sport
Le funzioni descritte di Medicina dello sport sono svolte da:
- Strutture pubbliche di Medicina dello sport, costituite da:
- Ambulatori di Medicina dello sport. Sono preposti alla funzione di
certificazione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica e alla
promozione dell'attivita' fisica, che si concretizza nella
valutazione funzionale dei praticanti l'attivita' sportiva non
agonistica e nell'educazione sanitaria. Gli ambulatori di Medicina
dello sport indirizzeranno ai centri di secondo livello o alle
specifiche strutture specialistiche le persone che presentano
problemi sanitari di piu' difficile inquadramento o che richiedono
l'utilizzo di attrezzature non disponibili in sede decentrata;
- Centri pubblici territoriali di riferimento di Medicina dello sport
(Centri di Medicina dello sport). Questi centri, oltre alle attivita'
e funzioni di primo livello, svolgono le altre funzioni indicate
nella presente delibera. Possono inoltre svolgere funzioni di
didattica nei confronti degli specializzandi in Medicina dello sport
e dei laureandi in Scienze Motorie, attraverso specifiche convenzioni
con l'Universita'.
- Ambulatori privati autorizzati e libero-professionisti specialisti
in Medicina dello sport: sono preposti alla certificazione
dell'idoneita' sportiva agonistica. L'eventuale accreditamento delle
strutture o dei professionisti li abilita a svolgere le attivita'
sulla persona comprese nei LEA, previo apposito contratto con
l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.
- Istituto regionale di Medicina dello sport della Federazione Medico
Sportiva Italiana (FMSI) di Bologna: e' un ente di diritto privato in
convenzione con la FMSI nazionale che nomina il direttore
dell'Istituto. Oltre alla funzione di certificazione questo Istituto
si occupa di ricerca applicata alla Medicina dello sport e di
didattica nei confronti degli specializzandi in Medicina dello sport
e dei laureandi in Scienze Motorie.
In attesa di un prossimo provvedimento regionale che disciplinera' in
modo compiuto la materia relativa alla lotta al doping nei diversi
aspetti culturali e di controllo, cosi' come previsto dall'articolo 5
della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela
sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping),
l'Istituto della FMSI svolgera' anche l'attivita' di controllo
antidoping sugli atleti professionisti. L'Istituto della FMSI,
insieme con le Associazioni provinciali della FMSI, e' anche il
centro di riferimento per i servizi di assistenza a gare e
manifestazioni sportive.
Per le strutture pubbliche di Medicina dello sport sono previsti 2
livelli di organizzazione.
1. Livello aziendale o sovraziendale e articolazioni distrettuali
L'atto aziendale delle Aziende Unita' sanitarie locali deve
prevedere, all'interno del Dipartimento Sanita' pubblica, una
struttura organizzativa di "Medicina dello sport e promozione
dell'attivita' fisica", articolata in:
- uno o piu' ambulatori di Medicina dello sport in base alle
caratteristiche territoriali dell'Azienda Unita' sanitaria locale;
- il Centro pubblico territoriale di riferimento di Medicina dello
sport, che e' uno degli ambulatori aziendali, che fa da riferimento
per tutte le strutture territoriali pubbliche e private, dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di appartenenza. Il Centro, che si
caratterizza per la sovradistrettualita' delle sue funzioni, ha di
norma valenza provinciale anche nel caso di piu' Aziende Unita'
sanitarie locali insistenti nella stessa provincia, oppure puo'
essere organizzato in ambito di area vasta. In questo modo si
facilita, attraverso un uso piu' efficiente delle risorse e la
concentrazione di capacita' professionali, il progressivo sviluppo
delle attivita' sopra riportate e non ancora svolte.
Il Centro e' diretto da un medico specialista in Medicina dello
sport.
Funzioni del Centro pubblico territoriale di riferimento
Oltre alle funzioni prima richiamate, il Centro pubblico territoriale
di riferimento garantira':
- la raccolta dei dati di attivita' di tutte le strutture pubbliche
aziendali e di quelli relativi alle certificazioni di idoneita'
agonistica svolte dai privati, insieme ad informazioni utili per
effettuare valutazioni sulla qualita' della certificazione;
- la trasmissione dei dati di interesse regionale al Servizio di
Sanita' pubblica della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali
della Regione Emilia-Romagna;
- la gestione dei rapporti con la Regione per l'aggiornamento
dell'Anagrafe regionale dei medici abilitati alla certificazione di
idoneita' alla pratica sportiva agonistica.
2. Livello regionale
Al livello regionale competono le funzioni di coordinamento,
controllo e valutazione delle attivita' esercitate dalle strutture
impegnate a livello locale in ambito regionale.
Il Servizio sanita' pubblica della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni
regionali in materia di tutela della salute nelle attivita' sportive,
cosi' come previsto dalla determinazione del Direttore generale
Sanita' del 28/3/2001, n. 2583.
Svolge inoltre la funzione di "Osservatorio epidemiologico regionale
per la Medicina dello sport" (previsto dalla circolare del Ministero
della Sanita' del 18/3/1996, n. 500.4/MSP/CP/643).
Viene istituito il Comitato regionale per la verifica della qualita'
in Medicina dello sport, previsto dalla circolare del Ministero della
Sanita' del 18/3/1996, n. 500.4/MSP/CP/643, e viene confermata la
Commissione medica regionale d'appello avverso i giudizi di non
idoneita' sportiva agonistica, di cui all'articolo 6 del DM 18
febbraio 1982, come modificato dal DM 28 febbraio 1983.
La composizione del Comitato regionale per la verifica della qualita'
in Medicina dello sport e le sue modalita' di funzionamento verranno
determinati con successivo atto del Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali: le eventuali modifiche della attuale composizione
della Commissione medica regionale di appello verranno pure
determinate con atto del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali.
Tariffe
Tariffe applicabili alle prestazioni effettuate dai servizi pubblici
di Medicina dello Sport
Cod. reg. Tariffa Prestazioni
Euro 40,00 Certificati per gli sport agonistici
di cui alla Tab. A del DM 18/2/1982
comprensivi di: visita medica,
esame completo dell'urina,
elettrocardiogramma, IRI
(indice rapido di idoneita')
Euro 45,00 Certificati per gli sport agonistici
di cui alla Tab. B del DM 18/2/1982
comprensivi di: visita medica,
esame completo dell'urina,
spirometria, elettrocardiogramma
a riposo e dopo step-test, IRI (indice
rapido di idoneita')
Euro 60,00 Certificati per gli sport agonistici
di cui alla Tab. B del DM 18/2/1982
(consigliata nei soggetti di eta'
superiore ai 40 anni)
comprensivi di: visita medica,
esame completo dell'urina,
spirometria, elettrocardiogramma
con test da sforzo al cicloergometro
o al tappeto ruotante
Euro 25,00 Valutazione funzionale di base
per attivita' sportiva non agonistica
comprensiva di visita medica e,
se necessario, di elettrocardiogramma
a riposo
Le tariffe non si applicano ai minori di anni 18 e ai disabili di
ogni eta'.
Le tariffe sopra riportate devono compensare tutti i costi sostenuti,
in quanto le prestazioni non ricomprese nei LEA devono essere erogate
senza che vi sia alcun onere a carico delle Aziende Unita' sanitarie
locali.
Ulteriori esami o accertamenti specialistici richiesti ai sensi del
DM 18/2/1982 (Tab. A e B) per l'idoneita' alla pratica di alcuni
sport o autonomamente richiesti dal Medico dello sport o dalla
Commissione medica regionale d'appello a supporto e completamento
della valutazione dell'idoneita' sportiva agonistica sono a carico
dell'atleta.
ALLEGATO B
Direttive sulle modalita' procedurali per il rilascio della
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella
regione Emilia-Romagna
1) Soggetti abilitati al rilascio della certificazione
Nell'ambito del territorio regionale il rilascio della certificazione
di idoneita' alla pratica sportiva agonistica e' attribuito a medici
specialisti in Medicina dello sport, iscritti all'Anagrafe regionale,
operanti presso:
A) Servizi pubblici di Medicina dello sport e promozione
dell'attivita' fisica;
B) Ambulatori privati autorizzati ai sensi della L.R. 34/98;
C) Studi professionali gestiti dal singolo specialista in Medicina
dello sport.
L'attivita' certificativa e' riferita di norma ad utenti residenti
nella regione. Essa puo' riguardare anche coloro che, per motivate
ragioni di tesseramento sportivo, abbiano domicilio nel territorio
regionale pur essendo altrove residenti.
2) Anagrafe regionale
La particolare delicatezza dei compiti connessi all'attivita'
certificativa, comporta l'istituzione di un'Anagrafe regionale degli
specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio della
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica.
L'obbligo di iscrizione all'Anagrafe di cui trattasi riguarda tutti
gli specialisti operanti in qualunque struttura tra quelle sopra
elencate: tale iscrizione assume infatti valore abilitante al
rilascio delle certificazioni.
I medici interessati dovranno inoltrare al Centro territoriale di
riferimento dell'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza
domanda di iscrizione all'Anagrafe regionale, indirizzata al
Direttore generale, al fine di espletare l'attivita' di cui trattasi,
indicando la struttura presso la quale intendono operare, allegando
documentazione che attesti il possesso del requisito specifico di
specialista in Medicina dello sport o titolo equipollente ai sensi
della normativa vigente e dichiarazione sulla inesistenza di
situazioni che possano configurare incompatibilita'.
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previa verifica sul possesso dei
titoli e sulla effettiva insussistenza di condizioni di
incompatibilita' ed eventuale controllo da parte del competente
Dipartimento di Sanita' pubblica degli altri requisiti previsti dalla
normativa vigente, trasmettera' entro 30 giorni alla Regione,
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali - Servizio Sanita'
pubblica, la documentazione relativa per l'iscrizione
dell'interessato all'Anagrafe regionale.
La Regione provvedera' ad iscrivere all'Anagrafe regionale il medico
richiedente e a darne contestuale comunicazione allo stesso e
all'Azienda Unita' sanitaria locale competente entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione. In tal modo la decorrenza
dell'effettiva iscrizione all'Anagrafe regionale dovra' avvenire
entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'interessato.
All'atto dell'iscrizione all'Anagrafe regionale, viene attribuito ad
ogni medico un codice identificativo regionale, che verra' trasmesso
all'interessato congiuntamente alla comunicazione di avvenuta
iscrizione, in modo da permettere l'inizio dell'attivita'
certificativa.
I medici specialisti in Medicina dello sport che intendono rinunciare
all'iscrizione all'Anagrafe regionale dovranno darne comunicazione
alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali - Servizio Sanita' pubblica, inviandone copia per conoscenza
al Centro territoriale di riferimento dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di competenza.
Analogamente l'Azienda Unita' sanitaria locale competente dara'
comunicazione alla Regione circa eventuali intervenute situazioni di
incompatibilita' o altre condizioni che prevedano la sospensione o la
revoca del Medico dello sport dall'Anagrafe regionale.La Regione
provvede a predisporre ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco
aggiornato dei medici iscritti all'Anagrafe stessa, che sara'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per
essere messo a conoscenza di tutti i soggetti interessati.
I medici specialisti in Medicina dello sport, non iscritti negli
attuali elenchi regionali e operanti presso strutture pubbliche o
private autorizzate, devono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe
regionale secondo le procedure sopra descritte entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
I medici specialisti in Medicina dello sport, operanti presso i
propri studi professionali o strutture private autorizzate e gia'
inseriti negli attuali elenchi regionali, verranno iscritti
nell'istituenda Anagrafe regionale senza necessita' di presentazione
di domanda da parte degli interessati, previa verifica dell'Azienda
Unita' sanitaria locale della insussistenza di condizioni di
incompatibilita'.
La pubblicazione della prima Anagrafe regionale degli specialisti in
Medicina dello sport abilitati al rilascio della certificazione di
idoneita' alla pratica sportiva agonistica redatta secondo i criteri
sopra elencati comporta la cessazione di validita' dell'attuale
elenco regionale delle strutture sanitarie e dei singoli
professionisti abilitati al rilascio della certificazione di
idoneita' alla pratica sportiva agonistica.
3) Funzioni, compiti e responsabilita'
I medici inseriti nell'Anagrafe regionale operanti nelle strutture
pubbliche e private provvedono, sulla base degli accertamenti
previsti dal DM 18 febbraio 1982, al rilascio della certificazione di
idoneita' o non idoneita' alla specifica disciplina agonistica,
utilizzando appositi modulari numerati, che saranno messi in
distribuzione presso i Centri di Medicina dello sport delle Aziende
Unita' sanitarie locali (Allegato B1 e B2). Tali Centri all'atto
della consegna dei modulari registreranno il numero dei moduli
consegnati a ciascun medico.
I medici certificatori sono tenuti alla compilazione, all'atto della
visita di idoneita' agonistica, di una scheda individuale di
valutazione medico-sportiva da tenere agli atti, come da fac-simili
(Allegati B3 e B4, rispettivamente per sport di cui alla Tabella A e
Tabella B del citato DM).
L'eventuale giudizio di non idoneita' alla pratica sportiva
agonistica dovra' essere consegnato all'interessato direttamente
all'atto della visita, conservando apposito attestato di avvenuta
consegna o, in caso di impossibilita', trasmesso entro 5 giorni
direttamente all'indirizzo dell'interessato a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Nel caso di richiesta di esami integrativi, il medico certificatore,
trascorsi 60 giorni senza l'acquisizione dei referti degli esami
stessi, provvedera' all'archiviazione della richiesta di idoneita'
"per insufficiente documentazione diagnostica", dandone comunicazione
all'interessato con le modalita' sopra descritte.
E' opportuno richiamare la circostanza che il medico certificatore
oltre ai normali obblighi deontologici, in quanto pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio, e' soggetto alle disposizioni di
cui agli artt. 358 e 360 del Codice penale e 331 del Codice di
procedura penale.
Le schede di valutazione con gli esiti degli accertamenti effettuati,
il registro delle visite e il giudizio formulato devono essere
conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.
All'atto del rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica
sportiva agonistica viene inoltre compilato il "Libretto sanitario
dello sportivo" (Allegato B5), come previsto dalla delibera di Giunta
regionale 22/2/2000, n. 228 e dalla circolare del Ministero della
Sanita' del 18/3/1996, n. 500.4; tale documento e' strettamente
personale e su di esso il medico certificatore appone il proprio
timbro e firma, specificando il giudizio di idoneita' o non idoneita'
alla pratica sportiva agonistica. Inoltre verra' contestualmente
compilata la sezione del suddetto "Libretto sanitario dello
sportivo", relativa all'idoneita' alla pratica sportiva non
agonistica, valida per qualunque attivita' fisico-sportiva non
agonistica ai sensi del DM 28/2/1983.
I medici certificatori compileranno anche in occasione della visita
di idoneita' non agonistica una scheda individuale di valutazione da
tenere agli atti (Allegato B6).
I medici certificatori operanti presso i propri studi professionali e
i responsabili delle strutture pubbliche e private in cui vengono
rilasciati certificati di idoneita' alla pratica sportiva agonistica
dovranno trasmettere trimestralmente (entro i mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre) al Centro di Medicina dello sport della
Azienda sanitaria locale i dati quantitativi delle visite effettuate,
distinti per eta' e tipologia di sport.
Tali Centri delle Aziende Unita' sanitarie locali provvederanno a
trasmettere tempestivamente al Servizio Sanita' pubblica della
Regione i dati aggregati, sia relativi alla idoneita' alla pratica
non agonistica, sia alle certificazioni di idoneita' alla pratica
sportiva agonistica, secondo i modelli allegati (Allegati B7, B8 e
B9).
4) Commissione medica regionale d'appello
Gli interessati hanno la possibilita' di proporre ricorso avverso il
giudizio di non idoneita' alla pratica sportiva agonistica,
rilasciata da un medico dello sport abilitato secondo le procedure
sopra descritte, ai sensi dell'art. 6 del DM 18/2/1982 entro 30
giorni dall'avvenuta notifica del giudizio stesso.
I ricorsi, corredati da copia del certificato di non idoneita',
dovranno essere indirizzati all'Assessorato alla Sanita' della
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali - Servizio di Sanita' pubblica, Viale Aldo Moro n. 21 - 40127
Bologna, che provvedera', previa adeguata istruttoria, ad attivare
l'apposita Commissione.
5) Monitoraggio, controllo, vigilanza
Le funzioni di vigilanza e controllo sulla correttezza della
attivita' di certificazione di idoneita' alla pratica sportiva
agonistica competono ai Dipartimenti di Sanita' pubblica delle
Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle generali competenze in
materia di vigilanza sull'esercizio delle attivita' sanitarie e
anche, relativamente al settore specifico, ai Servizi di Medicina
dello sport e promozione dell'attivita' fisica.
(segue allegato fotografato)